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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/09/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
RG n. 92/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati: Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente. Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere Avv. Arturo Varricchio Consigliere Aus. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 92/2025 R.G.
promossa in sede di appello da di in persona Parte_1 Pt_2 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Torino, ed elettivamente domiciliato in Via dell'Arsenale 21, Torino, Appellante nei confronti di nato a [...] il [...]; Controparte_1
nata a [...] il [...], minorenne, Persona_1 rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori e Controparte_1
Controparte_2
nato a [...] il [...], minorenne, Persona_2 rappresentato ex lege in giudizio dai suoi genitori e Controparte_1
Controparte_2
nata a [...] il [...]; Persona_3
nato a [...] il [...], Persona_4 minorenne, rappresentato ex lege in giudizio dai suoi genitori Controparte_3
e ;
[...] Persona_5
1 nato a [...] il [...]; Controparte_4
nato a [...] il [...]; Controparte_5
nato a [...] il [...]; Parte_3 rappresentati e difesi, per procure notarili alle liti, dall'avv. Marco Mantovani del foro di Venezia ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo a Jesolo (VE), via Mameli n. 16, Appellati avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 22.11.2024 pronunciata nel giudizio RG 1260/2024 e notificata il 27.12.2024, avente ad oggetto: diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Procuratore dr.ssa Nicoletta Quaglino
CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI Per l'appellante:
“riformare la sentenza impugnata, accertare la nullità dell'atto introduttivo e, per l'effetto rimettere la causa al Tribunale di Torino. Vinte le spese del presente giudizio.”
Per la parte appellata:
“Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino del 22/11/2024 emessa all'esito del procedimento R.G. n. 1260/2024 e le relative conclusioni. Con rifusione di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Il Tribunale di Torino, con decreto del 22/11/2024, pronunciato nel giudizio RG 1260/2024, ha ritenuto fondata la domanda e ha accertato la cittadinanza italiana dei ricorrenti, ordinando al di procedere alle Parte_1 necessarie trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile, compensando tra le parti le spese del giudizio. La sentenza è stata notificata al il Parte_1
27.12.2024.
2 2) Il ha impugnato la sentenza del Tribunale notificando Parte_1 il ricorso in data 13.3.2025, contestando la nullità per mancata comunicazione dell'anticipazione dell'udienza. Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività. All'udienza del 13.6.2025, la Corte, accertata l'eccezione di inammissibilità, ha invitato le parti a esprimersi e fissato l'udienza dell'11.7.2025, concedendo termini per le note conclusionali. A detta udienza è stata trattenuta a sentenza.
3) Con note conclusive dell'1.7.2025, l'appellante ha contestato l'eccezione di tardività sostenendo che le controversie in materia di cittadinanza seguono il rito semplificato previsto dall'art. 19 bis del D.Lgs. 150/2011, che ammette il ricorso anziché la citazione. Anche se si ritenesse applicabile il rito ordinario, l'art. 4 dello stesso decreto stabilisce che un errore di rito non pregiudica gli effetti della domanda, purché sia rispettata la garanzia difensiva, come confermato dalla Cassazione (SU n. 758/2022). Poiché il ricorso è stato depositato entro il termine decadenziale (25.1.2025), l'impugnazione è tempestiva, rendendo fondato l'appello e necessaria la riforma della sentenza impugnata. Nelle note conclusive, gli appellati hanno ribadito l'inammissibilità dell'appello per tardività.
4) Il Collegio deve verificare se l'appello sia stato presentato in modo tempestivo e regolare, dato che l'appellante ha scelto il ricorso invece dell'atto di citazione, in contrasto con la normativa vigente e la giurisprudenza. L'art. 281 terdecies c.p.c. prevede l'impugnazione con atto di citazione anche per sentenze emesse nel rito semplificato, senza possibilità di usare forme diverse da quelle stabilite dalla legge. La Corte di Cassazione ha chiarito questa impostazione con l'ordinanza n. 30843/2023, ribadendo che l'appello nei procedimenti analoghi deve essere introdotto con atto di citazione e non con ricorso. Anche la sentenza richiamata dall'appellante (Cassazione Sezioni Unite, n. 758/2022), ha stabilito principi fondamentali in materia di tempestività dell'impugnazione. Secondo tale pronuncia, il procedimento risulta correttamente instaurato quando l'atto introduttivo è tempestivamente notificato entro il termine di legge, anche se proposto con un rito diverso da quello prescritto. Tuttavia, la tempestività deve essere valutata con riferimento alla data di notifica dell'atto introduttivo appropriato, non alla data di deposito. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata notificata il 27.12.2024, mentre l'atto di appello è stato notificato agli appellati solo il 13.3.2025, oltre il termine di trenta giorni previsto per legge. Il deposito del ricorso avvenuto in data 25.1.2025, pur essendo stato effettuato entro il termine, non può sanare
3 l'omessa notifica tempestiva dell'atto di citazione, che rappresenta il momento effettivo di instaurazione del rapporto processuale di appello. L'art. 4 del D.Lgs. 150/2011, che disciplina il mutamento del rito, non può essere invocato per sanare un vizio formale così rilevante. Il mutamento del rito opera per evitare nullità processuali, ma non può estendersi fino a consentire la sostituzione di un atto introduttivo previsto dalla legge con un altro di natura diversa, che compromette la tempestività dell'impugnazione. La giurisprudenza ha chiarito che il principio di fungibilità dei riti opera entro limiti rigorosi e non può svuotare di efficacia le disposizioni imperative relative al rito dell'appello. Pertanto, l'appello proposto con ricorso anziché con atto di citazione risulta tardivo e inammissibile, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. 5) Le spese sono poste a carico della parte appellante in quanto soccombente. Gli onorari legali vengono determinati nel dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022 per cause di valore indeterminato e bassa complessità, nell'importo di euro 3.473,00 (euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1.735,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, CPA e IVA come previsto dalla legge.
P. Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta: Dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 22.11.2024 pronunciata nel giudizio RG 1260/2024; Condanna l'appellante, , al pagamento a favore Parte_1 delle parti appellate in solido tra loro delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.473,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge;
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 11/7/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Carmela Mascarello) IL CONSIGLIERE AUS. EST. (avv. Arturo Varricchio)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati: Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente. Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere Avv. Arturo Varricchio Consigliere Aus. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 92/2025 R.G.
promossa in sede di appello da di in persona Parte_1 Pt_2 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Torino, ed elettivamente domiciliato in Via dell'Arsenale 21, Torino, Appellante nei confronti di nato a [...] il [...]; Controparte_1
nata a [...] il [...], minorenne, Persona_1 rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori e Controparte_1
Controparte_2
nato a [...] il [...], minorenne, Persona_2 rappresentato ex lege in giudizio dai suoi genitori e Controparte_1
Controparte_2
nata a [...] il [...]; Persona_3
nato a [...] il [...], Persona_4 minorenne, rappresentato ex lege in giudizio dai suoi genitori Controparte_3
e ;
[...] Persona_5
1 nato a [...] il [...]; Controparte_4
nato a [...] il [...]; Controparte_5
nato a [...] il [...]; Parte_3 rappresentati e difesi, per procure notarili alle liti, dall'avv. Marco Mantovani del foro di Venezia ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo a Jesolo (VE), via Mameli n. 16, Appellati avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 22.11.2024 pronunciata nel giudizio RG 1260/2024 e notificata il 27.12.2024, avente ad oggetto: diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Procuratore dr.ssa Nicoletta Quaglino
CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI Per l'appellante:
“riformare la sentenza impugnata, accertare la nullità dell'atto introduttivo e, per l'effetto rimettere la causa al Tribunale di Torino. Vinte le spese del presente giudizio.”
Per la parte appellata:
“Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino del 22/11/2024 emessa all'esito del procedimento R.G. n. 1260/2024 e le relative conclusioni. Con rifusione di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Il Tribunale di Torino, con decreto del 22/11/2024, pronunciato nel giudizio RG 1260/2024, ha ritenuto fondata la domanda e ha accertato la cittadinanza italiana dei ricorrenti, ordinando al di procedere alle Parte_1 necessarie trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile, compensando tra le parti le spese del giudizio. La sentenza è stata notificata al il Parte_1
27.12.2024.
2 2) Il ha impugnato la sentenza del Tribunale notificando Parte_1 il ricorso in data 13.3.2025, contestando la nullità per mancata comunicazione dell'anticipazione dell'udienza. Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività. All'udienza del 13.6.2025, la Corte, accertata l'eccezione di inammissibilità, ha invitato le parti a esprimersi e fissato l'udienza dell'11.7.2025, concedendo termini per le note conclusionali. A detta udienza è stata trattenuta a sentenza.
3) Con note conclusive dell'1.7.2025, l'appellante ha contestato l'eccezione di tardività sostenendo che le controversie in materia di cittadinanza seguono il rito semplificato previsto dall'art. 19 bis del D.Lgs. 150/2011, che ammette il ricorso anziché la citazione. Anche se si ritenesse applicabile il rito ordinario, l'art. 4 dello stesso decreto stabilisce che un errore di rito non pregiudica gli effetti della domanda, purché sia rispettata la garanzia difensiva, come confermato dalla Cassazione (SU n. 758/2022). Poiché il ricorso è stato depositato entro il termine decadenziale (25.1.2025), l'impugnazione è tempestiva, rendendo fondato l'appello e necessaria la riforma della sentenza impugnata. Nelle note conclusive, gli appellati hanno ribadito l'inammissibilità dell'appello per tardività.
4) Il Collegio deve verificare se l'appello sia stato presentato in modo tempestivo e regolare, dato che l'appellante ha scelto il ricorso invece dell'atto di citazione, in contrasto con la normativa vigente e la giurisprudenza. L'art. 281 terdecies c.p.c. prevede l'impugnazione con atto di citazione anche per sentenze emesse nel rito semplificato, senza possibilità di usare forme diverse da quelle stabilite dalla legge. La Corte di Cassazione ha chiarito questa impostazione con l'ordinanza n. 30843/2023, ribadendo che l'appello nei procedimenti analoghi deve essere introdotto con atto di citazione e non con ricorso. Anche la sentenza richiamata dall'appellante (Cassazione Sezioni Unite, n. 758/2022), ha stabilito principi fondamentali in materia di tempestività dell'impugnazione. Secondo tale pronuncia, il procedimento risulta correttamente instaurato quando l'atto introduttivo è tempestivamente notificato entro il termine di legge, anche se proposto con un rito diverso da quello prescritto. Tuttavia, la tempestività deve essere valutata con riferimento alla data di notifica dell'atto introduttivo appropriato, non alla data di deposito. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata notificata il 27.12.2024, mentre l'atto di appello è stato notificato agli appellati solo il 13.3.2025, oltre il termine di trenta giorni previsto per legge. Il deposito del ricorso avvenuto in data 25.1.2025, pur essendo stato effettuato entro il termine, non può sanare
3 l'omessa notifica tempestiva dell'atto di citazione, che rappresenta il momento effettivo di instaurazione del rapporto processuale di appello. L'art. 4 del D.Lgs. 150/2011, che disciplina il mutamento del rito, non può essere invocato per sanare un vizio formale così rilevante. Il mutamento del rito opera per evitare nullità processuali, ma non può estendersi fino a consentire la sostituzione di un atto introduttivo previsto dalla legge con un altro di natura diversa, che compromette la tempestività dell'impugnazione. La giurisprudenza ha chiarito che il principio di fungibilità dei riti opera entro limiti rigorosi e non può svuotare di efficacia le disposizioni imperative relative al rito dell'appello. Pertanto, l'appello proposto con ricorso anziché con atto di citazione risulta tardivo e inammissibile, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. 5) Le spese sono poste a carico della parte appellante in quanto soccombente. Gli onorari legali vengono determinati nel dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022 per cause di valore indeterminato e bassa complessità, nell'importo di euro 3.473,00 (euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1.735,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, CPA e IVA come previsto dalla legge.
P. Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta: Dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 22.11.2024 pronunciata nel giudizio RG 1260/2024; Condanna l'appellante, , al pagamento a favore Parte_1 delle parti appellate in solido tra loro delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.473,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge;
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 11/7/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Carmela Mascarello) IL CONSIGLIERE AUS. EST. (avv. Arturo Varricchio)
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