TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/02/2026, n. 2625
TAR
Ordinanza cautelare 6 maggio 2021
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TAR
Ordinanza presidenziale 18 novembre 2024
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TAR
Sentenza 11 febbraio 2026
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TAR
Ordinanza collegiale 30 aprile 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Natura collettiva del ricorso e potenziale conflitto di interessi tra i ricorrenti

    Il Collegio ha ritenuto che la situazione di potenziale conflittualità tra i ricorrenti, dovuta alle eterogenee situazioni e ai diversi punteggi ottenuti, renda impossibile configurare in modo univoco la prova di resistenza e, pertanto, dichiara il ricorso inammissibile.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse per mancato inserimento in graduatoria

    Dalla infondatezza del primo motivo di ricorso discende il difetto di interesse alla coltivazione delle censure presupponenti il posizionamento in graduatoria.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse per mancato inserimento in graduatoria

    Dalla infondatezza del primo motivo di ricorso discende il difetto di interesse alla coltivazione delle censure presupponenti il posizionamento in graduatoria.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse per mancato inserimento in graduatoria

    Dalla infondatezza del primo motivo di ricorso discende il difetto di interesse alla coltivazione delle censure presupponenti il posizionamento in graduatoria.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse per mancato inserimento in graduatoria

    Dalla infondatezza del primo motivo di ricorso discende il difetto di interesse alla coltivazione delle censure presupponenti il posizionamento in graduatoria.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse per mancato inserimento in graduatoria

    Dalla infondatezza del primo motivo di ricorso discende il difetto di interesse alla coltivazione delle censure presupponenti il posizionamento in graduatoria.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse per mancato inserimento in graduatoria

    Dalla infondatezza del primo motivo di ricorso discende il difetto di interesse alla coltivazione delle censure presupponenti il posizionamento in graduatoria.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse per mancato inserimento in graduatoria

    Dalla infondatezza del primo motivo di ricorso discende il difetto di interesse alla coltivazione delle censure presupponenti il posizionamento in graduatoria.

  • Rigettato
    Determinazione del numero di posti disponibili inferiore al reale fabbisogno e alla capacità formativa

    Il Collegio ritiene le doglianze infondate, evidenziando che la contestata costituzionalità del sistema di accesso ai corsi di laurea è stata più volte scrutinata e ritenuta infondata. Il diritto allo studio non esclude limiti all'accesso, in funzione dell'esigenza di assicurare standard minimi di formazione e di adeguare il numero di studenti alle capacità ricettive e didattiche.

  • Rigettato
    Determinazione del numero di posti disponibili inferiore al reale fabbisogno e alla capacità formativa

    Il Collegio ritiene le doglianze infondate, evidenziando che la contestata costituzionalità del sistema di accesso ai corsi di laurea è stata più volte scrutinata e ritenuta infondata. Il diritto allo studio non esclude limiti all'accesso, in funzione dell'esigenza di assicurare standard minimi di formazione e di adeguare il numero di studenti alle capacità ricettive e didattiche.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse per mancato inserimento in graduatoria

    Dalla infondatezza del primo motivo di ricorso discende il difetto di interesse alla coltivazione delle censure presupponenti il posizionamento in graduatoria.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse per mancato inserimento in graduatoria

    Dalla infondatezza del primo motivo di ricorso discende il difetto di interesse alla coltivazione delle censure presupponenti il posizionamento in graduatoria.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse per mancato inserimento in graduatoria

    Dalla infondatezza del primo motivo di ricorso discende il difetto di interesse alla coltivazione delle censure presupponenti il posizionamento in graduatoria.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse per mancato inserimento in graduatoria

    Dalla infondatezza del primo motivo di ricorso discende il difetto di interesse alla coltivazione delle censure presupponenti il posizionamento in graduatoria.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse per mancato inserimento in graduatoria

    Dalla infondatezza del primo motivo di ricorso discende il difetto di interesse alla coltivazione delle censure presupponenti il posizionamento in graduatoria.

  • Rigettato
    Violazione del principio dell’anonimato e illegittimità della graduatoria unica nazionale

    Le censure sono generiche, prive di corredo probatorio e non specificano l'efficacia causale delle presunte irregolarità. Il principio di anonimato non richiede particolare valutazione in caso di correzione automatizzata. La graduatoria unica nazionale è agevolativa per i candidati.

  • Rigettato
    Violazione della riserva di legge e sistema di immatricolazione sganciato dalle scelte del candidato

    Il Collegio ritiene le censure infondate. La legge n. 264/1999 ha superato il vaglio costituzionale e giurisprudenziale europeo. La programmazione degli accessi è necessaria per garantire standard formativi minimi e adeguare il numero di studenti alle capacità delle strutture.

  • Rigettato
    Modalità di svolgimento della prova di ammissione e ambiguità dei quesiti

    Le censure sono generiche e prive di corredo probatorio. L'inserimento di domande di logica è legittimo in quanto la legge non pone vincoli sul numero di quesiti per materia e la scelta dei quesiti rientra nella discrezionalità amministrativa, purché non manifestamente illogica o irragionevole. Le prove devono valutare la predisposizione dei candidati ad un corso di studi tecnico-scientifico.

  • Inammissibile
    Prevista decadenza dalla graduatoria per mancata conferma di interesse

    Le censure sono inammissibili per carenza di interesse, dato il mancato inserimento dei ricorrenti in graduatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/02/2026, n. 2625
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2625
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo