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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15092/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15092/2022 promossa da:
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
, (C.F. ), domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. CARMELITA RAUSA giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il 10.7.2024 parte attrice ha concluso come da note di trattazione telematica scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 11 (art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 [...]
hanno chiesto la condanna del al risarcimento dei danni non Parte_2 Controparte_2
patrimoniali (danno biologico) e patrimoniali (per spese mediche e danni al mezzo), subiti dagli stessi attori a seguito dell'incidente del 18/11/2017 alle ore 20.15 circa, presso la Via Acireale in;
più CP_1
in particolare hanno esposto che, mentre si trovava alla guida del Parte_1
motociclo Piaggio Liberty 50 -Tg.X7R9WP-, di proprietà della madre , in prossimità Parte_2
del civico n. 41, con direzione Piazza Mancini Battaglia -Via Duca degli Abruzzi, è caduto in terra a causa della presenza di una buca formatasi per la presenza di basole rotte e malferme, riportando le lesioni indicate in atti e subendo danni al mezzo.
Costituitosi in giudizio, il pur regolarmente citato in giudizio, è rimasto Controparte_2
contumace.
Orbene, con riguardo alla dinamica del sinistro, oltre ad essere stata ammessa la rituale produzione del verbale della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi, è stato sentite il teste Il Testimone_1
teste, pur legato da vincolo di stretta parentela con le parti, ha assistito direttamente al sinistro, perchè
procedeva in automobile dietro al motociclo, e ha confermato e precisato quanto esposto in citazione,
ossia che il motociclo condotto dall'attore si è sostanzialmente ribaltato durante la Parte_1
marcia, perché la ruota anteriore del mezzo ha urtato contro un ostacolo costituito da una sorta di dislivello, in un tratto di strada dissestata, con basole malferme. Il ragazzo è scivolato lungo il lato destro e lamentava molto dolore proprio su quel lato, tanto da non potersi muovere. Per questo è stato necessario chiamare l'ambulanza. Il teste ha infine confermato anche i danni riportati dal mezzo, di gravità tale da renderlo non più marciante e relativi principalmente alla forcella, alle plastiche e allo sterzo.
pagina 2 di 11 Le dichiarazioni del teste trovano per altro verso conferma sia nel rapporto della Polizia
Municipale sia nel materiale fotografico prodotto da parte attrice, dai quali si evincono la presenza della malformazione del manto stradale e i danni subiti dal ciclomotore.
Ciò premesso in punto di fatto, la vicenda oggetto del contendere può essere sussunta nella disciplina normativa di cui all'art. 2051 c.c.
E' infatti ormai pacifico, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità qui condivisa, che la norma di cui all'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità per custodia opera anche nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto l'articolo suindicato non può essere interpretato nel senso di una sua generale ed incondizionata inapplicabilità alla pubblica amministrazione con riferimento ai beni demaniali, destinati ad un uso generale della collettività: l'uso generale dei beni pubblici da parte di terzi costituisce di certo un elemento rilevante ai fini della concreta ricostruzione, nei casi concreti,
della responsabilità della pubblica amministrazione custode del bene, ma non è un elemento idoneo a produrre una generale irresponsabilità della pubblica amministrazione.
Alla stregua della natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, il profilo del comportamento del responsabile è estraneo alla struttura dell'art. 2051 c.c., posto che il solo limite alla responsabilità è costituito dal caso fortuito, che non si identifica con l'assenza di colpa;
indi, il caso fortuito che esclude la responsabilità non va individuato ricercando l'assenza di colpa del custode,
bensì va ritenuto sussistente solo quando il custode dimostri l'oggettiva impossibilità di esercizio del potere di controllo sulla cosa (cfr. Cass. 19045/2010).
La prova liberatoria, quindi, può essere fornita dal custode mediante la dimostrazione dell'esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità; detta prova può
essere fornita anche in via indiretta, cioè dimostrando l'oggettiva impossibilità di esercitare un effettivo potere di controllo sulla cosa, tale da poter escludere efficacemente la propagazione dalla cosa stessa di pagina 3 di 11 processi generatori di eventi lesivi.
Il caso fortuito che esclude la responsabilità della pubblica amministrazione può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tuttavia l'utente di un bene demaniale deve legittimamente ritenere che l'ente custode lo mantenga in conformità alle sue caratteristiche necessarie per l'uso cui è destinato e non può esigersi dallo stesso utente un comportamento teso alla continua ricerca di eventuali difetti visibili della cosa, fermo restando che con particolare riguardo ai beni del demanio stradale, la possibilità concreta della custodia, nei termini suddetti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade ed all'uso generale e diretto da parte degli utenti, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti (cfr. in questo senso Cass. n. 15383/06).
Ciò posto in diritto, in relazione al caso in esame bisogna verificare se la caduta della parte attrice possa dirsi causata dalle condizioni della strada suindicata, ovvero, in tutto o in parte, dal fatto del danneggiato.
Considerando lo stato della strada così come descritta dal teste e raffigurata nella documentazione fotografica, giova evidenziare che la stessa è collocata entro il perimetro urbano (pertanto in un luogo rientrante nella sfera di controllo e custodia del convenuto) e presentava un dislivello da presumersi, in assenza di prova contraria, non segnalato e difficilmente visibile a distanza, come tale certamente idoneo a provocare la caduta dei veicoli a due ruote, anche a bassa velocità.
Per altro verso parte convenuta, rimanendo contumace, nulla ha provato quanto ai presupposti del caso fortuito.
Non vi è quindi innanzitutto prova di una eccessiva velocità dell'attore al momento del sinistro, da accertare anche in via presuntiva. Parimenti non provate sono altre anomalie o condotte pericolose alla pagina 4 di 11 guida.
Le condizioni del bene custodito dal erano inoltre oggettivamente tali da costituire, in CP_2
base ad un giudizio ex ante, un pericolo per i terzi. Tale anomalia non era agevolmente visibile da un mezzo in marcia anche a velocità moderata e con buona visibilità, considerando l'assenza di segnalazioni, di talché un comportamento normalmente diligente non poteva evitare la grave anomalia della sede stradale. Il conducente di un veicolo a due ruote non può infatti ragionevolmente ritenersi tenuto nè a conoscere dove sono presenti i tratti di strada dissestati nè a procedere controllando continuamente le condizioni dell'asfalto, al fine di evitare pericoli lungo una strada che il CP_2
convenuto ha scelto di mantenere aperta al transito.
Ricostruita la dinamica del sinistro, fornita la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, in applicazione dell'art. 2051 c.c. spetterebbe d'altra parte al custode convenuto contumace, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza del caso fortuito.
Nella fattispecie per contro, esclusa la prova della colpa dello stesso danneggiato, non vi sono adeguati elementi, per concludere che il danno si sia verificato per caso fortuito ovvero per un fattore imprevedibile ed oggettivamente inevitabile, estraneo alla sfera soggettiva del custode ed idoneo ad interrompere il nesso causale;
evento, pertanto, non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, come nel caso in cui si provi che il pericolo sia stato originato da circostanze o con modalità tali da non consentire una tempestiva eliminazione o segnalazione.
E' vero che non si può ragionevolmente pretendere che il eserciti una vigilanza costante, CP_2
quotidiana, sullo stato delle strade cittadine, ma è vero anche che sarebbe stato onere dell'ente esporre
– e dimostrare – quale fosse a monte il suo piano di sorveglianza e manutenzione dei luoghi e dimostrare che la buca o anomalia si è formata in tempi e modi tali da sfuggire a un ipotetico e regolare pagina 5 di 11 piano di controllo delle condizioni del bene, compatibile con le caratteristiche e la destinazione del bene medesimo.
In definitiva, mancando sufficienti elementi di giudizio che consentano di ipotizzare un concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro o altre circostanze potenzialmente integranti il caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. va affermata la responsabilità della p.a. per omessa custodia del bene pubblico e per l'incidente occorso alla parte attrice, con il conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato alla stessa, sussistendo la possibilità di effettuare concretamente il controllo continuativo delle condizioni in cui si trovava il bene demaniale interessato, rientrando negli obblighi istituzionali della stessa p.a. la corretta e tempestiva manutenzione ordinaria dei beni demaniali costituenti il proprio patrimonio, dai quali l'ente locale non può esimersi al fine di evitare la creazione di insidie costituenti situazioni di pericolo per la collettività.
Quanto ai danni subiti, in primo luogo dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio medica a firma del Dott. , le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno Persona_1
pienamente condivise, si evince che il a seguito dell'incidente ebbe a riportare un trauma Pt_1
contusivo distorsivo al ginocchio destro con fissurazione del corno posteriore del menisco mediale e lesione capsulo ligamentosa posteriore, di cui allo stato presenta gli esiti ormai stabilizzati
(segnatamente postumi a carico dell'arto inferiore destro, consistenti in ipomiotrofia della sura di cm. 1
rispetto al controlaterale, tumefazione al ginocchio di cm. 2 e limitazione e dolenzia alla flessione ai gradi estremi del ginocchio sotto carico).
È inoltre emerso che i suddetti postumi sono diretta conseguenza dell'incidente, in quanto hanno caratteristiche compatibili con la dinamica del sinistro.
Il consulente di ufficio ha quindi concluso affermando che lo stato attuale dell'attore è stabilito dai seguenti parametri (cfr. relazione in atti):
pagina 6 di 11 - invalidità permanente (danno biologico): 5 % (cinque per cento);
- invalidità temporanea assoluta al 100%: gg. 20 (venti);
- invalidità temporanea parziale al 50 %: gg. 25 (venticinque);
- invalidità temporanea parziale al 25 %: gg. 30 (trenta).
Sono state inoltre ritenute congrue, documentate per come meglio descritto in c.t.u. e presumibili spese mediche per € 365,62.
Pertanto, la parte attrice ha certamente diritto al risarcimento del c.d. danno biologico, consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica, che è sempre presente in caso di accertata invalidità; tale voce di danno condiziona la vita di relazione del soggetto leso nella esplicazione della sua personalità,
in tutte le sue forme (sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, nello sport ecc.) e deve essere risarcita.
Nella liquidazione di detto danno biologico patito dalla parte attrice, l'unico criterio utilizzabile è
quello equitativo e questo giudice ritiene di dover utilizzare i valori indicati nelle tabelle milanesi per il
2024, anche alla luce del condivisibile orientamento a tal proposito espresso dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. 12408/11). Le tabelle infatti offrono, in termini globali e sintetici, un parametro di riferimento utile e completo al fine della valutazione dei profili, non solo d'ordine strettamente biologico, che in concreto caratterizzano detto danno. All'occorrenza, poi, tali valori vanno ulteriormente incrementati solo ove risultino provati un apprezzabile e peculiare aspetto relazionale dinamico idoneo a comprimere valori costituzionalmente protetti o gravi situazioni di dolore e sofferenza che non siano degenerati in malattia, caratterizzanti però la vita di quel singolo e particolare individuo.
Indi, tenuto conto della suddetta tabella, dell'età del al momento dell'incidente (16 anni) e Pt_1
della percentuale d'invalidità (5%), va liquidata innanzitutto la somma di € 8.055,00 a titolo di invalidità permanente e tenendo conto delle ordinarie sofferenze patite.
pagina 7 di 11 Inoltre, vanno liquidate un totale di € 4.600,00 per l'invalidità temporanea (invalidità temporanea totale € 2.300,00; invalidità temporanea parziale al 50% € 1.437,50; invalidità temporanea parziale al
25% € 862,50).
Pertanto, appare dunque corretta una quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura complessiva di € 12.083,00.
Quale consolidata modalità liquidatoria ex officio della componente di danno in questione, appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995; pertanto sugli importi liquidati in moneta attuale (sono state infatti utilizzate le tabelle per il 2024), previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo. Le somme suddette costituiscono infatti un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, pure di ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio integrando una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 98/1287 e
Cass. n. 11781/02).
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle sezioni unite dell'11 novembre 2008 n. 26972 e dell'orientamento prevalente nelle successive pronunce di legittimità, nessun'altra voce di danno non patrimoniale deve essere risarcita, in quanto “Il danno non
patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui
liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma
senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si che il
danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono
pagina 8 di 11 esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale“ (Cass. 19517 del 2010).
Resta inoltre fermo l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'entità dei pregiudizi sofferti.
Peraltro, al riconoscimento, come nella fattispecie, di danni biologici di lieve entità, corrisponderà
un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate,
dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. civ., III sez. civ., 03/03/2023 n. 6443), non ritenendosi sufficiente il mero svolgimento di attività sportiva amatoriale, resa più difficile ma da presumersi non preclusa.
Quanto ai danni materiali subiti, occorre ribadire che, per quanto possibile, il teste ha confermato i pregiudizi subiti dal mezzo di proprietà di , madre della vittima del sinistro. Parte_2
Inoltre, tenuto conto del modello e dell'anno di immatricolazione del mezzo, delle foto prodotte, di quanto riferito dal teste, degli elementi di valutazione forniti da parte attrice in relazione alla quotazione dello scooter, dell'IVA da applicare e dell'impossibilità di verificare direttamente le condizioni del mezzo per ragioni non rimproverabili agli attori (lo scooter è stato oggetto di furto dopo il sinistro), si ritiene che il danno patrimoniale sia effettivamente quantificabile in € 1.000,00.
Tutte le somme corrispondenti al risarcimento dei suddetti danni materiali vanno rivalutate a partire dalla data del sinistro. Al danneggiato spettano inoltre gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro (cfr. Cass., s.u. sent. n.1712/95).
Le spese processuali, unitamente a quelle di consulenza tecnica di ufficio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto Controparte_2
dell'effettivo valore della causa (parametro medio in relazione a tutte le fasi, come peraltro da congrua pagina 9 di 11 nota spese).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 15092/2022;
1) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni Controparte_2
non patrimoniali e patrimoniali subiti da a causa dell'incidente del Parte_1
18.11.2017 e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 12.448,62. Sull'importo liquidato in moneta attuale, previa sua devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo;
2) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali subiti da a causa dell'incidente del 18.11.2017 e, per l'effetto, lo Parte_2
condanna al pagamento in favore di della somma € € 1.000,00 per i danni al mezzo, Parte_2
oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3) condanna il in persona del sindaco pro tempore, al rimborso in favore di Controparte_2
parte attrice delle spese processuali, che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese vive per € 264,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
4) pone a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate come in atti.
Così deciso in Catania, il 3 gennaio 2025
pagina 10 di 11 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15092/2022 promossa da:
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
, (C.F. ), domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. CARMELITA RAUSA giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il 10.7.2024 parte attrice ha concluso come da note di trattazione telematica scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 11 (art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 [...]
hanno chiesto la condanna del al risarcimento dei danni non Parte_2 Controparte_2
patrimoniali (danno biologico) e patrimoniali (per spese mediche e danni al mezzo), subiti dagli stessi attori a seguito dell'incidente del 18/11/2017 alle ore 20.15 circa, presso la Via Acireale in;
più CP_1
in particolare hanno esposto che, mentre si trovava alla guida del Parte_1
motociclo Piaggio Liberty 50 -Tg.X7R9WP-, di proprietà della madre , in prossimità Parte_2
del civico n. 41, con direzione Piazza Mancini Battaglia -Via Duca degli Abruzzi, è caduto in terra a causa della presenza di una buca formatasi per la presenza di basole rotte e malferme, riportando le lesioni indicate in atti e subendo danni al mezzo.
Costituitosi in giudizio, il pur regolarmente citato in giudizio, è rimasto Controparte_2
contumace.
Orbene, con riguardo alla dinamica del sinistro, oltre ad essere stata ammessa la rituale produzione del verbale della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi, è stato sentite il teste Il Testimone_1
teste, pur legato da vincolo di stretta parentela con le parti, ha assistito direttamente al sinistro, perchè
procedeva in automobile dietro al motociclo, e ha confermato e precisato quanto esposto in citazione,
ossia che il motociclo condotto dall'attore si è sostanzialmente ribaltato durante la Parte_1
marcia, perché la ruota anteriore del mezzo ha urtato contro un ostacolo costituito da una sorta di dislivello, in un tratto di strada dissestata, con basole malferme. Il ragazzo è scivolato lungo il lato destro e lamentava molto dolore proprio su quel lato, tanto da non potersi muovere. Per questo è stato necessario chiamare l'ambulanza. Il teste ha infine confermato anche i danni riportati dal mezzo, di gravità tale da renderlo non più marciante e relativi principalmente alla forcella, alle plastiche e allo sterzo.
pagina 2 di 11 Le dichiarazioni del teste trovano per altro verso conferma sia nel rapporto della Polizia
Municipale sia nel materiale fotografico prodotto da parte attrice, dai quali si evincono la presenza della malformazione del manto stradale e i danni subiti dal ciclomotore.
Ciò premesso in punto di fatto, la vicenda oggetto del contendere può essere sussunta nella disciplina normativa di cui all'art. 2051 c.c.
E' infatti ormai pacifico, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità qui condivisa, che la norma di cui all'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità per custodia opera anche nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto l'articolo suindicato non può essere interpretato nel senso di una sua generale ed incondizionata inapplicabilità alla pubblica amministrazione con riferimento ai beni demaniali, destinati ad un uso generale della collettività: l'uso generale dei beni pubblici da parte di terzi costituisce di certo un elemento rilevante ai fini della concreta ricostruzione, nei casi concreti,
della responsabilità della pubblica amministrazione custode del bene, ma non è un elemento idoneo a produrre una generale irresponsabilità della pubblica amministrazione.
Alla stregua della natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, il profilo del comportamento del responsabile è estraneo alla struttura dell'art. 2051 c.c., posto che il solo limite alla responsabilità è costituito dal caso fortuito, che non si identifica con l'assenza di colpa;
indi, il caso fortuito che esclude la responsabilità non va individuato ricercando l'assenza di colpa del custode,
bensì va ritenuto sussistente solo quando il custode dimostri l'oggettiva impossibilità di esercizio del potere di controllo sulla cosa (cfr. Cass. 19045/2010).
La prova liberatoria, quindi, può essere fornita dal custode mediante la dimostrazione dell'esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità; detta prova può
essere fornita anche in via indiretta, cioè dimostrando l'oggettiva impossibilità di esercitare un effettivo potere di controllo sulla cosa, tale da poter escludere efficacemente la propagazione dalla cosa stessa di pagina 3 di 11 processi generatori di eventi lesivi.
Il caso fortuito che esclude la responsabilità della pubblica amministrazione può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tuttavia l'utente di un bene demaniale deve legittimamente ritenere che l'ente custode lo mantenga in conformità alle sue caratteristiche necessarie per l'uso cui è destinato e non può esigersi dallo stesso utente un comportamento teso alla continua ricerca di eventuali difetti visibili della cosa, fermo restando che con particolare riguardo ai beni del demanio stradale, la possibilità concreta della custodia, nei termini suddetti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade ed all'uso generale e diretto da parte degli utenti, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti (cfr. in questo senso Cass. n. 15383/06).
Ciò posto in diritto, in relazione al caso in esame bisogna verificare se la caduta della parte attrice possa dirsi causata dalle condizioni della strada suindicata, ovvero, in tutto o in parte, dal fatto del danneggiato.
Considerando lo stato della strada così come descritta dal teste e raffigurata nella documentazione fotografica, giova evidenziare che la stessa è collocata entro il perimetro urbano (pertanto in un luogo rientrante nella sfera di controllo e custodia del convenuto) e presentava un dislivello da presumersi, in assenza di prova contraria, non segnalato e difficilmente visibile a distanza, come tale certamente idoneo a provocare la caduta dei veicoli a due ruote, anche a bassa velocità.
Per altro verso parte convenuta, rimanendo contumace, nulla ha provato quanto ai presupposti del caso fortuito.
Non vi è quindi innanzitutto prova di una eccessiva velocità dell'attore al momento del sinistro, da accertare anche in via presuntiva. Parimenti non provate sono altre anomalie o condotte pericolose alla pagina 4 di 11 guida.
Le condizioni del bene custodito dal erano inoltre oggettivamente tali da costituire, in CP_2
base ad un giudizio ex ante, un pericolo per i terzi. Tale anomalia non era agevolmente visibile da un mezzo in marcia anche a velocità moderata e con buona visibilità, considerando l'assenza di segnalazioni, di talché un comportamento normalmente diligente non poteva evitare la grave anomalia della sede stradale. Il conducente di un veicolo a due ruote non può infatti ragionevolmente ritenersi tenuto nè a conoscere dove sono presenti i tratti di strada dissestati nè a procedere controllando continuamente le condizioni dell'asfalto, al fine di evitare pericoli lungo una strada che il CP_2
convenuto ha scelto di mantenere aperta al transito.
Ricostruita la dinamica del sinistro, fornita la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, in applicazione dell'art. 2051 c.c. spetterebbe d'altra parte al custode convenuto contumace, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza del caso fortuito.
Nella fattispecie per contro, esclusa la prova della colpa dello stesso danneggiato, non vi sono adeguati elementi, per concludere che il danno si sia verificato per caso fortuito ovvero per un fattore imprevedibile ed oggettivamente inevitabile, estraneo alla sfera soggettiva del custode ed idoneo ad interrompere il nesso causale;
evento, pertanto, non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, come nel caso in cui si provi che il pericolo sia stato originato da circostanze o con modalità tali da non consentire una tempestiva eliminazione o segnalazione.
E' vero che non si può ragionevolmente pretendere che il eserciti una vigilanza costante, CP_2
quotidiana, sullo stato delle strade cittadine, ma è vero anche che sarebbe stato onere dell'ente esporre
– e dimostrare – quale fosse a monte il suo piano di sorveglianza e manutenzione dei luoghi e dimostrare che la buca o anomalia si è formata in tempi e modi tali da sfuggire a un ipotetico e regolare pagina 5 di 11 piano di controllo delle condizioni del bene, compatibile con le caratteristiche e la destinazione del bene medesimo.
In definitiva, mancando sufficienti elementi di giudizio che consentano di ipotizzare un concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro o altre circostanze potenzialmente integranti il caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. va affermata la responsabilità della p.a. per omessa custodia del bene pubblico e per l'incidente occorso alla parte attrice, con il conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato alla stessa, sussistendo la possibilità di effettuare concretamente il controllo continuativo delle condizioni in cui si trovava il bene demaniale interessato, rientrando negli obblighi istituzionali della stessa p.a. la corretta e tempestiva manutenzione ordinaria dei beni demaniali costituenti il proprio patrimonio, dai quali l'ente locale non può esimersi al fine di evitare la creazione di insidie costituenti situazioni di pericolo per la collettività.
Quanto ai danni subiti, in primo luogo dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio medica a firma del Dott. , le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno Persona_1
pienamente condivise, si evince che il a seguito dell'incidente ebbe a riportare un trauma Pt_1
contusivo distorsivo al ginocchio destro con fissurazione del corno posteriore del menisco mediale e lesione capsulo ligamentosa posteriore, di cui allo stato presenta gli esiti ormai stabilizzati
(segnatamente postumi a carico dell'arto inferiore destro, consistenti in ipomiotrofia della sura di cm. 1
rispetto al controlaterale, tumefazione al ginocchio di cm. 2 e limitazione e dolenzia alla flessione ai gradi estremi del ginocchio sotto carico).
È inoltre emerso che i suddetti postumi sono diretta conseguenza dell'incidente, in quanto hanno caratteristiche compatibili con la dinamica del sinistro.
Il consulente di ufficio ha quindi concluso affermando che lo stato attuale dell'attore è stabilito dai seguenti parametri (cfr. relazione in atti):
pagina 6 di 11 - invalidità permanente (danno biologico): 5 % (cinque per cento);
- invalidità temporanea assoluta al 100%: gg. 20 (venti);
- invalidità temporanea parziale al 50 %: gg. 25 (venticinque);
- invalidità temporanea parziale al 25 %: gg. 30 (trenta).
Sono state inoltre ritenute congrue, documentate per come meglio descritto in c.t.u. e presumibili spese mediche per € 365,62.
Pertanto, la parte attrice ha certamente diritto al risarcimento del c.d. danno biologico, consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica, che è sempre presente in caso di accertata invalidità; tale voce di danno condiziona la vita di relazione del soggetto leso nella esplicazione della sua personalità,
in tutte le sue forme (sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, nello sport ecc.) e deve essere risarcita.
Nella liquidazione di detto danno biologico patito dalla parte attrice, l'unico criterio utilizzabile è
quello equitativo e questo giudice ritiene di dover utilizzare i valori indicati nelle tabelle milanesi per il
2024, anche alla luce del condivisibile orientamento a tal proposito espresso dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. 12408/11). Le tabelle infatti offrono, in termini globali e sintetici, un parametro di riferimento utile e completo al fine della valutazione dei profili, non solo d'ordine strettamente biologico, che in concreto caratterizzano detto danno. All'occorrenza, poi, tali valori vanno ulteriormente incrementati solo ove risultino provati un apprezzabile e peculiare aspetto relazionale dinamico idoneo a comprimere valori costituzionalmente protetti o gravi situazioni di dolore e sofferenza che non siano degenerati in malattia, caratterizzanti però la vita di quel singolo e particolare individuo.
Indi, tenuto conto della suddetta tabella, dell'età del al momento dell'incidente (16 anni) e Pt_1
della percentuale d'invalidità (5%), va liquidata innanzitutto la somma di € 8.055,00 a titolo di invalidità permanente e tenendo conto delle ordinarie sofferenze patite.
pagina 7 di 11 Inoltre, vanno liquidate un totale di € 4.600,00 per l'invalidità temporanea (invalidità temporanea totale € 2.300,00; invalidità temporanea parziale al 50% € 1.437,50; invalidità temporanea parziale al
25% € 862,50).
Pertanto, appare dunque corretta una quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura complessiva di € 12.083,00.
Quale consolidata modalità liquidatoria ex officio della componente di danno in questione, appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995; pertanto sugli importi liquidati in moneta attuale (sono state infatti utilizzate le tabelle per il 2024), previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo. Le somme suddette costituiscono infatti un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, pure di ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio integrando una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 98/1287 e
Cass. n. 11781/02).
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle sezioni unite dell'11 novembre 2008 n. 26972 e dell'orientamento prevalente nelle successive pronunce di legittimità, nessun'altra voce di danno non patrimoniale deve essere risarcita, in quanto “Il danno non
patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui
liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma
senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si che il
danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono
pagina 8 di 11 esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale“ (Cass. 19517 del 2010).
Resta inoltre fermo l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'entità dei pregiudizi sofferti.
Peraltro, al riconoscimento, come nella fattispecie, di danni biologici di lieve entità, corrisponderà
un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate,
dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. civ., III sez. civ., 03/03/2023 n. 6443), non ritenendosi sufficiente il mero svolgimento di attività sportiva amatoriale, resa più difficile ma da presumersi non preclusa.
Quanto ai danni materiali subiti, occorre ribadire che, per quanto possibile, il teste ha confermato i pregiudizi subiti dal mezzo di proprietà di , madre della vittima del sinistro. Parte_2
Inoltre, tenuto conto del modello e dell'anno di immatricolazione del mezzo, delle foto prodotte, di quanto riferito dal teste, degli elementi di valutazione forniti da parte attrice in relazione alla quotazione dello scooter, dell'IVA da applicare e dell'impossibilità di verificare direttamente le condizioni del mezzo per ragioni non rimproverabili agli attori (lo scooter è stato oggetto di furto dopo il sinistro), si ritiene che il danno patrimoniale sia effettivamente quantificabile in € 1.000,00.
Tutte le somme corrispondenti al risarcimento dei suddetti danni materiali vanno rivalutate a partire dalla data del sinistro. Al danneggiato spettano inoltre gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro (cfr. Cass., s.u. sent. n.1712/95).
Le spese processuali, unitamente a quelle di consulenza tecnica di ufficio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto Controparte_2
dell'effettivo valore della causa (parametro medio in relazione a tutte le fasi, come peraltro da congrua pagina 9 di 11 nota spese).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 15092/2022;
1) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni Controparte_2
non patrimoniali e patrimoniali subiti da a causa dell'incidente del Parte_1
18.11.2017 e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 12.448,62. Sull'importo liquidato in moneta attuale, previa sua devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo;
2) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali subiti da a causa dell'incidente del 18.11.2017 e, per l'effetto, lo Parte_2
condanna al pagamento in favore di della somma € € 1.000,00 per i danni al mezzo, Parte_2
oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3) condanna il in persona del sindaco pro tempore, al rimborso in favore di Controparte_2
parte attrice delle spese processuali, che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese vive per € 264,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
4) pone a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate come in atti.
Così deciso in Catania, il 3 gennaio 2025
pagina 10 di 11 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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