CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2023, n. 29064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29064 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nel procedimento a carico di: 1) D'SS EL, nato a [...], il [...], 2) IR OV, nata a [...] il [...], 3) AG TT, nato a [...] il [...], 4) VE ON, nato a [...] il [...], 5) EC NA, nata a [...] il [...], 6) D'RI GO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 20/12/2022 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SE GA;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
sentiti i difensori: Penale Sent. Sez. 2 Num. 29064 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 19/05/2023 Avv, Stefano Sorrentino, per gli indagati D'SS EL, AG TT e IR OV;
Avv. ON De Martino, per gli indagati AG TT, EC NA e D'RI GO, che hanno concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede cautelare, ha dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 5 luglio 2022, che aveva, a sua volta, respinto la richiesta di applicazione di misure cautelari coercitive nei confronti degli indagati sopra indicati in relazione ai reati di estorsione, lesioni personali e trasferimento fraudolento di valori loro rispettivamente ascritti ai capi A,B,C,D,E ed F della imputazione provvisoria, tutti aggravati dall'uso del metodo camorristico e dalla finalità di agevolare una cosca di quella natura. Il Tribunale ha ritenuto che l'appello del Pubblico ministero non contenesse alcuna motivazione relativa alla sussistenza di esigenze cautelari e nemmeno in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod.pen. nelle sue due declinazioni, così non rinvenendo un concreto ed attuale interesse a coltivare l'impugnazione. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale non avrebbe tenuto nel debito conto il fatto che il provvedimento di rigetto del Giudice per le indagini preliminari si era soffermato soltanto sui gravi indizi di colpevolezza e che nell'atto di appello del Pubblico ministero era stato operato espresso rinvio all'originaria richiesta di emissione di misure coercitive nei confronti degli indagati, laddove si evidenziavano le esigenze cautelari ad essa sottese e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod.pen., secondo quanto trasfuso in ricorso nella parte reputata di interesse. Il Tribunale non avrebbe, inoltre, tenuto conto dell'esito delle perquisizioni effettuate nei confronti dell'indagata EC NA, con il ritrovamento di una somma in contanti di oltre 72 mila euro posta sotto sequestro in relazione al reato di riciclaggio. Ancora, il Tribunale non avrebbe considerato il peso della aggravante contestata sulla valutazione del tempo intercorso tra la richiesta cautelare ed il provvedimento impugnato in relazione alla attualità e concretezza del pericolo di recidiva. 2 Infine, il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulla richiesta di emissione della misura cautelare reale del sequestro preventivo della quale sussisterebbero i presupposti in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori. Si dà atto che nell'interesse degli indagati è stata depositata una memoria e delle note di udienza;
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha fatto buon governo del principio di diritto secondo il quale è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acamfora, Rv. 281010). Infatti, dal controllo dell'atto di appello del PM, non risulta alcun cenno né in ordine alle esigenze cautelari, né in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416.bis.
1. cod. pen. con riguardo alle fattispecie di trasferimento fraudolento di valori contestate agli indagati. Il richiamo all'originaria richiesta di misura cautelare, come correttamente osservato dal Tribunale, risulta troppo generico e la pretesa dell'accusa non è ricavabile da altri elementi dimostrativi. L'ordinanza impugnata, pertanto e contrariamente a quanto afferma il ricorso, ha affrontato la questione. Peraltro, dal testo dell'originaria richiesta di misura cautelare, al di là di richiami generali ai principi di diritto sull'aggravante di cui all'art. 416.bis.
1. cod. pen., non vi era alcun approfondimento della tematica in relazione alla posizione dei singoli indagati e delle singole contestazioni, circostanza idonea ad elidere la rilevanza delle argomentazioni del ricorrente (e dell'appellante) volte a richiamare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., siccome idonea a rendere implicita la presenza di esigenze cautelari, secondo quanto affermato da una pronuncia di legittimità (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus Steven, Rv. 282355). 3 Infine, nell'atto di appello non vi era alcuna motivata censura volta a contestare il mancato accoglimento del sequestro preventivo, non potendo bastare la mera indicazione contenuta nelle richieste conclusive. Tanto assorbe ogni altra considerazione del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.05.2023. Il Consigliere estensore SE GA
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SE GA;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
sentiti i difensori: Penale Sent. Sez. 2 Num. 29064 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 19/05/2023 Avv, Stefano Sorrentino, per gli indagati D'SS EL, AG TT e IR OV;
Avv. ON De Martino, per gli indagati AG TT, EC NA e D'RI GO, che hanno concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede cautelare, ha dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 5 luglio 2022, che aveva, a sua volta, respinto la richiesta di applicazione di misure cautelari coercitive nei confronti degli indagati sopra indicati in relazione ai reati di estorsione, lesioni personali e trasferimento fraudolento di valori loro rispettivamente ascritti ai capi A,B,C,D,E ed F della imputazione provvisoria, tutti aggravati dall'uso del metodo camorristico e dalla finalità di agevolare una cosca di quella natura. Il Tribunale ha ritenuto che l'appello del Pubblico ministero non contenesse alcuna motivazione relativa alla sussistenza di esigenze cautelari e nemmeno in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod.pen. nelle sue due declinazioni, così non rinvenendo un concreto ed attuale interesse a coltivare l'impugnazione. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale non avrebbe tenuto nel debito conto il fatto che il provvedimento di rigetto del Giudice per le indagini preliminari si era soffermato soltanto sui gravi indizi di colpevolezza e che nell'atto di appello del Pubblico ministero era stato operato espresso rinvio all'originaria richiesta di emissione di misure coercitive nei confronti degli indagati, laddove si evidenziavano le esigenze cautelari ad essa sottese e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod.pen., secondo quanto trasfuso in ricorso nella parte reputata di interesse. Il Tribunale non avrebbe, inoltre, tenuto conto dell'esito delle perquisizioni effettuate nei confronti dell'indagata EC NA, con il ritrovamento di una somma in contanti di oltre 72 mila euro posta sotto sequestro in relazione al reato di riciclaggio. Ancora, il Tribunale non avrebbe considerato il peso della aggravante contestata sulla valutazione del tempo intercorso tra la richiesta cautelare ed il provvedimento impugnato in relazione alla attualità e concretezza del pericolo di recidiva. 2 Infine, il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulla richiesta di emissione della misura cautelare reale del sequestro preventivo della quale sussisterebbero i presupposti in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori. Si dà atto che nell'interesse degli indagati è stata depositata una memoria e delle note di udienza;
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha fatto buon governo del principio di diritto secondo il quale è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acamfora, Rv. 281010). Infatti, dal controllo dell'atto di appello del PM, non risulta alcun cenno né in ordine alle esigenze cautelari, né in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416.bis.
1. cod. pen. con riguardo alle fattispecie di trasferimento fraudolento di valori contestate agli indagati. Il richiamo all'originaria richiesta di misura cautelare, come correttamente osservato dal Tribunale, risulta troppo generico e la pretesa dell'accusa non è ricavabile da altri elementi dimostrativi. L'ordinanza impugnata, pertanto e contrariamente a quanto afferma il ricorso, ha affrontato la questione. Peraltro, dal testo dell'originaria richiesta di misura cautelare, al di là di richiami generali ai principi di diritto sull'aggravante di cui all'art. 416.bis.
1. cod. pen., non vi era alcun approfondimento della tematica in relazione alla posizione dei singoli indagati e delle singole contestazioni, circostanza idonea ad elidere la rilevanza delle argomentazioni del ricorrente (e dell'appellante) volte a richiamare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., siccome idonea a rendere implicita la presenza di esigenze cautelari, secondo quanto affermato da una pronuncia di legittimità (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus Steven, Rv. 282355). 3 Infine, nell'atto di appello non vi era alcuna motivata censura volta a contestare il mancato accoglimento del sequestro preventivo, non potendo bastare la mera indicazione contenuta nelle richieste conclusive. Tanto assorbe ogni altra considerazione del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.05.2023. Il Consigliere estensore SE GA