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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/09/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5963/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso – TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, dott. Antonio Lacatena, a scioglimento della riserva assunta ex art. 281 sexies
u.c. c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 04 aprile 2025, esaminati gli atti di causa e le note di trattazione cartolare di parte opponente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il n. 5963/2023 R.G.,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Pia Parte_1 C.F._1
Bonavita;
- opponente -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Bari;
- opposta -
NT
(C.F. ), in persona del l.r.p.t.;
[...] P.IVA_2
- opposta contumace -
OGGETTO: “Opposizione a cartella di pagamento con istanza di sospensiva ex art. 624 cpc”.
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza, qui da intendersi integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 615, c.p.c., depositato in data 01/02/2023 e regolarmente notificato,
[...]
ha spiegato opposizione avverso la cartella di pagamento n. 043202300122454771000, a Parte_1 mezzo della quale l' ha intimato il pagamento della somma di € NT
17.490,68 dovuta per irregolarità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2019, con particolare riferimento alla mancata esibizione della documentazione attestante il pagamento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge . Controparte_3
In particolare, l'opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa impositiva, avendo versato l'assegno di divorzio pattuito di € 41.000,00 in due tranches: una prima quota di € 21.000,00 mediante assegno circolare consegnato contestualmente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione dinanzi al Tribunale di Foggia in data 16/05/2019, e una seconda quota di € 20.000,00 tramite bonifico bancario effettuato il 02/12/2019. Ha dedotto, inoltre, che la documentazione
Pag. 1 di 4 comprovante tali pagamenti è stata successivamente acquisita dal Tribunale di Foggia, a seguito del decesso dell'Avv. Antonio Carbone, suo difensore nella causa di divorzio. Ha pertanto concluso chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento e di tutti gli atti presupposti per illegittimità e infondatezza della pretesa, nonché, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale. Ha altresì richiesto la condanna dell' e Controparte_1 dell' al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali NT subiti, oltre al pagamento delle spese di lite. Per tali ragioni ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertata e dichiarata l'illegittimità, arbitrarietà, vessatorietà ed inammissibilità dell'operato dei convenuti e della procedura di cui è causa, con conseguente annullamento di tutti gli atti presupposti o comunque collegati e della cartella di pagamento n. 043 2023 001224547 71 000 di €
17.490,68; accertare e dichiarare la irregolarità e l'inefficacia dei titoli presupposti dalla cartella di pagamento vantata da controparte ed in ogni caso la nullità ed inammissibilità della pretesa impositiva con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 043 2023 001224547 71
000 di € 17.490,68; condannare NT
, i.p.d.l.r.p.t., nonché
[...] Controparte_4
–in persona del Direttore p.t., Via Jesolo,3, 71042 ,
[...] CP_4 ciascuna nelle rispettive qualità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla ricorrente anche per violazione della privacy, nonché tutti i danni alla vita di relazione ed alla salute causati da ansia, turbamenti, stress la cui alla cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento dell'On. Giudicante, che quivi si intendono per euro 1.000,00; condannare le controparti tutte, o tra loro chi di ragione, in caso di resistenza in Giudizio con dolo o colpa grave al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
nel merito accertare e dichiarare la prescrizione dell'importo richiesto da controparte nonché la decadenza del diritto azionato;
nel merito in via subordinata accertare come dovute le eventuali minor somme che risultassero non essere prescritte o comunque non dovute. emettere sentenza che faccia luogo
(per pronuncia costitutiva). condannare la resistente NT
,
[...] [...]
–in persona del Direttore p.t., Via Controparte_5
Jesolo,3, 71042 , in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di causa oltre CP_4 iva e c.p.a. come per legge con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara anticipatario”.
L' si è costituita in giudizio, contestando le richieste avversarie e sollevando, Controparte_1 in via preliminare, l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto la controversia, concernente la pretesa tributaria dell' relativa alla deduzione sull'assegno divorzile, rientra Controparte_1 nella competenza della giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
546/1992. In subordine, è stata eccepita l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, posto che la cartella di pagamento è stata notificata il 20.09.2023 mentre la notifica del ricorso all' CP_1
è avvenuta solo il 21.03.2024, né la notifica dell'originario ricorso al solo
[...] CP_2
può sanare tale tardività. Nel merito, l' ha rilevato l'infondatezza della domanda
[...] CP_1 avversaria evidenziando che, a seguito del controllo ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio ha correttamente recuperato la deduzione esposta per l'assegno corrisposto al coniuge poiché, dalla
Pag. 2 di 4 documentazione prodotta dal contribuente in sede di autotutela, è emerso che trattavasi di un assegno nella forma dell'una tantum, avente caratteristica risolutiva definitiva di ogni rapporto tra i coniugi, e non di corresponsione periodica dell'assegno. Ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. c) del TUIR, sono deducibili dal reddito esclusivamente i versamenti periodici effettuati al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva o di scioglimento del matrimonio. Stante l'omesso pagamento dell'avviso 36 ter nei termini di legge, l' ha legittimamente iscritto a ruolo le somme CP_1 dovute. Per tali ragioni ha concluso chiedendo: “in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia ovvero di Bari;
nel merito, rigettare l'opposizione ex adverso proposta, siccome priva di fondamento in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provata per le ragioni esposte in narrativa;
spese vinte”.
Instauratosi regolarmente il contradditorio, con provvedimento del 01/07/2024 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata e rinvia la causa, stante la sua natura documentale, per la discussione e lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 03.02.2025, successivamente differita al 04.04.2025.
La questione preliminare concernente il difetto di giurisdizione è fondata e assorbe ogni altra questione.
Dall'esame degli atti emerge che l'opponente ha impugnato la cartella di pagamento n.
04320230012245471 contestando il titolo della riscossione coattiva, specificamente censurando la legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria in relazione alla non riconosciuta deduzione sull'assegno divorzile corrisposto all'ex coniuge. Trattasi di contestazione che incide sulla pretesa tributaria vantata dall' , fondata sul controllo formale della Controparte_1 dichiarazione mod. Unico/2020 a.i. 2019 ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600/1973.
A tal riguardo, occorre richiamare il consolidato orientamento cristallizzato nelle pronunce delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 21642/2021, n. 7822/2020, n. 8465/2022), secondo cui il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria risiede nel momento della notificazione della cartella di pagamento.
In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si contestino fatti incidenti sulla pretesa tributaria - siano essi inerenti ai profili formali e di contenuto degli atti o all'esistenza e al modo di essere della pretesa in senso sostanziale - verificatisi fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, mentre alla giurisdizione ordinaria sono devolute le sole questioni inerenti alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale e i fatti incidenti sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella.
Tale principio di diritto trova il suo fondamento normativo nell'art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento”.
Pag. 3 di 4 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 114/2018, ha ulteriormente precisato tale principio, individuando nella cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere la linea di demarcazione della giurisdizione, specificando che “fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”.
Nel caso di specie, l'esame delle doglianze sollevate dall'opponente evidenzia che le stesse attengono all'illegittimità della pretesa tributaria per asserita spettanza della deduzione dell'assegno divorzile, qualificato dall' come corrisposto nella forma dell'una tantum e, Controparte_1 pertanto, non deducibile ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. c) TUIR. Tale questione inerisce direttamente al merito dell'avviso di rettifica ex art. 36 ter e si colloca temporalmente in un momento antecedente alla notifica della cartella di pagamento.
L'opponente non contesta un vizio formale dell'atto esecutivo in quanto tale, né fatti sopravvenuti alla notifica della cartella, bensì il fondamento sostanziale della pretesa erariale in essa incorporata, censurando la valutazione operata dall'Amministrazione finanziaria in ordine alla deducibilità fiscale dell'assegno divorzile. La controversia, pertanto, ha ad oggetto la legittimità della pretesa impositiva e non l'atto esecutivo in sé considerato.
In applicazione dei richiamati principi, la giurisdizione non può che appartenere al Giudice
Tributario, al quale spetta la cognizione delle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, essendo l'impugnazione della cartella di pagamento strumentale alla contestazione del merito della pretesa fiscale.
Ogni ulteriore questione, eccezione sollevata dalle parti processuali è integralmente assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ss.mm.ii.: minimi per le fasi di studio, introduttiva e per la trattazione/istruttoria (nulla per la fase decisionale, tenuto conto della mancata partecipazione di parte resistente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e , Controparte_1 CP_2 NT nella causa iscritta al n. 5963/2023 R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario;
2) condanna a rifondere all' , direzione Provinciale di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in €.2.600,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per CP_2 spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Foggia, 24 agosto 2025
Il Giudice
dott. Antonio Lacatena
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso – TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, dott. Antonio Lacatena, a scioglimento della riserva assunta ex art. 281 sexies
u.c. c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 04 aprile 2025, esaminati gli atti di causa e le note di trattazione cartolare di parte opponente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il n. 5963/2023 R.G.,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Pia Parte_1 C.F._1
Bonavita;
- opponente -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Bari;
- opposta -
NT
(C.F. ), in persona del l.r.p.t.;
[...] P.IVA_2
- opposta contumace -
OGGETTO: “Opposizione a cartella di pagamento con istanza di sospensiva ex art. 624 cpc”.
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza, qui da intendersi integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 615, c.p.c., depositato in data 01/02/2023 e regolarmente notificato,
[...]
ha spiegato opposizione avverso la cartella di pagamento n. 043202300122454771000, a Parte_1 mezzo della quale l' ha intimato il pagamento della somma di € NT
17.490,68 dovuta per irregolarità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2019, con particolare riferimento alla mancata esibizione della documentazione attestante il pagamento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge . Controparte_3
In particolare, l'opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa impositiva, avendo versato l'assegno di divorzio pattuito di € 41.000,00 in due tranches: una prima quota di € 21.000,00 mediante assegno circolare consegnato contestualmente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione dinanzi al Tribunale di Foggia in data 16/05/2019, e una seconda quota di € 20.000,00 tramite bonifico bancario effettuato il 02/12/2019. Ha dedotto, inoltre, che la documentazione
Pag. 1 di 4 comprovante tali pagamenti è stata successivamente acquisita dal Tribunale di Foggia, a seguito del decesso dell'Avv. Antonio Carbone, suo difensore nella causa di divorzio. Ha pertanto concluso chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento e di tutti gli atti presupposti per illegittimità e infondatezza della pretesa, nonché, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale. Ha altresì richiesto la condanna dell' e Controparte_1 dell' al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali NT subiti, oltre al pagamento delle spese di lite. Per tali ragioni ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertata e dichiarata l'illegittimità, arbitrarietà, vessatorietà ed inammissibilità dell'operato dei convenuti e della procedura di cui è causa, con conseguente annullamento di tutti gli atti presupposti o comunque collegati e della cartella di pagamento n. 043 2023 001224547 71 000 di €
17.490,68; accertare e dichiarare la irregolarità e l'inefficacia dei titoli presupposti dalla cartella di pagamento vantata da controparte ed in ogni caso la nullità ed inammissibilità della pretesa impositiva con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 043 2023 001224547 71
000 di € 17.490,68; condannare NT
, i.p.d.l.r.p.t., nonché
[...] Controparte_4
–in persona del Direttore p.t., Via Jesolo,3, 71042 ,
[...] CP_4 ciascuna nelle rispettive qualità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla ricorrente anche per violazione della privacy, nonché tutti i danni alla vita di relazione ed alla salute causati da ansia, turbamenti, stress la cui alla cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento dell'On. Giudicante, che quivi si intendono per euro 1.000,00; condannare le controparti tutte, o tra loro chi di ragione, in caso di resistenza in Giudizio con dolo o colpa grave al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
nel merito accertare e dichiarare la prescrizione dell'importo richiesto da controparte nonché la decadenza del diritto azionato;
nel merito in via subordinata accertare come dovute le eventuali minor somme che risultassero non essere prescritte o comunque non dovute. emettere sentenza che faccia luogo
(per pronuncia costitutiva). condannare la resistente NT
,
[...] [...]
–in persona del Direttore p.t., Via Controparte_5
Jesolo,3, 71042 , in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di causa oltre CP_4 iva e c.p.a. come per legge con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara anticipatario”.
L' si è costituita in giudizio, contestando le richieste avversarie e sollevando, Controparte_1 in via preliminare, l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto la controversia, concernente la pretesa tributaria dell' relativa alla deduzione sull'assegno divorzile, rientra Controparte_1 nella competenza della giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
546/1992. In subordine, è stata eccepita l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, posto che la cartella di pagamento è stata notificata il 20.09.2023 mentre la notifica del ricorso all' CP_1
è avvenuta solo il 21.03.2024, né la notifica dell'originario ricorso al solo
[...] CP_2
può sanare tale tardività. Nel merito, l' ha rilevato l'infondatezza della domanda
[...] CP_1 avversaria evidenziando che, a seguito del controllo ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio ha correttamente recuperato la deduzione esposta per l'assegno corrisposto al coniuge poiché, dalla
Pag. 2 di 4 documentazione prodotta dal contribuente in sede di autotutela, è emerso che trattavasi di un assegno nella forma dell'una tantum, avente caratteristica risolutiva definitiva di ogni rapporto tra i coniugi, e non di corresponsione periodica dell'assegno. Ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. c) del TUIR, sono deducibili dal reddito esclusivamente i versamenti periodici effettuati al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva o di scioglimento del matrimonio. Stante l'omesso pagamento dell'avviso 36 ter nei termini di legge, l' ha legittimamente iscritto a ruolo le somme CP_1 dovute. Per tali ragioni ha concluso chiedendo: “in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia ovvero di Bari;
nel merito, rigettare l'opposizione ex adverso proposta, siccome priva di fondamento in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provata per le ragioni esposte in narrativa;
spese vinte”.
Instauratosi regolarmente il contradditorio, con provvedimento del 01/07/2024 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata e rinvia la causa, stante la sua natura documentale, per la discussione e lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 03.02.2025, successivamente differita al 04.04.2025.
La questione preliminare concernente il difetto di giurisdizione è fondata e assorbe ogni altra questione.
Dall'esame degli atti emerge che l'opponente ha impugnato la cartella di pagamento n.
04320230012245471 contestando il titolo della riscossione coattiva, specificamente censurando la legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria in relazione alla non riconosciuta deduzione sull'assegno divorzile corrisposto all'ex coniuge. Trattasi di contestazione che incide sulla pretesa tributaria vantata dall' , fondata sul controllo formale della Controparte_1 dichiarazione mod. Unico/2020 a.i. 2019 ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600/1973.
A tal riguardo, occorre richiamare il consolidato orientamento cristallizzato nelle pronunce delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 21642/2021, n. 7822/2020, n. 8465/2022), secondo cui il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria risiede nel momento della notificazione della cartella di pagamento.
In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si contestino fatti incidenti sulla pretesa tributaria - siano essi inerenti ai profili formali e di contenuto degli atti o all'esistenza e al modo di essere della pretesa in senso sostanziale - verificatisi fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, mentre alla giurisdizione ordinaria sono devolute le sole questioni inerenti alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale e i fatti incidenti sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella.
Tale principio di diritto trova il suo fondamento normativo nell'art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento”.
Pag. 3 di 4 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 114/2018, ha ulteriormente precisato tale principio, individuando nella cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere la linea di demarcazione della giurisdizione, specificando che “fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”.
Nel caso di specie, l'esame delle doglianze sollevate dall'opponente evidenzia che le stesse attengono all'illegittimità della pretesa tributaria per asserita spettanza della deduzione dell'assegno divorzile, qualificato dall' come corrisposto nella forma dell'una tantum e, Controparte_1 pertanto, non deducibile ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. c) TUIR. Tale questione inerisce direttamente al merito dell'avviso di rettifica ex art. 36 ter e si colloca temporalmente in un momento antecedente alla notifica della cartella di pagamento.
L'opponente non contesta un vizio formale dell'atto esecutivo in quanto tale, né fatti sopravvenuti alla notifica della cartella, bensì il fondamento sostanziale della pretesa erariale in essa incorporata, censurando la valutazione operata dall'Amministrazione finanziaria in ordine alla deducibilità fiscale dell'assegno divorzile. La controversia, pertanto, ha ad oggetto la legittimità della pretesa impositiva e non l'atto esecutivo in sé considerato.
In applicazione dei richiamati principi, la giurisdizione non può che appartenere al Giudice
Tributario, al quale spetta la cognizione delle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, essendo l'impugnazione della cartella di pagamento strumentale alla contestazione del merito della pretesa fiscale.
Ogni ulteriore questione, eccezione sollevata dalle parti processuali è integralmente assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ss.mm.ii.: minimi per le fasi di studio, introduttiva e per la trattazione/istruttoria (nulla per la fase decisionale, tenuto conto della mancata partecipazione di parte resistente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e , Controparte_1 CP_2 NT nella causa iscritta al n. 5963/2023 R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario;
2) condanna a rifondere all' , direzione Provinciale di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in €.2.600,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per CP_2 spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Foggia, 24 agosto 2025
Il Giudice
dott. Antonio Lacatena
Pag. 4 di 4