Sentenza 7 ottobre 2009
Massime • 1
Il pubblico ministero, nell'emettere l'ordine di esecuzione per pena detentiva e ai fini della determinazione della pena ancora da espiare, deve tenere conto del beneficio dell'indulto, anche se non ancora concesso dal giudice dell'esecuzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2009, n. 40548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40548 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 07/10/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2547
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 18840/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) TT TO N. IL 07/03/1957;
avverso l'ordinanza n. 434/2009 TRIB. SEZ. DIST. di MARANO DI NAPOLI, del 19/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Lette le conclusioni del P.G. Dott. Aurelio Galasso, che ha chiesto in via principale di devolvere la risoluzione del contrasto alle Sezioni Unite ex art. 618 c.p.p., in via subordinata che la Corte di Cassazione annulli senza rinvio l'impugnato provvedimento. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Divenuta irrevocabile la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna di IO AL alla pena di anni quattro di reclusione, il 26 febbraio 2009 il P.M. emetteva ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5, omettendo l'adozione del decreto di sospensione di cui alla citata normativa, dappoiché ritenuta la pena da espiare superiore al limite di anni tre. Successivamente all'ordine di esecuzione il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 27 febbraio 2009, in applicazione dell'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241, dichiarava estinta la pena inflitta all'IO, nei limiti dei tre anni.
2. Avverso l'ordine di carcerazione del PM, proponeva incidente di esecuzione il condannato, denunciando la violazione dell'art. 656 c.p.p., comma 5, sul rilievo che, nella determinazione della pena da espiare, il P.M. non aveva tenuto conto, adottando l'ordine di carcerazione, del beneficio dell'indulto, che portava la sanzione residua, dalla maggior pena di anni quattro di reclusione a quella di anni uno.
Su tale premessa il condannato concludeva chiedendo l'annullamento dell'ordine di esecuzione, non contenendo lo stesso l'avviso della facoltà di proporre istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione.
3. Il giudice adito accoglieva la richieste difensiva, con ordinanza del 19 marzo 2009, ritenendo che la pena detentiva oggetto dell'ordine di esecuzione era pari ad un solo anno di reclusione.
4. Ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento di tale decisione il Procuratore della Repubblica di Napoli denunciando la violazione dell'art. 656 c.p.p.. Sostiene il Procuratore della Repubblica impugnante, anche attraverso il richiamo ad un recente arresto di questa Corte (sentenza n. 25969 del 27 giugno 2008, ric. Architravo) che il solo adempimento diretto che compete all'Ufficio nel caso di sopravvenuta causa di estinzione della pena, è quello contemplato dall'art. 672 c.p.p., comma 2, con riferimento alla liberazione provvisoria qualora la pena da espiare rientri interamente nel limite della pena condonabile. Tale norma, però, ha carattere eccezionale, la cui portata non può essere estesa per effetto di un'applicazione della stessa in via analogica. Sempre ad avviso del ricorrente l'esecuzione della condanna deve essere iniziata con le modalità e le procedure previste all'atto dell'adozione dell'ordine di esecuzione e tenendo conto della pena che risulta da espiare in quello specifico momento storico, a prescindere da provvedimenti successivi che competono al giudice dell'esecuzione e che non possono essere anticipati negli effetti dal Pubblico Ministero in assenza di specifica disposizione di legge, che non può certamente ricavarsi in via interpretativa.
5. Il P.G. presso questa Corte ha depositato la sua requisitoria nella quale richiede, in via principale, di rimettere alle Sezioni Unite di questa Corte la risoluzione della questione di diritto sollevata dal PM ricorrente, sussistendo io merito un contrasto giurisprudenziale (in favore della tesi sostenuta in ricorso si indica altresì, Cass., sez. 1^, sent. n. 46246 del 5 novembre 2008, in senso contrario, da ultimo, Cass. Sez. 1^, 12 novembre 2008, n. 44323); in via subordinata, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, dovendo ritenersi fondata la tesi della irrilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 656 c.p.p., comma 5, dell'astratta applicazione del beneficio.
6. Il ricorso è infondato, ne' appaiono condivisibili le conclusioni prospettate in via principale dal Procuratore Generale, sicché il ricorso non può che essere rigettato.
Una interpretazione dell'art. 656 c.p.p., comma 5, coordinata con il contenuto dell'art. 183 c.p., e dell'art. 672 c.p.p., comma 3, ed operata con riferimento anche alle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione della norma, porta infatti ad escludere, ad avviso di questo Collegio, che il tribunale, nell'emettere il provvedimento impugnato, sia effettivamente incorso nella violazione di tale ultima disposizione di legge. Al riguardo, occorre considerare, in particolare, che il tenore dell'art. 183 c.p., comma 1, conclama all'evidenza il principio che le cause estintive sia del reato che della pena operano immediatamente e cioè nel momento in cui intervengono e sono giuridicamente percepibili ed apprezzabili, e tale disciplina ben si collega con quella portata dall'art. 672 c.p.p., comma 3, in forza della quale il P.M. che cura l'esecuzione della sentenza di condanna può disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto.
Ed invero, come diffusamente spiegato da questa Corte con riferimento a fattispecie del tutto analoga, "nell'emettere l'ordine di esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva, il P.M. deve tener conto nella determinazione della pena ancora da espiare, ai fini dell'art. 656 c.p.p., comma 5, del beneficio dell'indulto, anche se non ancora concretamente concesso dal giudice dell'esecuzione" (così Sez. 1^, Sentenza n. 44323 del 27/11/2008, Rv. 242463, ed in senso conforme, la sentenza n. 46246 del 2008, la sentenza n. 8430 del 2009 e la 26203 del 2009). Rilevante in tal senso appare, in primo luogo, il rilievo, in fatto, che l'ordine di esecuzione di cui è stata dichiarata l'inefficacia risulta essere stato emesso dopo l'entrata in vigore della L. 21 luglio 2006, n. 241, e mentre il destinatario di esso trovavasi in stato di libertà. Orbene se è indubbio che spetta al Giudice dell'Esecuzione valutare la applicabilità o meno del provvedimento di clemenza ed eventualmente statuire sulla estinzione della pena o di parte di essa, non può per ciò solo escludersi una "anticipata incidenza" del provvedimento contemplante il beneficio anche - e soprattutto - ai fini di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5. Una siffatta interpretazione si impone non solo per esigenze di razionalità del sistema (che tende ad evitare la carcerazione di soggetti condannati a pene detentive brevi ed a privilegiare, ove possibile, l'espiazione delle pene mediante ricorso a misure alternative alla detenzione) ma anche in ragione del disposto di cui all'art 672 c.p.p., comma 3 che consente al P.M. che cura l'esecuzione della sentenza di condanna di disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto, dovendosi ritenere che quanto previsto in relazione al condannato detenuto sia, a maggior ragione, applicabile allorquando il possibile fruitore del beneficio si trovi in stato di libertà. Nè vale invocare a sostegno della diversa interpretazione qui confutata, il contenuto di alcune decisioni di questa Corte indicate dal ricorrente P.M. e dal Procuratore Generale nella sua articolata requisitoria in atti (la sentenza n. 25969 del 27 giugno 2008, ric. Architravo;
la sentenza n. 46246 del 5 novembre 2008, ric. Sanna) ovvero il richiamo ad ulteriori pronunce (la sentenza n. 2232 del 9 gennaio 2007, ric. Oloncino e la sentenza n. 39525 del 4 ottobre 2007, ric. Cornacchia, rv. 237748), apparentemente dissonanti rispetto alla decisione impugnata.
Ed invero, quanto alla sentenza n. 2232 del 9 gennaio 2007, ric. Oloncino, va precisato, infatti, che trattasi di pronuncia che concemeva fattispecie diversa (carcerazione conseguente a provvedimento di cumulo emesso ed eseguito in data anteriore alla L. n. 241 del 2006, in relazione a due condanne a pena nel complesso superiore al limite di tre anni posto dall'art. 656 c.p.p., nonché successiva applicazione del provvedimento di clemenza, emanato in data posteriore alla avvenuta carcerazione, a parte della pena in espiazione) e che con essa si è enunciato il principio - del tutto condivisibile - per il quale l'indulto "è destinato ad operare in modo unitario e globale sul cumulo materiale delle pene e viene quindi a ripartirsi in modo ideale su tutte le pene cumulate" e che altresì esso "se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, non ha però efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico degli altri effetti scaturenti ope legis (e, nell'ipotesi allora in esame, già scaturiti), quale può essere l'effetto della somma delle pene irrogate sul limite di concedibilità della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive regolato dall'art. 656 c.p.p.". Appare infatti di tutta evidenza che, se nella ipotesi allora esaminata si è correttamente stabilito che l'applicazione di un provvedimento di clemenza successivamente intervenuto non vale a porre in discussione il già vagliato effetto ostativo (alla sospensione dell'ordine di esecuzione) derivante dall'entità delle pene cumulate, ben può e deve difformemente stabilirsi quando il provvedimento di clemenza sia antecedente all'ordine di esecuzione, non essendosi ancora verificato e vagliato al momento della sua entrata in vigore quell'effetto di cui si discute e dovendosi in tale caso tenere conto dell'incidenza del fruibile beneficio sull'entità della pena cumulabile, con conseguente sospensione - provvisoria - della esecuzione della pena ex art. 656 c.p.p., comma 5, ove la residua pena non superi il limite di concedibilità in tale articolo previsto.
Considerazioni non dissimili valgono con riferimento alla sentenza n. 39525 del 2007 che riguardava un ordine di esecuzione emesso prima della concessione dell'indulto. Quanto alla sentenza n. 25969 del 2008, occorre considerare che nel caso in esame non viene in discussione l'astratta applicabilità dell'indulto, ritenuta inidonea a paralizzare l'efficacia della prescrizione di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5, in quanto al momento di decisione dell'incidente,
l'applicabilità dell'indulto all'IO era stata già riconosciuta, sicché del tutto legittimamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'ordine di esecuzione impugnato non già invalido ma inefficace, per una causa sopravvenuta, e cioè il riconoscimento dell'indulto e la conseguente riduzione della pena da eseguire nei limiti previsti dalla summenzionata norma.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2009