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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/06/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 576/2025, promossa da:
INTELLIGENTE Ing. rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo di Maggio come da CP_1
mandato in atti
ATTORE
CONTRO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, l'Ing. conveniva Parte_1
in giudizio la , deducendo: di aver anticipato, in qualità di tecnico Controparte_2
progettista, la somma di € 19.805,32 in favore della ditta resistente, incaricata dell'esecuzione di lavori rientranti nell'ambito del c.d. Superbonus 110%, presso l'abitazione di Pt_2
; che tale anticipazione si era resa necessaria al fine di accelerare i predetti lavori, che
[...]
procedevano a rilento a causa di mancati pagamenti da parte del General Contractor,
[...]
(già ; che pertanto, al fine di recuperare quanto corrisposto, CP_3 Controparte_4
esso ricorrente acquisiva, mediante cessione del credito pro soluto, il credito vantato dalla
[...]
[..
[...] nei confronti della predetta (già , con Pt_3 Controparte_3 Controparte_4
correlativa notificazione da parte della cedente al debitore ceduto dell'avvenuto trasferimento del credito;
che tuttavia, nelle successive comunicazioni tra le parti, (già Controparte_3
contestava sia l'esistenza del credito in oggetto, sia l'intercorrere di Controparte_4
qualsivoglia rapporto economico con la , mentre quest'ultima, a fronte di tali CP_2
contestazioni, non forniva alcun riscontro;
che era altresì risultato vano il preliminare procedimento di negoziazione assistita, che si concludeva infatti senza alcun esito. Per tali motivi, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare privo delle garanzie legali obbligatorie il credito ceduto dalla (cedente) in favore dell'Ing. Controparte_2
(cessionario); 2) Per l'effetto, condannare la Parte_1 Controparte_2
alla ripetizione delle somme alla stessa direttamente anticipate dall'
[...] Controparte_5
pari ad € 19.805,32”. Con vittoria delle spese di lite.
La , pur ritualmente evocata, restava contumace. Controparte_2
La domanda attorea appare fondata e meritevole di accoglimento.
Nessun dubbio pare potersi adombrare in ordine al credito vantato dall'Ing.
[...]
per l'importo richiesto di € 19.805,32, come provato dalla comunicazione del Parte_1
24.02.2025, con cui comunicava la comunicava al debitore ceduto Controparte_2
ex art. 1264 c.c., la intervenuta cessione del credito in favore del Controparte_4
professionista ricorrente, proprio in relazione ai lavori da eseguirsi presso la abitazione del sig. . Dichiarazione, quella oggetto della detta missiva, che presuppone e Parte_2
prova necessariamente sia la esistenza stessa del credito, che la intervenuta cessione (che, peraltro, non necessita di forma scritta ad substantiam e può anche essere stata stipulata verbalmente). Né per di più la resistente si è costituita ed ha contestato che CP_6
abbia agito e sottoscritto in nome e per conto di (moglie) la scrittura privata del CP_2
18.02.2023 contenente il riconoscimento delle anticipazioni da parte dell'Ing. , con Per_1
validità ed efficacia di approvazione ed implicita ratifica, né ha poi disconosciuto timbro e sottoscrizione da essa apposti sulla comunicazione di cessione del 24.02.2025.
2 Vale osservare, a tal riguardo, che nella cessione del credito pro soluto, il cedente non risponde dell'insolvenza del debitore ceduto, ma ha tuttavia l'obbligo di garantire la esistenza e la validità del credito vantato, ai sensi dell'art. 1266 co. 1 e 2 c.c.. (“Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio”). Si tratta della garanzia della c.d. veritas nominis (o di garantire il cd. “nimen verum”), che si concretizza nell'obbligo di far conseguire al cessionario la titolarità del credito ceduto. In particolare, affinché la titolarità del credito sia trasferita al cessionario, occorre che il cedente alieni un credito proprio ed effettivamente esistente. In difetto, esso cedente resta sempre debitore e tenuto al pagamento del credito oggetto della cessione invalida (cfr. Cass.
Sez. III Civile, Ordinanza n. 13853/2020; Cass. Sez. I Civile, Sentenza n. 16049/2015).
Si ritiene che la garanzia per l'esistenza abbia natura risarcitoria: per cui, il cedente è tenuto a risarcire il danno subito dal cessionario, corrispondente all'ammontare del credito che doveva essere acquistato.
Nella specie, stante la indubita esistenza delle anticipazioni operate dal ricorrente e la contestazione della debitoria dal presunto debitore ceduto (come da Controparte_4
pec del 15.04.2024 in atti, deve rilevarsi che la – a ciò onerata - non Controparte_2
si è invece costituita ed è rimasta contumace, non sollevando così alcuna contestazione alla avversa domanda, né fornendo prova della esistenza del presunto credito da essa ceduto. Ne consegue che essa resta obbligata al pagamento del debito invalidamente ceduto.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto della concreta attività svolta, senza fase istruttoria ed effettivo contraddittorio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_4 Controparte_2
, ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
[...]
3 1) Accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, condanna la Controparte_2
al pagamento in favore dell'Ing. della somma di € 19.805,32 oltre interessi Parte_1
legali dalla insorgenza di esso sino al soddisfo, per quanto esposto in motivazione.
2) Condanna altresì la medesima ditta resistente contumace al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi 3.764,00 – di cui € 264,00 per spese ed €
3.500,00 per compenso, oltre RSG del 15%, CAP 4% ed IVA se dovuta.
Così deciso in Taranto in data 06.06.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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