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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/05/2024, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
N. 89/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.1.2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MORETTE EDOARDO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“a) Contrariis reiectis;
b) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio de quo ed ordinare all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di TO TI (GR) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri di matrimonio;
pagina 1 di 3 c) Nulla disporsi in ordine al mantenimento;
d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di opposizione”.
Per parte resistente: nessuna conclusione stante la contumacia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 15.1.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con in TO TI (GR) in Controparte_1
data 29.6.1991 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di TO TI – anno 1991, n. 11, P. 2, S A), dalla cui unione non sono nati i figli e dal quale si era separata consensualmente con decreto del Tribunale di Sassari del 29.12.2005, chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di nulla disporre in punto di assegno divorzile.
Il resistente non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 7.5.2024.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione davanti al Collegio ai sensi dell'art 473 bis. 21, co. 3, c.p.c.
*
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
con rito concordatario in TO TI in data 29.6.1991 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di TO TI - anno 1991, n. 11, P. 2, Serie A), dalla cui unione non sono nati i figli. Le parti si sono in seguito separate consensualmente con decreto del Tribunale di
Sassari del 29.12.2005.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la parte ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n. 2, lett. b),
L. 898/70 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 2 di 3 Dal divorzio consegue il venir meno dell'obbligo all'assegno di mantenimento a favore del coniuge e, in assenza di domanda di assegno divorzile, nulla deve essere disposto sui rapporti patrimoniali tra le parti.
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Stante la natura del presente procedimento, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Controparte_1
TO TI in data 29.6.1991 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di
TO TI - anno 1991, n. 11, P. 2, Serie A);
2) spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO
TI (GR) per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 22.5.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.1.2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MORETTE EDOARDO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“a) Contrariis reiectis;
b) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio de quo ed ordinare all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di TO TI (GR) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri di matrimonio;
pagina 1 di 3 c) Nulla disporsi in ordine al mantenimento;
d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di opposizione”.
Per parte resistente: nessuna conclusione stante la contumacia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 15.1.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con in TO TI (GR) in Controparte_1
data 29.6.1991 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di TO TI – anno 1991, n. 11, P. 2, S A), dalla cui unione non sono nati i figli e dal quale si era separata consensualmente con decreto del Tribunale di Sassari del 29.12.2005, chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di nulla disporre in punto di assegno divorzile.
Il resistente non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 7.5.2024.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione davanti al Collegio ai sensi dell'art 473 bis. 21, co. 3, c.p.c.
*
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
con rito concordatario in TO TI in data 29.6.1991 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di TO TI - anno 1991, n. 11, P. 2, Serie A), dalla cui unione non sono nati i figli. Le parti si sono in seguito separate consensualmente con decreto del Tribunale di
Sassari del 29.12.2005.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la parte ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n. 2, lett. b),
L. 898/70 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 2 di 3 Dal divorzio consegue il venir meno dell'obbligo all'assegno di mantenimento a favore del coniuge e, in assenza di domanda di assegno divorzile, nulla deve essere disposto sui rapporti patrimoniali tra le parti.
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Stante la natura del presente procedimento, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Controparte_1
TO TI in data 29.6.1991 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di
TO TI - anno 1991, n. 11, P. 2, Serie A);
2) spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO
TI (GR) per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 22.5.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
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