Sentenza 13 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di procedimento cautelare l'istanza di revoca della misura è ammissibile sino a quando non si sia concluso, con decisione definitiva, il procedimento di riesame; successivamente, il giudice investito dell'istanza di revoca deve respingerla senza necessità di ulteriori argomentazioni, in ottemperanza al principio di economia processuale e di uniformità dei giudicati. (Fattispecie nella quale risultava proposta la revoca del sequestro preventivo di un impianto di trattamento di rifiuti, disposto dal G.i.p., confermato in sede di riesame e, successivamente, dalla stessa Corte di cassazione in via definitiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2006, n. 17053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17053 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 13/01/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 44
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 37780/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR MA, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 07/06/2005 dal tribunale di Venezia. Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 7.6.2005 il tribunale di Venezia ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di MA TA contro l'ordinanza dell'11.4.2005 con cui il G.I.P. del tribunale veneziano aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, gestito in Poggio Renatico di Ferrara dalla RA s.r.l., che era stato disposto dallo stesso giudice in data 16.2.2005.
Il G.I.P., nel disporre il sequestro preventivo del suddetto impianto e di altri impianti e stabilimenti facenti capo ad altre società del settore, aveva ravvisato il fumus del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis. In particolare, MA TA, quale legale rappresentante della "RA s.r.l.", e IZ PP, quale legale rappresentante della "C & C S.p.a.", abilitata in forma cd. semplificata a gestire attività di recupero di rifiuti (R5 e R13) per la produzione di conglomerati cementizi e prodotti per l'edilizia, erano indagati per il suddetto delitto perché, in concorso tra loro, a fini di ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative, avevano gestito ingenti quantitativi (oltre 3.000 tonnellate nel 2003 e oltre 1000 nel corso del 2004) di rifiuti (fanghi) anche pericolosi, la RA conferendoli e la C & C ricevendoli presso i suoi impianti di Malcontenta di Mira e di Permunia, con codice CER 190814, trattandosi invece di rifiuti che:
a) erano connotati da percentuali di solventi, di idrocarburi e di metalli pesanti superiori ai limiti idonei a consentire le procedure semplificate di recupero alla stregua del paragrafo 12.16 del D.M. 5 febbraio 1998; b) avrebbero dovuto essere ascritti a codici CER
rientranti nella categoria 19.02 in quanto derivati da trattamento chimico, fisico e biologico di rifiuti;
c) pertanto non avrebbero potuto essere conferiti e utilizzati in detti impianti. Peraltro, ferma la necessità di impedire che la libera disponibilità in capo al TA dell'impianto RA di Poggio Renatico potesse agevolare la prosecuzione nella condotta delittuosa, considerando che tale condotta era realizzata attraverso lo smaltimento "esterno" all'impianto dei fanghi di risulta, nel provvedimento di sequestro il giudice aveva disposto che il legale rappresentante della RA (o un suo delegato) fosse nominato custode e che gli fosse consentito di proseguire nell'esercizio dell'attività sociale, sotto la verifica e la vigilanza di tutte le operazioni di gestione dei fanghi prodotti da parte del personale di polizia giudiziaria delegato dalla Procura di Venezia. Il sequestro preventivo era stato poi confermato in sede di riesame con ordinanza 3.3.2005 dal tribunale di Venezia. Lo stesso tribunale, quale giudice dell'appello, con la citata ordinanza del 7.6.2005, ha fatto proprie, ribadendole con un'articolata disamina, le motivazioni con cui il giudice del riesame aveva accertato il fumus delicti e il periculum in mora, rilevando che unico elemento sopravvenuto era l'interrogatorio reso al P.M. dal TA, il quale peraltro aveva pedissequamente riproposto le giustificazioni già disattese dal giudice del riesame. Al riguardo il tribunale ha in particolare osservato quanto segue:
- l'allegazione difensiva secondo cui i rapporti tra RA e C. & C. erano interrotti dall'ottobre 2004, e cioè in data anteriore al sequestro, era inconferente;
- era pure inconferente l'allegazione difensiva secondo cui RA aveva usato a buon diritto il codice CER 190814 per i suoi rifiuti, e aveva conferito rifiuti non pericolosi, giacché al contrario trovava conferma la proposizione-chiave dell'accusa, secondo cui la C. & C. non era assolutamente legittimata a ricevere quel tipo di rifiuti;
- neppure era persuasiva (salva la possibilità di stime più approfondite) l'affermazione secondo cui il prezzo pagato dalla RA per conferire i suoi rifiuti a C. & C. era analogo a quello sborsato per smaltire gli stessi rifiuti in discarica;
- infine non era persuasiva la censura mossa dal difensore sulla natura "atipica" della coercizione reale imposta, atteso che l'autorizzazione di proseguire l'attività sociale sotto verifica e vigilanza da parte della p.g. era "favorevole" all'indagato e al suo interesse aziendale.
2 - Il difensore del TA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo in modo molto articolato e puntuale quattro motivi a sostegno.
In estrema sintesi, lamenta:
2.1 - violazione ed erronea applicazione dell'art. 322 bis c.p.p. per assoluto difetto di motivazione sulla circostanza, riferita dall'indagato nel suo interrogatorio e dedotta nell'atto di appello, che lo stesso TA si era spontaneamente adeguato alla tesi del pubblico ministero adottando il codice CER 1902 per il conferimento dei suoi rifiuti, abbandonando quindi il codice "di comodo" 190814;
2.2 - violazione ed erronea applicazione dell'art. 322 bis c.p.p., nonché violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis, perché il tribunale del riesame recte dell'appello non ha esercitato il suo controllo di legalità sulla sussistenza del fumus boni juris del sequestro in relazione alle prospettazioni di fatto offerte dal P.M., e perché non ha verificato la sussistenza degli elementi essenziali del reato contestato, segnatamente in ordine al carattere abusivo delle operazioni di gestione compiute, ma anche in relazione alla quantità ingente di rifiuti gestiti, all'allestimento di mezzi e di organizzazione continuativa e all'ingiusto profitto;
2.3 - ancora violazione ed erronea applicazione dell'art. 322 bis c.p.p. perché il tribunale non ha esercitato il suo controllo di legalità in relazione al periculum in mora. Sostiene che non si possono semplicemente liquidare come "inconferenti" le circostanze che dall'8.10.2004 RA non conferiva più rifiuti a C. & C. e che in atto non svolgeva più alcuna attività a causa del sequestro;
2.4 - violazione dell'art. 321 c.p.p. giacché il provvedimento di sequestro ha illegittimamente imposto un obbligo di facere, invadendo la sfera propria della Pubblica Amministrazione.
3 - Con memoria aggiunta del 28.12.2005 il difensore prospetta motivi nuovi e specifica il primo, il terzo e il quarto dei motivi originari.
In sintesi, rappresenta che:
- su istanza del funzionario del Corpo Forestale dello Stato, Dott. Gianfranco Munari, il P.M., in data 9.12.2005, ha autorizzato che, nell'ambito della vigilanza delegata alla polizia giudiziaria sulla gestione di RA, il campionamento sui rifiuti prodotti dall'impianto avvenga ad opera dei tecnici della stessa società anziché della stessa polizia giudiziaria;
- dall'interrogatorio reso il 24.3.2005 dal signor TA risultava che: a) la RA sin dalla fine del 2004 conferiva i propri rifiuti (col codice 190814) unicamente alla discarica e non a centri di recupero;
b) la stessa società, dopo il sequestro preventivo (16.2.2005), su imposizione dell'autorità giudiziaria, dal 28.3.2005 aveva applicato il codice 190206 e dal 21.4.2005 aveva applicato il codice 190205 (come confermato dalla citata istanza del Dott. Munari); c) secondo le analisi effettuate per conto di RA si era riscontrata una costante presenza di idrocarburi pesanti (C>10), comunque superiori a 1000 mg/kg, nei fanghi prodotti dall'impianto in sequestro;
d) l'autorità giudiziaria, però, non aveva mai esattamente accertato ne' la tipologia (tossici, nocivi, irritanti, corrosivi, cancerogeni) ne' la percentuale di questi idrocarburi pesanti, per verificare se fossero effettivamente qualificabili come pericolosi, nella implicita considerazione che, per un elementare principio di precauzione, si devono classificare cautelativamente come pericolosi quei rifiuti di cui non possa escludersi la presenza di sostanze cancerogene in quantità superiori ai 1000 ppm;
e) RA aveva allora proceduto di sua iniziativa alle analisi necessarie, accertando che le sostanze cancerogene presenti negli idrocarburi erano sempre ben al di sotto della soglia di pericolosità 1000 mg/kg < 0,1% prevista dalla legge. Per conseguenza - argomenta il ricorrente - non esiste attualmente alcun periculum in mora, giacché:
- la società RA dapprima ha conferito i rifiuti soltanto in discarica e poi è rimasta del tutto inattiva;
- la stessa società si è conformata pienamente alle direttive dell'autorità giudiziaria in ordine alla codificazione dei rifiuti;
- nessuna analisi attesta la pericolosità dei rifiuti prodotti nell'impianto sequestrato.
Infine il difensore ribadisce l'abnormità del provvedimento di sequestro in quanto impone un obbligo di facere, recentemente aggravato dal menzionato decreto che ha caricato sui tecnici della società anche il prelievo dei campioni da analizzare. MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Va preliminarmente ribadito il principio che, dopo una lunga oscillazione giurisprudenziale, le sezioni unite di questa corte hanno affermato, in tema di misure cautelari reali (sent. n. 29952 del 24.5.2004, dep. 9.7.2004, Cur. Fall. in proc. Romagnoli), i che può riassumersi nel modo seguente: principio che può riassumersi nel modo seguente:
- in tema di procedimento cautelare, non possono essere proposte con l'istanza di revoca motivi che sono stati già dedotti in sede di riesame e sono stati decisi in via definitiva;
- siffatta preclusione processuale copre le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, non anche le questioni deducibili, e tende a impedire che, in assenza di un mutamento delle risultanze del procedimento, siano riproposte questioni che sono state già oggetto di valutazione con decisione non più impugnabile (esauriti cioè i vari mezzi di impugnazione, e non anche nella ipotesi di mancata impugnazione).
- la preclusione processuale risponde a una esigenza di economia dei giudizi, evitando un inutile spreco di energie giurisdizionali ed esonerando il giudice investito di istanze già valutate dall'onere di ripetere le stesse argomentazioni adottate dal giudice precedente. Lo stesso principio è stato poi confermato in tema di misure cautelari personali da Cass. Sez. 5^. n. 40282 del 19.10.2005, dep. l'8.1.2006, Notdurfter, rv. 232798.
Sviluppando la ratio che ispira tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, dal suindicato principio si deve trarre questo ulteriore corollario:
- quando l'istanza di revoca della misura cautelare è proposta prima che il procedimento di riesame si sia concluso con decisione definitiva, essa è ancora ammissibile;
- tuttavia, quando la decisione sul riesame diviene definitiva, il giudice investito dell'istanza di revoca deve respingerla senza necessità di ulteriori argomentazioni in ossequio al predetto principio di economia processuale e di uniformità dei giudicati.
5 - Tanto premesso, si deve osservare che, nel caso di specie, il sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari in data 16.2.2005, è stato confermato in sede di riesame prima dal tribunale di Venezia con ordinanza del 3.3.2005 e poi in via definitiva da questa corte di cassazione con sentenza del 6.10.2005, la quale ha respinto il ricorso contro l'ordinanza medesima. In particolare, la sentenza di questa corte, prendendo in considerazione i motivi sviluppati dal difensore del TA nel procedimento di riesame, ha deciso che:
a) sussisteva il fumus del contestato delitto di traffico illecito di rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis, posto che la società RA, al fine di conseguirne un ingiusto profitto, aveva allestito una organizzazione professionale con cui gestiva illegalmente e continuativamente (anche attraverso attività di intermediazione e commercio) ingenti quantitativi di rifiuti. Non valeva ad escludere il fumus delicti la mancata verifica della tipologia e delle componenti analitiche degli idrocarburi;
b) esisteva anche il periculum in mora, dal momento che - come correttamente osservato dal tribunale del riesame - la libera disponibilità dell'impianto sequestrato poteva agevolare la commissione di ulteriori reati dello stesso tipo, anche perché la società RA, dopo i primi accertamenti di polizia giudiziaria, non aveva modificato il suo consueto modus operandi. Questo pericolo non era neutralizzato ne' dalla circostanza che gli stabilimenti della s.p.a. C. & C, ai quali la società RA conferiva i fanghi (anche pericolosi) per la produzione di conglomerati cementizi, erano stati anch'essi sequestrati (posto che la società, secondo le risultanze delle indagini, conferiva anche ad altri impianti); ne' dalla circostanza, peraltro meramente asserita, che la ripetuta società attualmente conferiva soltanto in discarica autorizzata (trattandosi di decisione imprenditoriale comunque modificabile nel tempo).
c) nessuna abnormità era ravvisabile nel provvedimento di sequestro, in quanto esso non aveva imposto prescrizioni, ne' aveva disciplinato lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, sostituendosi surrettiziamente all'autorità amministrativa attraverso la imposizione di un obbligo di facere, ma aveva semplicemente consentito - con una disposizione eccezionale di favore, di cui la società RA non aveva interesse a dolersi - che nello stabilimento sequestrato il trattamento dei rifiuti speciali potesse eventualmente continuare sotto la vigilanza della polizia giudiziaria delegata dalla Procura di Venezia.
6 - Come si può agevolmente constatare, tutti i motivi proposti nel presente procedimento erano stati già stati dedotti nel parallelo procedimento incidentale di riesame e sono stati già decisi in via definitiva con la predetta sentenza di questa corte: in particolare i motivi originali 2.2, 2.3, 2.4 e quelli nuovi proposti con la memoria aggiuntiva di cui al n. 3.
Gli stessi vanno quindi disattesi senza ulteriori argomentazioni in ossequio ai principi di economia processuale e di uniformità dei giudicati evocati nel precedente paragrafo 4. Qualche profilo di novità può ravvisarsi soltanto nel motivo 2.1, ribadito nella memoria aggiuntiva, relativo alla "spontanea" adozione del codice CER 1902 per il conferimento dei rifiuti;
e nella circostanza addotta con la medesima memoria aggiuntiva secondo cui il Pubblico Ministero inquirente ha recentemente autorizzato (in data 9.12.2005) che il campionamento sui rifiuti prodotti dall'impianto sequestrato avvenga ad opera dei tecnici della società RA anziché della polizia giudiziaria. Anche queste nuove argomentazioni difensive vanno però disattese.
L'adozione del codice CER 1902 è circostanza di fatto meramente asserita dal ricorrente e come tale sfugge alla cognizione del giudice di legittimità.
Essa peraltro appare contrastata dalla affermazione della citata sentenza 6.10.2005 di questa corte, secondo cui la RA ha continuato nel suo modus operandi. Si può pertanto ritenere che l'adozione del codice CER 1902, se effettiva, sia verosimilmente non tanto uno spontaneo adeguamento alle indicazioni suggerite dal Pubblico Ministero (prima della misura cautelare), quanto piuttosto l'effetto del provvedimento di sequestro e segnatamente proprio di quella clausola (contestata) del provvedimento cautelare che consentiva la prosecuzione dell'attività sotto la vigilanza della polizia giudiziaria: come tale essa non sarebbe idonea a neutralizzare il periculum in mora già definitivamente accertato da questa Corte di Cassazione. Quanto poi alla recente possibilità che il campionamento avvenga ad opera dei tecnici dello stabilimento sequestrato, si tratta di un ulteriore modifica delle modalità di esecuzione del sequestro, che nulla toglie ai suoi requisiti di legittimità come sopra accertati.
7 - Il ricorso va pertanto respinto. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006