TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/07/2025, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
n.r.g.13667/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente est.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13667/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. CARUNA LAURA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. ARPINI ELENA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 15.7.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente parte ricorrente insiste per la conferma dell'ordinanza provvisoria, con monitoraggio amministrativo dei Servizi nella misura massima, con gli interventi da ultimo proposti;
Per parte resistente parte resistente si rimette non avendo più avuto contatti con l'assistito dalla carcerazione, essendo difeso in sede penale da diverso avvocato
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 7.11.2024, domandava la regolamentazione Parte_1 giudiziale dei rapporti personali ed economici riguardanti la figlia minore , nata il [...] dalla Per_1 cessata convivenza more uxorio con formulava a tal fine le trascritte Controparte_1 conclusioni.
ritualmente costituitosi, si opponeva alle avverse istanze, formulando le Controparte_1 conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero ed incaricati i Servizi Sociali del monitoraggio del nucleo familiare, all'udienza del 11.3.2025 erano disposti i provvedimenti temporanei e urgenti:
1. affida la figlia in via condivisa ai genitori, in via disgiunta;
2. colloca la figlia presso la madre;
3. dispone la continuazione degli incontri protetti padre-figlia, nella misura di almeno 2 incontri settimanali, con facoltà per il Servizio di procedere ad una graduale liberalizzazione ove ritenuta rispondente all'interesse della minore, 4. dispone lo svolgimento delle videochiamate 2 volte al giorno: la mattina alle ore 7.45 (dal lunedì al venerdì) e alle 10.00 sabato e domenica;
la sera alle ore 18.45, quest'ultima salvi i giorni in cui il padre frequenta la figlia;
5. contributo del padre al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 mensili, da versare alla madre a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
6. assegno unico in favore della madre al 100%;
7. invita il padre ad iniziare un percorso alla genitorialità;
8. prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali, ivi compresi i servizi specialistici.
Preso atto dell'intervenuta carcerazione del resistente dal 16.3.2025 per reati estranei al nucleo familiare, segnalata dal Servizio incaricato, con ordinanza del 2.4.2025, per la durata della misura custodiale carceraria o domiciliare del padre, il Tribunale: - affida la figlia in via esclusiva alla madre, con Per_1 facoltà di assumere le decisioni anche di straordinaria amministrazione, ivi compresa la richiesta della documentazione valida per l'espatrio; - sospende gli incontri protetti in spazio neutro e rimette ai Servizi
Sociali le modalità di ripresa degli incontri padre-figlia, sentita la minore e compatibilmente con le misure cautelari irrogate.
Quindi, all'udienza del 15.7.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Reputa il Collegio che la sopravvenuta carcerazione del padre, di cui non è dato desumere il termine finale, comporta necessariamente la conferma dei provvedimenti del 2.4.2025 (affidamento esclusivo rafforzato alla madre, sospensione delle frequentazioni padre-figlia), aderendo alla proposta del Servizio affinché i contatti tra il padre e la figlia possano riprendere previo consenso dello stesso al progetto di Per_1 sostegno alla genitorialità proposto da , che prevede anche colloqui con le operatrici del Parte_2
pagina 2 di 5 servizio sociale e secondo i tempi e i modi individuati dal servizio scrivente nel rispetto del vissuto della piccola (relazione 30.6.2025). Una volta cessati la misura carceraria e gli eventuali arresti Per_1 domiciliari in via alternativa, gli incontri dovranno riprendere necessariamente in modalità protetta, secondo il calendario stabilito dai Servizi Sociali, a fronte delle importanti criticità in capo alla figura paterna, analoghe a quelle già riscontrate nel rapporto con la figlia , nata nel 2009 da altra relazione Per_2
(cfr. in dettaglio relazione 20.2.20251). 1
pagina 3 di 5 Alcuna censura può essere mossa alla madre, sin dall'inizio collaborante col Servizio incaricato, munita di idonee capacità genitoriali e con la quale la minore ha sempre serenamente convissuto dalla cessazione della convivenza ad oggi, rimarcando altresì l'importante ruolo vicariante dei nonni materni con lei dimoranti.
Va senz'altro disposto il monitoraggio del Servizio nella misura massima, come richiesto.
In assenza di sopravvenienze, meritano conferma gli ulteriori provvedimenti di natura economica di cui all'ordinanza del 11.3.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 3.500,00 per compenso professionale
(segnatamente, € 1.200,00 per fase di studio, € 800.00 per fase introduttiva, € 1.500,00 per fase istruttoria), oltre accessori di legge.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1. affida la figlia minorenne in via esclusiva alla madre, attribuendo a quest'ultima ai sensi Per_1 dell'art.337 quater c.c. l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche relativamente alle decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore della prole con la sola richiesta e assenso del genitore affidatario;
2. colloca la figlia prevalentemente presso l'abitazione della madre con residenza anagrafica;
3. per la durata della misura custodiale carceraria o domiciliare del padre, sospende gli incontri protetti in spazio neutro;
i contatti tra il sig. e la figlia potranno riprendere CP_1 Per_1 previo consenso dello stesso al progetto di sostegno alla genitorialità proposto da , che Parte_2 prevede anche colloqui con le operatrici del servizio sociale e secondo i tempi e i modi individuati dal servizio scrivente nel rispetto del vissuto della minore;
4. una volta cessate le misure di cui al punto precedente, potranno riprendere gli incontri padre-figlia in modalità protetta, rimettendo ai Servizi Sociali tempistiche e calendario, sentita la minore;
5. segnala al padre l'opportunità proseguire -compatibilmente con le misure penali in essere- un percorso di sostegno alla genitorialità ed i Servizi specialistici (Sert e CPS);
6. dispone che i Servizi Sociali proseguano di monitorare il nucleo familiare per un periodo di due anni, rivalutando periodicamente le condizioni della prole;
segnalando prontamente al PM, presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
pagina 4 di 5 7. contributo del padre al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 mensili, da versare alla madre a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
8. assegno unico in favore della madre al 100%;
9. condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in motivazione in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Erbusco.
Brescia, camera di consiglio del 17.7.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma
1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente est.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13667/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. CARUNA LAURA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. ARPINI ELENA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 15.7.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente parte ricorrente insiste per la conferma dell'ordinanza provvisoria, con monitoraggio amministrativo dei Servizi nella misura massima, con gli interventi da ultimo proposti;
Per parte resistente parte resistente si rimette non avendo più avuto contatti con l'assistito dalla carcerazione, essendo difeso in sede penale da diverso avvocato
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 7.11.2024, domandava la regolamentazione Parte_1 giudiziale dei rapporti personali ed economici riguardanti la figlia minore , nata il [...] dalla Per_1 cessata convivenza more uxorio con formulava a tal fine le trascritte Controparte_1 conclusioni.
ritualmente costituitosi, si opponeva alle avverse istanze, formulando le Controparte_1 conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero ed incaricati i Servizi Sociali del monitoraggio del nucleo familiare, all'udienza del 11.3.2025 erano disposti i provvedimenti temporanei e urgenti:
1. affida la figlia in via condivisa ai genitori, in via disgiunta;
2. colloca la figlia presso la madre;
3. dispone la continuazione degli incontri protetti padre-figlia, nella misura di almeno 2 incontri settimanali, con facoltà per il Servizio di procedere ad una graduale liberalizzazione ove ritenuta rispondente all'interesse della minore, 4. dispone lo svolgimento delle videochiamate 2 volte al giorno: la mattina alle ore 7.45 (dal lunedì al venerdì) e alle 10.00 sabato e domenica;
la sera alle ore 18.45, quest'ultima salvi i giorni in cui il padre frequenta la figlia;
5. contributo del padre al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 mensili, da versare alla madre a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
6. assegno unico in favore della madre al 100%;
7. invita il padre ad iniziare un percorso alla genitorialità;
8. prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali, ivi compresi i servizi specialistici.
Preso atto dell'intervenuta carcerazione del resistente dal 16.3.2025 per reati estranei al nucleo familiare, segnalata dal Servizio incaricato, con ordinanza del 2.4.2025, per la durata della misura custodiale carceraria o domiciliare del padre, il Tribunale: - affida la figlia in via esclusiva alla madre, con Per_1 facoltà di assumere le decisioni anche di straordinaria amministrazione, ivi compresa la richiesta della documentazione valida per l'espatrio; - sospende gli incontri protetti in spazio neutro e rimette ai Servizi
Sociali le modalità di ripresa degli incontri padre-figlia, sentita la minore e compatibilmente con le misure cautelari irrogate.
Quindi, all'udienza del 15.7.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Reputa il Collegio che la sopravvenuta carcerazione del padre, di cui non è dato desumere il termine finale, comporta necessariamente la conferma dei provvedimenti del 2.4.2025 (affidamento esclusivo rafforzato alla madre, sospensione delle frequentazioni padre-figlia), aderendo alla proposta del Servizio affinché i contatti tra il padre e la figlia possano riprendere previo consenso dello stesso al progetto di Per_1 sostegno alla genitorialità proposto da , che prevede anche colloqui con le operatrici del Parte_2
pagina 2 di 5 servizio sociale e secondo i tempi e i modi individuati dal servizio scrivente nel rispetto del vissuto della piccola (relazione 30.6.2025). Una volta cessati la misura carceraria e gli eventuali arresti Per_1 domiciliari in via alternativa, gli incontri dovranno riprendere necessariamente in modalità protetta, secondo il calendario stabilito dai Servizi Sociali, a fronte delle importanti criticità in capo alla figura paterna, analoghe a quelle già riscontrate nel rapporto con la figlia , nata nel 2009 da altra relazione Per_2
(cfr. in dettaglio relazione 20.2.20251). 1
pagina 3 di 5 Alcuna censura può essere mossa alla madre, sin dall'inizio collaborante col Servizio incaricato, munita di idonee capacità genitoriali e con la quale la minore ha sempre serenamente convissuto dalla cessazione della convivenza ad oggi, rimarcando altresì l'importante ruolo vicariante dei nonni materni con lei dimoranti.
Va senz'altro disposto il monitoraggio del Servizio nella misura massima, come richiesto.
In assenza di sopravvenienze, meritano conferma gli ulteriori provvedimenti di natura economica di cui all'ordinanza del 11.3.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 3.500,00 per compenso professionale
(segnatamente, € 1.200,00 per fase di studio, € 800.00 per fase introduttiva, € 1.500,00 per fase istruttoria), oltre accessori di legge.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1. affida la figlia minorenne in via esclusiva alla madre, attribuendo a quest'ultima ai sensi Per_1 dell'art.337 quater c.c. l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche relativamente alle decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore della prole con la sola richiesta e assenso del genitore affidatario;
2. colloca la figlia prevalentemente presso l'abitazione della madre con residenza anagrafica;
3. per la durata della misura custodiale carceraria o domiciliare del padre, sospende gli incontri protetti in spazio neutro;
i contatti tra il sig. e la figlia potranno riprendere CP_1 Per_1 previo consenso dello stesso al progetto di sostegno alla genitorialità proposto da , che Parte_2 prevede anche colloqui con le operatrici del servizio sociale e secondo i tempi e i modi individuati dal servizio scrivente nel rispetto del vissuto della minore;
4. una volta cessate le misure di cui al punto precedente, potranno riprendere gli incontri padre-figlia in modalità protetta, rimettendo ai Servizi Sociali tempistiche e calendario, sentita la minore;
5. segnala al padre l'opportunità proseguire -compatibilmente con le misure penali in essere- un percorso di sostegno alla genitorialità ed i Servizi specialistici (Sert e CPS);
6. dispone che i Servizi Sociali proseguano di monitorare il nucleo familiare per un periodo di due anni, rivalutando periodicamente le condizioni della prole;
segnalando prontamente al PM, presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
pagina 4 di 5 7. contributo del padre al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 mensili, da versare alla madre a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
8. assegno unico in favore della madre al 100%;
9. condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in motivazione in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Erbusco.
Brescia, camera di consiglio del 17.7.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma
1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5