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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/04/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.504 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Luigi Cardone
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Pagina 1 CP_
citava in giudizio chiedendo che lo stesso, quale Gestore del Parte_1
Fondo di Garanzia fosse condannato a pagare il TFR maturato alle dipendenze della
CP_ fallita CIA Ragusa Servizi SRL. si costituiva contestando l'intervenuta
CP_ prescrizione del diritto del ricorrente ad adire il Fondo di Garanzia
Tale eccezione è infondata
Ed invero la Corte di Cassazione (con iniziale sentenza n 5663/2001 ma poi oggetto di un orientamento prevalente), sottolinea la sostanziale autonomia del rapporto di lavoro da quello previdenziale, e quindi nega qualsiasi forma di solidarietà.
Il Fondo interviene quando si siano realizzati i requisiti specifici previsti dalla legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva - Cassazione
CP_ 24030/2017): prima non è possibile proporre la domanda all'
Il termine di prescrizione dunque decorre da tale momento e, nel caso di procedure concorsuali, al più inizia a decorrere al momento del deposito dello stato passivo
(Cassazione 13158/2011 e 16853/2020).
Peraltro, come precisato dalla Corte di Cassazione (V sentenza 3 gennaio 2020, n. 32) a suggello di un orientamento pressoché costante, “il diritto alla prestazione del Fondo
nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo
previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge”.
Il diritto del lavoratore a vedersi corrisposto il Trattamento di Fine Rapporto e/o i crediti diversi dal Trattamento di Fine Rapporto da parte dello speciale Fondo di Garanzia, “ha
natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed
autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro” (Cass. civ. Sez.
lavoro, Sent. 19-07-2018, n. 19277).
La sentenza n. 32, del 03.01.2020, della Corte di Cassazione chiarisce che il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo. Il
Pagina 2 termine di prescrizione entro cui avanzare la domanda al Fondo non subisce interruzioni dal perdurare della procedura fallimentare, iniziando a decorrere da quando viene dichiarato esecutivo lo stato passivo.
A ciò si aggiunga che il ricorrente ha dimostrato documentalmente di avere interrotto i termini, già prima dell'ammissione al passivo con pec del 1.2.2015 (doc 1 allegato al ricorso).
La domanda al Fondo di Garanzia è pertanto tempestiva e non soggetta ad alcuna prescrizione.
La richiesta di liquidazione inoltre si fonda sul decreto di ammissione al passivo della società fallita che ha accertato nell'an il diritto del ricorrente e costituisce, nei confronti
CP_ di titolo esecutivo
Il ricorso va accolto
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
7269,59 a titolo di TFR;
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 2000,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute
Così deciso in Ragusa il 15.4.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.504 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Luigi Cardone
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Pagina 1 CP_
citava in giudizio chiedendo che lo stesso, quale Gestore del Parte_1
Fondo di Garanzia fosse condannato a pagare il TFR maturato alle dipendenze della
CP_ fallita CIA Ragusa Servizi SRL. si costituiva contestando l'intervenuta
CP_ prescrizione del diritto del ricorrente ad adire il Fondo di Garanzia
Tale eccezione è infondata
Ed invero la Corte di Cassazione (con iniziale sentenza n 5663/2001 ma poi oggetto di un orientamento prevalente), sottolinea la sostanziale autonomia del rapporto di lavoro da quello previdenziale, e quindi nega qualsiasi forma di solidarietà.
Il Fondo interviene quando si siano realizzati i requisiti specifici previsti dalla legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva - Cassazione
CP_ 24030/2017): prima non è possibile proporre la domanda all'
Il termine di prescrizione dunque decorre da tale momento e, nel caso di procedure concorsuali, al più inizia a decorrere al momento del deposito dello stato passivo
(Cassazione 13158/2011 e 16853/2020).
Peraltro, come precisato dalla Corte di Cassazione (V sentenza 3 gennaio 2020, n. 32) a suggello di un orientamento pressoché costante, “il diritto alla prestazione del Fondo
nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo
previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge”.
Il diritto del lavoratore a vedersi corrisposto il Trattamento di Fine Rapporto e/o i crediti diversi dal Trattamento di Fine Rapporto da parte dello speciale Fondo di Garanzia, “ha
natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed
autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro” (Cass. civ. Sez.
lavoro, Sent. 19-07-2018, n. 19277).
La sentenza n. 32, del 03.01.2020, della Corte di Cassazione chiarisce che il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo. Il
Pagina 2 termine di prescrizione entro cui avanzare la domanda al Fondo non subisce interruzioni dal perdurare della procedura fallimentare, iniziando a decorrere da quando viene dichiarato esecutivo lo stato passivo.
A ciò si aggiunga che il ricorrente ha dimostrato documentalmente di avere interrotto i termini, già prima dell'ammissione al passivo con pec del 1.2.2015 (doc 1 allegato al ricorso).
La domanda al Fondo di Garanzia è pertanto tempestiva e non soggetta ad alcuna prescrizione.
La richiesta di liquidazione inoltre si fonda sul decreto di ammissione al passivo della società fallita che ha accertato nell'an il diritto del ricorrente e costituisce, nei confronti
CP_ di titolo esecutivo
Il ricorso va accolto
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
7269,59 a titolo di TFR;
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 2000,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute
Così deciso in Ragusa il 15.4.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3