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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/04/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, Dott. Cesare de
Sapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 6652/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data 30/10/2023 da:
, con l'avv. Paolo Moretti;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore; Controparte_1
-resistente contumace-
OGGETTO: procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 undecies c.p.c.; art. 170 D.P.R.
115/2002; art. 15 D.Lgs. n. 150/2011;
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 170 T.U. Spese di Giustizia depositato in data 30/10/2023 , Parte_1 assistita dall'avv. Paolo Moretti, ha proposto opposizione avverso il decreto di rigetto della liquidazione del gratuito patrocinio emesso dal Tribunale di Bergamo in data 9/10/2023, nell'ambito della causa avente R.G. n. 1787/2023. Ha esposto l'opponente: che era stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato con delibera del C.O.A. di Bergamo n. 450/2022 su domanda del 29/07/2022; che il provvedimento di rigetto è illegittimo in quanto sussistevano tutti i presupposti finalizzati a provare la persistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione del gratuito patrocinio e quindi procedere alla liquidazione del compenso.
Ha pertanto concluso chiedendo: di annullare il decreto di rigetto, di accertare l'esistenza delle condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato e di liquidare il compenso al difensore secondo nota spese in atti.
Non si è costituito il e in data 14/02/2024 ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1 La causa è stata inizialmente trattenuta in decisione in data 4/04/2024 e poi rimessa in istruttoria al fine di acquisire documentazione integrativa sulla posizione reddituale dell'interessata e, all'esito, con ordinanza riservata del 18/03/2025 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Occorre in primo luogo rilevare che il provvedimento di rigetto è motivato dall'impossibilità di verificare la permanenza dei requisiti reddituali dell'interessato per godere del beneficio. L'esistenza di tali condizioni, essendo presupposto della liquidazione degli onorari del difensore, deve essere accertata nella presente sede, atteso che il giudice dell'opposizione è chiamato alla verifica non solo del “quantum”, ma anche dell'“an” della richiesta (Cass. n. 18034/2023).
Ebbene, l'integrazione documentale acquisita consente di affermare che dalla data di Parte_1 ammissione al Patrocinio a spese dello Stato sino alla data di definizione del giudizio di separazione ha percepito redditi imponibili (comprensivi dei redditi dei familiari conviventi, pari a zero) inferiori alla soglia di reddito prevista per accedere al beneficio. Pertanto, sussistono i presupposti per confermare l'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Non può, invece, essere accolta la domanda di liquidazione dei compensi spettante al difensore.
Secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte (ex plurimis, Cass. n. 1539/2015), condiviso da questo Tribunale, spetta unicamente al difensore, quale unico titolare del diritto al compenso, la legittimazione a proporre la domanda avente ad oggetto la liquidazione degli onorari. Egli, infatti, agisce a tutela di un proprio diritto soggettivo patrimoniale, distinto da quello della parte assistita, la quale, pertanto, non ha alcun interesse, e quindi alcuna legittimazione, a richiedere la liquidazione del compenso del difensore. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, esclude ogni rapporto d'incarico professionale tra la parte in favore della quale è stato emesso il relativo provvedimento ed il difensore nominato, sia in caso di vittoria, sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato. Pertanto, legittimato all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio è unicamente l'interessato. Viceversa, sussiste l'esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia in tema di liquidazione del compenso a lui spettante.
Nel caso di specie, l'avvocato Paolo Moretti non ha svolto in proprio alcuna domanda, proposta invece solo nell'interesse dell'odierna ricorrente e, pertanto, la domanda per ottenere la liquidazione degli onorari dovuti deve essere dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
Impregiudicata la possibilità per il difensore di rivolgere istanza di liquidazione dei compensi al giudice di primo grado.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta come in epigrafe, così decide: 1. annulla il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione;
2. conferma l'ammissione di al beneficio del gratuito patrocinio;
Parte_1
3. dichiara inammissibile la domanda proposta da a Parte_2 favore dell'avvocato Paolo Moretti, dei compensi professionali per l'opera prestata in suo favore nel procedimento R.G. n. 1787/2023;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo, il 07/04/2025
Il Giudice
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, Dott. Cesare de
Sapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 6652/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data 30/10/2023 da:
, con l'avv. Paolo Moretti;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore; Controparte_1
-resistente contumace-
OGGETTO: procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 undecies c.p.c.; art. 170 D.P.R.
115/2002; art. 15 D.Lgs. n. 150/2011;
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 170 T.U. Spese di Giustizia depositato in data 30/10/2023 , Parte_1 assistita dall'avv. Paolo Moretti, ha proposto opposizione avverso il decreto di rigetto della liquidazione del gratuito patrocinio emesso dal Tribunale di Bergamo in data 9/10/2023, nell'ambito della causa avente R.G. n. 1787/2023. Ha esposto l'opponente: che era stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato con delibera del C.O.A. di Bergamo n. 450/2022 su domanda del 29/07/2022; che il provvedimento di rigetto è illegittimo in quanto sussistevano tutti i presupposti finalizzati a provare la persistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione del gratuito patrocinio e quindi procedere alla liquidazione del compenso.
Ha pertanto concluso chiedendo: di annullare il decreto di rigetto, di accertare l'esistenza delle condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato e di liquidare il compenso al difensore secondo nota spese in atti.
Non si è costituito il e in data 14/02/2024 ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1 La causa è stata inizialmente trattenuta in decisione in data 4/04/2024 e poi rimessa in istruttoria al fine di acquisire documentazione integrativa sulla posizione reddituale dell'interessata e, all'esito, con ordinanza riservata del 18/03/2025 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Occorre in primo luogo rilevare che il provvedimento di rigetto è motivato dall'impossibilità di verificare la permanenza dei requisiti reddituali dell'interessato per godere del beneficio. L'esistenza di tali condizioni, essendo presupposto della liquidazione degli onorari del difensore, deve essere accertata nella presente sede, atteso che il giudice dell'opposizione è chiamato alla verifica non solo del “quantum”, ma anche dell'“an” della richiesta (Cass. n. 18034/2023).
Ebbene, l'integrazione documentale acquisita consente di affermare che dalla data di Parte_1 ammissione al Patrocinio a spese dello Stato sino alla data di definizione del giudizio di separazione ha percepito redditi imponibili (comprensivi dei redditi dei familiari conviventi, pari a zero) inferiori alla soglia di reddito prevista per accedere al beneficio. Pertanto, sussistono i presupposti per confermare l'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Non può, invece, essere accolta la domanda di liquidazione dei compensi spettante al difensore.
Secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte (ex plurimis, Cass. n. 1539/2015), condiviso da questo Tribunale, spetta unicamente al difensore, quale unico titolare del diritto al compenso, la legittimazione a proporre la domanda avente ad oggetto la liquidazione degli onorari. Egli, infatti, agisce a tutela di un proprio diritto soggettivo patrimoniale, distinto da quello della parte assistita, la quale, pertanto, non ha alcun interesse, e quindi alcuna legittimazione, a richiedere la liquidazione del compenso del difensore. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, esclude ogni rapporto d'incarico professionale tra la parte in favore della quale è stato emesso il relativo provvedimento ed il difensore nominato, sia in caso di vittoria, sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato. Pertanto, legittimato all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio è unicamente l'interessato. Viceversa, sussiste l'esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia in tema di liquidazione del compenso a lui spettante.
Nel caso di specie, l'avvocato Paolo Moretti non ha svolto in proprio alcuna domanda, proposta invece solo nell'interesse dell'odierna ricorrente e, pertanto, la domanda per ottenere la liquidazione degli onorari dovuti deve essere dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
Impregiudicata la possibilità per il difensore di rivolgere istanza di liquidazione dei compensi al giudice di primo grado.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta come in epigrafe, così decide: 1. annulla il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione;
2. conferma l'ammissione di al beneficio del gratuito patrocinio;
Parte_1
3. dichiara inammissibile la domanda proposta da a Parte_2 favore dell'avvocato Paolo Moretti, dei compensi professionali per l'opera prestata in suo favore nel procedimento R.G. n. 1787/2023;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo, il 07/04/2025
Il Giudice
Cesare de Sapia