Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/05/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 1146/2024 (+ 1148/2024 + 1150/2024 + 1164/2024)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 22/05/2025 nella causa n. 1164/2024 RGL, promossa da:
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 assistite dall'avv. CARAPELLE ROBERTO
- PARTE RICORRENTE - contro
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
PAVANELLO ALBERTO
- PARTE CONVENUTA –
Oggetto: Carta Docente
Premesso che: con separati ricorsi introduttivi di procedimenti successivamente riuniti, Parte_1
e , tutti docenti alle
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 dipendenze del in forza di plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle Controparte_1 attività didattiche, hanno lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato, durante il corso dei seguenti anni scolastici:
: 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
: 2020/2021 e 2021/2022; Parte_2
1
: 2020/2021 e 2021/2022; Parte_3
: 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Parte_4
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, previa disapplicazione dell'art 1 commi 121,122 e 124 della legge
107/2015, dell'art 2 del DPCM 23/9/2015 e dell'art 3 DPCM 28/11/2016, per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 c. 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza
18/5/2022, ove escludenti i docenti assunti a tempo determinato dal riconoscimento delle somme aggiuntive non costituenti retribuzione accessoria o reddito imponibile di euro 500,00 per anno scolastico, previsto per i soli docenti con contratto a tempo indeterminato quale contributo alla loro formazione professionale, accertarsi e dichiararsi il loro diritto, quali docenti assunti a tempo determinato, a fruire della somma aggiuntiva di € 500,00 per ogni anno scolastico ai sensi dell'art. 1 c. 121/124 l. 107/2015 e successivi decreti attuativi e, per l'effetto, condannarsi parte convenuta a corrispondere loro la somma di € 500,00 per anno scolastico mediante attivazione della carta docenti, e, in via subordinata, condannarsi il resistente alla corresponsione della stessa CP_1 somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.; con vittoria di spese da distrarsi.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto la riunione dei vari Controparte_1 procedimenti e il rigetto della domanda di per l'a.s. 2021/2022, durante il quale Parte_4 la docente non risulta aver prestato alcun servizio.
All'udienza odierna i difensori hanno discusso oralmente la causa ed è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
2 RGL n. 1146/2024 (+ 1148/2024 + 1150/2024 + 1164/2024)
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie, è documentato che: è stata destinataria di contratti di Parte_1 supplenza fino al termine delle attività didattiche in entrambi gli aa.ss. per cui ha proposto domanda;
è stata destinataria di un contratto di supplenza dal 15.10.2020 al Parte_2
11.6.2021, e non può negarsi abbia contribuito alla didattica annua al pari di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, e di contratto fino al termine delle attività didattiche nell'a.s.
2021/2022; è stata destinataria di incarichi di supplenza fino al termine delle attività Parte_3 negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; è stata destinataria di incarichi di Parte_4 supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 mentre nulla ha documentato per l'a.s. 2021/2022 rispetto a cui peraltro il ha negato ella abbia CP_1 Part prestato servizio (v. contratti prodotti da parte ric. e stato matricolare prodotti da ).
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I ricorrenti hanno altresì documentato di essere attualmente inseriti nel sistema scolastico (v. contratti o domanda inserimento GPS AA.SS. 2024/25 e 2025/26 e/o stato matricolare prodotto dal Part
).
Deve, quindi, essere riconosciuto ai docenti istanti il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d.
“Carta docente”, per ciascun anno di supplenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, della serialità della controversia e della pluralità delle parti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alle parti Controparte_1 ricorrenti per i seguenti importi:
€ 1.000,00; Parte_1
€ 1.000,00; Parte_2
€ 1.000,00; Parte_3
€ 1.000,00; Parte_4
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 978,50, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Carapelle Roberto.
Alessandria, il 22.5.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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