Art. 86. Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante 1. Per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi dell'articolo 33 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . 2. Quando il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite a norma dell' articolo 157, commi 1 , 2 , 3 , 4 e 8, del codice di procedura penale . Note all'art. 86: - Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 : "Art.33 (Domicilio della persona offesa). - 1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo. - Per l' articolo 157 del codice di procedura penale si vedano le note all'articolo 10.
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1 gennaio 2023
1 gennaio 2023
Commentari • 8
- 1. Le notificazioni dopo la Riforma Cartabia o “Come l’eroe tecnologico fu sconfitto dal temibile Mostro verde”Mondini, Antonio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 31 gennaio 2023
[…] Occorre ad ogni modo evidenziare come la disposizione transitoria di cui all'art. 86 del D.Lgs. 150/2022 abbia derogato con riferimento a tale disposizione di semplificazione al principio tempus regit actum, operante comunemente in tema di notificazioni. […]
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2023, n. 40355Provvedimento: […] Il ricorrente aggiunge che, poiché la persona offesa IO DA è deceduto nel corso del processo di primo grado, non sarebbe possibile sospendere il processo per consentire alla stessa persona offesa di proporre querela ai sensi degli artt. 85 e 86 del d.lgs. n. 150 del 2022, atteso che l'art. 126 cod. pen. stabilisce che il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa. 3.2. […]Leggi di più...
- reformatio in peius·
- truffa aggravata·
- art. 61 cod. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- elemento psicologico del dolo·
- credibilità persona offesa·
- art. 640 cod. pen.·
- art. 727 cod. proc. pen.·
- procedibilità a querela·
- art. 133 cod. pen.·
- art. 124 cod. pen.·
- concorso di persone nel reato·
- determinazione pena·
- attenuanti generiche