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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/09/2024, n. 6063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6063 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6651 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa all'udienza del giorno 20/9/2024 e vertente
TRA
(C.F. , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Jenny Giovannelli nel cui studio in Latina, via Cairoli n. 2 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli avvocati Controparte_1 C.F._2
Vincenzo Chiusolo e Francesco Migliorati nello studio di quest'ultimo in
Roma Via Tibullo n. 20 elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1791 pubblicata il
4/10/2021 del Tribunale di Latina.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 4 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con opposizione ex art. 615, comma 1, cpc, contestava la persistenza del titolo Parte_1 esecutivo dell'intimato rilascio, rappresentato dal decreto omologa della separazione consensuale, deducendo la sopravvenuta riconciliazione tra i coniugi sicchè concludeva per l'accertamento della sopravvenuta inefficacia del provvedimento di omologa e dell'assenza di un titolo giustificativo della minacciata esecuzione, con condanna della precettante per lite temeraria. Costituendosi, in gratuito patrocinio, Controparte_1 contestava la fondatezza dell'opposizione per non esservi stata riconciliazione alcuna, concludendo, quindi, per il rigetto dell'opposizione e per la condanna di controparte ex art. 96 cpc. Negata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa, all'esito dell'attività istruttoria, era, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 07- 07-2021, definitivamente decisa in data 04-10-2021.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato l'opposizione, rigettato le domande ex art. 96 cpc e condannato alle Parte_1 spese del giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, liquidava in favore dello Stato in € 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra i coniugi separati essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale che costituisce il fondamento del vincolo coniugale” (Cass. 19535/2014). Non sono, pertanto, decisive ai fini dell'accoglimento dell'opposizione le dichiarazioni della figlia delle parti, la quale ha riferito che il padre era tornato nella casa coniugale per circa un mese a distanza di sette/otto mesi dalla separazione ed aveva dormito nella camera da letto matrimoniale insieme alla madre. Infatti la ripresa per un solo mese della coabitazione riferita dalla teste, quand'anche ipoteticamente accompagnata dalla temporanea ripresa dei rapporti sessuali, non prova di per sé la sopravvenuta e stabile riconciliazione tra i coniugi a cagione proprio della sua brevità, mancando quindi il necessario conforto probatorio in merito al consolidato ripristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale tra di essi. In senso conforme alla perdurante efficacia della condizione di separazione giovano anche gli accrediti effettuati dall'opponente sulla poste-pay della opposta, per importi corrispondenti agli assegni stabiliti in sede di separazione ed in riferimento alle mensilità di aprile, maggio 2019, epoca cioè successiva al temporaneo ripristino della coabitazione tra le parti, con relativa, ulteriore conferma che la breve ripresa della convivenza non fu accompagnata dalla ricostituzione di una comunione di vita e d'intenti tra i coniugi. Ne consegue il rigetto pag. 2 di 4 dell'opposizione, con relativo aggravio sul soccombente delle spese di causa. Non meritano invece, accoglimento le contrapposte pretese di condanna per lite temeraria, non ravvisandosi a carico di alcuna delle parti mala fede o colpa grave.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di
Latina, n. 1791/2021 pubbl. il 04/10/2021 RG n. 4124/2019, dal Giudice
Dott. Pier Luigi De Cinti, notificata in data 10/10/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: a) in via preliminare, inaudita altera parte, ovvero a seguito di contraddittorio, per i gravi motivi che si sono esposti, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione per rilascio iniziata da CP_1
b) nel merito, accertare e dichiarare che, in ragione
[...] dell'avvenuta riconciliazione dei coniugi, la separazione consensuale tra e omologata con decreto del Parte_1 Controparte_1
Tribunale Civile di Latina in data 17.05.2018, è ex art. 157 c.c. priva dieffetti;
c) quindi, sempre nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi che si sono esposti, che la Sig.ra non ha titolo per Controparte_1 iniziare e proseguire l'esecuzione per rilascio da parte del Sig. Pt_1
dell'immobile sito in Aprilia alla Via del Pianoro 1; d) accertare
[...]
e dichiarare la temerarietà dell'iniziativa intrapresa dalla Sig.ra CP_1 con la notifica dell'atto di precetto per rilascio di immobile ex
[...] art. 605 c.p.c. e, per l'effetto, condannarla ex art. 96 c.p.c. al risarcimento integrale dei danni morali e patrimoniali subiti dal nella misura Pt_1 che sarà provata in corso di giudizio ovvero in quella maggiore o minore che, con valutazione equitativa, sarà ritenuta di giustizia;
e) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimb. forf.,IVA e CPA come per legge, ed attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi al procuratore antistatario.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“…rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza resa in primo grado, con vittoria di spese e compensi anche di tale grado.”.
pag. 3 di 4 Le parti chiedevano alla Corte di prendere atto dell'intervenuta transazione stragiudiziale della vertenza, nella quale si concordava anche di compensare le spese di giudizio, sia pure condizionatamente alla liquidazione di quelle sostenute da , ammessa al gratuito Controparte_1 patrocinio.
All'udienza per la decisione del 13/9/2024 le parti non comparivano.
La causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 20/9/2024, e a tale udienza compariva il solo difensore di , che insisteva Controparte_1 per la liquidazione delle spese per la propria assistita ammessa al gratuito patrocinio.
L'appello veniva trattenuto in decisione senza termini.
La transazione ha fatto venire meno le ragioni di contrasto tra le parti oggetto della presente lite, con conseguente cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. VI Ord., 19/10/2018, n. 26537; Cass. civ. Sez.
V, 28/05/2019, n. 14546).
Conformemente alla congiunta determinazione delle parti, formalizzata nella transazione, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di contro la sentenza n. 1791
[...] Controparte_1 pubblicata il 4/10/2021 del Tribunale di Latina, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara cessata la materia del contendere;
2. – compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma il giorno 20/9/2024.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6651 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa all'udienza del giorno 20/9/2024 e vertente
TRA
(C.F. , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Jenny Giovannelli nel cui studio in Latina, via Cairoli n. 2 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli avvocati Controparte_1 C.F._2
Vincenzo Chiusolo e Francesco Migliorati nello studio di quest'ultimo in
Roma Via Tibullo n. 20 elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1791 pubblicata il
4/10/2021 del Tribunale di Latina.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 4 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con opposizione ex art. 615, comma 1, cpc, contestava la persistenza del titolo Parte_1 esecutivo dell'intimato rilascio, rappresentato dal decreto omologa della separazione consensuale, deducendo la sopravvenuta riconciliazione tra i coniugi sicchè concludeva per l'accertamento della sopravvenuta inefficacia del provvedimento di omologa e dell'assenza di un titolo giustificativo della minacciata esecuzione, con condanna della precettante per lite temeraria. Costituendosi, in gratuito patrocinio, Controparte_1 contestava la fondatezza dell'opposizione per non esservi stata riconciliazione alcuna, concludendo, quindi, per il rigetto dell'opposizione e per la condanna di controparte ex art. 96 cpc. Negata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa, all'esito dell'attività istruttoria, era, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 07- 07-2021, definitivamente decisa in data 04-10-2021.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato l'opposizione, rigettato le domande ex art. 96 cpc e condannato alle Parte_1 spese del giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, liquidava in favore dello Stato in € 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra i coniugi separati essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale che costituisce il fondamento del vincolo coniugale” (Cass. 19535/2014). Non sono, pertanto, decisive ai fini dell'accoglimento dell'opposizione le dichiarazioni della figlia delle parti, la quale ha riferito che il padre era tornato nella casa coniugale per circa un mese a distanza di sette/otto mesi dalla separazione ed aveva dormito nella camera da letto matrimoniale insieme alla madre. Infatti la ripresa per un solo mese della coabitazione riferita dalla teste, quand'anche ipoteticamente accompagnata dalla temporanea ripresa dei rapporti sessuali, non prova di per sé la sopravvenuta e stabile riconciliazione tra i coniugi a cagione proprio della sua brevità, mancando quindi il necessario conforto probatorio in merito al consolidato ripristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale tra di essi. In senso conforme alla perdurante efficacia della condizione di separazione giovano anche gli accrediti effettuati dall'opponente sulla poste-pay della opposta, per importi corrispondenti agli assegni stabiliti in sede di separazione ed in riferimento alle mensilità di aprile, maggio 2019, epoca cioè successiva al temporaneo ripristino della coabitazione tra le parti, con relativa, ulteriore conferma che la breve ripresa della convivenza non fu accompagnata dalla ricostituzione di una comunione di vita e d'intenti tra i coniugi. Ne consegue il rigetto pag. 2 di 4 dell'opposizione, con relativo aggravio sul soccombente delle spese di causa. Non meritano invece, accoglimento le contrapposte pretese di condanna per lite temeraria, non ravvisandosi a carico di alcuna delle parti mala fede o colpa grave.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di
Latina, n. 1791/2021 pubbl. il 04/10/2021 RG n. 4124/2019, dal Giudice
Dott. Pier Luigi De Cinti, notificata in data 10/10/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: a) in via preliminare, inaudita altera parte, ovvero a seguito di contraddittorio, per i gravi motivi che si sono esposti, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione per rilascio iniziata da CP_1
b) nel merito, accertare e dichiarare che, in ragione
[...] dell'avvenuta riconciliazione dei coniugi, la separazione consensuale tra e omologata con decreto del Parte_1 Controparte_1
Tribunale Civile di Latina in data 17.05.2018, è ex art. 157 c.c. priva dieffetti;
c) quindi, sempre nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi che si sono esposti, che la Sig.ra non ha titolo per Controparte_1 iniziare e proseguire l'esecuzione per rilascio da parte del Sig. Pt_1
dell'immobile sito in Aprilia alla Via del Pianoro 1; d) accertare
[...]
e dichiarare la temerarietà dell'iniziativa intrapresa dalla Sig.ra CP_1 con la notifica dell'atto di precetto per rilascio di immobile ex
[...] art. 605 c.p.c. e, per l'effetto, condannarla ex art. 96 c.p.c. al risarcimento integrale dei danni morali e patrimoniali subiti dal nella misura Pt_1 che sarà provata in corso di giudizio ovvero in quella maggiore o minore che, con valutazione equitativa, sarà ritenuta di giustizia;
e) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimb. forf.,IVA e CPA come per legge, ed attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi al procuratore antistatario.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“…rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza resa in primo grado, con vittoria di spese e compensi anche di tale grado.”.
pag. 3 di 4 Le parti chiedevano alla Corte di prendere atto dell'intervenuta transazione stragiudiziale della vertenza, nella quale si concordava anche di compensare le spese di giudizio, sia pure condizionatamente alla liquidazione di quelle sostenute da , ammessa al gratuito Controparte_1 patrocinio.
All'udienza per la decisione del 13/9/2024 le parti non comparivano.
La causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 20/9/2024, e a tale udienza compariva il solo difensore di , che insisteva Controparte_1 per la liquidazione delle spese per la propria assistita ammessa al gratuito patrocinio.
L'appello veniva trattenuto in decisione senza termini.
La transazione ha fatto venire meno le ragioni di contrasto tra le parti oggetto della presente lite, con conseguente cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. VI Ord., 19/10/2018, n. 26537; Cass. civ. Sez.
V, 28/05/2019, n. 14546).
Conformemente alla congiunta determinazione delle parti, formalizzata nella transazione, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di contro la sentenza n. 1791
[...] Controparte_1 pubblicata il 4/10/2021 del Tribunale di Latina, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara cessata la materia del contendere;
2. – compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma il giorno 20/9/2024.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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