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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/11/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bertipaglia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6109/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BIA FILIPPO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BIA FILIPPO
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PIFFERI ANTONIO MAURO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PIFFERI ANTONIO MAURO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 05/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
pagina 1 di 3 visto che con ricorso ex art. 281 undecies cpc GDG chiedeva la condanna di sulla CP_1 base di un contratto concluso e sottoscritto fra le parti per l'installazione di impianto fotovoltaico, dal quale la resistente ha receduto con email (doc. 5 di parte ricorrente). si è costituita CP_1 chiedendo il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata;
visto che la causa ha natura prettamente documentale, trattandosi dell'attivazione di una clausola del contratto sottoscritto e che i documenti più significativi prodotti dalla ricorrente a sostegno della propria pretesa sono:
- Proposta di fornitura di pacchetto energetico con condizioni generali di fornitura (doc. 3);
- Modulo identificazione sottoscritto da e riportante la data del 28/06/2023 (doc. 4) CP_1
- Recesso di (doc. 5); CP_1
- Principali condizioni economiche del contratto di locazione finanziaria (doc. 8)
considerato che, a parte l'incontestato doc. 5, i documenti 4 e 8 sono collaterali e connessi al principale documento 3, relativamente al quale si osserva che lo stesso non può costituire prova a fondamento della pretesa della ricorrente;
analizzato il doc. 3 e rilevato infatti che:
- il punto 7 “facoltà di recesso” in cui è stabilito che “il cliente ) si impegna sin d'ora a CP_1 Parte corrispondere a una somma corrispondente al 5% del prezzo di cui alla clausola 3”, rimanda alla clausola 3 (si presume dello stesso documento 3) ma quest'ultima è relativa alle garanzie sui prodotti forniti e non al prezzo. Resta pertanto un dubbio interpretativo, poiché il richiamo è errato;
- in calce alle clausole e prima della doppia sottoscrizione è specificato “ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc, il cliente approva specificatamente mediante separata sottoscrizione le clausole n.
5- oneri del cliente, 9-riserva della proprietà, 10 – facoltà di recesso, 11 foro competente”, ma nessuna di queste clausole corrisponde a quelle contrattuali;
rilevato che, pertanto, la clausola n. 7 relativa alla facoltà di recesso - pertanto vessatoria - non è stata sottoscritta specificamente ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc, in quanto non richiamata e comunque errata;
considerato che la sovrabbondanza di errori comporta inevitabilmente incertezza interpretativa per il cliente;
atteso che infatti, come rilevato dalla resistente, le clausole vessatorie non sono state individuate e richiamate in modo chiaro e preciso, requisito per la loro validità ed efficacia;
rilevato che, per quanto sin qui esposto, la domanda non può essere accolta e la condanna alle spese per come liquidate in dispositivo segue il principio della soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, al pagamento delle spese di lite a favore di (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € P.IVA_2 3.380,00 oltre IVA, cpa e 15% spese generali.
pagina 2 di 3 Verona, 13 novembre 2025
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bertipaglia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6109/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BIA FILIPPO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BIA FILIPPO
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PIFFERI ANTONIO MAURO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PIFFERI ANTONIO MAURO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 05/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
pagina 1 di 3 visto che con ricorso ex art. 281 undecies cpc GDG chiedeva la condanna di sulla CP_1 base di un contratto concluso e sottoscritto fra le parti per l'installazione di impianto fotovoltaico, dal quale la resistente ha receduto con email (doc. 5 di parte ricorrente). si è costituita CP_1 chiedendo il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata;
visto che la causa ha natura prettamente documentale, trattandosi dell'attivazione di una clausola del contratto sottoscritto e che i documenti più significativi prodotti dalla ricorrente a sostegno della propria pretesa sono:
- Proposta di fornitura di pacchetto energetico con condizioni generali di fornitura (doc. 3);
- Modulo identificazione sottoscritto da e riportante la data del 28/06/2023 (doc. 4) CP_1
- Recesso di (doc. 5); CP_1
- Principali condizioni economiche del contratto di locazione finanziaria (doc. 8)
considerato che, a parte l'incontestato doc. 5, i documenti 4 e 8 sono collaterali e connessi al principale documento 3, relativamente al quale si osserva che lo stesso non può costituire prova a fondamento della pretesa della ricorrente;
analizzato il doc. 3 e rilevato infatti che:
- il punto 7 “facoltà di recesso” in cui è stabilito che “il cliente ) si impegna sin d'ora a CP_1 Parte corrispondere a una somma corrispondente al 5% del prezzo di cui alla clausola 3”, rimanda alla clausola 3 (si presume dello stesso documento 3) ma quest'ultima è relativa alle garanzie sui prodotti forniti e non al prezzo. Resta pertanto un dubbio interpretativo, poiché il richiamo è errato;
- in calce alle clausole e prima della doppia sottoscrizione è specificato “ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc, il cliente approva specificatamente mediante separata sottoscrizione le clausole n.
5- oneri del cliente, 9-riserva della proprietà, 10 – facoltà di recesso, 11 foro competente”, ma nessuna di queste clausole corrisponde a quelle contrattuali;
rilevato che, pertanto, la clausola n. 7 relativa alla facoltà di recesso - pertanto vessatoria - non è stata sottoscritta specificamente ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc, in quanto non richiamata e comunque errata;
considerato che la sovrabbondanza di errori comporta inevitabilmente incertezza interpretativa per il cliente;
atteso che infatti, come rilevato dalla resistente, le clausole vessatorie non sono state individuate e richiamate in modo chiaro e preciso, requisito per la loro validità ed efficacia;
rilevato che, per quanto sin qui esposto, la domanda non può essere accolta e la condanna alle spese per come liquidate in dispositivo segue il principio della soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, al pagamento delle spese di lite a favore di (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € P.IVA_2 3.380,00 oltre IVA, cpa e 15% spese generali.
pagina 2 di 3 Verona, 13 novembre 2025
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
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