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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/09/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 359 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa
DA
Parte_1
(P.VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Ferrara del Foro di TE ( P.VA_1 [...]
) ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio ad TO (TR) in Via C.F._1 del Popolo n.36
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVI FRANCESCO e Controparte_1 P.VA_2 dell'avv. GENNARI PAOLO, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in
Piazza Ridolfi n. 1 TE
(C.F. Controparte_2
– contumace P.VA_3
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: ammissione alla massa passiva.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/2/2025, sostituita ex art. 127-bis c.p.c., con ordinanza del
22/2/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e le parti concludevano come da rispettive note di trattazione scritta.
- 1 - MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 citava in giudizio il
[...] Controparte_1 rassegnando – per i motivi indicati nel proprio atto introduttivo - le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di TE, contrariis reiectis:
1. In via principale, per le causali di cui alla narrativa in fatto ed in diritto – previa disapplicazione della deliberazione n. 30 del 21.08.2020, con la quale l'Organo
Straordinario di Liquidazione del ha annullato in autotutela la Controparte_1 deliberazione n.81 del 18.03.2019 e previa revoca e/o disapplicazione della deliberazione n.
4 del 22.01.2021 dell'Organo Straordinario di Liquidazione del nominato Controparte_1 con D.P.R. del 21.03.2018, perché illegittimità e/o invalida e/o inefficace e/o inopponibile
e/o infondata nei confronti della in Parte_1 persona del curatore Dott. con sede a TE in Piazzale Bosco n. 3/A (P.VA Persona_1
- accertare e dichiarare che il credito vantato da P.VA_1 Parte_1 nei confronti del e di competenza dell'Organo Straordinario di
[...] Controparte_1
Liquidazione di detto trattandosi di debito dell'amministrazione comunale CP_1 rientrante nel periodo di sua competenza perché inerente a fatti e ad atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ammonta a complessivi euro 1.169.193,52, quale debito fuori bilancio accertato ed ammesso alla massa passiva con deliberazione dell'OSL 81/2019, oltre ad euro 41.771,28, quale debito in bilancio accertato ed ammesso alla massa passiva con deliberazione n.
100/2019. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Con comparsa di riposta si costituiva il chiedendo – per i motivi ivi Controparte_1 dedotti – il rigetto delle avverse domande in quanto inammissibili e/o infondate nel merito, con ogni effetto di legge.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e depositata dal resistente in ottemperanza all'ordine ex art. CP_1
210 c.p.c.
All'udienza del 18/2/2025, sostituita ex art. 127-bis c.p.c., con ordinanza del
22/2/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
- 2 - 2. Parte attrice agisce per ottenere il pagamento dei servizi resi in favore del Controparte_1 ed integranti un debito fuori bilancio – pari ad euro 1.169.193,52 – ed un debito iscritto al bilancio – pari ad euro 41.771,28 – prima ammessi alla massa passiva dall'Organo straordinario di liquidazione del con deliberazioni n. 81/2019 e n. 100/2019 Controparte_1
e poi esclusi con deliberazioni nn. 30/2020 e 4/2021.
Il resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario CP_1 riguardo alla deliberazione n. 30/2020, in quanto provvedimento assunto in autotutela dell'Organo straordinario avente contenuto discrezionale e, quindi, impugnabile solo avanti al giudice amministrativo;
in relazione al debito iscritto al bilancio - pari ad euro 41.771,28 - il eccepiva l'inammissibilità della domanda in quanto già ammesso alla massa passiva. CP_1
Nel merito, riguardo il debito fuori bilancio, il ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza della pretesa creditoria – pari ad euro 1.169.193,52 –per difetto dei presupposti di legge di cui all'art. 194 TU enti locali atteso che né il Consiglio comunale né l'Organo straordinario di liquidazione hanno riconosciuto la sussistenza di “…utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza” (art.
194 Tuel)…” (cfr. comparsa, pag. 7).
Nei propri successivi atti difensivi, parte attrice non ha contestato l'eccepita inammissibilità della domanda relativa al debito iscritto al bilancio – riconoscendo quindi che lo stesso è stato inserito nella massa passiva – mentre ha insistito sulla giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della sussistenza del credito fuori bilancio dalla stessa vantato in quanto riconosciuto dalle direzioni comunali competenti e, comunque, già riconosciuto con delibera del Consiglio comunale n. 430 del 2016 di approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2021 (cfr. doc. 20 e 21 atto di citazione).
Inoltre, a sostegno del suddetto credito, parte attrice ha depositato copia dei contratti rinvenuti dal Comune di TE a seguito di accesso agli atti svolto dalla stessa attrice ed aventi ad oggetto i servizi dalla stessa resi in favore dell'Ente; inoltre, parte attrice depositava gli atti dirigenziali ad essi afferenti ed i piani esecutivi di gestione del per gli anni 2011-2016 CP_1 con il dettaglio dei servizi svolti dal anche attraverso le società partecipate, tra cui CP_1
l'odierna attrice (cfr. doc. allegata alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.).
2.1. Ciò posto, in primis deve essere esaminata la questione di giurisdizione sollevata da parte convenuta.
- 3 - Al riguardo, deve essere condivisa l'interpretazione della giudice amministrativo che, in modo pressocchè costante, afferma che “Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario il ricorso proposto contro la delibera della Commissione straordinaria di liquidazione del
recante l'inserimento, ai sensi dell'art. 254, d.lgs.18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti CP_1 locali), della massa passiva della liquidazione nel piano di rilevazione;
ciò in quanto
l'organo straordinario di liquidazione non effettua valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, ma compie accertamenti o, tutt'al più, valutazioni di ordine tecnico. Né preclusione ad un'eventuale azione davanti al giudice ordinario può derivare dall'art. 254, d.lgs n. 267, cit. - che prevedeva la possibilità di ricorrere in via gerarchica al
contro i provvedimenti di diniego di inserimento dei debiti nel piano Controparte_3 di rilevazione - in quanto ciò non condiziona l'individuazione dell'organo giurisdizionale che dovrà decidere la controversia una volta esperiti i ricorsi in sede amministrativa” (cfr. C.d.S.
n. 5170/2012, 417/2018; si veda, anche Sez. II, 07/02/2022, n. 835). Controparte_4
Parte
Invero, nel caso di specie, viene contestata la decisione n. 4 del 22/1/2021 dell' con cui veniva deliberata l'esclusione definitiva dalla massa passiva del debito fuori bilancio della anche per l'importo di euro 1.169.193,52 - sostanzialmente Parte_1 revocando l'ammissione disposta con precedente deliberazione n. 81 del 18.03.2019 – rilevando che quest'ultima era “…basata su un'attestazione parziale del responsabile del servizio finanziario (prot. 39728 del 18.03.2019)…” mentre da “…un approfondimento istruttorio relativo alle istanze concernenti debiti fuori bilancio…emergeva che, nel caso di specie, l'attestazione del dirigente non recava adeguata dimostrazione del debito e che non erano state emesse fatture in relazione all'intero importo, rendendo parzialmente dubbia la stessa certezza, liquidità ed esigibilità del credito” per cui l'attestazione del dirigente non recava “…adeguata dimostrazione e quantificazione dell'arricchimento prodotto all'ente dalla prestazione a monte del debito…”; peraltro, sempre secondo la motivazione della decisione n. 4/2021, non erano state “…emesse fatture in relazione all'intero importo, rendendo dubbia la certezza, liquidità ed esigibilità del credito….” (cfr. all.ti n. 18 e n.19 dell'atto di citazione).
Deve quindi affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
2.2. Ciò posto, in merito al credito iscritto al bilancio – pari ad euro 41.771,28 – la domanda è inammissibile atteso che l'Ente locale convenuto ha dedotto di averlo incluso nella massa
- 4 - passiva e tale circostanza non è stata in alcun modo contestata da parte attrice per cui deve ritenersi che non sussista alcun interesse ad agire per il suo accertamento.
2.3. Riguardo al debito fuori bilancio – pari ad euro – pari ad euro 1.169.193,52 – si osservi quanto di seguito.
Com'è noto, la lett. e) dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL) disciplina l'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo
191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, “Il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, costituisce un procedimento discrezionale che consente all'ente locale, di far salvi nel proprio interesse, gli impegni di spesa in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile, ma non ha la funzione di introdurre una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi - come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta "ad substantiam" - né apportare una deroga al regime di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile n. 144 (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 12/11/2013, n. 25373).
Con maggiore specificità il giudice di legittimità ha affermato peraltro che “La delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il destina CP_1 una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della p.a., né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta "ad substantiam".” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 14/01/2021, n. 510 (rv.
660179-01).
Da ciò si desume che, se sussiste un rapporto contrattuale tra l'ente locale ed un soggetto ad esso estraneo, rapporto che rispetti tutti i requisiti formali ai fini della validità
(primo fra tutti la forma scritta ad substantiam), ma non ci sia il corrispondente impegno di spesa e la corrispondente copertura finanziaria, il terzo che ha adempiuto alla sua prestazione diventa creditore del dipendente della pubblica amministrazione, in virtù di quanto stabilito dall'art. 191, comma 4, secondo cui nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in
- 5 - violazione dell'obbligo indicato nei commi 1 (secondo cui gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria), 2 (per le spese previste dai regolamenti economali) e 3 (per i lavori pubblici di somma urgenza), “il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.” (cfr. art. 191 cit.).
In capo al dipendente sorgerà dunque un debito nei confronti del terzo: perché l'ente locale possa pagare il debito in sostituzione del dipendente sarà necessario che questo venga riconosciuto attraverso una delibera del Consiglio dell'ente locale, se riterrà che ricorrano i requisiti per il riconoscimento indicati della lett. e) dell'art. 194 cit.
Quindi l'ente pubblico non sarà obbligato a riconoscere il debito stesso, cosicché il terzo, nell'ipotesi in cui per qualsiasi motivo l'ente locale dovesse decidere di non riconoscere il debito, non potrà citare in giudizio l'ente locale e quindi l'ente locale non potrà subire una condanna statuita da una sentenza esecutiva, in virtù della quale il terzo/creditore avrebbe potuto procedere in via esecutiva, sentenza che sarebbe rientrata nell'ipotesi di cui all'art. 194, comma 1, lett. a).
Per quanto riguarda le modalità per il riconoscimento del debito fuori bilancio la
Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art.
194, tale riconoscimento richiede un'apposita deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente e con gl'impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonchè la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi. A differenza di quella riguardante l'utilità della prestazione, che può emergere anche dall'appropriazione del relativo risultato da parte dell'Amministrazione, tale valutazione non può evidentemente essere desunta dal mero
- 6 - comportamento degli organi rappresentativi, che, in quanto riferibile al singolo rapporto, risulta di per sè insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gl'indirizzi di fondo della gestione economico- finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative già compiute. In mancanza di una formale deliberazione, adottata nelle forme prescritte del cit. D.Lgs. n. 267, art. 193, comma
2 e art. 191, comma 4, esclude d'altronde la stessa imputabilità dell'obbligazione all'Amministrazione, prevedendo che il rapporto s'instaura direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura,
i quali rispondono con il loro patrimonio, con la conseguente esclusione dell'esperibilità dell'azione d'ingiustificato arricchimento, per difetto del requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 c.c., il quale presuppone che nessun'altra azione sia proponibile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di terzi (cfr. Cass., Sez. 1, 30 ottobre
2013, n. 24478; 14 ottobre 2010, n. 21242; 22 maggio 2007, n. 11854). Per effetto di tale disciplina, la questione riguardante l'accertamento dell'utilità della prestazione è destinata a porsi soltanto nel caso in cui l'Amministrazione abbia espressamente provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio, assumendo a suo carico l'obbligazione nei limiti consentiti dalle preminenti esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ovvero nel caso in cui il funzionario, l'amministratore o il dipendente, responsabili nei confronti dell'autore della prestazione, propongano a loro volta l'azione di cui all'art. 2041 c.c., nei confronti dell'Amministrazione (cfr. Cass., Sez. 6, 23 gennaio 2014, n. 1391)….” (cfr. Cass. n.
24860/2015).
A ciò si aggiunga che il sistema prevede comunque un'adeguata tutela per il creditore dell'ente locale che può agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. nel caso di inerzia dell'amministratore che ha consentito la prestazione.
Al riguardo, infatti, la Suprema Corte, in linea con le statuizioni della Consulta (cfr.
Corte cost. n. 446 del 1995), ha condivisibilmente affermato che “…In tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art.23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997 , e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per
- 7 - difetto del requisito di sussidiarietà mentre può esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dello stesso ente "utendo iuribus" dell' amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. (contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei confronti dell'amministratore onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie. In tal caso, il privato contraente ha
l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento in correlazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento della "utilitas", salva la possibilità per l'ente medesimo di dimostrare che
l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto.” (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 02/03/2021, n. 5665).
Per quanto riguarda la competenza a riconoscere il debito fuori bilancio – ove il debito riguardi atti e fatti di gestione verificatosi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, quale quello in esame – deve convenirsi con quanto affermato dalla Corte di Conti secondo cui la competenza resta attribuita all'ente locale e non Parte all' e ciò proprio perché “…il momento genetico dell'obbligazione contrattuale per l'ente locale è l'esito dell'esternazione di una volontà esplicita dell'organo rappresentativo a mezzo del tipizzato atto deliberativo, in quanto competente "ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative" compiute nei documenti di programmazione a carattere autorizzatorio (ordinanza 19 maggio 2017, n.
12608, cit.). Alla luce dell'ordinamento positivo e della citata giurisprudenza, il Collegio ritiene che, considerata l'estraneità del debito fuori bilancio non riconosciuto rispetto alla sfera patrimoniale dell'ente, anche in fase di dissesto il momento costitutivo dell'obbligazione di pagamento non possa prescindere dal formale riconoscimento del debito da parte dell'organo consiliare, senza che tale espressione di volontà, non testualmente indicata all'interno dell'art. 254 TUEL, possa essere interpretata quale "deroga istruttoria"
(secondo la terminologia utilizzata dal richiedente il parere), trattandosi piuttosto CP_1 dell'esercizio di un potere discrezionale ricavabile dalla logica del sistema…
La delibera consiliare costituisce, piuttosto, elemento costitutivo della fattispecie normativa tipizzata dall'art. 194 TUEL che individua in un determinato atto di volontà promanante dall'organo istituzionale la genesi della responsabilità patrimoniale dell'ente
- 8 - per le obbligazioni maturate al di fuori del sistema autorizzatorio di bilancio.” (cfr. Corte dei
Conti, sez. contr. Delib. n. 124/2019).
Applicando tali coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie deve ritenersi che anche la domanda di accertamento - e condanna al relativo pagamento – del credito vantato dalla parte attrice nei confronti dell'ente locale convenuto sia infondata.
Invero, se, da un lato, non risulta contestato fra le parti che il suddetto credito riguardi un debito fuori bilancio inerente a prestazioni svolte dalla parte attrice entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, dall'altro, non risulta in atti alcun provvedimento con il quale il Consiglio comunale di TE abbia effettuato il riconoscimento prescritto dall'art. 194, comma 1 del TUEL.
Infatti, nonostante la copiosa – e in parte confusa - produzione documentale, anche contrattuale e contabile (cfr. allegati alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.), depositata dalla parte attrice – che dimostra l'effettiva costituzione del rapporto obbligatorio tra la parte attrice ed il funzionario che ha consentito lo svolgimento dei servizi ivi contemplati – deve comunque evidenziarsi che parte attrice agisce per il pagamento di debiti fuori bilancio per cui in assenza di una delibera consiliare - prescritta dal citato art. 194 – difetta l'elemento costituivo della “…responsabilità patrimoniale dell'ente per le obbligazioni maturate al di fuori del sistema autorizzatorio di bilancio…”.
Al riguardo, a parere dello scrivente, le delibere consiliari allegate da parte attrice non rispettano i requisiti prescritti dagli artt. 193 e 194 TUEL.
Infatti, la delibera del Consiglio comunale di TE n. 430/2016, nell'indicare l'ammontare dei debiti fuori bilancio da riconoscere – tra cui risultano indicati anche i crediti vantati dalla parte attrice – rinvia ad una successiva “delibera consiliare ad hoc una volta approvato definitivamente il Piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti” (cfr. delibera in atti); delibera che non verrà mai adottata attesa l'intervenuta dichiarazione del dissesto finanziario con delibera del Commissario n. 1 del 1° marzo 2018. CP_2
Nemmeno la successiva delibera del consiglio comunale di TE n. 159 del 29/5/2019, successiva al provvedimento del Commissario straordinario di ammissione alla massa passiva del debito fuori bilancio per cui si procede – poi revocata con provvedimento commissariale n.
30/2020 - non reca alcun riconoscimento del debito in questione (cfr. delibera in atti).
Pertanto, non avendo parte attrice avanzato alcuna domanda in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. – come riconosciuto dalla Corte di legittimità – l'unica domanda posta nelle proprie
- 9 - conclusioni deve essere rigettata (cfr. Cass. n. 19214/2023 in tema di proponibilità dell'azione surrogatoria;
in modo più esplicito, cfr. Cass. n. 15296/2007 secondo cui “In tema di spese degli enti locali effettuate senza il rispetto delle condizioni di cui all'art. 23, commi 3 e 4, d.l.
2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, applicabile "ratione temporis" e riprodotto, senza sostanziali modifiche, prima dall'art. 35
d.lgs. n. 77 del 1995 e poi dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, l'insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, determina l'impossibilità di esperire nei confronti del
l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della CP_1 sussidiarietà. Qualora detta azione sia stata formalmente proposta, se è vero (sentenza della
Corte costituzionale n. 295 del 1997), che il contraente privato è legittimato, "utendo iuribus" del funzionario (o amministratore) suo debitore, ad agire contro la P.A. in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., non è però consentito al Giudice sostituire d'ufficio (e pronunciarsi su) questa azione, che è diversa da quella di arricchimento senza causa, in quanto ha "petitum"
e "causa petendi" autonomi e specifici, altrimenti incorrendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod.proc.civ…”, in termini, anche, Cass. n. 17550/2009).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori previsti dal DM n.
55/2014, con gli aumenti previsti dall'art. 6 del citato DM (scaglione da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00), con esclusione della fase istruttoria in quanto, nella sostanza, non espletata.
P.Q.M
1. Rigetta la domanda in quanto infondata e, per il resto, la dichiara inammissibile per la ragioni di cui in parte motiva;
2. Condanna la parte attrice al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte convenuta che liquida in euro 20.357,14, oltre VA e CPA, se dovute.
Così deciso, in TE, il 2 settembre 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
- 10 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 359 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa
DA
Parte_1
(P.VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Ferrara del Foro di TE ( P.VA_1 [...]
) ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio ad TO (TR) in Via C.F._1 del Popolo n.36
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVI FRANCESCO e Controparte_1 P.VA_2 dell'avv. GENNARI PAOLO, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in
Piazza Ridolfi n. 1 TE
(C.F. Controparte_2
– contumace P.VA_3
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: ammissione alla massa passiva.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/2/2025, sostituita ex art. 127-bis c.p.c., con ordinanza del
22/2/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e le parti concludevano come da rispettive note di trattazione scritta.
- 1 - MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 citava in giudizio il
[...] Controparte_1 rassegnando – per i motivi indicati nel proprio atto introduttivo - le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di TE, contrariis reiectis:
1. In via principale, per le causali di cui alla narrativa in fatto ed in diritto – previa disapplicazione della deliberazione n. 30 del 21.08.2020, con la quale l'Organo
Straordinario di Liquidazione del ha annullato in autotutela la Controparte_1 deliberazione n.81 del 18.03.2019 e previa revoca e/o disapplicazione della deliberazione n.
4 del 22.01.2021 dell'Organo Straordinario di Liquidazione del nominato Controparte_1 con D.P.R. del 21.03.2018, perché illegittimità e/o invalida e/o inefficace e/o inopponibile
e/o infondata nei confronti della in Parte_1 persona del curatore Dott. con sede a TE in Piazzale Bosco n. 3/A (P.VA Persona_1
- accertare e dichiarare che il credito vantato da P.VA_1 Parte_1 nei confronti del e di competenza dell'Organo Straordinario di
[...] Controparte_1
Liquidazione di detto trattandosi di debito dell'amministrazione comunale CP_1 rientrante nel periodo di sua competenza perché inerente a fatti e ad atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ammonta a complessivi euro 1.169.193,52, quale debito fuori bilancio accertato ed ammesso alla massa passiva con deliberazione dell'OSL 81/2019, oltre ad euro 41.771,28, quale debito in bilancio accertato ed ammesso alla massa passiva con deliberazione n.
100/2019. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Con comparsa di riposta si costituiva il chiedendo – per i motivi ivi Controparte_1 dedotti – il rigetto delle avverse domande in quanto inammissibili e/o infondate nel merito, con ogni effetto di legge.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e depositata dal resistente in ottemperanza all'ordine ex art. CP_1
210 c.p.c.
All'udienza del 18/2/2025, sostituita ex art. 127-bis c.p.c., con ordinanza del
22/2/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
- 2 - 2. Parte attrice agisce per ottenere il pagamento dei servizi resi in favore del Controparte_1 ed integranti un debito fuori bilancio – pari ad euro 1.169.193,52 – ed un debito iscritto al bilancio – pari ad euro 41.771,28 – prima ammessi alla massa passiva dall'Organo straordinario di liquidazione del con deliberazioni n. 81/2019 e n. 100/2019 Controparte_1
e poi esclusi con deliberazioni nn. 30/2020 e 4/2021.
Il resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario CP_1 riguardo alla deliberazione n. 30/2020, in quanto provvedimento assunto in autotutela dell'Organo straordinario avente contenuto discrezionale e, quindi, impugnabile solo avanti al giudice amministrativo;
in relazione al debito iscritto al bilancio - pari ad euro 41.771,28 - il eccepiva l'inammissibilità della domanda in quanto già ammesso alla massa passiva. CP_1
Nel merito, riguardo il debito fuori bilancio, il ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza della pretesa creditoria – pari ad euro 1.169.193,52 –per difetto dei presupposti di legge di cui all'art. 194 TU enti locali atteso che né il Consiglio comunale né l'Organo straordinario di liquidazione hanno riconosciuto la sussistenza di “…utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza” (art.
194 Tuel)…” (cfr. comparsa, pag. 7).
Nei propri successivi atti difensivi, parte attrice non ha contestato l'eccepita inammissibilità della domanda relativa al debito iscritto al bilancio – riconoscendo quindi che lo stesso è stato inserito nella massa passiva – mentre ha insistito sulla giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della sussistenza del credito fuori bilancio dalla stessa vantato in quanto riconosciuto dalle direzioni comunali competenti e, comunque, già riconosciuto con delibera del Consiglio comunale n. 430 del 2016 di approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2021 (cfr. doc. 20 e 21 atto di citazione).
Inoltre, a sostegno del suddetto credito, parte attrice ha depositato copia dei contratti rinvenuti dal Comune di TE a seguito di accesso agli atti svolto dalla stessa attrice ed aventi ad oggetto i servizi dalla stessa resi in favore dell'Ente; inoltre, parte attrice depositava gli atti dirigenziali ad essi afferenti ed i piani esecutivi di gestione del per gli anni 2011-2016 CP_1 con il dettaglio dei servizi svolti dal anche attraverso le società partecipate, tra cui CP_1
l'odierna attrice (cfr. doc. allegata alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.).
2.1. Ciò posto, in primis deve essere esaminata la questione di giurisdizione sollevata da parte convenuta.
- 3 - Al riguardo, deve essere condivisa l'interpretazione della giudice amministrativo che, in modo pressocchè costante, afferma che “Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario il ricorso proposto contro la delibera della Commissione straordinaria di liquidazione del
recante l'inserimento, ai sensi dell'art. 254, d.lgs.18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti CP_1 locali), della massa passiva della liquidazione nel piano di rilevazione;
ciò in quanto
l'organo straordinario di liquidazione non effettua valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, ma compie accertamenti o, tutt'al più, valutazioni di ordine tecnico. Né preclusione ad un'eventuale azione davanti al giudice ordinario può derivare dall'art. 254, d.lgs n. 267, cit. - che prevedeva la possibilità di ricorrere in via gerarchica al
contro i provvedimenti di diniego di inserimento dei debiti nel piano Controparte_3 di rilevazione - in quanto ciò non condiziona l'individuazione dell'organo giurisdizionale che dovrà decidere la controversia una volta esperiti i ricorsi in sede amministrativa” (cfr. C.d.S.
n. 5170/2012, 417/2018; si veda, anche Sez. II, 07/02/2022, n. 835). Controparte_4
Parte
Invero, nel caso di specie, viene contestata la decisione n. 4 del 22/1/2021 dell' con cui veniva deliberata l'esclusione definitiva dalla massa passiva del debito fuori bilancio della anche per l'importo di euro 1.169.193,52 - sostanzialmente Parte_1 revocando l'ammissione disposta con precedente deliberazione n. 81 del 18.03.2019 – rilevando che quest'ultima era “…basata su un'attestazione parziale del responsabile del servizio finanziario (prot. 39728 del 18.03.2019)…” mentre da “…un approfondimento istruttorio relativo alle istanze concernenti debiti fuori bilancio…emergeva che, nel caso di specie, l'attestazione del dirigente non recava adeguata dimostrazione del debito e che non erano state emesse fatture in relazione all'intero importo, rendendo parzialmente dubbia la stessa certezza, liquidità ed esigibilità del credito” per cui l'attestazione del dirigente non recava “…adeguata dimostrazione e quantificazione dell'arricchimento prodotto all'ente dalla prestazione a monte del debito…”; peraltro, sempre secondo la motivazione della decisione n. 4/2021, non erano state “…emesse fatture in relazione all'intero importo, rendendo dubbia la certezza, liquidità ed esigibilità del credito….” (cfr. all.ti n. 18 e n.19 dell'atto di citazione).
Deve quindi affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
2.2. Ciò posto, in merito al credito iscritto al bilancio – pari ad euro 41.771,28 – la domanda è inammissibile atteso che l'Ente locale convenuto ha dedotto di averlo incluso nella massa
- 4 - passiva e tale circostanza non è stata in alcun modo contestata da parte attrice per cui deve ritenersi che non sussista alcun interesse ad agire per il suo accertamento.
2.3. Riguardo al debito fuori bilancio – pari ad euro – pari ad euro 1.169.193,52 – si osservi quanto di seguito.
Com'è noto, la lett. e) dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL) disciplina l'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo
191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, “Il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, costituisce un procedimento discrezionale che consente all'ente locale, di far salvi nel proprio interesse, gli impegni di spesa in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile, ma non ha la funzione di introdurre una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi - come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta "ad substantiam" - né apportare una deroga al regime di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile n. 144 (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 12/11/2013, n. 25373).
Con maggiore specificità il giudice di legittimità ha affermato peraltro che “La delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il destina CP_1 una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della p.a., né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta "ad substantiam".” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 14/01/2021, n. 510 (rv.
660179-01).
Da ciò si desume che, se sussiste un rapporto contrattuale tra l'ente locale ed un soggetto ad esso estraneo, rapporto che rispetti tutti i requisiti formali ai fini della validità
(primo fra tutti la forma scritta ad substantiam), ma non ci sia il corrispondente impegno di spesa e la corrispondente copertura finanziaria, il terzo che ha adempiuto alla sua prestazione diventa creditore del dipendente della pubblica amministrazione, in virtù di quanto stabilito dall'art. 191, comma 4, secondo cui nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in
- 5 - violazione dell'obbligo indicato nei commi 1 (secondo cui gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria), 2 (per le spese previste dai regolamenti economali) e 3 (per i lavori pubblici di somma urgenza), “il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.” (cfr. art. 191 cit.).
In capo al dipendente sorgerà dunque un debito nei confronti del terzo: perché l'ente locale possa pagare il debito in sostituzione del dipendente sarà necessario che questo venga riconosciuto attraverso una delibera del Consiglio dell'ente locale, se riterrà che ricorrano i requisiti per il riconoscimento indicati della lett. e) dell'art. 194 cit.
Quindi l'ente pubblico non sarà obbligato a riconoscere il debito stesso, cosicché il terzo, nell'ipotesi in cui per qualsiasi motivo l'ente locale dovesse decidere di non riconoscere il debito, non potrà citare in giudizio l'ente locale e quindi l'ente locale non potrà subire una condanna statuita da una sentenza esecutiva, in virtù della quale il terzo/creditore avrebbe potuto procedere in via esecutiva, sentenza che sarebbe rientrata nell'ipotesi di cui all'art. 194, comma 1, lett. a).
Per quanto riguarda le modalità per il riconoscimento del debito fuori bilancio la
Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art.
194, tale riconoscimento richiede un'apposita deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente e con gl'impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonchè la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi. A differenza di quella riguardante l'utilità della prestazione, che può emergere anche dall'appropriazione del relativo risultato da parte dell'Amministrazione, tale valutazione non può evidentemente essere desunta dal mero
- 6 - comportamento degli organi rappresentativi, che, in quanto riferibile al singolo rapporto, risulta di per sè insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gl'indirizzi di fondo della gestione economico- finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative già compiute. In mancanza di una formale deliberazione, adottata nelle forme prescritte del cit. D.Lgs. n. 267, art. 193, comma
2 e art. 191, comma 4, esclude d'altronde la stessa imputabilità dell'obbligazione all'Amministrazione, prevedendo che il rapporto s'instaura direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura,
i quali rispondono con il loro patrimonio, con la conseguente esclusione dell'esperibilità dell'azione d'ingiustificato arricchimento, per difetto del requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 c.c., il quale presuppone che nessun'altra azione sia proponibile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di terzi (cfr. Cass., Sez. 1, 30 ottobre
2013, n. 24478; 14 ottobre 2010, n. 21242; 22 maggio 2007, n. 11854). Per effetto di tale disciplina, la questione riguardante l'accertamento dell'utilità della prestazione è destinata a porsi soltanto nel caso in cui l'Amministrazione abbia espressamente provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio, assumendo a suo carico l'obbligazione nei limiti consentiti dalle preminenti esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ovvero nel caso in cui il funzionario, l'amministratore o il dipendente, responsabili nei confronti dell'autore della prestazione, propongano a loro volta l'azione di cui all'art. 2041 c.c., nei confronti dell'Amministrazione (cfr. Cass., Sez. 6, 23 gennaio 2014, n. 1391)….” (cfr. Cass. n.
24860/2015).
A ciò si aggiunga che il sistema prevede comunque un'adeguata tutela per il creditore dell'ente locale che può agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. nel caso di inerzia dell'amministratore che ha consentito la prestazione.
Al riguardo, infatti, la Suprema Corte, in linea con le statuizioni della Consulta (cfr.
Corte cost. n. 446 del 1995), ha condivisibilmente affermato che “…In tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art.23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997 , e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per
- 7 - difetto del requisito di sussidiarietà mentre può esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dello stesso ente "utendo iuribus" dell' amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. (contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei confronti dell'amministratore onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie. In tal caso, il privato contraente ha
l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento in correlazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento della "utilitas", salva la possibilità per l'ente medesimo di dimostrare che
l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto.” (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 02/03/2021, n. 5665).
Per quanto riguarda la competenza a riconoscere il debito fuori bilancio – ove il debito riguardi atti e fatti di gestione verificatosi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, quale quello in esame – deve convenirsi con quanto affermato dalla Corte di Conti secondo cui la competenza resta attribuita all'ente locale e non Parte all' e ciò proprio perché “…il momento genetico dell'obbligazione contrattuale per l'ente locale è l'esito dell'esternazione di una volontà esplicita dell'organo rappresentativo a mezzo del tipizzato atto deliberativo, in quanto competente "ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative" compiute nei documenti di programmazione a carattere autorizzatorio (ordinanza 19 maggio 2017, n.
12608, cit.). Alla luce dell'ordinamento positivo e della citata giurisprudenza, il Collegio ritiene che, considerata l'estraneità del debito fuori bilancio non riconosciuto rispetto alla sfera patrimoniale dell'ente, anche in fase di dissesto il momento costitutivo dell'obbligazione di pagamento non possa prescindere dal formale riconoscimento del debito da parte dell'organo consiliare, senza che tale espressione di volontà, non testualmente indicata all'interno dell'art. 254 TUEL, possa essere interpretata quale "deroga istruttoria"
(secondo la terminologia utilizzata dal richiedente il parere), trattandosi piuttosto CP_1 dell'esercizio di un potere discrezionale ricavabile dalla logica del sistema…
La delibera consiliare costituisce, piuttosto, elemento costitutivo della fattispecie normativa tipizzata dall'art. 194 TUEL che individua in un determinato atto di volontà promanante dall'organo istituzionale la genesi della responsabilità patrimoniale dell'ente
- 8 - per le obbligazioni maturate al di fuori del sistema autorizzatorio di bilancio.” (cfr. Corte dei
Conti, sez. contr. Delib. n. 124/2019).
Applicando tali coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie deve ritenersi che anche la domanda di accertamento - e condanna al relativo pagamento – del credito vantato dalla parte attrice nei confronti dell'ente locale convenuto sia infondata.
Invero, se, da un lato, non risulta contestato fra le parti che il suddetto credito riguardi un debito fuori bilancio inerente a prestazioni svolte dalla parte attrice entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, dall'altro, non risulta in atti alcun provvedimento con il quale il Consiglio comunale di TE abbia effettuato il riconoscimento prescritto dall'art. 194, comma 1 del TUEL.
Infatti, nonostante la copiosa – e in parte confusa - produzione documentale, anche contrattuale e contabile (cfr. allegati alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.), depositata dalla parte attrice – che dimostra l'effettiva costituzione del rapporto obbligatorio tra la parte attrice ed il funzionario che ha consentito lo svolgimento dei servizi ivi contemplati – deve comunque evidenziarsi che parte attrice agisce per il pagamento di debiti fuori bilancio per cui in assenza di una delibera consiliare - prescritta dal citato art. 194 – difetta l'elemento costituivo della “…responsabilità patrimoniale dell'ente per le obbligazioni maturate al di fuori del sistema autorizzatorio di bilancio…”.
Al riguardo, a parere dello scrivente, le delibere consiliari allegate da parte attrice non rispettano i requisiti prescritti dagli artt. 193 e 194 TUEL.
Infatti, la delibera del Consiglio comunale di TE n. 430/2016, nell'indicare l'ammontare dei debiti fuori bilancio da riconoscere – tra cui risultano indicati anche i crediti vantati dalla parte attrice – rinvia ad una successiva “delibera consiliare ad hoc una volta approvato definitivamente il Piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti” (cfr. delibera in atti); delibera che non verrà mai adottata attesa l'intervenuta dichiarazione del dissesto finanziario con delibera del Commissario n. 1 del 1° marzo 2018. CP_2
Nemmeno la successiva delibera del consiglio comunale di TE n. 159 del 29/5/2019, successiva al provvedimento del Commissario straordinario di ammissione alla massa passiva del debito fuori bilancio per cui si procede – poi revocata con provvedimento commissariale n.
30/2020 - non reca alcun riconoscimento del debito in questione (cfr. delibera in atti).
Pertanto, non avendo parte attrice avanzato alcuna domanda in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. – come riconosciuto dalla Corte di legittimità – l'unica domanda posta nelle proprie
- 9 - conclusioni deve essere rigettata (cfr. Cass. n. 19214/2023 in tema di proponibilità dell'azione surrogatoria;
in modo più esplicito, cfr. Cass. n. 15296/2007 secondo cui “In tema di spese degli enti locali effettuate senza il rispetto delle condizioni di cui all'art. 23, commi 3 e 4, d.l.
2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, applicabile "ratione temporis" e riprodotto, senza sostanziali modifiche, prima dall'art. 35
d.lgs. n. 77 del 1995 e poi dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, l'insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, determina l'impossibilità di esperire nei confronti del
l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della CP_1 sussidiarietà. Qualora detta azione sia stata formalmente proposta, se è vero (sentenza della
Corte costituzionale n. 295 del 1997), che il contraente privato è legittimato, "utendo iuribus" del funzionario (o amministratore) suo debitore, ad agire contro la P.A. in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., non è però consentito al Giudice sostituire d'ufficio (e pronunciarsi su) questa azione, che è diversa da quella di arricchimento senza causa, in quanto ha "petitum"
e "causa petendi" autonomi e specifici, altrimenti incorrendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod.proc.civ…”, in termini, anche, Cass. n. 17550/2009).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori previsti dal DM n.
55/2014, con gli aumenti previsti dall'art. 6 del citato DM (scaglione da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00), con esclusione della fase istruttoria in quanto, nella sostanza, non espletata.
P.Q.M
1. Rigetta la domanda in quanto infondata e, per il resto, la dichiara inammissibile per la ragioni di cui in parte motiva;
2. Condanna la parte attrice al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte convenuta che liquida in euro 20.357,14, oltre VA e CPA, se dovute.
Così deciso, in TE, il 2 settembre 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
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