Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2025, n. 12627
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Sentenza 12 maggio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 13 febbraio 2025, con relatore il Consigliere Francesca Fiecconi. Le parti in causa sono gli eredi di un notaio, ricorrenti, e gli acquirenti di un immobile, controricorrenti, che avevano subito un'evizione a causa della mancata verifica da parte del notaio delle iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile. Gli eredi del notaio contestavano la responsabilità professionale del defunto, sostenendo che il danno subito dagli acquirenti non fosse direttamente riconducibile alla condotta omissiva del notaio, poiché il pagamento del prezzo era avvenuto prima del rogito.

La Corte ha accolto i motivi del ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato i principi sulla garanzia per evizione, estendendoli in modo inadeguato alla responsabilità del notaio. La Cassazione ha sottolineato che il danno risarcibile deve essere direttamente collegato all'inadempimento del professionista e che, nel caso specifico, il pagamento del prezzo era avvenuto prima della stipula, rendendo difficile attribuire la responsabilità al notaio. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'indennità di occupazione non può essere considerata un frutto civile, ma un risarcimento per la privazione del godimento del bene. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello per una nuova valutazione.

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Massime1

La domanda di condanna di un professionista (nella specie, di un notaio) per responsabilità contrattuale - cioè, per violato gli obblighi professionali - può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. (Nella specie, la S.C., escludendo la responsabilità del notaio in relazione alla garanzia per evizione, ha cassato con rinvio la sentenza gravata che aveva condannato gli eredi del professionista rogante al pagamento, a favore dei compratori evitti, sia della somma pari a quella da questi pagata, prima del rogito, titolo di prezzo della compravendita immobiliare, sia di quella corrisposta al terzo per l'illegittima occupazione dell'immobile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2025, n. 12627
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12627
    Data del deposito : 12 maggio 2025

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