Versione
24 gennaio 1963
24 gennaio 1963
Art. 5. Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, fatta eccezione per i reati indicati nell'ultima parte dell'articolo 2, la amnistia non si applica e l'indulto non e' concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, ne' ai recidivi i quali, alla data della presente legge, abbiano riportato una o piu' condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad un anno, non renendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.
Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni prevedute dal comma precedente.
Si fara' luogo alla concessione dell'indulto, ai sensi dell'articolo 2, nei casi in cui la pena complessiva sia superiore ad un anno per effetto di condanna inflitta dai Tribunali militari per reati previsti dal Codice penale militare di guerra dichiarati estinti per amnistia.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, fatta eccezione per i reati indicati nell'ultima parte dell'articolo 2, la amnistia non si applica e l'indulto non e' concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, ne' ai recidivi i quali, alla data della presente legge, abbiano riportato una o piu' condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad un anno, non renendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.
Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni prevedute dal comma precedente.
Si fara' luogo alla concessione dell'indulto, ai sensi dell'articolo 2, nei casi in cui la pena complessiva sia superiore ad un anno per effetto di condanna inflitta dai Tribunali militari per reati previsti dal Codice penale militare di guerra dichiarati estinti per amnistia.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGARS, sez. I, parere definitivo 13/06/2016, n. 715Provvedimento: N. 00163/2016 AFFARE Numero 00715/2016 e data 13/06/2016 REPUBBLICA ITALIANA CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Adunanza di Sezione del 24 maggio 2016 NUMERO AFFARE 00163/2016 OGGETTO: Regione Siciliana – Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. Quesito relativo all'applicabilità dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 8, anche dopo la soppressione dell'Ente minerario siciliano. LA SEZIONE Vista la nota del 2 maggio 2016, prot. n. 2618/Gab., dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, con la quale vien chiesto un parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa …Leggi di più...