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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/08/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1946 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Carollo Fulvio (C.F.
del Foro di Vicenza ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Vicenza, Contrà Cordenons n.
6 - PEC Email_1 appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) (C.F.
[...] P.IVA_2 CP_3
) e C.F._3 Controparte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avvocato Villanova P.IVA_3
Giuseppe Renzo (C.F. ) del Foro di Vicenza ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bassano del Grappa
Via Roma, 51 – PEC
Email_2
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1724/2023 del Tribunale di
Vicenza pubblicata il 22 settembre 2023 e notificata il 26 settembre
2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
A riforma della sentenza in epigrafe indicata
1. Per quanto dichiarato in premessa, nel merito condannarsi i convenuti al risarcimento del danno subito e subendo dall'attrice a causa dei fatti esposti pari a euro
185.462,00 Danno non patrimoniale
168.416,00 Diminuita capacità lavorativa specifica
2. Il tutto a far data dalla maturazione del diritto, con condanna alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
3. Con condanna di , Controparte_4 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante con sede in via Stalingrado, 45,
(40100) Bologna (BO) in via di surroga ex art. 2900 c.c. a manlevare e gli altri soggetti convenuti CP_2
1. Con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.
CON RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE EX
ARTICOLO 363 BIS C.P.C. In via istruttoria si chiede che la Corte di appello
A. A riforma della sentenza decida nel merito oppure ammetta prova per interpello e testi sulle circostanze esposte in premessa della citazione e in memorie e riprodotti nell' appello che devono intendersi qui integralmente riportate e precedute dalla locuzione
“vero che”, sentendo come testimoni, anche a : CP_5
Il direttore del supermercato all'epoca dei fatti , Persona_1
[...]
, Controparte_6 [...]
(figlia) Controparte_7
Dott. Primario di Per_2 Controparte_8
Dott. , medico legale in Padova Il Medico di base della parte Per_3 attrice
L'assistente sociale competente Comune di CP_6
Disponga CTU medico legale con ausiliario specialista Antalgico non facoltativo per accertare il nesso eziologico tra evento e malattia:
Consulente di parte attrice dott. dott. prof. di Vicenza Persona_4 con ausiliario il dott. primario del Reparto Antalgia Per_2
Algodistrofia dell'Ospedale di Vicenza, tenendo conto delle seguenti circostanze e delle seguenti acquisizioni scientifiche
C. Siano tenuti presenti i principi in merito al principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p. da applicarsi in caso di eventuale pluralità di cause del sinistro. D. Disponga CTU tecnica sulle porte scorrevoli (CTP di parte attrice ing. di Udine con ausiliario ing. Persona_5 Persona_6 di Roma.
E. Reperisca la documentazione necessaria per la valutazione del rischio della sicurezza in subordine, ordini allo SPISAL competente per territorio, e di quelli competenti ex art. 210 c.p.c, di esibire la documentazione in suo possesso utile ai fini della decisione.
E) Disponga ex art. 210 c.p.c. a carico dello SPISAL competente per territorio l'espletamento d'ufficio di ogni altra indagine relativa all' evento denunciato.
F) Disponga ex art. 210 l'espletamento d'ufficio di ogni altra indagine o consulenza concernente l'evento, compresa una consulenza ricostruttiva del luogo:
G) Reperisca la documentazione concernente, l'indagine in possesso dei convenuti, necessaria per la valutazione dell'evento, compreso il
DVR per la parte porte automatiche scorrevoli;
-a carico dello SPISAL competente perché il cliente è equiparato al lavoratore dipendente
- a carico dell' Controparte_9 presso ULSS 8 Berica
[...]
-a carico di in persona del sindaco e Ufficio Controparte_10 tecnico competente ex art 107, TUE Dlgs 267-2000
H) Acquisisca il documento integrale della polizza assicurativa
CP_4
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, anche di primo grado.
Per gli appellati
“Rifiutato il contradditorio su ogni domanda nuova,
1) nel merito, rigettarsi l'appello e ogni domanda ed istanza dell'appellante, compresa quella di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Cassazione, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto.
Spese di lite rifuse;
2) in via istruttoria, si rinnova l'opposizione all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate:
a) quanto alle prove per interpello e per testi, già rigettate dal giudice di primo grado, in quanto inammissibili per i motivi esposti dalle convenute, odierne appellate, nella loro terza memoria ex art. 183 , 6° comma, c.p.c. datata 24/08/2022 e che si hanno qui per trascritte;
b) quanto alla “CTU tecnica” sulle porte scorrevoli, in quanto esplorativa, come già stabilito anche dal Giudice di primo grado e come rilevato nella stessa terza memoria delle convenute e sopra menzionata;
c) quanto al reperimento di documentazione dallo Spisal, dall' CP_9
l'Ulss n. Controparte_11
8 Berica, e del Comune di , perché si tratta di istanza CP_6 tardiva, mai formulata in primo grado, con conseguente maturata decadenza, e in ogni caso perché del tutto generica;
d) quanto alle richieste di disporre l'espletamento a carico dello
Spisal di ogni indagine relativa all'evento denunciato, di disporre l'espletamento d'ufficio di ogni indagine o consulenza concernente l'evento, compresa la consulenza ricostruttiva del luogo, di disporre il reperimento della documentazione concernente l'indagine in possesso dei convenuti asseritamente necessaria per la valutazione dell'evento, compreso il DVR per le porte automatiche scorrevoli, perché inammissibili, tardive, con conseguente maturata decadenza,
e in ogni caso perché generiche ed esplorative;
e) quanto all'acquisizione della polizza perché del tutto CP_4 inutile e inconferente nel caso de quo.
In via subordinata istruttoria:
- in caso di denegata ammissione delle prove avversarie, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, con i testimoni indicati a prova diretta da parte convenuta, come dalla terza memoria ex art.183 c.p.c. datata 24/08/2022 e come da nota di precisazione delle conclusioni di primo grado;
- si chiede l'ammissione delle prove dedotte dalle parti convenute con la seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. datata
11/07/2022, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e che si intendono qui per trascritti, con i testi già indicati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1724/2023, pubblicata il 22.09.2023 e notificata il 26.9.2023, il Tribunale di Vicenza rigettava la domanda di
[...]
volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti in Parte_1 conseguenza del sinistro verificatosi il 25.6.2012. L'attrice esponeva che, mentre stava entrando nel supermercato Famila di , CP_6 sito in via Diaz, n. 17, era rimasta schiacciata tra le porte automatiche metalliche scorrevoli dell'entrata di detto supermercato, che colpivano la sua mano e il suo braccio destro.
1.1. Il Tribunale osservava che con le domande avanzate l'attrice aveva inteso far valere la responsabilità ex art. 2051 c.c. o, comunque ex art. 2043 c.c. nei confronti del proprietario del supermercato, chiamando in causa a tal fine il Controparte_1
e quali potenziali “intestatari”, nonché
[...] CP_2 CP_3
in qualità di allora procuratore speciale e RSPP (Responsabile
[...] del Servizio di Prevenzione e Protezione) ex art. 33 d.lgs. n. 81/2008 di CP_12
. Le suindicate parti si costituivano in giudizio, per il tramite dello
[...] stesso difensore, ed eccepivano la carenza di legittimazione passiva, la nullità della citazione, la prescrizione del diritto e dell'azione, nonché contestavano la fondatezza delle pretese attoree evidenziando, in particolare, la diversità della versione della dinamica del sinistro offerta dall'attrice rispetto a quella risultante dalla querela sporta dalla stessa. 1.3. L'attrice, nel frattempo, agiva ai sensi dell'art. 2900 c.c. nei confronti dell'assicurazione Controparte_4 instaurando un separato giudizio (R.G. 3372/2021), sul rilievo che quest'ultima non era stata chiamata in causa da nel CP_2 primo procedimento, iscritto al n. R.G. 820/2021, nonostante la sottoscrizione da parte della società di una polizza assicurativa per la Responsabilità civile verso terzi. Conveniva, inoltre,
[...]
e , quali “litisconsorti CP_1 CP_2 CP_3 necessari”.
All'udienza del 10.05.2022, pertanto, a fronte dell'istanza di riunione avanzata dalla , la causa n. R.G. 3372/2021, avente ad Pt_1 oggetto l'azione surrogatoria, veniva riunita a quella n. R.G.
820/2021, avente ad oggetto l'azione per il risarcimento danni.
1.4. L'attrice eccepiva la nullità della procura rilasciata al difensore di per “evidente conflitto di interesse, essendo stata CP_4 conferita da allo stesso difensore degli altri convenuti nel CP_4 procedimento iscritto con n. r.g. 820/2021 e che si è poi costituito per tutti i convenuti, ivi inclusa la Compagnia, nel procedimento iscritto con n. r.g. 3372/2021, per poi svolgere il resto delle difese per tutti i convenuti, congiuntamente, nel resto del giudizio” (v. pag.
7 sentenza).
1.5. Il Tribunale, con la sentenza suindicata, sulle eccezioni pregiudiziali/preliminari, dichiarava: a) l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'attrice, di nullità della procura conferita al difensore dalle parti convenute stante l'insussistenza del denunciato conflitto di interesse, in ragione della posizione difensiva assunta dalle parti convenute, che era convergente e solo diretta a contrastare le domande attoree, mentre non era affatto in contestazione l'operatività della polizza assicurativa;
b) la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva del
[...] in relazione sia all'azione di responsabilità da cose CP_1 in custodia che all'azione surrogatoria nei confronti dell'assicurazione, sul rilievo dell'assenza di prova circa il rapporto fra detta società ed le altre convenute in termini di titolarità, custodia o altro, nonché in termini di ingerenza nelle attività; c)
l'infondatezza delle eccezioni dei convenuti sulla nullità della citazione e sulla prescrizione del diritto e dell'azione; d) la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione di in CP_13 relazione alla domanda ex art. 2900 c.c. proposta nei confronti dell' Nel merito, il Tribunale riteneva non provata Controparte_4
l'esatta dinamica del sinistro e in particolare rilevava che la versione dei fatti riportata nell'atto di citazione, secondo cui l'attrice era rimasta “schiacciata tra le porte automatiche metalliche scorrevoli dell'ingresso che hanno colpito con violenza la mano e il braccio destro” (v. atto di citazione, pag. 2, punto 6), non corrispondeva a quella che risultava nel verbale della querela sporta, in data
10.9.2012, dalla stessa attrice. Il Giudice di primo grado rimarcava la corrispondenza di detta ultima versione, nella quale non veniva affatto menzionata la chiusura improvvisa delle porte scorrevoli, con quella riportata nel verbale di Pronto Soccorso (“al supermercato
Famila in via Diaz Arzignano sbatteva il polso dx contro una porta elettrica che non funzionava” doc. 6, pag. 25, all. atto di citazione, fasc. di primo grado). Il Tribunale rilevava che non era stata dimostrata dalla la diversa descrizione dei fatti di cui all'atto Pt_1 di citazione, smentita dai citati documenti e del tutto contrastante con la precedente versione fornita dalla stessa attrice ed avente valore di dichiarazione stragiudiziale di fatti a lei sfavorevoli, in assenza di prova idonea a supporto, stante l'inammissibilità dei capitoli di prova orale articolati dall'attrice, e anche di prova delle ulteriori modalità dichiarate dalla stessa in via stragiudiziale, secondo cui “la porta sarebbe rimasta chiusa, dopo aver fatto passare una cliente che la precedeva e che ella avrebbe urtato contro di essa “per lo slancio”. Di conseguenza, il Tribunale riteneva di poter ricondurre la condotta dell'attrice al “caso fortuito, rilevante ex ex art. 2051 c.c. e quale fattore escludente il nesso causale tra illecito
(mancata/erronea manutenzione, comunque non dimostrata) e danno, ex art. 2043 c.c.” (v. pag. 21 sentenza), in ragione della mancata attenzione e prudenza che, invece, la avrebbe Pt_1 dovuto osservare nell'utilizzo delle porte automatiche, date le modalità di funzionamento delle stesse. Stante il rigetto delle domande attoree, il Giudice di prime cure rigettava anche quella svolta ai sensi dell'art. 2900 c.c. nei confronti della Compagnia assicuratrice.
2. Avverso questa sentenza ha proposto appello Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
2.1. Si sono costituiti Controparte_1 CP_2
e con comparsa del 10 CP_3 Controparte_4 gennaio 2024, eccependo l'inammissibilità dell'appello per invalidità della procura alle liti e per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché chiedendone il rigetto.
3. La causa, rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del
Collegio all'udienza del 2 luglio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. con il deposito di note scritte, all'esito della sostituzione del
Cons. trasferito presso altro Ufficio, e di riassegnazione Parte_2 come da provvedimenti organizzativi del 27-3-2025 e del 28-3-2025,
è stata trattenuta in decisione.
4. In via pregiudiziale deve essere disattesa l'eccezione, sollevata dagli appellati, di inammissibilità dell'appello per invalidità della procura alle liti rilasciata all'avv. Carollo da parte di Parte_1
per il presente grado di giudizio.
[...]
Gli appellati deducono che la procura è stata conferita anteriormente alla pubblicazione della sentenza impugnata, ossia nella data
19.07.2023 indicata accanto al visto per l'autentica, che è precedente alla data di pubblicazione del provvedimento
(22.9.2023); inoltre deducono che è errata anche la data di notificazione della sentenza di primo grado indicata nella citazione d'appello (27 luglio 2023 anziché 26 settembre 2023). Rimarcano che la parte non poteva aver manifestato la propria volontà di proporre appello, conferendo il relativo mandato all'avv. Carollo, prima di conoscere il contenuto della sentenza da impugnare e da detta considerazione consegue, a dire degli appellati, la manifesta invalidità della procura in atti.
L'eccezione, seppur suggestiva sotto il profilo dedotto, anche in considerazione del fatto che l'avv. Carollo non era più il difensore della quando è stata emessa e pubblicata la sentenza Pt_1 impugnata, può essere disattesa.
Ritiene il Collegio che le discrasie inerenti alle date evidenziate dagli appellati siano riconducibili ad un mero errore materiale nella redazione dell'atto, ossia riferibili ad una svista o disattenzione. In tal senso depone il fatto che la procura è apposta a margine dell'atto di citazione d'appello (doc. B prodotto unitamente alla citazione d'appello), che è stato notificato il 25-10-2023, ed inoltre anche detto atto, pur contenendo riferimenti specifici al testo della sentenza, reca in calce una data all'evidenza errata (19 luglio/6 settembre 2023).
Per quanto occorra va aggiunto che la procura per l'instaurazione del giudizio di appello può essere rilasciata dalla parte anche al momento in cui viene introdotto il giudizio di primo grado, come di prassi, e quindi anche prima della pubblicazione della sentenza da appellare, non essendovi disposizioni normative di senso contrario, mentre è diversamente e più rigorosamente disciplinata la specialità del conferimento dell'incarico al difensore per la procura relativa alla proposizione del ricorso per cassazione, che deve essere rilasciata in data successiva alla pubblicazione della sentenza da impugnare (v.
Cass, S.U. n.2075/2024).
5. Sempre in via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di integrale inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati, per non avere la parte appellante effettuato la redazione dell'atto di gravame secondo i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Ritiene il Collegio che non ricorra il suddetto profilo di complessiva inammissibilità dell'appello, poiché l'illustrazione delle doglianze, seppure, come di seguito si dirà, in più parti articolata in modo generico, disordinato e non lineare, consente in ogni caso di individuare sufficientemente i capi della sentenza censurati e le ragioni dell'impugnazione.
6. Le molteplici doglianze, prive di numerazione che individui i vari motivi, indicati solo con un titolo a cui segue l'illustrazione, sono, nell'ordine di esposizione dell'atto d'appello, così rubricate: i)
“ingerenza del gruppo. Non sarebbe provata la legittimazione passiva di perché mancherebbe la prova CP_1 dell'ingerenza”; ii) “asserita assenza di litisconsorzietà. Non esisterebbe in capo al e al la qualifica di CP_3 CP_1 litisconsorti necessari non essendo essi assicurati”; iii) “dinamica del sinistro (non sarebbe provata la dinamica del sinistro perché la dichiarazione iniziale dell'infortunata contrasterebbe col testo della citazione)”; iv) “fatti sfavorevoli. La dichiarazione iniziale dell'infortunata conterrebbe un fatto sfavorevole”; v) “caso fortuito
e motivazione apparente”; vi) “omessa prova in violazione dell'art.
2967 c.c. in sintesi”; vii) “presupposti e metodi dell'indagine”; viii)
“esito del giudizio penale”; ix) “surroga ex art. 2900 c. c. e copertura assicurativa”; x) “conflitto di interessi”; xi) “quantificazione del danno”; xii) “istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art.363 bis c.p.c.”. 7. Le censure sub i) e x), da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondate e in parte inammissibili.
Circa la legittimazione passiva di occorre Controparte_1 richiamare il principio che la Cassazione ha avuto modo ripetutamente di affermare secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. S. U. n.2951/2016; Cass. 1057/2025).
E' pertanto manifestamente infondato l'assunto dell'appellante secondo cui non era suo onere allegare e provare la relazione del con gli altri soggetti evocati in giudizio in Controparte_1 termini di direzione, ingerenza e controllo della prima nei confronti, in particolare, della CP_2
Del tutto generica è la censura nella parte in cui si lamenta la mancata ammissione di prova testimoniale sul punto e di acquisizione della “documentazione della sicurezza degli impianti” a carico dello SPISAL, dell' Controparte_9
e del , in assenza di allegazione
[...] Controparte_10 compiuta e puntuale sulla rilevanza di dette incombenze istruttorie,
e tra l'altro l'appellante neppure adduce di aver chiesto, con riguardo alle acquisizioni, ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. La censura è inammissibile anche nella parte in cui non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha congruamente spiegato le ragioni della ritenuta carenza di legittimazione passiva di (pag. 13 sentenza Controparte_1 impugnata).
Parimenti inammissibile è la doglianza relativa al dedotto conflitto di interessi tra la compagnia di (in comparsa Controparte_14 conclusionale- pag.
1- l'appellante giunge ad affermare che quest'ultima sia l'unica parte ad avere “titolo di essere presente nel presente giudizio”) e le altre parti evocate in giudizio, in quanto difese tutte dallo stesso avvocato. Ancora una volta l'appellante non si confronta con il percorso argomentativo del Tribunale, che correttamente ha rilevato l'insussistenza del dedotto conflitto perché tutte le parti convenute, ora appellate, avevano un interesse convergente, diretto al rigetto delle domande della ed ha Pt_1 rimarcato, altresì, che non era affatto in contestazione l'esistenza della copertura assicurativa e non erano state eccepite esclusioni/limitazioni di polizza (pag. 8, 9 e 10 della sentenza impugnata).
8. Le censure sub iii), iv), v), vi), vii), viii) e ix), da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, atteso che tutte concernono svariate questioni inerenti alla dinamica del sinistro, sono infondate e in parte inammissibili.
8.1. L'appellante sostiene (censura sub iii) che la contraddittorietà delle versioni che ella aveva fornito sulla dinamica del sinistro prima del giudizio (nelle dichiarazioni rese in sede di querela e al medico del Pronto Soccorso) e nell'atto di citazione di primo grado si giustificano in ragione della “natura atecnica dei fatti narrati dalla persona infortunata, non dotata di conoscenze elettromeccaniche”.
A parere dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre CTU tecnica in virtù della produzione di una consulenza di parte a firma dell' ing. (v. doc. 28, all. memorie ex art. 183, Per_5
n. 2, c.p.c., attore, fasc. I grado). Il Tribunale, a fronte della documentazione tecnica prodotta (v. docc. 29-31, all. memorie ex art. 183, n. 2, c.p.c., attore, fasc. I grado), avrebbe dovuto acquisire il fascicolo tecnico delle porte scorrevoli, anziché soffermarsi sulla non corrispondenza delle versioni predette. Lamenta la violazione del principio dell'onere della prova e ravvisa l'errore del Tribunale per non aver dato ingresso ad una congrua istruttoria volta a dimostrare il malfunzionamento delle porte scorrevoli del supermercato, ad esempio attraverso la richiesta alla del registro di CP_2 manutenzione o del DVR (Documento di valutazione dei rischi) di cui agli artt. 17 e 28 del T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Data
l'impossibilità per l'attrice, odierna appellante, di accedere a detti documenti, soltanto il giudice, in attuazione del principio di vicinanza della prova avrebbe potuto disporne l'acquisizione, ed invece il
Tribunale aveva violato detto principio.
Ad avviso della , inoltre (censura sub iv), il Tribunale ha Pt_1 errato nell'affermare che le dichiarazioni stragiudiziali della , Parte_3 nella parte in cui smentiscono la versione della dinamica del sinistro offerta nell'atto di citazione, contengono affermazioni sfavorevoli per la stessa, perché dette dichiarazioni descrivevano “solo una situazione in maniera sintetica che è stata completata dalla narrativa della citazione dell'avvocato” (pag.15 appello).
Con la doglianza sub v), rubricata “caso fortuito e motivazione apparente”, l'appellante sostiene che il Tribunale, nel valorizzare la condotta della quale caso fortuito rilevante ai sensi dell'art. Pt_1
2051 c.c., sia incorso nel vizio di motivazione apparente poiché “da un lato si sostiene la colpa della infortunata e dall'altro si afferma il caso fortuito” (v. pag. 17 appello).
L'appellante denuncia anche (censure sub vi e vii) la violazione dell'art. 2697 c.c. per non aver il Tribunale ammesso la prova testimoniale, né disposto la C.T.U. tecnica sulle porte scorrevoli. In particolare, evidenzia l'illegittima adozione della decisione di inammissibilità della prova testimoniale poiché dichiarata d'ufficio dal Tribunale, in violazione dell'art. 244 c.p.c.. Deduce che “prima va data la prova della regolarità degli impianti sotto il profilo sicurezza e poi si può esaminare, in subordine, l'eventuale caso fortuito. Ma in questo caso nè la convenuta né la sentenza CP_2 sono riuscite a dimostrare la regolarità dell'impianto e il giudice di primo grado ha impedito la prova sul punto, salvo introdurre all'improvviso il caso fortuito, violando il principio dell'onere della prova anche in questa materia”.
Infine la afferma (censure sub viii e ix) che “se l'utente Pt_1 fosse stata informata del malfunzionamento delle porte ovvero se fossero state adottate le misure di sicurezza, appare chiaro che si sarebbero notevolmente ridotte le possibilità dell'evento. Quindi nessuna di queste deduzioni metodologiche è stata vista dal giudice.
La sentenza va riformata. ESITO DEL GIUDIZIO PENALE Come già scritto in citazione il giudizio penale è stato archiviato in maniera sbrigativa ritenendo che l'infortunio fosse di modesta entità e tale appariva, all'inizio. Nessuna di queste considerazioni appare fondata per i motivi in gran parte oggi espressi. Sta di fatto il giudice di primo grado ha impedito la prova sul punto, salvo introdurre all'improvviso il caso fortuito, violando il principio dell'onere della prova anche in questa materia” (pag.22 appello).
8.2. Occorre premettere che la pretesa risarcitoria dell'appellante è stata azionata ex art. 2051 c.c. o ex art.2043 c.c. e che, come ben puntualizzato nella sentenza impugnata, anche nell'ipotesi di responsabilità di cose in custodia, che ha un regime probatorio più facilitato per il soggetto danneggiato, a quest'ultimo incombe pur sempre l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno e dunque di dimostrare la dinamica del sinistro da cui evincere il collegamento causale tra la cosa e l'evento. E' noto che l'art. 2051
c.c., rubricato “Danno cagionato da cose in custodia”, introduce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, indipendente da una condotta colposa. A colui che agisce in giudizio a tale titolo è demandata, infatti, la sola prova della relazione di custodia e della derivazione del danno dalla cosa. Il presunto responsabile, invece, può sottrarsi alla condanna unicamente provando il caso fortuito, che, secondo giurisprudenza costante, può essere integrato anche dalla condotta tenuta dal danneggiato, ove incidente nel dinamismo causale fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno, sì da escludere la responsabilità del custode (tra le tante Cass., 12663/2024).
8.3. Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia fatto puntuale applicazione dei suesposti principi nel caso di specie e che non sussista affatto il vizio motivazionale denunciato, in quanto il ragionamento decisorio è chiaro e completo e si sviluppa attraverso passaggi argomentativi, basati sulle risultanze di causa, che sono corretti e condivisibili.
8.4. Nello specifico, la descrizione della dinamica dell'incidente occorso alla di cui all'atto di citazione di primo grado è del Pt_1 tutto divergente rispetto a quella fornita dalla stessa con la Pt_1 querela orale sporta come da verbale del 10-9-2012 (v. doc. 1 attrice) e anche con le dichiarazioni rese al medico del Pronto
Soccorso il 25-6-2012, giorno del sinistro (v. doc. 6 allegato alla citazione). Che sussista una radicale difformità tra le suddette versioni è di tutta evidenza, e neppure è sostanzialmente negato dall'appellante, che a tale riguardo giustifica la discrepanza sostenendo la “natura atecnica dei fatti narrati dalla persona infortunata, non dotata di conoscenze elettromeccaniche”, nonché affermando che alcuna valenza confessoria (cioè di affermazione di fatti sfavorevoli) può attribuirsi a quelle dichiarazioni, perché esse descrivevano “solo una situazione in maniera sintetica che è stata completata dalla narrativa della citazione dell'avvocato”.
Le suddette deduzioni difensive non hanno alcun fondamento, in quanto i fatti esposti nella querela e nella dichiarazione riportata nel verbale di pronto soccorso sono ontologicamente e nettamente diversi e concernono la descrizione, peraltro nella querela niente affatto sintetica ma dettagliata e completa, di quanto accaduto il 25-
6-2012, sia con riferimento alla condotta della prima Pt_1 dell'urto, sia con riferimento alle modalità concrete con cui avvenne l'impatto della sua mano e del suo polso destro con la porta di ingresso del supermercato.
La querela, il cui contenuto è coerente con quello delle dichiarazioni rese al medico di P.S. (“sbatteva il polso dx contro una porta elettrica che non funzionava”), è del seguente tenore, nella parte ora di interesse: “Una volta entrata nel centro commerciale con mia figlia mi dirigevo verso la porta di ingresso a sensori automatici del supermercato Famila ed avevo davanti a me una signora.
Quest'ultima giunta davanti alle porte di ingresso entrava ed io che seguivo a breve distanza mi apprestavo ad entrare quando, la porta di destra che delimita l'ingresso non si apriva, probabilmente per un difetto della stessa ed io nel mio slancio per entrare andavo ad urtare violentemente con il mio polso dx contro la porta a vetri ed in particolare contro lo spigolo in metallo che delimita tale porta”.
Dunque, come evidenziato anche dal P.M. nella richiesta di archiviazione del 21-12-2012, la parte offesa riferiva di aver colpito la porta chiusa a causa dello slancio con cui la stava per attraversare,
e detta ricostruzione è indubbiamente sfavorevole alla , in Pt_1 quanto l'urto avveniva a causa della sua condotta quantomeno non attenta nel camminare, oltre che per il suo slancio nell'atto di entrare. Senza alcun dubbio, pertanto, nella ricostruzione di cui alla prima versione narrata dall'appellante la porta era chiusa e da quella dinamica era dato desumere che l'evento dannoso era stato causato dalla condotta della , configurabile come caso fortuito poiché Pt_1 fatto interruttivo del nesso causale, sicché del tutto correttamente il
Tribunale ha qualificato i fatti suesposti come sfavorevoli per l'odierna appellante ( cfr. pag. 19 della sentenza impugnata) e quindi come confessione stragiudiziale resa a terzi liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice ex art. 2735, primo comma, c.c..
Per contro, nella citazione di primo grado e anche nell'atto di appello si allega che la , “mentre entrava nel supermercato, Pt_1 rimaneva schiacciata tra le porte automatiche metalliche scorrevoli dell'ingresso”, che colpivano la sua mano e il suo braccio destro.
Ora, all'evidenza la discrepanza è nettissima e si tratta di fatti storici decisivi nella ricostruzione della dinamica, su cui non può esservi il benché minimo opinamento di “natura atecnica”: essere “schiacciati tra due porte scorrevoli” è sicuramente dinamica eventistica del tutto differente dall'”urtare contro una porta chiusa”.
A ciò si aggiunga che la descrizione di cui alla querela non è affatto sintetica, ma precisa e dettagliata e che la querela è stata presentata alcuni mesi dopo l'incidente (a settembre del 2012), ossia quando l'appellante aveva avuto il tempo di meglio ponderare le modalità di svolgimento dell'accaduto, e quindi ben consapevolmente aveva formalizzato l'accusa in sede penale riproponendo la stessa versione resa al medico di P.S.
8.5. In questo contesto, ribadita l'inconsistenza giuridica e logica delle ragioni addotte per giustificare la suddetta discrepanza,
l'appellante non ha offerto, né di conseguenza ha fornito prove idonee a dimostrare la ricostruzione di cui all'atto di citazione di primo grado.
Inconferenti, in particolare, sono le censure con cui si lamenta la mancata ammissione della C.T.U. volta ad accertare il dedotto malfunzionamento delle porte scorrevoli, che, a dire dell'appellante, avrebbe dovuto precedere ogni altro incombente istruttorio, nonché quelle con cui si lamenta la mancata acquisizione di documentazione relativa alle caratteristiche tecniche e di sicurezza delle suddette porte. Ciò sul dirimente rilievo che solo una volta dimostrati i fatti come allegati in giudizio avrebbero potuto avere ingresso attività istruttorie sul regolare funzionamento o meno delle porte scorrevoli nel senso invocato, ossia perché avevano causato lo
“schiacciamento” del polso e della mano della per improvvisa Pt_1 e imprevista loro chiusura, mai, invece, menzionata nelle originarie versioni fornite dalla danneggiata.
Diffusamente l'appellante lamenta, inoltre, la violazione del suo diritto alla prova, per non avere il Tribunale ammesso la prova orale sui capitoli che trascrive nell'atto di appello (pag.12 e 13).
Anche detta censura è manifestamente infondata sotto tutti i profili denunciati, oltre che in parte inammissibile.
In primo luogo, il Tribunale non ha pronunciato d'ufficio, come peraltro pure avrebbe potuto, l'inammissibilità della capitolazione attorea, atteso che risulta dagli atti difensivi di primo grado che le parti convenute si erano opposte all'ammissione delle prove articolate dall'attrice (cfr. memoria 24-8-2022).
Secondariamente la censura difetta di specificità, e di conseguenza
è inammissibile, nella parte in cui l'appellante non si confronta minimamente con la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del 21-
9-2022, con cui era stata rigettata la richiesta di prova orale ed erano state indicate puntualmente le ragioni di inammissibilità dei capitoli.
Il tenore della citata ordinanza è il seguente: “… di non poter ammettere la richiesta di assunzione di prova testimoniale articolata nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., perché vertente su capitoli articolati genericamente (1, da 10 a 14, questi ultimi anche in parte valutativi – 18, 19), demandanti valutazioni al teste (2, 5, da 7 a 9 – il primo numerato sub. 9 – da 16 a 17, 21, da 26 a 29), relativi a circostanze già provate per iscritto (3, 4, 15, 20 – peraltro contraddittori tra loro laddove vorrebbero provare diverse dinamiche del sinistro), non rilevanti ai fini del decidere (6, 22, da 23 a 25 – questi ultimi anche genericamente articolati – da 30 a 34) …”.
Ad ogni buon conto, il Collegio condivide la valutazione di inammissibilità del capitolato effettuata dal Tribunale per le ragioni da quest'ultimo indicate. In particolare, va ribadita l'enunciazione generica e valutativa dei fatti dedotti nei capitoli e, per quel che più ora interessa, va rimarcato non solo, ancora una volta, il contrasto, insanabile e non giustificato in modo plausibile e logico, tra le ricostruzioni fornite in tempi diversi dalla , ma anche la Pt_1 contraddittorietà tra gli stessi capitoli (cap. 3 “…la rimase Pt_1 schiacciata tra le porte automatiche..”; Cap. 4 “…rimase schiacciata dalla chiusura improvvisa di una delle porte metalliche in metallo e dal bordo tagliente ….”; cap. 17 “il fatto che la porta destra non si è aperta è un evento anomalo e imprevedibile che non poteva essere evitato”; cap. 18 “ le porte si aprivano in modo simmetrico”; cap. 20
“Quel giorno mentre la signora stava entrando la porta scorrevole automatica lato destro, dapprima apertasi, si richiudeva velocemente e inopinatamente, sbattendo contro la mano e il polso destro…”). Emerge in tutta evidenza, dunque, che anche il quadro fattuale che l'appellante chiedeva e chiede di provare è confuso e contraddittorio, in quanto neppure in base ad esso è dato compiutamente comprendere in che modo preciso sia allegata e ricostruita la dinamica (cap. 3:entrambe le porte schiacciavano la
; cap.4:una sola porta si chiudeva improvvisamente Pt_1 schiacciando la;
cap.17:la porta destra non si era aperta ed Pt_1 era un evento anomalo;
cap.20: la porta destra prima si apriva e poi si richiudeva velocemente e inopinatamente).
9. Le censure sub ii), ix), xi) e xii), che riguardano questioni correlate all'azione surrogatoria, ivi comprese quelle del litisconsorzio necessario e di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., e quelle relative alla quantificazione dei danni, restano assorbite dal rigetto dei precedenti motivi, stante l'accertata insussistenza del credito risarcitorio azionato dalla . Pt_1
10. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono,
l'appello deve essere rigettato e, in applicazione del principio di soccombenza, va condannata al pagamento Parte_1 delle spese di lite del grado in favore di Controparte_1 e CP_2 CP_3 Controparte_4 liquidate come in dispositivo. La liquidazione è effettuata in base alla tariffa media per tre fasi (esclusa quella istruttoria) secondo lo scaglione di valore del disputatum (il valore di causa indicato dall'appellante è di euro 358.878,00 – pag. 33), avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (artt. 4 e 6 DM 55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM 147/2022).
11. La Corte rileva, per completezza espositiva, che nell'atto di appello si dichiara che l'appellante è ammessa al patrocinio a spese dello Stato (pag. 33 appello), ma la delibera allegata è relativa al giudizio di primo grado (v. doc. 19, all. appello), mentre era necessaria, stante la soccombenza in primo grado della , una Pt_1 nuova delibera di ammissione che tuttavia non è stata prodotta, anche all'esito di specifica richiesta in tal senso inviata dalla
Cancelleria al difensore.
12. L'appellante va altresì dichiarata tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico
Spese di Giustizia n. 115/02.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 1724/2023 del Tribunale di Vicenza, così pronuncia:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento in favore delle parti Parte_1 appellate e Controparte_1 CP_2 CP_3 delle spese di lite del grado, liquidate Controparte_4 in complessivi euro 14.239,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 23.7.2025.
La Presidente est.
Clotilde Parise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1946 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Carollo Fulvio (C.F.
del Foro di Vicenza ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Vicenza, Contrà Cordenons n.
6 - PEC Email_1 appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) (C.F.
[...] P.IVA_2 CP_3
) e C.F._3 Controparte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avvocato Villanova P.IVA_3
Giuseppe Renzo (C.F. ) del Foro di Vicenza ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bassano del Grappa
Via Roma, 51 – PEC
Email_2
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1724/2023 del Tribunale di
Vicenza pubblicata il 22 settembre 2023 e notificata il 26 settembre
2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
A riforma della sentenza in epigrafe indicata
1. Per quanto dichiarato in premessa, nel merito condannarsi i convenuti al risarcimento del danno subito e subendo dall'attrice a causa dei fatti esposti pari a euro
185.462,00 Danno non patrimoniale
168.416,00 Diminuita capacità lavorativa specifica
2. Il tutto a far data dalla maturazione del diritto, con condanna alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
3. Con condanna di , Controparte_4 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante con sede in via Stalingrado, 45,
(40100) Bologna (BO) in via di surroga ex art. 2900 c.c. a manlevare e gli altri soggetti convenuti CP_2
1. Con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.
CON RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE EX
ARTICOLO 363 BIS C.P.C. In via istruttoria si chiede che la Corte di appello
A. A riforma della sentenza decida nel merito oppure ammetta prova per interpello e testi sulle circostanze esposte in premessa della citazione e in memorie e riprodotti nell' appello che devono intendersi qui integralmente riportate e precedute dalla locuzione
“vero che”, sentendo come testimoni, anche a : CP_5
Il direttore del supermercato all'epoca dei fatti , Persona_1
[...]
, Controparte_6 [...]
(figlia) Controparte_7
Dott. Primario di Per_2 Controparte_8
Dott. , medico legale in Padova Il Medico di base della parte Per_3 attrice
L'assistente sociale competente Comune di CP_6
Disponga CTU medico legale con ausiliario specialista Antalgico non facoltativo per accertare il nesso eziologico tra evento e malattia:
Consulente di parte attrice dott. dott. prof. di Vicenza Persona_4 con ausiliario il dott. primario del Reparto Antalgia Per_2
Algodistrofia dell'Ospedale di Vicenza, tenendo conto delle seguenti circostanze e delle seguenti acquisizioni scientifiche
C. Siano tenuti presenti i principi in merito al principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p. da applicarsi in caso di eventuale pluralità di cause del sinistro. D. Disponga CTU tecnica sulle porte scorrevoli (CTP di parte attrice ing. di Udine con ausiliario ing. Persona_5 Persona_6 di Roma.
E. Reperisca la documentazione necessaria per la valutazione del rischio della sicurezza in subordine, ordini allo SPISAL competente per territorio, e di quelli competenti ex art. 210 c.p.c, di esibire la documentazione in suo possesso utile ai fini della decisione.
E) Disponga ex art. 210 c.p.c. a carico dello SPISAL competente per territorio l'espletamento d'ufficio di ogni altra indagine relativa all' evento denunciato.
F) Disponga ex art. 210 l'espletamento d'ufficio di ogni altra indagine o consulenza concernente l'evento, compresa una consulenza ricostruttiva del luogo:
G) Reperisca la documentazione concernente, l'indagine in possesso dei convenuti, necessaria per la valutazione dell'evento, compreso il
DVR per la parte porte automatiche scorrevoli;
-a carico dello SPISAL competente perché il cliente è equiparato al lavoratore dipendente
- a carico dell' Controparte_9 presso ULSS 8 Berica
[...]
-a carico di in persona del sindaco e Ufficio Controparte_10 tecnico competente ex art 107, TUE Dlgs 267-2000
H) Acquisisca il documento integrale della polizza assicurativa
CP_4
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, anche di primo grado.
Per gli appellati
“Rifiutato il contradditorio su ogni domanda nuova,
1) nel merito, rigettarsi l'appello e ogni domanda ed istanza dell'appellante, compresa quella di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Cassazione, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto.
Spese di lite rifuse;
2) in via istruttoria, si rinnova l'opposizione all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate:
a) quanto alle prove per interpello e per testi, già rigettate dal giudice di primo grado, in quanto inammissibili per i motivi esposti dalle convenute, odierne appellate, nella loro terza memoria ex art. 183 , 6° comma, c.p.c. datata 24/08/2022 e che si hanno qui per trascritte;
b) quanto alla “CTU tecnica” sulle porte scorrevoli, in quanto esplorativa, come già stabilito anche dal Giudice di primo grado e come rilevato nella stessa terza memoria delle convenute e sopra menzionata;
c) quanto al reperimento di documentazione dallo Spisal, dall' CP_9
l'Ulss n. Controparte_11
8 Berica, e del Comune di , perché si tratta di istanza CP_6 tardiva, mai formulata in primo grado, con conseguente maturata decadenza, e in ogni caso perché del tutto generica;
d) quanto alle richieste di disporre l'espletamento a carico dello
Spisal di ogni indagine relativa all'evento denunciato, di disporre l'espletamento d'ufficio di ogni indagine o consulenza concernente l'evento, compresa la consulenza ricostruttiva del luogo, di disporre il reperimento della documentazione concernente l'indagine in possesso dei convenuti asseritamente necessaria per la valutazione dell'evento, compreso il DVR per le porte automatiche scorrevoli, perché inammissibili, tardive, con conseguente maturata decadenza,
e in ogni caso perché generiche ed esplorative;
e) quanto all'acquisizione della polizza perché del tutto CP_4 inutile e inconferente nel caso de quo.
In via subordinata istruttoria:
- in caso di denegata ammissione delle prove avversarie, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, con i testimoni indicati a prova diretta da parte convenuta, come dalla terza memoria ex art.183 c.p.c. datata 24/08/2022 e come da nota di precisazione delle conclusioni di primo grado;
- si chiede l'ammissione delle prove dedotte dalle parti convenute con la seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. datata
11/07/2022, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e che si intendono qui per trascritti, con i testi già indicati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1724/2023, pubblicata il 22.09.2023 e notificata il 26.9.2023, il Tribunale di Vicenza rigettava la domanda di
[...]
volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti in Parte_1 conseguenza del sinistro verificatosi il 25.6.2012. L'attrice esponeva che, mentre stava entrando nel supermercato Famila di , CP_6 sito in via Diaz, n. 17, era rimasta schiacciata tra le porte automatiche metalliche scorrevoli dell'entrata di detto supermercato, che colpivano la sua mano e il suo braccio destro.
1.1. Il Tribunale osservava che con le domande avanzate l'attrice aveva inteso far valere la responsabilità ex art. 2051 c.c. o, comunque ex art. 2043 c.c. nei confronti del proprietario del supermercato, chiamando in causa a tal fine il Controparte_1
e quali potenziali “intestatari”, nonché
[...] CP_2 CP_3
in qualità di allora procuratore speciale e RSPP (Responsabile
[...] del Servizio di Prevenzione e Protezione) ex art. 33 d.lgs. n. 81/2008 di CP_12
. Le suindicate parti si costituivano in giudizio, per il tramite dello
[...] stesso difensore, ed eccepivano la carenza di legittimazione passiva, la nullità della citazione, la prescrizione del diritto e dell'azione, nonché contestavano la fondatezza delle pretese attoree evidenziando, in particolare, la diversità della versione della dinamica del sinistro offerta dall'attrice rispetto a quella risultante dalla querela sporta dalla stessa. 1.3. L'attrice, nel frattempo, agiva ai sensi dell'art. 2900 c.c. nei confronti dell'assicurazione Controparte_4 instaurando un separato giudizio (R.G. 3372/2021), sul rilievo che quest'ultima non era stata chiamata in causa da nel CP_2 primo procedimento, iscritto al n. R.G. 820/2021, nonostante la sottoscrizione da parte della società di una polizza assicurativa per la Responsabilità civile verso terzi. Conveniva, inoltre,
[...]
e , quali “litisconsorti CP_1 CP_2 CP_3 necessari”.
All'udienza del 10.05.2022, pertanto, a fronte dell'istanza di riunione avanzata dalla , la causa n. R.G. 3372/2021, avente ad Pt_1 oggetto l'azione surrogatoria, veniva riunita a quella n. R.G.
820/2021, avente ad oggetto l'azione per il risarcimento danni.
1.4. L'attrice eccepiva la nullità della procura rilasciata al difensore di per “evidente conflitto di interesse, essendo stata CP_4 conferita da allo stesso difensore degli altri convenuti nel CP_4 procedimento iscritto con n. r.g. 820/2021 e che si è poi costituito per tutti i convenuti, ivi inclusa la Compagnia, nel procedimento iscritto con n. r.g. 3372/2021, per poi svolgere il resto delle difese per tutti i convenuti, congiuntamente, nel resto del giudizio” (v. pag.
7 sentenza).
1.5. Il Tribunale, con la sentenza suindicata, sulle eccezioni pregiudiziali/preliminari, dichiarava: a) l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'attrice, di nullità della procura conferita al difensore dalle parti convenute stante l'insussistenza del denunciato conflitto di interesse, in ragione della posizione difensiva assunta dalle parti convenute, che era convergente e solo diretta a contrastare le domande attoree, mentre non era affatto in contestazione l'operatività della polizza assicurativa;
b) la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva del
[...] in relazione sia all'azione di responsabilità da cose CP_1 in custodia che all'azione surrogatoria nei confronti dell'assicurazione, sul rilievo dell'assenza di prova circa il rapporto fra detta società ed le altre convenute in termini di titolarità, custodia o altro, nonché in termini di ingerenza nelle attività; c)
l'infondatezza delle eccezioni dei convenuti sulla nullità della citazione e sulla prescrizione del diritto e dell'azione; d) la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione di in CP_13 relazione alla domanda ex art. 2900 c.c. proposta nei confronti dell' Nel merito, il Tribunale riteneva non provata Controparte_4
l'esatta dinamica del sinistro e in particolare rilevava che la versione dei fatti riportata nell'atto di citazione, secondo cui l'attrice era rimasta “schiacciata tra le porte automatiche metalliche scorrevoli dell'ingresso che hanno colpito con violenza la mano e il braccio destro” (v. atto di citazione, pag. 2, punto 6), non corrispondeva a quella che risultava nel verbale della querela sporta, in data
10.9.2012, dalla stessa attrice. Il Giudice di primo grado rimarcava la corrispondenza di detta ultima versione, nella quale non veniva affatto menzionata la chiusura improvvisa delle porte scorrevoli, con quella riportata nel verbale di Pronto Soccorso (“al supermercato
Famila in via Diaz Arzignano sbatteva il polso dx contro una porta elettrica che non funzionava” doc. 6, pag. 25, all. atto di citazione, fasc. di primo grado). Il Tribunale rilevava che non era stata dimostrata dalla la diversa descrizione dei fatti di cui all'atto Pt_1 di citazione, smentita dai citati documenti e del tutto contrastante con la precedente versione fornita dalla stessa attrice ed avente valore di dichiarazione stragiudiziale di fatti a lei sfavorevoli, in assenza di prova idonea a supporto, stante l'inammissibilità dei capitoli di prova orale articolati dall'attrice, e anche di prova delle ulteriori modalità dichiarate dalla stessa in via stragiudiziale, secondo cui “la porta sarebbe rimasta chiusa, dopo aver fatto passare una cliente che la precedeva e che ella avrebbe urtato contro di essa “per lo slancio”. Di conseguenza, il Tribunale riteneva di poter ricondurre la condotta dell'attrice al “caso fortuito, rilevante ex ex art. 2051 c.c. e quale fattore escludente il nesso causale tra illecito
(mancata/erronea manutenzione, comunque non dimostrata) e danno, ex art. 2043 c.c.” (v. pag. 21 sentenza), in ragione della mancata attenzione e prudenza che, invece, la avrebbe Pt_1 dovuto osservare nell'utilizzo delle porte automatiche, date le modalità di funzionamento delle stesse. Stante il rigetto delle domande attoree, il Giudice di prime cure rigettava anche quella svolta ai sensi dell'art. 2900 c.c. nei confronti della Compagnia assicuratrice.
2. Avverso questa sentenza ha proposto appello Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
2.1. Si sono costituiti Controparte_1 CP_2
e con comparsa del 10 CP_3 Controparte_4 gennaio 2024, eccependo l'inammissibilità dell'appello per invalidità della procura alle liti e per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché chiedendone il rigetto.
3. La causa, rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del
Collegio all'udienza del 2 luglio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. con il deposito di note scritte, all'esito della sostituzione del
Cons. trasferito presso altro Ufficio, e di riassegnazione Parte_2 come da provvedimenti organizzativi del 27-3-2025 e del 28-3-2025,
è stata trattenuta in decisione.
4. In via pregiudiziale deve essere disattesa l'eccezione, sollevata dagli appellati, di inammissibilità dell'appello per invalidità della procura alle liti rilasciata all'avv. Carollo da parte di Parte_1
per il presente grado di giudizio.
[...]
Gli appellati deducono che la procura è stata conferita anteriormente alla pubblicazione della sentenza impugnata, ossia nella data
19.07.2023 indicata accanto al visto per l'autentica, che è precedente alla data di pubblicazione del provvedimento
(22.9.2023); inoltre deducono che è errata anche la data di notificazione della sentenza di primo grado indicata nella citazione d'appello (27 luglio 2023 anziché 26 settembre 2023). Rimarcano che la parte non poteva aver manifestato la propria volontà di proporre appello, conferendo il relativo mandato all'avv. Carollo, prima di conoscere il contenuto della sentenza da impugnare e da detta considerazione consegue, a dire degli appellati, la manifesta invalidità della procura in atti.
L'eccezione, seppur suggestiva sotto il profilo dedotto, anche in considerazione del fatto che l'avv. Carollo non era più il difensore della quando è stata emessa e pubblicata la sentenza Pt_1 impugnata, può essere disattesa.
Ritiene il Collegio che le discrasie inerenti alle date evidenziate dagli appellati siano riconducibili ad un mero errore materiale nella redazione dell'atto, ossia riferibili ad una svista o disattenzione. In tal senso depone il fatto che la procura è apposta a margine dell'atto di citazione d'appello (doc. B prodotto unitamente alla citazione d'appello), che è stato notificato il 25-10-2023, ed inoltre anche detto atto, pur contenendo riferimenti specifici al testo della sentenza, reca in calce una data all'evidenza errata (19 luglio/6 settembre 2023).
Per quanto occorra va aggiunto che la procura per l'instaurazione del giudizio di appello può essere rilasciata dalla parte anche al momento in cui viene introdotto il giudizio di primo grado, come di prassi, e quindi anche prima della pubblicazione della sentenza da appellare, non essendovi disposizioni normative di senso contrario, mentre è diversamente e più rigorosamente disciplinata la specialità del conferimento dell'incarico al difensore per la procura relativa alla proposizione del ricorso per cassazione, che deve essere rilasciata in data successiva alla pubblicazione della sentenza da impugnare (v.
Cass, S.U. n.2075/2024).
5. Sempre in via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di integrale inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati, per non avere la parte appellante effettuato la redazione dell'atto di gravame secondo i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Ritiene il Collegio che non ricorra il suddetto profilo di complessiva inammissibilità dell'appello, poiché l'illustrazione delle doglianze, seppure, come di seguito si dirà, in più parti articolata in modo generico, disordinato e non lineare, consente in ogni caso di individuare sufficientemente i capi della sentenza censurati e le ragioni dell'impugnazione.
6. Le molteplici doglianze, prive di numerazione che individui i vari motivi, indicati solo con un titolo a cui segue l'illustrazione, sono, nell'ordine di esposizione dell'atto d'appello, così rubricate: i)
“ingerenza del gruppo. Non sarebbe provata la legittimazione passiva di perché mancherebbe la prova CP_1 dell'ingerenza”; ii) “asserita assenza di litisconsorzietà. Non esisterebbe in capo al e al la qualifica di CP_3 CP_1 litisconsorti necessari non essendo essi assicurati”; iii) “dinamica del sinistro (non sarebbe provata la dinamica del sinistro perché la dichiarazione iniziale dell'infortunata contrasterebbe col testo della citazione)”; iv) “fatti sfavorevoli. La dichiarazione iniziale dell'infortunata conterrebbe un fatto sfavorevole”; v) “caso fortuito
e motivazione apparente”; vi) “omessa prova in violazione dell'art.
2967 c.c. in sintesi”; vii) “presupposti e metodi dell'indagine”; viii)
“esito del giudizio penale”; ix) “surroga ex art. 2900 c. c. e copertura assicurativa”; x) “conflitto di interessi”; xi) “quantificazione del danno”; xii) “istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art.363 bis c.p.c.”. 7. Le censure sub i) e x), da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondate e in parte inammissibili.
Circa la legittimazione passiva di occorre Controparte_1 richiamare il principio che la Cassazione ha avuto modo ripetutamente di affermare secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. S. U. n.2951/2016; Cass. 1057/2025).
E' pertanto manifestamente infondato l'assunto dell'appellante secondo cui non era suo onere allegare e provare la relazione del con gli altri soggetti evocati in giudizio in Controparte_1 termini di direzione, ingerenza e controllo della prima nei confronti, in particolare, della CP_2
Del tutto generica è la censura nella parte in cui si lamenta la mancata ammissione di prova testimoniale sul punto e di acquisizione della “documentazione della sicurezza degli impianti” a carico dello SPISAL, dell' Controparte_9
e del , in assenza di allegazione
[...] Controparte_10 compiuta e puntuale sulla rilevanza di dette incombenze istruttorie,
e tra l'altro l'appellante neppure adduce di aver chiesto, con riguardo alle acquisizioni, ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. La censura è inammissibile anche nella parte in cui non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha congruamente spiegato le ragioni della ritenuta carenza di legittimazione passiva di (pag. 13 sentenza Controparte_1 impugnata).
Parimenti inammissibile è la doglianza relativa al dedotto conflitto di interessi tra la compagnia di (in comparsa Controparte_14 conclusionale- pag.
1- l'appellante giunge ad affermare che quest'ultima sia l'unica parte ad avere “titolo di essere presente nel presente giudizio”) e le altre parti evocate in giudizio, in quanto difese tutte dallo stesso avvocato. Ancora una volta l'appellante non si confronta con il percorso argomentativo del Tribunale, che correttamente ha rilevato l'insussistenza del dedotto conflitto perché tutte le parti convenute, ora appellate, avevano un interesse convergente, diretto al rigetto delle domande della ed ha Pt_1 rimarcato, altresì, che non era affatto in contestazione l'esistenza della copertura assicurativa e non erano state eccepite esclusioni/limitazioni di polizza (pag. 8, 9 e 10 della sentenza impugnata).
8. Le censure sub iii), iv), v), vi), vii), viii) e ix), da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, atteso che tutte concernono svariate questioni inerenti alla dinamica del sinistro, sono infondate e in parte inammissibili.
8.1. L'appellante sostiene (censura sub iii) che la contraddittorietà delle versioni che ella aveva fornito sulla dinamica del sinistro prima del giudizio (nelle dichiarazioni rese in sede di querela e al medico del Pronto Soccorso) e nell'atto di citazione di primo grado si giustificano in ragione della “natura atecnica dei fatti narrati dalla persona infortunata, non dotata di conoscenze elettromeccaniche”.
A parere dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre CTU tecnica in virtù della produzione di una consulenza di parte a firma dell' ing. (v. doc. 28, all. memorie ex art. 183, Per_5
n. 2, c.p.c., attore, fasc. I grado). Il Tribunale, a fronte della documentazione tecnica prodotta (v. docc. 29-31, all. memorie ex art. 183, n. 2, c.p.c., attore, fasc. I grado), avrebbe dovuto acquisire il fascicolo tecnico delle porte scorrevoli, anziché soffermarsi sulla non corrispondenza delle versioni predette. Lamenta la violazione del principio dell'onere della prova e ravvisa l'errore del Tribunale per non aver dato ingresso ad una congrua istruttoria volta a dimostrare il malfunzionamento delle porte scorrevoli del supermercato, ad esempio attraverso la richiesta alla del registro di CP_2 manutenzione o del DVR (Documento di valutazione dei rischi) di cui agli artt. 17 e 28 del T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Data
l'impossibilità per l'attrice, odierna appellante, di accedere a detti documenti, soltanto il giudice, in attuazione del principio di vicinanza della prova avrebbe potuto disporne l'acquisizione, ed invece il
Tribunale aveva violato detto principio.
Ad avviso della , inoltre (censura sub iv), il Tribunale ha Pt_1 errato nell'affermare che le dichiarazioni stragiudiziali della , Parte_3 nella parte in cui smentiscono la versione della dinamica del sinistro offerta nell'atto di citazione, contengono affermazioni sfavorevoli per la stessa, perché dette dichiarazioni descrivevano “solo una situazione in maniera sintetica che è stata completata dalla narrativa della citazione dell'avvocato” (pag.15 appello).
Con la doglianza sub v), rubricata “caso fortuito e motivazione apparente”, l'appellante sostiene che il Tribunale, nel valorizzare la condotta della quale caso fortuito rilevante ai sensi dell'art. Pt_1
2051 c.c., sia incorso nel vizio di motivazione apparente poiché “da un lato si sostiene la colpa della infortunata e dall'altro si afferma il caso fortuito” (v. pag. 17 appello).
L'appellante denuncia anche (censure sub vi e vii) la violazione dell'art. 2697 c.c. per non aver il Tribunale ammesso la prova testimoniale, né disposto la C.T.U. tecnica sulle porte scorrevoli. In particolare, evidenzia l'illegittima adozione della decisione di inammissibilità della prova testimoniale poiché dichiarata d'ufficio dal Tribunale, in violazione dell'art. 244 c.p.c.. Deduce che “prima va data la prova della regolarità degli impianti sotto il profilo sicurezza e poi si può esaminare, in subordine, l'eventuale caso fortuito. Ma in questo caso nè la convenuta né la sentenza CP_2 sono riuscite a dimostrare la regolarità dell'impianto e il giudice di primo grado ha impedito la prova sul punto, salvo introdurre all'improvviso il caso fortuito, violando il principio dell'onere della prova anche in questa materia”.
Infine la afferma (censure sub viii e ix) che “se l'utente Pt_1 fosse stata informata del malfunzionamento delle porte ovvero se fossero state adottate le misure di sicurezza, appare chiaro che si sarebbero notevolmente ridotte le possibilità dell'evento. Quindi nessuna di queste deduzioni metodologiche è stata vista dal giudice.
La sentenza va riformata. ESITO DEL GIUDIZIO PENALE Come già scritto in citazione il giudizio penale è stato archiviato in maniera sbrigativa ritenendo che l'infortunio fosse di modesta entità e tale appariva, all'inizio. Nessuna di queste considerazioni appare fondata per i motivi in gran parte oggi espressi. Sta di fatto il giudice di primo grado ha impedito la prova sul punto, salvo introdurre all'improvviso il caso fortuito, violando il principio dell'onere della prova anche in questa materia” (pag.22 appello).
8.2. Occorre premettere che la pretesa risarcitoria dell'appellante è stata azionata ex art. 2051 c.c. o ex art.2043 c.c. e che, come ben puntualizzato nella sentenza impugnata, anche nell'ipotesi di responsabilità di cose in custodia, che ha un regime probatorio più facilitato per il soggetto danneggiato, a quest'ultimo incombe pur sempre l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno e dunque di dimostrare la dinamica del sinistro da cui evincere il collegamento causale tra la cosa e l'evento. E' noto che l'art. 2051
c.c., rubricato “Danno cagionato da cose in custodia”, introduce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, indipendente da una condotta colposa. A colui che agisce in giudizio a tale titolo è demandata, infatti, la sola prova della relazione di custodia e della derivazione del danno dalla cosa. Il presunto responsabile, invece, può sottrarsi alla condanna unicamente provando il caso fortuito, che, secondo giurisprudenza costante, può essere integrato anche dalla condotta tenuta dal danneggiato, ove incidente nel dinamismo causale fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno, sì da escludere la responsabilità del custode (tra le tante Cass., 12663/2024).
8.3. Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia fatto puntuale applicazione dei suesposti principi nel caso di specie e che non sussista affatto il vizio motivazionale denunciato, in quanto il ragionamento decisorio è chiaro e completo e si sviluppa attraverso passaggi argomentativi, basati sulle risultanze di causa, che sono corretti e condivisibili.
8.4. Nello specifico, la descrizione della dinamica dell'incidente occorso alla di cui all'atto di citazione di primo grado è del Pt_1 tutto divergente rispetto a quella fornita dalla stessa con la Pt_1 querela orale sporta come da verbale del 10-9-2012 (v. doc. 1 attrice) e anche con le dichiarazioni rese al medico del Pronto
Soccorso il 25-6-2012, giorno del sinistro (v. doc. 6 allegato alla citazione). Che sussista una radicale difformità tra le suddette versioni è di tutta evidenza, e neppure è sostanzialmente negato dall'appellante, che a tale riguardo giustifica la discrepanza sostenendo la “natura atecnica dei fatti narrati dalla persona infortunata, non dotata di conoscenze elettromeccaniche”, nonché affermando che alcuna valenza confessoria (cioè di affermazione di fatti sfavorevoli) può attribuirsi a quelle dichiarazioni, perché esse descrivevano “solo una situazione in maniera sintetica che è stata completata dalla narrativa della citazione dell'avvocato”.
Le suddette deduzioni difensive non hanno alcun fondamento, in quanto i fatti esposti nella querela e nella dichiarazione riportata nel verbale di pronto soccorso sono ontologicamente e nettamente diversi e concernono la descrizione, peraltro nella querela niente affatto sintetica ma dettagliata e completa, di quanto accaduto il 25-
6-2012, sia con riferimento alla condotta della prima Pt_1 dell'urto, sia con riferimento alle modalità concrete con cui avvenne l'impatto della sua mano e del suo polso destro con la porta di ingresso del supermercato.
La querela, il cui contenuto è coerente con quello delle dichiarazioni rese al medico di P.S. (“sbatteva il polso dx contro una porta elettrica che non funzionava”), è del seguente tenore, nella parte ora di interesse: “Una volta entrata nel centro commerciale con mia figlia mi dirigevo verso la porta di ingresso a sensori automatici del supermercato Famila ed avevo davanti a me una signora.
Quest'ultima giunta davanti alle porte di ingresso entrava ed io che seguivo a breve distanza mi apprestavo ad entrare quando, la porta di destra che delimita l'ingresso non si apriva, probabilmente per un difetto della stessa ed io nel mio slancio per entrare andavo ad urtare violentemente con il mio polso dx contro la porta a vetri ed in particolare contro lo spigolo in metallo che delimita tale porta”.
Dunque, come evidenziato anche dal P.M. nella richiesta di archiviazione del 21-12-2012, la parte offesa riferiva di aver colpito la porta chiusa a causa dello slancio con cui la stava per attraversare,
e detta ricostruzione è indubbiamente sfavorevole alla , in Pt_1 quanto l'urto avveniva a causa della sua condotta quantomeno non attenta nel camminare, oltre che per il suo slancio nell'atto di entrare. Senza alcun dubbio, pertanto, nella ricostruzione di cui alla prima versione narrata dall'appellante la porta era chiusa e da quella dinamica era dato desumere che l'evento dannoso era stato causato dalla condotta della , configurabile come caso fortuito poiché Pt_1 fatto interruttivo del nesso causale, sicché del tutto correttamente il
Tribunale ha qualificato i fatti suesposti come sfavorevoli per l'odierna appellante ( cfr. pag. 19 della sentenza impugnata) e quindi come confessione stragiudiziale resa a terzi liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice ex art. 2735, primo comma, c.c..
Per contro, nella citazione di primo grado e anche nell'atto di appello si allega che la , “mentre entrava nel supermercato, Pt_1 rimaneva schiacciata tra le porte automatiche metalliche scorrevoli dell'ingresso”, che colpivano la sua mano e il suo braccio destro.
Ora, all'evidenza la discrepanza è nettissima e si tratta di fatti storici decisivi nella ricostruzione della dinamica, su cui non può esservi il benché minimo opinamento di “natura atecnica”: essere “schiacciati tra due porte scorrevoli” è sicuramente dinamica eventistica del tutto differente dall'”urtare contro una porta chiusa”.
A ciò si aggiunga che la descrizione di cui alla querela non è affatto sintetica, ma precisa e dettagliata e che la querela è stata presentata alcuni mesi dopo l'incidente (a settembre del 2012), ossia quando l'appellante aveva avuto il tempo di meglio ponderare le modalità di svolgimento dell'accaduto, e quindi ben consapevolmente aveva formalizzato l'accusa in sede penale riproponendo la stessa versione resa al medico di P.S.
8.5. In questo contesto, ribadita l'inconsistenza giuridica e logica delle ragioni addotte per giustificare la suddetta discrepanza,
l'appellante non ha offerto, né di conseguenza ha fornito prove idonee a dimostrare la ricostruzione di cui all'atto di citazione di primo grado.
Inconferenti, in particolare, sono le censure con cui si lamenta la mancata ammissione della C.T.U. volta ad accertare il dedotto malfunzionamento delle porte scorrevoli, che, a dire dell'appellante, avrebbe dovuto precedere ogni altro incombente istruttorio, nonché quelle con cui si lamenta la mancata acquisizione di documentazione relativa alle caratteristiche tecniche e di sicurezza delle suddette porte. Ciò sul dirimente rilievo che solo una volta dimostrati i fatti come allegati in giudizio avrebbero potuto avere ingresso attività istruttorie sul regolare funzionamento o meno delle porte scorrevoli nel senso invocato, ossia perché avevano causato lo
“schiacciamento” del polso e della mano della per improvvisa Pt_1 e imprevista loro chiusura, mai, invece, menzionata nelle originarie versioni fornite dalla danneggiata.
Diffusamente l'appellante lamenta, inoltre, la violazione del suo diritto alla prova, per non avere il Tribunale ammesso la prova orale sui capitoli che trascrive nell'atto di appello (pag.12 e 13).
Anche detta censura è manifestamente infondata sotto tutti i profili denunciati, oltre che in parte inammissibile.
In primo luogo, il Tribunale non ha pronunciato d'ufficio, come peraltro pure avrebbe potuto, l'inammissibilità della capitolazione attorea, atteso che risulta dagli atti difensivi di primo grado che le parti convenute si erano opposte all'ammissione delle prove articolate dall'attrice (cfr. memoria 24-8-2022).
Secondariamente la censura difetta di specificità, e di conseguenza
è inammissibile, nella parte in cui l'appellante non si confronta minimamente con la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del 21-
9-2022, con cui era stata rigettata la richiesta di prova orale ed erano state indicate puntualmente le ragioni di inammissibilità dei capitoli.
Il tenore della citata ordinanza è il seguente: “… di non poter ammettere la richiesta di assunzione di prova testimoniale articolata nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., perché vertente su capitoli articolati genericamente (1, da 10 a 14, questi ultimi anche in parte valutativi – 18, 19), demandanti valutazioni al teste (2, 5, da 7 a 9 – il primo numerato sub. 9 – da 16 a 17, 21, da 26 a 29), relativi a circostanze già provate per iscritto (3, 4, 15, 20 – peraltro contraddittori tra loro laddove vorrebbero provare diverse dinamiche del sinistro), non rilevanti ai fini del decidere (6, 22, da 23 a 25 – questi ultimi anche genericamente articolati – da 30 a 34) …”.
Ad ogni buon conto, il Collegio condivide la valutazione di inammissibilità del capitolato effettuata dal Tribunale per le ragioni da quest'ultimo indicate. In particolare, va ribadita l'enunciazione generica e valutativa dei fatti dedotti nei capitoli e, per quel che più ora interessa, va rimarcato non solo, ancora una volta, il contrasto, insanabile e non giustificato in modo plausibile e logico, tra le ricostruzioni fornite in tempi diversi dalla , ma anche la Pt_1 contraddittorietà tra gli stessi capitoli (cap. 3 “…la rimase Pt_1 schiacciata tra le porte automatiche..”; Cap. 4 “…rimase schiacciata dalla chiusura improvvisa di una delle porte metalliche in metallo e dal bordo tagliente ….”; cap. 17 “il fatto che la porta destra non si è aperta è un evento anomalo e imprevedibile che non poteva essere evitato”; cap. 18 “ le porte si aprivano in modo simmetrico”; cap. 20
“Quel giorno mentre la signora stava entrando la porta scorrevole automatica lato destro, dapprima apertasi, si richiudeva velocemente e inopinatamente, sbattendo contro la mano e il polso destro…”). Emerge in tutta evidenza, dunque, che anche il quadro fattuale che l'appellante chiedeva e chiede di provare è confuso e contraddittorio, in quanto neppure in base ad esso è dato compiutamente comprendere in che modo preciso sia allegata e ricostruita la dinamica (cap. 3:entrambe le porte schiacciavano la
; cap.4:una sola porta si chiudeva improvvisamente Pt_1 schiacciando la;
cap.17:la porta destra non si era aperta ed Pt_1 era un evento anomalo;
cap.20: la porta destra prima si apriva e poi si richiudeva velocemente e inopinatamente).
9. Le censure sub ii), ix), xi) e xii), che riguardano questioni correlate all'azione surrogatoria, ivi comprese quelle del litisconsorzio necessario e di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., e quelle relative alla quantificazione dei danni, restano assorbite dal rigetto dei precedenti motivi, stante l'accertata insussistenza del credito risarcitorio azionato dalla . Pt_1
10. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono,
l'appello deve essere rigettato e, in applicazione del principio di soccombenza, va condannata al pagamento Parte_1 delle spese di lite del grado in favore di Controparte_1 e CP_2 CP_3 Controparte_4 liquidate come in dispositivo. La liquidazione è effettuata in base alla tariffa media per tre fasi (esclusa quella istruttoria) secondo lo scaglione di valore del disputatum (il valore di causa indicato dall'appellante è di euro 358.878,00 – pag. 33), avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (artt. 4 e 6 DM 55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM 147/2022).
11. La Corte rileva, per completezza espositiva, che nell'atto di appello si dichiara che l'appellante è ammessa al patrocinio a spese dello Stato (pag. 33 appello), ma la delibera allegata è relativa al giudizio di primo grado (v. doc. 19, all. appello), mentre era necessaria, stante la soccombenza in primo grado della , una Pt_1 nuova delibera di ammissione che tuttavia non è stata prodotta, anche all'esito di specifica richiesta in tal senso inviata dalla
Cancelleria al difensore.
12. L'appellante va altresì dichiarata tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico
Spese di Giustizia n. 115/02.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 1724/2023 del Tribunale di Vicenza, così pronuncia:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento in favore delle parti Parte_1 appellate e Controparte_1 CP_2 CP_3 delle spese di lite del grado, liquidate Controparte_4 in complessivi euro 14.239,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 23.7.2025.
La Presidente est.
Clotilde Parise