Sentenza 18 maggio 2001
Massime • 1
È nulla per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati ex art. 190 cod. proc. civ., impedendo in tal modo al difensore della parte di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6817 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IL TT, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIORGIO TARABINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALL.TO COMO COSTRUZIONI GENERALI SCRL, già SONDRIO COSTRUZIONI GENERALI SCARL, con sede in Como, in persona del Curatore rag. Amilcare Murgia, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 14, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO DE FELICE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 79/99 del Tribunale di SONDRIO, emessa il 10/03/99 e depositata il 15/03/99 (R.G. 637/96+643/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Giuseppe AMBROSIO;
udito l'Avvocato Roberto DE FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del III motivo e l'assorbimento nel resto.
Svolgimento del processo
Con ricorsi in data 21 luglio 1995, OR RI, dopo avere premesso di essere creditore nei confronti della Sondrio ST AL S.C.R.L. delle somme di lire 22.997.720 e di lire 6.208.475, dovute per prestazioni professionali rese nell'interesse di quest'ultima società in occasione della costruzione di alcuni edifici in Chiuro, TO e AN, chiese ed ottenne, in data 31 luglio 1995, dal Pretore di Sondrio due diversi decreti ingiuntivi per gli importi sopra esposti.
Con atto di citazione notificato in data 13 settembre 1995, l'ingiunta propose due distinte opposizioni, rilevando che il geom. RI non aveva prestato nessuna delle attività indicate e che, comunque, secondo le previsioni contrattuali, lo stesso aveva diritto al compenso pattuito solo ad avvenuta emissione delle singole fatture sugli stati di avanzamento dei lavori: non essendo state emesse le fatture in conseguenza del mancato avanzamento dei lavori, l'ingiungente non poteva pretendere il pagamento di un credito condizionalmente sospeso.
Si costituì in entrambi i giudizi l'RI, rilevando l'infondatezza delle proposte opposizioni, delle quali chiese il rigetto.
La Sondrio, inoltre, propose opposizione avverso i precetti azionati dall'RI sulla base dei decreti ingiuntivi dichiarati provvisoriamente esecutivi.
Riunite le cause ed espletata la necessaria istruttoria, con sentenza in data 13 agosto 1996, il Pretore adito revocò i decreti ingiuntivi opposti e dichiarò l'improcedibilità dell'esecuzione forzata preannunziata con i due precetti.
A seguito dell'appello proposto da entrambe le parti, il Tribunale di Sondrio, con sentenza in data 15 marzo 1999, respinse gli opposti gravami e compensò integralmente le spese del grado. Per la cassazione della suindicata sentenza OR RI ha proposto ricorso, sulla base di un due (rectius di tre) motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento Como ST AL (così modificata la denominazione sociale della Sondrio ST medio tempore dichiarata fallita dal tribunale di Como) Motivi della decisione
Deve essere esaminato, in via preliminare, il terzo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente deduce che il Tribunale aveva erroneamente ritenuta non fondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, per avere il primo giudice deciso la causa prima della scadenza dei termini fissati dal giudice medesimo ex art. 190 c.p.c., sul falso presupposto che il mancato rispetto dei suindicati termini non determinava alcuna nullità, in quanto non espressamente prevista dalla legge. Al contrario, sussisteva tale nullità anche in difetto di una specifica previsione legislativa, atteso che risultavano violati i diritti della difesa: pertanto, la sentenza pretorile doveva essere dichiarata nulla dal giudice di appello e rimessa al giudice di primo grado.
La censura è fondata, per quanto di ragione.
In punto di fatto, come emerge dagli atti di causa, la cui lettura è consentita a questa Corte, trattandosi di error in procedendo, è pacifico: a) che il Pretore di Sondrio, all'udienza del 17 maggio 1996, autorizzò, in conformità del disposto di cui al novellato art. 190 c.p.c., il deposito delle comparse conclusionali nel termine di sessanta giorni, nonché delle repliche entro i venti giorni successivi;
b) che quest'ultimo termine, tenuto conto del l'interruzione dovuta al periodo feriale, veniva a scadere il 20 settembre 1996; c) che la sentenza pretorile fu depositata in data 14 agosto 1996, e, pertanto, prima della scadenza del termine, fissato dal medesimo giudicante per il deposito delle memorie di replica, senza che l'odierno ricorrente avesse, comunque, depositato la menzionata memoria.
Tale essendo l'iter processuale della fase pretorile, non può revocarsi in dubbio che vi sia stata nella specie un'evidente violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), mentre erronea appare, ad avviso di questa Corte, l'affermazione del giudice di appello, secondo cui la decisione della causa prima della scadenza dei termini fissati dal giudice ex art. 190 c.p.c., non essendo sanzionata dal alcuna nullità, non determinerebbe alcuna conseguenza sulla decisione.
In proposito, è noto che l'art. 24, comma 2, della Costituzione statuisce che "la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del giudizio". Come ha osservato la dottrina processualistica, la vera portata ed il pieno significato del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. si comprende pienamente se tale disposizione viene messa in relazione, oltre che con la regola dell'eguaglianza proclamata dall'art. 3 Cost., anche con il diritto tutelato dal summenzionato art. 24, comma 2, Cost., la cui portata involge gli aspetti tecnici della difesa e garantisce a ciascuno dei destinatari del provvedimento del giudice di influire sul contenuto di tale provvedimento.
Come ha più volte ribadito questa Corte il suddetto principio del contraddittorio non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo e, quindi, anche con riferimento ad ogni atto o provvedimento ordinatorio, in relazione al quale si ponga l'esigenza di assicurare la presenza in causa e la diretta difesa di tutti gli interessati alla lite (cfr. in tali sensi ex plurimis, Cass. 4 agosto 1998, 3632, 30 gennaio 1995 n. 1093, 5 luglio 1989 n. 3205). Alla stregua di quanto detto, viola, quindi, il principio del contraddittorio, determinando la nullità della sentenza emessa, il giudice che decida la causa prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati, ex art. 190 c.p.c., impedendo, in tal modo al procuratore di una parte di svolgere nella sua pienezza il proprio diritto di difesa.
Superato il primo problema circa la nullità del giudizio di primo grado, va affrontato l'altro relativo, ai poteri del giudice dell'impugnazione innanzi al quale la violazione degli artt. 101 e 190 c.p.c. sia stata dedotta, strettamente connesso con quello dei poteri di questa Corte qualora, come nella specie, la nullità non sia stata rilevata dal giudice di appello.
In proposito le Sezioni unite di questa Corte, (sent. 3 ottobre 1995, 20389), hanno risolto il contrasto insorto tra le sezioni semplici e, in adesione al prevalente indirizzo, hanno ribadito che il giudice dell'appello, il quale rileva qualsiasi nullità degli atti del procedimento di primo grado successivi alla notifica della citazione introduttiva, deve dichiararle e deve disporre l'ulteriore trattazione della causa davanti a sè, in applicazione del principio dell'assorbimento delle nullità nei motivi di gravame, senza alcuna possibilità del rinvio della causa al primo giudice, attesa la tassatività e la non estensibilità per analogia delle ipotesi disciplinate dagli artt. 353 e 354 del codice di rito, che consentono tale rimessione.
In conclusione, sulla scorta dei suindicati principi di diritto, va cassata, previo assorbimento dei primi due motivi del ricorso, la sentenza impugnata, con conseguente rinvio ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e, quindi, ad esaminare il merito delle domande proposte dalle parti, decidendo, altresì, in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 12 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001