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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 29/05/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1292/2024 avente ad oggetto: divisione endo-esecutiva – rinuncia agli atti promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CASAMORATA CARLOTTA e dall'avv. VANDINI MARINA, elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico presso il difensore – creditore procedente nella procedura r.g.e. 147/2023
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
GORPIA PAOLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore – comproprietario non esecutato pagina 1 di 4 PARTE CONVENUTA
(C.F. ) - esecutata Controparte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA non costituita – cont.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso con rinuncia agli atti del giudizio a spese di lite compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con provvedimento notificato in adempimento dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha sospeso ex art. 601 c.p.c. la procedura esecutiva R.G.E. n. 147/2023, parte creditrice procedente ha instaurato il presente giudizio di divisione c.d. endo-esecutiva a norma dell'art. 181 disp att. c.p.c., nei confronti di parte debitrice esecutata integrando il contraddittorio nei confronti della parte comproprietaria non esecutata.
Parte debitrice non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
Le Parti costituite, nel corso del processo, hanno trovato un accordo.
In questa sede le Parti costituite hanno dichiarato di rinunciare agli atti e hanno accettato le reciproche rinunce, indi, hanno chiesto la compensazione delle spese di lite.
Le competenze dovute per Custode giudiziario ed Esperto stimatore saranno liquidate in sede di procedura esecutiva, previa apposita istanza di liquidazione, dovendo la procedura esecutiva essere ancora chiusa.
II
L'art. 306 c.p.c. stabilisce che: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
pagina 2 di 4 Le Parti costituite hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio a spese di lite compensate, accettando le rispettive rinunce così come formulate.
Occorre pertanto dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
La pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione.
L'estinzione del processo va dichiarata con sentenza e non con semplice ordinanza sulla base della considerazione che occorre anche ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione.
In ogni caso, a stretto rigore, la pronuncia di estinzione effettuata nelle forme dell'ordinanza ha valore sostanziale di sentenza, sulla scorta delle seguenti considerazioni (si richiama sul punto le motivazioni di Tribunale di Torino, Sez. I, Sent., 09/12/2020):
• nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
• invero, l'art. 178, 2 comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola "ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico";
• nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
• del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 ex multis);
• sul punto, merita di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non pagina 3 di 4 con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez.
II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, come da accordi, infatti, l'art. 306, u.c., c.p.c. stabilisce che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro” e, nel caso di specie, le parti hanno espressamente chiesto la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: dichiara estinto il processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari preso il Servizio di Pubblicità
Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di NOVARA la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione eseguita in data 24/10/2024 al Registro Generale n. 15684 e Registro Particolare n.
11957 con esonero da ogni sua responsabilità; dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Così deciso in Vercelli, 29.5.2025
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1292/2024 avente ad oggetto: divisione endo-esecutiva – rinuncia agli atti promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CASAMORATA CARLOTTA e dall'avv. VANDINI MARINA, elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico presso il difensore – creditore procedente nella procedura r.g.e. 147/2023
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
GORPIA PAOLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore – comproprietario non esecutato pagina 1 di 4 PARTE CONVENUTA
(C.F. ) - esecutata Controparte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA non costituita – cont.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso con rinuncia agli atti del giudizio a spese di lite compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con provvedimento notificato in adempimento dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha sospeso ex art. 601 c.p.c. la procedura esecutiva R.G.E. n. 147/2023, parte creditrice procedente ha instaurato il presente giudizio di divisione c.d. endo-esecutiva a norma dell'art. 181 disp att. c.p.c., nei confronti di parte debitrice esecutata integrando il contraddittorio nei confronti della parte comproprietaria non esecutata.
Parte debitrice non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
Le Parti costituite, nel corso del processo, hanno trovato un accordo.
In questa sede le Parti costituite hanno dichiarato di rinunciare agli atti e hanno accettato le reciproche rinunce, indi, hanno chiesto la compensazione delle spese di lite.
Le competenze dovute per Custode giudiziario ed Esperto stimatore saranno liquidate in sede di procedura esecutiva, previa apposita istanza di liquidazione, dovendo la procedura esecutiva essere ancora chiusa.
II
L'art. 306 c.p.c. stabilisce che: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
pagina 2 di 4 Le Parti costituite hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio a spese di lite compensate, accettando le rispettive rinunce così come formulate.
Occorre pertanto dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
La pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione.
L'estinzione del processo va dichiarata con sentenza e non con semplice ordinanza sulla base della considerazione che occorre anche ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione.
In ogni caso, a stretto rigore, la pronuncia di estinzione effettuata nelle forme dell'ordinanza ha valore sostanziale di sentenza, sulla scorta delle seguenti considerazioni (si richiama sul punto le motivazioni di Tribunale di Torino, Sez. I, Sent., 09/12/2020):
• nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
• invero, l'art. 178, 2 comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola "ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico";
• nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
• del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 ex multis);
• sul punto, merita di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non pagina 3 di 4 con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez.
II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, come da accordi, infatti, l'art. 306, u.c., c.p.c. stabilisce che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro” e, nel caso di specie, le parti hanno espressamente chiesto la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: dichiara estinto il processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari preso il Servizio di Pubblicità
Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di NOVARA la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione eseguita in data 24/10/2024 al Registro Generale n. 15684 e Registro Particolare n.
11957 con esonero da ogni sua responsabilità; dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Così deciso in Vercelli, 29.5.2025
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 4 di 4