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Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2023, n. 16103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16103 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI ON nato il [...] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16103 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, dichiarando prescritto il reato di cui al capo b), e confermato nel resto la sentenza con la quale il Tribunale di Rimini il 18/05/2019 aveva dichiarato AC ON responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 61 n.11, 624 cod. pen. con la recidiva specifica infraquinquennale (capo a),' del reato di cui all'art.189, commi 1, 6 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo c) e del reato di cui all'art. 590, comma 1, cod. pen. (capo d), commessi in Rimini il 22 luglio 2015. 2. ON AC propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per i seguenti motivi: - violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti o prevalenti sulle contestate circostanze aggravanti. I giudici di merito non hanno valutato in senso benevolo la confessione resa dall'imputato, facendo riferimento ad altri reati dei quali P imputato si sarebbe reso responsabile senza specificare se le relative condanne fossero inerenti a fatti concomitanti o precedenti rispetto al fatto oggetto del presente procedimento. La difesa ritiene la valutazione eccessivamente rigida e contraddittoria laddove si fa riferimento alla giovane età del prevenuto. La circostanza che in sede di convalida non avesse mostrato un comportamento collaborativo trovava giustificazione esclusivamente nel fatto che fosse in stato di shock per quanto accaduto;
- violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione dell'istituto della continuazione tra le condotte contestate aPcapo a) e le ulteriori ipotesi contestate ai capi c) e d). Secondo la difesa, sussiste continuazione tra il furto dell'autoveicolo e la guida in stato di ebrezza con l'accettazione del rischio di provocare un pericolo per la circolazione. È proprio la circostanza dell'utilizzo dell'autovettura, dunque della consumazione del furto, ad avere successivamente cagionato i reati ulteriormente contestati. Pur essendo minoritaria in dottrina la tesi che ammette la compatibilità tra reato continuato e delitti colposi, occorre fare riferimento alla rappresentazione mentale dei singoli reati. Nell'art. 81, comma 2, cod. pen. non vi è traccia dell'elemento dell'unicità dello scopo perché la norma richiede solo che i reati costituiscano una esecuzione dello stesso, precisamente delle condotte e non degli eventi;
2 - violazione di legge penale processuale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello relativamente all'impugnazione delle statuizioni civili. La difesa lamenta che l'asserita inammissibilità del relativo motivo di appello era già incomprensibile, avendo la difesa evidenziato l'assenza di qualsivoglia elemento comprovante l'entità del risarcimento riconosciuto dal giudice. La Corte di appello ha integrato la motivazione del giudice di primo grado con argomenti contrastanti con quelli fatti propri dal tribunale, che aveva definito le lesioni non particolarmente gravi, valorizzando la natura di lesioni plurime a fronte di un'imputazione di giorni sette. Non è stato, in ogni caso, espresso il metro di valutazione utilizzato dai giudici per la liquidazione del danno. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. In linea di principio, con riguardo al giudizio discrezionale di determinazione del trattamento sanzionatorio, va ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 3, n.29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 — 01; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356-01; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464-01; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197- 01). Si richiama, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201). 1.2. La ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, inoltre, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli 3 elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. 1.3. Nel caso concreto, il diniego espresso dai giudici di merito risulta coerente con i suindicati princìpi ed espresso con motivazione pienamente satisfattiva, avendo la Corte di appello spiegato / a pag.4/ le ragioni per le quali l'imputato dovesse ritenersi in età tale da aver acquisito piena consapevolezza dell'illiceità della sua condotta, il suo comportamento processuale nulla avesse apportato all'attività d'indagine, la violazione del divieto di dimora impostogli, con contestuale perpetrazione di un ulteriore furto, fosse indice di sprezzante rifiuto delle regole. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Va, in primo luogo, evidenziato che la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, sviluppando argomenti tesi a confutare il principio secondo il quale il vincolo della continuazione non è configurabile tra delitti dolosi e colposi, laddove ben altre sono le ragioni del diniego. 2.2. La Corte territoriale ha, infatti, correttamente escluso la configurabilità del predetto vincolo tra la condotta contestata al capo a), consistente nel furto di un'autovettura, e le condotte contestate ai capi c) e d), consistenti nei reati di fuga, omissione di soccorso e lesioni colpose, sottolineando l'assenza di iniziale predeterminazione e rappresentazione anticipata delle diverse condotte criminose nelle loro linee essenziali, desunta dalle modalità del tutto occasionali di tali differenti azioni e omissioni criminose. L'unicità del disegno criminoso di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen. postula infatti che i singoli fatti reato, ai fini della esistenza del vincolo della continuazione, siano tutti previsti e deliberati sin dall'origine nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179 - 01). 3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. 3.1. I giudici di merito hanno ritenuto congruo liquidare in favore della parte civile la somma di euro 5.000,00 a titolo di integrale ristoro del danno conseguente alle lesioni accertate ai danni della minore RO IU, refertate in «trauma cranico non commotivo, escoriazione ginocchio dx e sx, contusione gomito dx TIRC» con prognosi di giorni 7 dall'Ospedale di Rimini. 3.2. La difesa ritiene che la motivazione espressa dalla Corte territoriale sia distonica rispetto al relativo motivo di appello, avendo ritenuto inammissibile una censura con la quale si lamentava l'assenza di qualsivoglia elemento comprovante l'entità del risarcimento. Tale profilo del motivo di ricorso coglie nel 4 segno, posto che la replica fornita dai giudici di appello, che hanno ritenuto generico il motivo d'impugnazione in cui si censurava l'eccessività della liquidazione senza qualsivoglia riferimento alla tipologia delle lesioni personali cagionate alla minore, risulta non conforme al principio secondo il quale il giudice investito del gravame, data la necessaria correlazione tra struttura dell'argomentazione della sentenza e contenuto dell'atto di impugnazione, valuta l'onere di specificità, a carico dell'impugnante, in misura direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni della decisione sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 3.3. La difesa censura, inoltre, la contraddittorietà della motivazione rispetto ‹í- a quella espressa dal tribunale sul punto inerente all'entità delle lesioni patite dalla persona offesa. Premesso che il vizio di contraddittorietà della motivazione deve essere intrinseco al provvedimento impugnato, giova comunque rimarcare come non vi sia alcun contrasto tra la valutazione delle lesioni in esame come «non particolarmente gravi», espressa dal primo giudice, e la valutazione delle lesioni come «plurime», indicata dalla Corte di appello, entrambe peraltro pienamente coerenti con il dato emergente dal referto ospedaliero. 3.4. In ogni caso, la stretta correlazione esistente tra obbligo di motivazione e specificità del motivo d'impugnazione, date le superiori premesse, avrebbe imposto al giudice di appello un ulteriore sforzo motivazionale, espresso nell'indicare quale metro di valutazione equitativa del danno la pluralità delle lesioni e la giovane età della vittima, in ossequio alla normativa che disciplina la liquidazione del danno alla persona causato da sinistri stradali (art.139 d. Igs. 7 settembre 2005, n.209, Codice delle assicurazioni private, come modificato dall'art.32, commi 3-ter e 3-quater, decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). 4. Il Collegio ritiene, in particolare, che, in tema di risarcimento del danno in via equitativa, il giudice sia chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ai vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione;
sebbene sia onere della parte impugnante che ritiene «eccessiva» la somma liquidata indicare specificamente i criteri asseritamente violati, anche alla luce del sistema normativo e giurisprudenziale funzionale all'uniformità di giudizio per casi analoghi, cionondimeno la totale assenza di chiari criteri di riferimento nella decisione impugnata non consente di attribuire particolare rilievo al mancato assolvimento del predetto onere. 5 4.1. Secondo quanto, anche recentemente (Sez. 4, n. 13733 del 23/03/2022, Stefanoni, Rv. 283020 - 01), chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice penale che provveda alla liquidazione immediata del danno deve dar conto dei criteri utilizzati. La valutazione equitativa, pur giustificata dall'omessa allegazione difensiva, non può infatti tradursi in una liquidazione arbitraria che non dia conto dei criteri seguiti. 4.2. Peraltro, proprio in tema di risarcimento del danno in via equitativa, la Corte di Cassazione civile ha già chiarito che tale tipo di liquidazione, anche nella sua forma cd. «pura», consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre in difetto di motivazione (Sez. 6, ordinanza n. 18795 del 2/7/2021, Rv. 661913, in cui, nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva operato in via equitativa una ingentissima riduzione del quantum senza dare alcun conto dei motivi e dei criteri posti alla base della operata rilevante modifica;
ma anche Sez. 3, n. 22272 del 13/9/2018, Rv. 650596). 5. La fondatezza di uno dei motivi di ricorso, concernente la liquidazione del danno in accoglimento dell'azione civile promossa da ET LI quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore RO IU in relazione alle conseguenze lesive dei reati contestati ai capi c) e d), impone di chiarire per quale motivo non sia consentito al Collegio nel caso in esame rilevare l'intervenuta prescrizione dei predetti reati, il cui termine è alla data odierna decorso. 5.1. La questione va posta in quanto le Sezioni Unite, con la sentenza TU (Sez. U, Sentenza n. 1 del 19/01/2000 Rv. 216239 - 01), hanno chiarito che «Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione 6 della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'aútorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la res iudicata si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce». 5.2. Ove le censure inerenti al trattamento sanzionatorio, concernenti tutti i capi della sentenza impugnata, avessero superato il vaglio di ammissibilità, applicando il principio appena enunciato la Corte di cassazione avrebbe dovuto rilevare l'intervenuta prescrizione dei reati il cui termine non è prorogato ai sensi del combinato disposto degli artt.99, 157, comma 2, e 161, comma 2, cod. pen., ossia il reato contestato al capo c) e il reato contestato al capo d). 5.3. Al contrario, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., dunque anche la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 , De Luca, Rv. 217266 - 01) nè la prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 5.4. Riprendendo, dunque, il principio enunciato nella sentenza TU, esso va coordinato con i principi appena richiamati e con un altro princìpio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo il quale «L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale, giusta la precisazione delimitativa dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, se quest'ultima dipende dal capo o dal punto gravato, impedendone la parziale irrevocabilità» (Sez. 4, n. 17560 del 02/02/2010 , Garbetti, Rv. 247322 - 01; Sez. 3, n. 10308 del 03/08/1999, Protti, Rv. 214271 - 01). 5.5. Se, dunque, come nel caso in esame, la statuizione relativa all'affermazione di responsabilità non ha acquistato l'autorità di cosa giudicata, posto che l'impugnante ha devoluto al giudice l'indagine riguardante il trattamento sanzionatorio, cionondinneno la prescrizione del reato non può essere rilevata, da un lato, perché l'applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. è 7 siglieré e 'tensore Il Il Presiden preclusa dall'inammissibilità dei motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio;
dall'altro, perchè il motivo di ricorso inerente alla liquidazione del danno civile non incardina alcun rapporto processuale sul capo concernente le statuizioni sulla responsabilità penale. A tale conclusione si perviene osservando che la regola posta dall'art.574 cod. proc. pen. non prevede l'estensione della censura concernente le statuizioni civili alla condanna agli effetti penali ma, soprattutto, considerando che la censura che inerisce alla sola liquidazione del danno civile riguarda un capo della sentenza contenente una statuizione extrapenale che non mette in discussione, in quanto lo presuppone, l'accertamento del fatto illecito penale. 5.6. Analogo principio è stato, da tempo, affermato con riguardo all'impugnazione che sia limitata alle sanzioni amministrative accessorie da Sez. 4, n. 40894 del 08/10/2009 , Stevic, Rv. 245525 - 01 (La causa estintiva della prescrizione, maturata medio tempore, non può essere dichiarata, per l'intangibilità degli aspetti attinenti alla responsabilità penale, se l'impugnazione ha ad oggetto soltanto il vizio derivante dalla mancata applicazione di sanzioni amministrative accessorie). 6. Conclusivamente, ferma restando l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato agli effetti penali, data l'inammissibilità delle censure inerenti al capo che concerne la responsabilità penale, la sentenza deve essere annullata ai soli effetti civili, con rinvio ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., per la liquidazione del danno in favore della costituita parte civile, al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili -limitatamente alla liquidazione del danno e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 23 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16103 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, dichiarando prescritto il reato di cui al capo b), e confermato nel resto la sentenza con la quale il Tribunale di Rimini il 18/05/2019 aveva dichiarato AC ON responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 61 n.11, 624 cod. pen. con la recidiva specifica infraquinquennale (capo a),' del reato di cui all'art.189, commi 1, 6 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo c) e del reato di cui all'art. 590, comma 1, cod. pen. (capo d), commessi in Rimini il 22 luglio 2015. 2. ON AC propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per i seguenti motivi: - violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti o prevalenti sulle contestate circostanze aggravanti. I giudici di merito non hanno valutato in senso benevolo la confessione resa dall'imputato, facendo riferimento ad altri reati dei quali P imputato si sarebbe reso responsabile senza specificare se le relative condanne fossero inerenti a fatti concomitanti o precedenti rispetto al fatto oggetto del presente procedimento. La difesa ritiene la valutazione eccessivamente rigida e contraddittoria laddove si fa riferimento alla giovane età del prevenuto. La circostanza che in sede di convalida non avesse mostrato un comportamento collaborativo trovava giustificazione esclusivamente nel fatto che fosse in stato di shock per quanto accaduto;
- violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione dell'istituto della continuazione tra le condotte contestate aPcapo a) e le ulteriori ipotesi contestate ai capi c) e d). Secondo la difesa, sussiste continuazione tra il furto dell'autoveicolo e la guida in stato di ebrezza con l'accettazione del rischio di provocare un pericolo per la circolazione. È proprio la circostanza dell'utilizzo dell'autovettura, dunque della consumazione del furto, ad avere successivamente cagionato i reati ulteriormente contestati. Pur essendo minoritaria in dottrina la tesi che ammette la compatibilità tra reato continuato e delitti colposi, occorre fare riferimento alla rappresentazione mentale dei singoli reati. Nell'art. 81, comma 2, cod. pen. non vi è traccia dell'elemento dell'unicità dello scopo perché la norma richiede solo che i reati costituiscano una esecuzione dello stesso, precisamente delle condotte e non degli eventi;
2 - violazione di legge penale processuale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello relativamente all'impugnazione delle statuizioni civili. La difesa lamenta che l'asserita inammissibilità del relativo motivo di appello era già incomprensibile, avendo la difesa evidenziato l'assenza di qualsivoglia elemento comprovante l'entità del risarcimento riconosciuto dal giudice. La Corte di appello ha integrato la motivazione del giudice di primo grado con argomenti contrastanti con quelli fatti propri dal tribunale, che aveva definito le lesioni non particolarmente gravi, valorizzando la natura di lesioni plurime a fronte di un'imputazione di giorni sette. Non è stato, in ogni caso, espresso il metro di valutazione utilizzato dai giudici per la liquidazione del danno. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. In linea di principio, con riguardo al giudizio discrezionale di determinazione del trattamento sanzionatorio, va ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 3, n.29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 — 01; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356-01; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464-01; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197- 01). Si richiama, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201). 1.2. La ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, inoltre, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli 3 elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. 1.3. Nel caso concreto, il diniego espresso dai giudici di merito risulta coerente con i suindicati princìpi ed espresso con motivazione pienamente satisfattiva, avendo la Corte di appello spiegato / a pag.4/ le ragioni per le quali l'imputato dovesse ritenersi in età tale da aver acquisito piena consapevolezza dell'illiceità della sua condotta, il suo comportamento processuale nulla avesse apportato all'attività d'indagine, la violazione del divieto di dimora impostogli, con contestuale perpetrazione di un ulteriore furto, fosse indice di sprezzante rifiuto delle regole. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Va, in primo luogo, evidenziato che la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, sviluppando argomenti tesi a confutare il principio secondo il quale il vincolo della continuazione non è configurabile tra delitti dolosi e colposi, laddove ben altre sono le ragioni del diniego. 2.2. La Corte territoriale ha, infatti, correttamente escluso la configurabilità del predetto vincolo tra la condotta contestata al capo a), consistente nel furto di un'autovettura, e le condotte contestate ai capi c) e d), consistenti nei reati di fuga, omissione di soccorso e lesioni colpose, sottolineando l'assenza di iniziale predeterminazione e rappresentazione anticipata delle diverse condotte criminose nelle loro linee essenziali, desunta dalle modalità del tutto occasionali di tali differenti azioni e omissioni criminose. L'unicità del disegno criminoso di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen. postula infatti che i singoli fatti reato, ai fini della esistenza del vincolo della continuazione, siano tutti previsti e deliberati sin dall'origine nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179 - 01). 3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. 3.1. I giudici di merito hanno ritenuto congruo liquidare in favore della parte civile la somma di euro 5.000,00 a titolo di integrale ristoro del danno conseguente alle lesioni accertate ai danni della minore RO IU, refertate in «trauma cranico non commotivo, escoriazione ginocchio dx e sx, contusione gomito dx TIRC» con prognosi di giorni 7 dall'Ospedale di Rimini. 3.2. La difesa ritiene che la motivazione espressa dalla Corte territoriale sia distonica rispetto al relativo motivo di appello, avendo ritenuto inammissibile una censura con la quale si lamentava l'assenza di qualsivoglia elemento comprovante l'entità del risarcimento. Tale profilo del motivo di ricorso coglie nel 4 segno, posto che la replica fornita dai giudici di appello, che hanno ritenuto generico il motivo d'impugnazione in cui si censurava l'eccessività della liquidazione senza qualsivoglia riferimento alla tipologia delle lesioni personali cagionate alla minore, risulta non conforme al principio secondo il quale il giudice investito del gravame, data la necessaria correlazione tra struttura dell'argomentazione della sentenza e contenuto dell'atto di impugnazione, valuta l'onere di specificità, a carico dell'impugnante, in misura direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni della decisione sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 3.3. La difesa censura, inoltre, la contraddittorietà della motivazione rispetto ‹í- a quella espressa dal tribunale sul punto inerente all'entità delle lesioni patite dalla persona offesa. Premesso che il vizio di contraddittorietà della motivazione deve essere intrinseco al provvedimento impugnato, giova comunque rimarcare come non vi sia alcun contrasto tra la valutazione delle lesioni in esame come «non particolarmente gravi», espressa dal primo giudice, e la valutazione delle lesioni come «plurime», indicata dalla Corte di appello, entrambe peraltro pienamente coerenti con il dato emergente dal referto ospedaliero. 3.4. In ogni caso, la stretta correlazione esistente tra obbligo di motivazione e specificità del motivo d'impugnazione, date le superiori premesse, avrebbe imposto al giudice di appello un ulteriore sforzo motivazionale, espresso nell'indicare quale metro di valutazione equitativa del danno la pluralità delle lesioni e la giovane età della vittima, in ossequio alla normativa che disciplina la liquidazione del danno alla persona causato da sinistri stradali (art.139 d. Igs. 7 settembre 2005, n.209, Codice delle assicurazioni private, come modificato dall'art.32, commi 3-ter e 3-quater, decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). 4. Il Collegio ritiene, in particolare, che, in tema di risarcimento del danno in via equitativa, il giudice sia chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ai vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione;
sebbene sia onere della parte impugnante che ritiene «eccessiva» la somma liquidata indicare specificamente i criteri asseritamente violati, anche alla luce del sistema normativo e giurisprudenziale funzionale all'uniformità di giudizio per casi analoghi, cionondimeno la totale assenza di chiari criteri di riferimento nella decisione impugnata non consente di attribuire particolare rilievo al mancato assolvimento del predetto onere. 5 4.1. Secondo quanto, anche recentemente (Sez. 4, n. 13733 del 23/03/2022, Stefanoni, Rv. 283020 - 01), chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice penale che provveda alla liquidazione immediata del danno deve dar conto dei criteri utilizzati. La valutazione equitativa, pur giustificata dall'omessa allegazione difensiva, non può infatti tradursi in una liquidazione arbitraria che non dia conto dei criteri seguiti. 4.2. Peraltro, proprio in tema di risarcimento del danno in via equitativa, la Corte di Cassazione civile ha già chiarito che tale tipo di liquidazione, anche nella sua forma cd. «pura», consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre in difetto di motivazione (Sez. 6, ordinanza n. 18795 del 2/7/2021, Rv. 661913, in cui, nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva operato in via equitativa una ingentissima riduzione del quantum senza dare alcun conto dei motivi e dei criteri posti alla base della operata rilevante modifica;
ma anche Sez. 3, n. 22272 del 13/9/2018, Rv. 650596). 5. La fondatezza di uno dei motivi di ricorso, concernente la liquidazione del danno in accoglimento dell'azione civile promossa da ET LI quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore RO IU in relazione alle conseguenze lesive dei reati contestati ai capi c) e d), impone di chiarire per quale motivo non sia consentito al Collegio nel caso in esame rilevare l'intervenuta prescrizione dei predetti reati, il cui termine è alla data odierna decorso. 5.1. La questione va posta in quanto le Sezioni Unite, con la sentenza TU (Sez. U, Sentenza n. 1 del 19/01/2000 Rv. 216239 - 01), hanno chiarito che «Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione 6 della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'aútorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la res iudicata si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce». 5.2. Ove le censure inerenti al trattamento sanzionatorio, concernenti tutti i capi della sentenza impugnata, avessero superato il vaglio di ammissibilità, applicando il principio appena enunciato la Corte di cassazione avrebbe dovuto rilevare l'intervenuta prescrizione dei reati il cui termine non è prorogato ai sensi del combinato disposto degli artt.99, 157, comma 2, e 161, comma 2, cod. pen., ossia il reato contestato al capo c) e il reato contestato al capo d). 5.3. Al contrario, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., dunque anche la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 , De Luca, Rv. 217266 - 01) nè la prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 5.4. Riprendendo, dunque, il principio enunciato nella sentenza TU, esso va coordinato con i principi appena richiamati e con un altro princìpio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo il quale «L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale, giusta la precisazione delimitativa dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, se quest'ultima dipende dal capo o dal punto gravato, impedendone la parziale irrevocabilità» (Sez. 4, n. 17560 del 02/02/2010 , Garbetti, Rv. 247322 - 01; Sez. 3, n. 10308 del 03/08/1999, Protti, Rv. 214271 - 01). 5.5. Se, dunque, come nel caso in esame, la statuizione relativa all'affermazione di responsabilità non ha acquistato l'autorità di cosa giudicata, posto che l'impugnante ha devoluto al giudice l'indagine riguardante il trattamento sanzionatorio, cionondinneno la prescrizione del reato non può essere rilevata, da un lato, perché l'applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. è 7 siglieré e 'tensore Il Il Presiden preclusa dall'inammissibilità dei motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio;
dall'altro, perchè il motivo di ricorso inerente alla liquidazione del danno civile non incardina alcun rapporto processuale sul capo concernente le statuizioni sulla responsabilità penale. A tale conclusione si perviene osservando che la regola posta dall'art.574 cod. proc. pen. non prevede l'estensione della censura concernente le statuizioni civili alla condanna agli effetti penali ma, soprattutto, considerando che la censura che inerisce alla sola liquidazione del danno civile riguarda un capo della sentenza contenente una statuizione extrapenale che non mette in discussione, in quanto lo presuppone, l'accertamento del fatto illecito penale. 5.6. Analogo principio è stato, da tempo, affermato con riguardo all'impugnazione che sia limitata alle sanzioni amministrative accessorie da Sez. 4, n. 40894 del 08/10/2009 , Stevic, Rv. 245525 - 01 (La causa estintiva della prescrizione, maturata medio tempore, non può essere dichiarata, per l'intangibilità degli aspetti attinenti alla responsabilità penale, se l'impugnazione ha ad oggetto soltanto il vizio derivante dalla mancata applicazione di sanzioni amministrative accessorie). 6. Conclusivamente, ferma restando l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato agli effetti penali, data l'inammissibilità delle censure inerenti al capo che concerne la responsabilità penale, la sentenza deve essere annullata ai soli effetti civili, con rinvio ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., per la liquidazione del danno in favore della costituita parte civile, al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili -limitatamente alla liquidazione del danno e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 23 marzo 2023