Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 5044 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2021 vertente tra:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Bianchina Diodato ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio di Airola (BN), via Campo n. 38/41
ATTORE
E
(CF ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Guido Principe ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Benevento, via
Verdi n.1.
CONVENUTA
Avente ad oggetto: negatoria servitutis - risarcimento danni
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: accoglimento della domanda.
Per la società convenuta: rigetto della domanda e accoglimento della spiegata riconvenzionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 22 novembre 2021, esponeva di essere proprietario di un Parte_1
fondo sito in Luzzano (BN) alla via San Vito, contraddistinto in catasto terreni alla particella n. 1591, foglio 14, sul quale insiste un palo con linea aerea elettrica con cavi installato dalla E- Distribuzione
Spa.
Detto attore proseguiva esponendo di non aver mai autorizzato l'installazione del palo e di qualsiasi altra struttura utilizzata per il trasporto di elettricità e, constatata l'inutilità di ogni richiesta stragiudiziale rivolta alla società proprietaria degli impianti, chiedeva a questo Tribunale l'emissione di sentenza che condannasse parte convenuta alla rimozione o allo spostamento del palo e della linea in questione ed al risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente si costituiva in giudizio la E-
Distribuzione Spa, la quale eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attore e l'intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto a carico del fondo dell'attore, chiedendone la declaratoria, in via riconvenzionale.
Invitate le parti all'espletamento del procedimento di mediazione, restato infruttuoso, il GI concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. allo spirare dei quali, non ritenendo necessaria l'assunzione di mezzi istruttori, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale riservava la causa a sentenza con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea, così come presentata al Tribunale non può trovare accoglimento per i seguenti
MOTIVI
Preliminarmente va evidenziato che l'attore è dotato di legittimazione attiva, in quanto proprietario del fondo oggetto di causa, così come da titolo di proprietà allegato in atti e, pertanto, appare infondata l'eccezione formulata da parte convenuta in tal senso.
Passando al merito della controversia si evidenzia che merita accoglimento la domanda riconvenzionale di usucapione, tempestivamente spiegata da parte convenuta con la propria comparsa di costituzione e risposta depositata nel rispetto dei termini di legge.
Ed infatti E- Distribuzione Spa ha allegato documentazione atta a dimostrare che la linea e le opere in questione furono eseguite al fine di consentire l'allaccio alla rete della proprietà del fu
[...]
, dante causa dell'attuale attore con posa in opera intervenuta nell'anno 1991. Persona_1
L'utenza, in seguito al decesso del predetto , fu volturata nel 2007 in favore della Persona_1
consorte Parte_2 3
A fronte di tale precisa allegazione, parte attrice non ha dedotto alcunché, indicando ad esempio, una diversa collocazione temporale della posa in opera degli impianti, limitandosi ad esplicare le ragioni per le quali le servitù coattive non sarebbero usucapibili, argomentazione che non può essere condivisa.
Su tale specifico tema, si evidenzia che le servitù di elettrodotto coattivo sono destinate a consentire il passaggio sui fondi altrui di condutture elettriche e ogni proprietario, ai sensi dell'art. 1056 c. c., è obbligato a consentire il passaggio per i suoi fondi di dette condutture in conformità delle leggi in materia, e principalmente del T.U. dell'11.12. 1933, n.1775. Sul punto ha avuto modo di esprimersi reiteratamente la Cassazione, inquadrando proprio nei diritti reali su bene immobile altrui le servitù di elettrodotto e di conduttura (Cass. 2505/1998; 1151/1995; 73/1995; 385/1993), ragion per cui trattasi di diritti reali chiaramente usucapibili in presenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c., trattandosi di una servitù apparente (cfr. Cass. n. 3148 del 23.5.1984). Nell'ordinamento vigente non
è configurabile una servitù di elettrodotto diversa da quella (tipica) disciplinata dal T.U. 11 dicembre
1933 n. 1775, cui rinvia l'art. 1506 cod. civ., sicché l'usucapione, che si aggiunge agli altri suoi titoli di acquisto (convenzione, sentenza, espropriazione per pubblica utilità) previsti da tale disciplina speciale, non può dar luogo ad un rapporto diverso da quello da questa contemplato.
In ordine alla richiesta di spostamento del palo e dell'impianto aereo, la Corte di Cassazione, nella massima n. 29617/22 ha chiarito che, alla luce dell'art. 122 del TU acque e impianti elettrici, al proprietario del fondo servente non può impedirsi di effettuare, nell'esercizio del proprio potere di godere e disporre del bene, lavori di innovazione, costruzione e ristrutturazione;
per cui, laddove sorga per l'esecuzione di tali opere la necessità di spostamento e diversa allocazione degli impianti,
Egli possa farne corrispondente richiesta senza essere tenuto al versamento di indennità.
Nella fattispecie all'esame del Tribunale, l'attore non ha introdotto alcuna motivazione a supporto della richiesta di spostamento degli impianti, cosicché essa non può trovare accoglimento.
Infine, parte attrice ha formulato una domanda risarcitoria, senza introdurre alcuna richiesta in via indennitaria.
Com'è noto, il risarcimento del danno è un compenso in denaro dovuto a fronte di altrui condotte illecite, mentre l'indennizzo comporta il riconoscimento di una somma di denaro dovuta ad un soggetto per un pregiudizio da lui subito e viene conseguito a titolo di ristoro patrimoniale che consegue a fatti che sacrificano diritti altrui, ma che non sono antigiuridici, in quanto autorizzati o imposti da una norma di legge. 4
Pertanto, in ossequio al principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non avendo parte attrice indicato quale sia il comportamento fonte di illecito posto in essere da parte convenuta, la domanda risarcitoria, come introdotta, non può trovare accoglimento.
Dette argomentazioni appaiono assorbenti rispetto alla fattispecie indotta in giudizio.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, attesa la particolarità della fattispecie esaminata e della limitata attività processuale.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, Prima Sezione Civile, ogni altra eccezione o domanda disattesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara l'intervenuta usucapione della servitù coattiva di passaggio dell'elettrodotto oggetto di causa in favore di E- Distribuzione
Spa ed a carico di Parte_1
2) Rigetta la domanda di spostamento degli impianti e del palo a sostegno.
3) Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore.
4) Compensa le spese di lite tra le parti
Benevento, li 20 marzo 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio