Sentenza 4 maggio 2007
Massime • 1
L'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato richiesto a dibattimento già avviato, ai sensi dell'art. 4 ter D.L. n. 82 del 2000, conv. con modif. dalla L. n. 144 del 2000, non ha efficacia interruttiva della prescrizione. (La Corte ha altresì precisato che di efficacia interruttiva della prescrizione è priva anche l'ordinanza con cui si dispone, a richiesta dell'imputato, che il giudizio direttissimo prosegua con il rito abbreviato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2007, n. 26498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26498 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 04/05/2007
Dott. BERNARDI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE FR - Consigliere - N. 00543
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 012601/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN FR, N. IL 00/00/0000
2) VÌ DI, N. IL 00/00/0000
3) RU IE, N. IL 29/11/1943;
4) RI FR, N. IL 06/03/1946;
5) ST CA LB, N. IL 18/04/1940;
avverso SENTENZA del 27/10/2006 TRIBUNALE di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI Marina Anna;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in persona del Dott. SANTI Consolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore delle parti civili ricorrenti, Avv. TROMBETTI Paolo, del foro di Bologna, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato ST, Avv. CASTAIDO Andrea, del foro di Napoli, in sostituzione dell'avv. MAGNISI Guido, di Bologna e dell'avv. MATTIOLI Andrea, del foro di Modena, come da delegata depositata, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 27/10/06, depositata il FA 2/06, il Tribunale di Bologna, dichiarava non doversi procedere nei confronti di RU IE, RI CO e ST CA LB in ordine ai reati ad essi ascritti perché estinti per prescrizione. Gli imputati erano stati accusati dei delitti di cui all'art. 110 c.p., L. Fall., art.219, n. 1) e art. 233, in relazione Alla art. L. Fall., 216, n. 1), e art. 2621 c.c., per false comunicazioni sociali in merito alle condizioni economiche della società FONDEPRESS S.r.l. (RU in qualità di Presidente del collegio sindacale della Società, RI in qualità di Presidente del C.d.A. della stessa); di cui alla L. Fall., art. 219, n 1) e art. 233, in riferimento all'art. 216, punto 1 e comma 3, per distrazione di fondi della società (RI CO); artt. 110 c.p., L. Fall., art. 223, in relazione all'art. 216, comma 1, stessa legge, per distrazione di fondi della società per effettuare un pagamento in esecuzione di un contratto simulato con la società ITALIANA COMPRESSORI S.r.l. (RI CO e altri);
art. 110 c.p., L. Fall., artt. 219, 233, in relazione all'art. 216, punto 1, e comma 3, stessa legge per distrazione fondi della società (ST CA LB); artt. 110 e 629 c.p., per estorsione ai danni DI VÌ, SI LA e FR EN per avere ottenuto mediante violenza le dimissioni dei tre impiegati della società (Neri FR in concorso con altri). Tutti i fatti cui si faceva riferimento erano stati compiuti tra il febbraio 1993 e il marzo 1995.
Il Tribunale aveva valutato i fatti e aveva giudicato estinti per prescrizione i reati attribuiti agli imputati, ricordando che la L. n. 251 del 2005, rimodulando i termini di prescrizione, li aveva fissati, per la bancarotta fraudolenta e per l'estorsione non aggravate, in dieci anni, e rilevando che l'ordinanza con cui era stato concesso il rito abbreviato, a dibattimento già avviato, ai sensi della L. n. 144 del 2000 non aveva valore interruttivo come quella prevista dall'art. 160 c.p., comma 2. Con ricorso proposto il 20/1/07, le parti civili, FR EN e DI VÌ, tramite il loro difensore di fiducia, avv. TROMBETTI Paolo, impugnavano la pronuncia del Tribunale di Bologna limitatamente al delitto di estorsione a carico di RI FR, svolgendo i motivi di gravame che in seguito saranno esaminati. All'udienza odierna hanno avuto luogo la relazione della causa e la sua discussione nella quale il P.G. ed i difensori presenti hanno assunto le conclusioni in epigrafe riportate.
In atti veniva depositata memoria per le parti civili e memoria per RI FR.
Questa Corte ha quindi deliberato la presente sentenza che è stata pubblicata mediante lettura in udienza del solo dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado il difensore delle parti civili ha dedotto la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 160 c.p.. Assume la difesa dei ricorrenti che, nonostante il rinvio a giudizio in data 14.10.96 e svariate udienze dibattimentali, il 22.11.05 i difensori degli imputati avevano formulato oralmente istanza affinché si procedesse con il rito abbreviato. Il c.d. "patteggiamento sul rito" veniva disposto con ordinanza del 20.03.06; il dibattimento si concludeva in data 27.10.06, dopo l'acquisizione della nuove prove richieste dagli istanti. Al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale bolognese, non erano trascorsi 10 anni (14.10.96, rinvio a giudizio - 27.10.06, udienza finale) senza che fossero intervenuti atti interruttivi ulteriori rispetto al decreto che aveva disposto il giudizio, posto che l'ultimo atto del procedimento che aveva interrotto il procedere dei termini di prescrizione era rappresentato dall'ordinanza che aveva disposto il rito abbreviato, emessa il 20.03.06. Assume la difesa dei ricorrenti che l'ordinanza che dispone il rito abbreviato è uno degli atti menzionati come interruttori della prescrizione dall'art. 160 c.p.. Nell'ambito del codice di rito è espressamente previsto che il patteggiamento sul rito possa innestarsi nel giudizio direttissimo ovvero che il giudice del dibattimento possa emettere l'ordinanza con la stessa metodologia del processo de quo.
Il ricorrente concludeva pertanto per l'annullamento della sentenza impugnata.
Supportava le proprie tesi con ulteriori argomentazioni in diritto sull'interpretazione dell'art. 4 ter della L. n. 144 del 2000, depositando memoria difensiva in data 24.4.2007.
Altra memoria veniva depositata nell'interesse di RI FR in data 18 aprile 2007, con la quale il difensore dell'imputato esprimeva la propria adesione all'interpretazione data dal Tribunale di Bologna e prospettava, nell'ipotesi in cui la Corte di Cassazione non avesse condiviso detta tesi interpretativa, eccezione di illegittimità costituzionale del menzionato art. 4 ter e dell'art. 160 c.p., in relazione agli artt. 3, 10, 25, 27, 111 Cost., nella parte in cui tali norme dispongono che anche la particolare ordinanza di ammissione al rito abbreviato"eccezionale" e transitorio, incardinato davanti al giudice del dibattimento e dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio, sia suscettibile di generare gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 160 c.p.p., propri di tale istituto.
Esaminando le ragioni di ricorso articolate dalla difesa dei sig.ri EN e VÌ, questo Collegio ritiene che le stesse siano infondate e che la soluzione interpretativa offerta dal Tribunale di Bologna meriti di essere confermata.
Va, infatti, considerato che la formulazione dell'art. 160 c.p., risale ad epoca anteriore alla possibilità concessa con il D.L. 7 aprile 2000 n. 82, convertito nella L. n. 144 del 5 giugno 2000. È
puntuale e logicamente motivato il rilievo dei giudici del Tribunale di Bologna circa la successione delle leggi nel tempo (modifica del dell'art. 160, comma 2, introdotta con L. n. 271 del 1989, possibilità di conversione in giudizio abbreviato introdotta dal D.L. 7 aprile 2000, n. 82), cosicché, nell'attribuire all'ordinanza ammissiva del rito abbreviato funzione interruttiva della prescrizione, il legislatore non poteva aver presente l'ipotesi eccezionale di cui al D.L. n. 82 del 2000, art. 4 ter, intervenuto in epoca posteriore. Inoltre, appare condivisibile anche il rilievo che tale ultima norma si pone come eccezionale e transitoria rispetto all'iter normale del processo, essendo animata da intento puramente deflativo, in sintonia con il rito abbreviato ordinario, ma nello steso tempo anomalo rispetto al meccanismo processuale ordinario, essendo stato il rito abbreviato di cui alla L. n. 144 del 2000 concesso temporaneamente e transitoriamente a dibattimento già avviato e non concluso.
Parimenti logica e corretta si appalesa l'interpretazione data dal Tribunale di Bologna dell'art. 160 c.p., dovendosi condividere la tesi secondo cui l'ordinanza che ammette il rito abbreviato a norma della L. n. 144 del 2000, non può avere effetto interruttivo della prescrizione come previsto dal secondo comma dell'art. 160 c.p., per l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato ordinario. Prescindendo infatti dall'identico nomen iuris, i due tipi di procedimento hanno diversità strutturale, storica e funzionale. Come efficacemente rilevato nel provvedimento impugnato, gli atti cui l'art. 160, comma 2, attribuisce effetto interruttivo della prescrizione non si inseriscono all'interno della fase dibattimentale;
si tratta o di atti precedenti afferenti alla fase delle indagini preliminari, ovvero della sentenza e del decreto penale di condanna. Gli atti precedenti sono tutti connaturati dall'essere occasione e presupposto di una precisa contestazione all'indagato o all'imputato di un fatto di rilevanza penale. Tale caratteristica non connota invece il particolare provvedimento voluto dalla L. n. 144, art. 4 ter, più volte citata, che interviene dopo il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio, e che rappresenta solo il meccanismo attraverso il quale il procedimento ordinario viene convertito in giudizio abbreviato. Osserva la difesa ricorrente che nel sistema del codice di rito esisteva già la figura del cosiddetto "abbreviato anomalo" di cui al quinto comma dell'art. 451 c.p.p., secondo cui nell'ambito del giudizio direttissimo è possibile per l'imputato chiedere il giudizio abbreviato.
A tal proposito, tuttavia, deve rilevarsi che l'esame dell'art. 452 c.p.p., comma 2, in tema di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato - situazione comparabile a quella di cui alla L. n. 144 del 2000, art. 4 ter, - vale al contrario a convincere dell'esattezza della tesi accolta dal Tribunale bolognese. L'art. 452 cit., comma 2, infatti, nel disciplinare la sorte del procedimento promosso come giudizio direttissimo, ove l'imputato chieda il giudizio abbreviato, indica che il giudice "prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato", onde il termine "prosecuzione" lascia intendere che non vi siano fratture tra l'uno e l'altro procedimento. Ne consegue che in questo caso la ratio sottesa all'elencazione degli atti interruttivi della prescrizione, contenuta nel dell'art. 160 c.p., comma 2, induce ad escludere che si possano invocare effetti interruttivi della prescrizione per un atto che si pone quale interinale e ordinatorio, per la semplice prosecuzione del giudizio.
Lo stesso concetto della "prosecuzione del giudizio" ben si attaglia all'ipotesi in esame, confermando ulteriormente che la lettura del secondo comma dell'art. 160 c.p., non possa comprendere quegli atti che valgono semplicemente a trasformare il rito.
Alla luce delle considerazioni svolte, i ricorsi congiuntamente proposti nell'interesse dei sig.ri FR EN e VÌ DI risultano infondati. Gli stessi devono essere rigettati con conseguente condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2007