Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2006, n. 17053
CASS
Sentenza 13 gennaio 2006

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In tema di procedimento cautelare l'istanza di revoca della misura è ammissibile sino a quando non si sia concluso, con decisione definitiva, il procedimento di riesame; successivamente, il giudice investito dell'istanza di revoca deve respingerla senza necessità di ulteriori argomentazioni, in ottemperanza al principio di economia processuale e di uniformità dei giudicati. (Fattispecie nella quale risultava proposta la revoca del sequestro preventivo di un impianto di trattamento di rifiuti, disposto dal G.i.p., confermato in sede di riesame e, successivamente, dalla stessa Corte di cassazione in via definitiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2006, n. 17053
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17053
    Data del deposito : 13 gennaio 2006

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