Articolo 8 della Legge 4 agosto 1942, n. 915
Articolo 7Articolo 9
Versione
10 settembre 1942
Art. 8.

L'art. 2 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, e' sostituito dal seguente:

«Possono conseguire, a domanda e senza esami, la nomina a sottotenente di complemento della Regia guardia di finanza, qualora posseggano i requisiti di cittadinanza e di condotta richiesti per la nomina in servizio permanente e siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento organico:

1) i sottobrigadieri della forza in congedo della Regia guardia di finanza, anche se trattenuti o richiamati alle armi, che siano provvisti di diploma di laurea e che abbiano prestato almeno un anno di servizio con tale grado;

2) i marescialli ed i brigadieri della forza in congedo della Regia guardia di finanza, anche se trattenuti o richiamati alle armi, che siano provvisti del diploma di maturita' classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente;

3) i marescialli ed i brigadieri della forza in congedo della Regia guardia di finanza, anche se trattenuti o richiamati alle armi, che abbiano conseguito l'ammissione al liceo classico o scientifico o all'istituto tecnico superiore o che posseggano altro titolo equipollente ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purche' contino sei anni di servizio da sottufficiale nella Regia guardia di finanza stessa;

4) i marescialli maggiori della Regia guardia di finanza, all'atto della loro cessazione dal servizio permanente, purche' abbiano acquisito in via normale il diritto al collocamento a riposo, per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto».


Entrata in vigore il 10 settembre 1942