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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 16/09/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 209/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona della Giudice Elena Covi pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 209/2025 promossa da: appellante:
CP_1 [...]
, , con Parte_1 P.IVA_1
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, contro parte appellata:
, in persona del procuratore speciale Controparte_2 P.IVA_2
con l'avv. dom. Vincenzo De Nisco di Roma, giusta procura depositata, CP_3
parte appellante:
(già - C.F. , nella persona del Parte_2 Parte_3 P.IVA_3
Sindaco Dr. suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_4
Antonio Emmolo, del Foro di Roma, (C.F. ), giusta procura generale C.F._1
pagina 1 di 7 alle liti per atto del Dott. Notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, rep. n. 22954 dott. , raccolta Persona_1
n. 12378, stipulata in Roma il 9 luglio 2024 che si allega e presso la stessa elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio
e nei confronti di:
(C.F. , con sede legale in Controparte_4 P.IVA_4
via Giuseppe Grezar 14, ROMA (RM);
(C.F. , con sede legale in Piazza del Comune 1, Parte_5 P.IVA_5
SASSARI (SS);
(C.F. , in persona del legale rappresenta pro Parte_6 P.IVA_6
tempore, con sede legale in Viale Nazioni Unite 5, VARAZZE (SV);
(C.F. Controparte_5
, con sede in via IV Novembre 24, BOLOGNA (BO); P.IVA_7
(C.F. Controparte_6
), con sede in Piazza del Popolo 26, ; P.IVA_8 CP_6
(C.F. Controparte_7
, con sede in via IV Novembre 119/A, 00187 ROMA (RM) e in via Stendhal 1, P.IVA_9
00144 ROMA (RM);
(C.F. Controparte_8
, con sede in Piazza Giovanni Amendola, 84121 ; P.IVA_10 CP_8
Controparte_9
C.F. ), con sede in via Cialdini n. 60, 76121 ;
[...] P.IVA_11 CP_9
(C.F. ) in persona dell'allora legale Controparte_10 P.IVA_12
rappresentante pro tempore, sciolta con legge regionale n. 21/2019 a decorrere dal 1° gennaio
2021;
pagina 2 di 7 (CF , con sede in Piazza del Viminale 1, 00184 Controparte_11 P.IVA_13
ROMA;
Controparte_12
(CF con sede in piazza del Popolo 40, 61121 PESARO (PU);
[...] P.IVA_14
In punto: appello avverso la sentenza n. 211/2024 del Giudice di Pace di Bolzano;
CONCLUSIONI del procuratore di parte appellante : Parte_7
cfr. note depositate il 03.06.2025; del procuratore di parte appellante Parte_2
cfr. costituzione del 10.03.2025; del procuratore di parte appellata CP_2
cfr. costituzione del 22.04.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 211/2024, pubblicata il 24.07.2024, il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione a cartella di pagamento, proposta dalla soc. , dichiarando la Controparte_2
cessazione della materia del contendere per due dei verbali emessi dal ed Parte_5
annullandola, per i ruoli ai capi da 1 a 170, relativi a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, iscritti dagli enti convenuti, con compensazione delle spese di lite.
2. Con atto di citazione in appello del 23.01.2025 la Parte_7
ha interposto appello contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di
[...]
impugnazione:
2.1. in iudicando. Violazione di legge, falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. CP_13
Riproposizione, ex art. 346 c.p.c., dell'eccezione di inammissibilità dell'azione per mancata tempestiva impugnazione dei verbali sottesi alla cartella opposta.
pagina 3 di 7 2.2. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, CP_13
contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione.
2.3. Errata valutazione del materiale probatorio prodotto in giudizio.
3. Con comparsa di costituzione in appello depositato il 20.03.2025 anche il Parte_8
ha appellato la medesima sentenza, per motivi analoghi all'altra appellante. In
[...]
subordine ha precisato che la domanda di condanna alle spese proposta nei suoi confronti va rigettata, non essendo la lite a sé ascrivibile, ma attinente alla fase esecutiva ossia di riscossione.
4. La soc. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
5. Decisione
5.1. In via preliminare si rileva che in sede di precisazione delle conclusioni l'appellante ha erroneamente richiamato la posizione del Parte_7 [...]
, come chiarito in comparsa conclusionale Controparte_14
(pag. 5), e pertanto di tali conclusioni non va tenuto conto.
5.2. La soc. afferma che la notifica della cartella esattoriale relativa ai Controparte_2
capi 166 e 167 – inerente le posizioni di parte appellante – sarebbe Parte_7
avvenuta successivamente al pagamento del verbale sotteso, essendosi così estinta la sanzione, mentre parte appellante ha ripetutamente affermato che nessun pagamento è intervenuto (cfr. atto di citazione in appello e comparsa conclusionale, pag. 4).
La società appellata richiama il doc. n. 2 depositato dalla Presidenza in primo grado, ossia il
Rapporto del Comando Sezione Polizia stradale di nel quale si dà atto che “la sanzione Pt_7
ai sensi dell'art. 126 bis co. 2 c.d.s. (ossia quella relativa alla mancata corretta comunicazione dei dati del conducente alla guida del veicolo al momento dell'eccesso di velocità) risulta oblata in data 06.03.2022 mediante versamento su conto corrente unico nazionale”, ma si precisa altresì di avere comunicato alla società “la non corretta comunicazione dei dati del
pagina 4 di 7 conducente in quanto incompleta della residenza del soggetto locatario, nonostante la richiesta specifica formulata da questo Comando”.
Peraltro, tale oblazione riguarda il verbale n. 0001020679 (inerente appunto l'art. 126 bis), mentre per il verbale n. SCV0006076037 ex art. 142 co. 8 c.d.s., indicato nella cartella di pagamento, il pagamento non viene nemmeno affermato dalla soc. Il motivo va pertanto CP_2
rigettato.
5.3. Sia la che già nella memoria di costituzione Parte_7 Parte_2
depositata in primo grado hanno eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, in ragione della mancata tempestiva impugnazione dei verbali prodromici;
hanno dedotto, in particolare, che tali verbali sono divenuti titoli esecutivi ex art. 203 c.d.s., individuando il noleggiatore quale obbligato in solido.
Nella sentenza appellata si qualifica l'atto di opposizione quale impugnazione ex art. 615 c.p.c., in quanto avente ad oggetto la legittimazione passiva in ordine al pagamento della sanzione.
Le parti appellanti hanno riproposto la doglianza, ed il motivo risulta fondato, dandosi continuità all'orientamento che si è formato all'interno della Prima Sezione civile.
La condivisa sentenza n. 72 del 23.02.2024 ha affermato quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della
pagina 5 di 7 pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
Il difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 96 c.d.s., dedotto dalla soc. Avis in primo grado, è pertanto inammissibile, non essendo stato tempestivamente fatto valere mediante impugnazione al Giudice di pace.
Va da sé che la mera comunicazione dei dati dei locatari, effettuata dal noleggiatore, non può determinare l'inefficacia dei verbali (cfr. sentenza Cass. sopra citata).
5.4. L'accoglimento del motivo di appello comporta l'assorbimento degli altri.
6. In parziale riforma della sentenza impugnata (stante l'acquiescenza delle parti non costituite in appello rispetto alle statuizioni di primo grado), va rigettata l'opposizione di in CP_2
relazione agli importi dovuti alla ed a La cartella di Parte_7 Parte_2
pagamento opposta va confermata, in relazione agli importi dovuti alla Parte_7
ed a
[...] Parte_2
pagina 6 di 7 Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 211/2024, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dalla e Parte_7
l'appello proposto da e per l'effetto, Parte_2
2) rigetta l'opposizione della soc. . in relazione agli importi dovuti alla Controparte_2
ed a Parte_7 Parte_2
3) conferma, di conseguenza, la cartella di pagamento opposta, solamente in relazione agli importi dovuti alla ed a Parte_7 Parte_2
4) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bolzano, 15/09/2025 la Giudice
Elena Covi
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