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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6474/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 29 maggio 2025 sono comparsi per l'attore gli avv.ti Solesin e Vio per la convenuta l'avv.
Levantino.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 18:45
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 6474/2023 R.G. promossa da:
c.f. , con gli avv.ti SOLESIN MARCO e VIO GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
attore
contro
(c.f. ), con l'avv. LEVANTINO MATTEO Controparte_1 C.F._2
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.4.23, ritualmente notificato, conveniva in giudizio NC Parte_1
IG chiedendo accertarsi la costituzione di una servitù di passaggio pedonale, per destinazione del padre di famiglia, in favore dell'unità immobiliare sita al primo piano dell'edificio in S. Maria di
Sala, via Pepe 2, in proprietà dell'attore, e a carico dell'unità adiacente in proprietà della convenuta.
Secondo l'assunto attoreo, in particolare:
- nell'ottobre 2003 l'attore si aggiudicava, nell'ambito della procedura fallimentare n. 6090/99
Tribunale di Venezia, la proprietà di due unità immobiliari site in S. Maria di Sala, facenti parte di un fabbricato residenziale e costituite da un'abitazione su due piani e da un'abitazione al pagina 2 di 6 primo piano, accessibile dall'abitazione adiacente, acquistata (quest'ultima) nel 2006 dal sig.
nell'ambito della medesima procedura fallimentare e poi rivenduta nel 2006 a CP_2 CP_1
, odierna convenuta;
[...]
- l'accessibilità dell'unità attorea dall'abitazione adiacente emerge dall'avviso d'asta, dalla perizia redatta dall'arch. nell'ambito della procedura fallimentare e dalla Persona_1
successiva perizia redatta dall'arch. nell'ambito dell'esecuzione immobiliare Persona_2
avviata nel 2004 a carico dell'attore;
- nonostante le plurime richieste rivolte alla convenuta, l'attore in questi anni non ha mai potuto utilizzare la propria abitazione giacché glielo ha sempre impedito arrivando Controparte_1
addirittura a murare l'accesso dal proprio pianerottolo, costringendo così l'attore ad accedere dall'esterno tramite una finestra;
- poiché le due unità attualmente intestate, rispettivamente, all'attore ed alla convenuta appartenevano originariamente ad un unico proprietario ed essendovi un'oggettiva predisposizione di opere finalizzate a consentire l'accesso alla prima attraverso una porta collocata nella seconda, deve ritenersi che, con la separazione delle stesse, si sia costituita ope
legis una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia.
NC IG si costituiva ritualmente in giudizio concludendo per il rigetto delle domande attoree.
La convenuta, in particolare, eccepiva che la società Immobiliare Isabella di TO ST & C.
snc, dante causa di (a sua volta dante causa della convenuta), aveva provveduto nel Persona_3
2001 a chiudere tutte le porte che collegavano il proprio immobile a quello adiacente (ora in proprietà dell'attore); che con DIA presentata al Comune di Santa Maria di Sala in data 28.03.03 i nuovi proprietari e presentavano un progetto per la regolarizzazione della Persona_4 Persona_5
situazione di fatto degli immobili, in cui si dava atto della preesistente chiusura delle porte interne che mettevano in comunicazione i fabbricati adiacenti;
che IG presentava in data 31.03.09 CP_1
DIA in sanatoria per la regolarizzazione della chiusura della porta di comunicazione tra i due immobili;
che l'accesso all'unità di cui al mapp. 937 sub 5 era sempre stato possibile, per l'attore, attraverso una porta interna all'edificio di sua proprietà fin quando lo stesso non decise di chiuderla;
che non Pt_1
pagina 3 di 6 sussistono i presupposti per la costituzione della servitù invocata dovendo i documenti richiamati
(decreto di trasferimento e perizie) ritenersi irrilevanti per lo scopo;
che l'invocata servitù, quand'anche ritenuta sussistente, si sarebbe estinta per non uso ventennale.
Scambiate tra le parti le memorie ex art. 171-ter c.p.c. la causa, respinte le istanze di prova orale formulate dalle parti, è stata discussa all'udienza del 29.5.25, ex art. 281-sexies c.p.c., sulle conclusioni ivi precisate.
La domanda attorea è infondata.
Assume valore assorbente, per il principio della ragione più liquida, l'eccepita prescrizione dell'ipotetica servitù che l'attore assume essersi costituita per destinazione del padre di famiglia.
L'attore precisa espressamente, nell'atto introduttivo, che “nonostante le numerosissime richieste
avanzate in tutti questi anni sia bonariamente che in via giudiziale, l'attore non ha mai potuto godere
e/o disporre di suddetta abitazione, dal momento che la convenuta (che ricordiamo essere proprietaria
dell'immobile adiacente e gravato dalla citata preesistente servitù) glielo ha da sempre impedito, giungendo addirittura a murare l'accesso dal proprio pianerottolo” (atto di citazione, pag. 3).
, dunque, per espressa ammissione, non ha mai esercitato la (pretesa) servitù da quando si Parte_1
è aggiudicato il bene nell'ottobre 2003.
I capitoli di prova orale dedotti dalla difesa attorea sub 1-2 appaiono, da un lato, contraddittorii con la tesi iniziale laddove finalizzati a dimostrare l'avvenuto accesso all'abitazione attorea, dopo l'ottobre
2003, attraverso la porta collocata nell'immobile adiacente in proprietà della convenuta, dall'altro comunque inammissibilmente generici e non concludenti giacché la possibilità di accesso (di cui al capitolo 1) e l'utilizzabilità della porta (di cui al capitolo 2) non implicano, ex se, che il passaggio sia stato concretamente esercitato.
L'attore non allega (né tantomeno comprova) che il passaggio sia stato esercitato nel periodo compreso tra l'11.5.03 (vent'anni antecedenti la notifica della citazione introduttiva del presente giudizio) e l'ottobre 2003.
Non possono assumere rilievo, ai fini del concreto esercizio della servitù, il decreto di trasferimento dell'ottobre 2003 (nel quale si precisa che l'abitazione attorea è accessibile dall'abitazione adiacente:
all. 1 attoreo) e le due perizie svolte, l'una, nell'ambito della procedura fallimentare (nella quale,
pagina 4 di 6 parimenti, si parla della suddetta accessibilità: all. 3 attoreo), l'altra, nella successiva esecuzione immobiliare (nella quale si parla di una servitù di passaggio: al. 4 attoreo), giacché nulla può evincersi da tali documenti in ordine al concreto esercizio del passaggio.
Il termine ventennale di prescrizione previsto dall'art. 1073 c.c., come noto, può essere interrotto solo dalla domanda giudiziale (si vedano, sul punto, Cass. n. 19498/24; Cass. n. 16861/13).
Sono inidonee dunque, ai fini interruttivi, le raccomandate a.r. in date 29.5.08, 20.5.09, 12.3.10 e
13.6.20 prodotte dalla difesa attorea (all.ti 13-14-15-17).
Quanto al preavviso di rilascio/immissione nel possesso notificato in data 8.5.09 (all. 16 attoreo), se lo stesso costituisce atto giudiziario esecutivo, deve tuttavia ritenersi che l'effetto interruttivo si produca solo con l'accesso presso i luoghi dell'Ufficiale Giudiziario, avendo il preavviso, come precisato dalla giurisprudenza, la sola funzione di preavvertire l'esecutato del prossimo inizio dell'azione esecutiva (si vedano, sul punto, Cass. n. 17674/19; Cass. n. 22441/11; Cass. n. 10566/07; Cass. n. 15268/06).
Di tale accesso dell'Ufficiale Giudiziario, peraltro, non consta alcuna prova agli atti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, per le cause di valore indeterminabile ricomprese nello scaglione fino ad €
52.000,00.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- rigetta le domande attoree
- condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in
€ 6.000,00 per compensi, € 49,80 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
Venezia, 29/05/2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 5 di 6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale
Venezia, 29/05/2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
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