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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5110/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 24/04/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 12/02/1966 a VAREDO (MB) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. SIGNORINI FIORENZO e 2) Parte_2
Nato il 02/09/1968 in SESTO SAN GIOVANNI (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. RAINOLDI MARIA GRAZIA
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 24/04/2025, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito di recepire – a modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale ex art. 711 c.p.c. del 26/05/2025, omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 30/06/2015 – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“1) A partire dal mese di Aprile 2025 viene revocato l'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
[...] Per_
2) Il signor verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Pt_2 la somma mensile di €. 287,58 somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di Aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
3) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia maggiorenne Parte_1 Per_
secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017.
Pagina 1 4) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale ex art. 711 c.p.c. del 26/05/2025, omologato dal
Tribunale di Milano con decreto del 30/06/2015:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 14 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 24/04/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 12/02/1966 a VAREDO (MB) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. SIGNORINI FIORENZO e 2) Parte_2
Nato il 02/09/1968 in SESTO SAN GIOVANNI (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. RAINOLDI MARIA GRAZIA
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 24/04/2025, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito di recepire – a modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale ex art. 711 c.p.c. del 26/05/2025, omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 30/06/2015 – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“1) A partire dal mese di Aprile 2025 viene revocato l'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
[...] Per_
2) Il signor verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Pt_2 la somma mensile di €. 287,58 somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di Aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
3) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia maggiorenne Parte_1 Per_
secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017.
Pagina 1 4) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale ex art. 711 c.p.c. del 26/05/2025, omologato dal
Tribunale di Milano con decreto del 30/06/2015:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 14 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2