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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1787 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023 promossa da:
e rappresentati e difesi, giusta delega allegata Parte_1 Parte_2 all'atto di citazione, dall'avv. Roberto Marchini, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 7
- Attori - nei confronti di
Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 CP_3
CP_4 CP_5 Controparte_6
- Convenuti contumaci - avente ad oggetto: “Usucapione”
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 febbraio 2025 gli attori precisavano le proprie conclusioni, che devono intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e evocavano in Parte_1 Parte_2
giudizio , , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 CP_3 CP_4
, onde sentir dichiarare il proprio intervenuto acquisto, per CP_5 Controparte_6
usucapione ventennale, dei beni immobili catastalmente così identificati:
Catasto Fabbricati del Comune di Tornolo (Pr):
-fabbricato iscritto al Foglio 75, mappale 599 (cat. C/2, consistenza 46 m2, rendita catastale €
95,03) intestato a;
Controparte_1
Catasto Terreni del Comune di Tornolo (Pr):
-appezzamento di terreno iscritto al Foglio 65, particella 328 (seminativo, cl. 3, superficie 350 m2,
RD € 0,63, RA € 1,17) intestato a e;
Controparte_2 Parte_3
- terreno iscritto al Foglio 75, particella 598 (seminativo, cl. 3, superficie 18.243 m2, RD € 23,55, RA € 51,82) intestato a;
Controparte_1
- terreno iscritto al Foglio 75, particella 72 (bosco ceduo, cl. 4, superficie 1.620 m2, RD € 0,33, RA
€ 0,08) intestato a;
Controparte_1
- terreno iscritto al Foglio 75, particella 73 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 2.110 m2, RD € 1,42, RA
€ 0,22) intestato a;
Controparte_1
- terreno iscritto al Foglio 75, particella 85 (bosco ceduo, cl. 4, superficie 4.680 m2, RD € 0,97, RA
€ 0,24) intestato a CP_1 CP_1
-terreno iscritto al Foglio 75, particella 238 (bosco ceduo, cl.3, superficie 2.440 m2, RD € 1,64, RA
€ 0,25), intestato a , , ; CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
-terreno iscritto al Foglio 75, particella 239 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 7.540 m2, RD € 5,06, RA
€ 0,78) intestato a , e . CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
Gli attori assumevano che per oltre venti anni essi erano stati nel pieno possesso degli immobili sopra descritti, utilizzando il fabbricato e curando la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo alla pulizia dei terreni nonché alla raccolta dei relativi frutti, così esercitando sugli stessi una signoria corrispondente alla proprietà.
Pertanto, affermavano la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento in loro favore della proprietà del fabbricato e dei terreni per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c.
Nessuno si costituiva per i convenuti.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale.
All'udienza del 26 febbraio 2025, la difesa degli attori precisava le proprie conclusioni e il
Giudice disponeva la discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc. All'esito, rimetteva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
*****
La domanda attorea risulta fondata e va, pertanto, accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c.
Orbene, dalle risultanze processuali raccolte nel presente giudizio è emerso che Parte_1
e sono nel possesso ultraventennale dei beni immobili sopra descritti, di cui sono Parte_2
proprietari i convenuti, e che questi, nel suddetto periodo, non hanno mai inteso affermare ed esercitare il proprio diritto su tale bene.
Depongono in tal senso le dichiarazioni dei testimoni escussi (v. deposizioni rese dai testi
[...]
e , i quali hanno confermato il fatto che gli attori per più di venti Testimone_1 Testimone_2
anni hanno utilizzato il fabbricato oggetto di causa, sito in Tornolo, depositandovi all'interno attrezzi e legna ed hanno inoltre posseduto i contigui appezzamenti di terreno, provvedendo alla pulizia e al taglio dell'erba, alla loro coltivazione mediante la semina delle patate, nonché al taglio della legna del bosco e alla raccolta dei frutti del sottobosco. Ciò posto, va poi adeguatamente valutata, ai fini del decidere, anche la contumacia dei convenuti, che rivela un sostanziale disinteresse alla lite e al suo esito, dimostrando indirettamente che i medesimi non hanno valide ragioni per opporsi alla pretesa attorea.
Alla luce di tali risultanze può quindi concludersi che sussistono, nella fattispecie, tutti i presupposti per emettere la sentenza dichiarativa dell'usucapione ordinaria maturata a favore degli attori con riguardo ai beni immobili descritti nell'atto introduttivo.
La trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del Giudice.
Quanto alle spese di lite, considerato che e hanno condizionato Parte_1 Parte_2 la relativa domanda all'opposizione da parte dei convenuti, la mancata costituzione di questi ultimi rende non dovuta la pronuncia sulle spese di lite. Sul punto occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “La condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (v. Cass. ord. n. 2719/2015; sent. 21244/2006).
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che e hanno Parte_1 Parte_2
acquistato per usucapione ventennale la proprietà piena ed esclusiva dei beni immobili catastalmente così identificati:
Catasto Fabbricati del Comune di Tornolo (Pr):
- Foglio 75, mappale 599 (cat. C/2, consistenza 46 m2, rendita catastale € 95,03);
Catasto Terreni del Comune di Tornolo (Pr):
- Foglio 65, particella 328 (seminativo, cl. 3, superficie 350 m2, RD € 0,63, RA € 1,17);
- Foglio 75, particella 598 (seminativo, cl. 3, superficie 18.243 m2, RD € 23,55, RA € 51,82);
- Foglio 75, particella 72 (bosco ceduo, cl. 4, superficie 1.620 m2, RD € 0,33, RA € 0,08);
- Foglio 75, particella 73 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 2.110 m2, RD € 1,42, RA € 0,22);
- Foglio 75, particella 85 (bosco ceduo, cl. 4, superficie 4.680 m2, RD € 0,97, RA € 0,24);
- Foglio 75, particella 238 (bosco ceduo, cl.3, superficie 2.440 m2, RD € 1,64, RA € 0,25);
- Foglio 75, particella 239 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 7.540 m2, RD € 5,06, RA € 0,78). 2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Parma, il 1° marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1787 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023 promossa da:
e rappresentati e difesi, giusta delega allegata Parte_1 Parte_2 all'atto di citazione, dall'avv. Roberto Marchini, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 7
- Attori - nei confronti di
Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 CP_3
CP_4 CP_5 Controparte_6
- Convenuti contumaci - avente ad oggetto: “Usucapione”
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 febbraio 2025 gli attori precisavano le proprie conclusioni, che devono intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e evocavano in Parte_1 Parte_2
giudizio , , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 CP_3 CP_4
, onde sentir dichiarare il proprio intervenuto acquisto, per CP_5 Controparte_6
usucapione ventennale, dei beni immobili catastalmente così identificati:
Catasto Fabbricati del Comune di Tornolo (Pr):
-fabbricato iscritto al Foglio 75, mappale 599 (cat. C/2, consistenza 46 m2, rendita catastale €
95,03) intestato a;
Controparte_1
Catasto Terreni del Comune di Tornolo (Pr):
-appezzamento di terreno iscritto al Foglio 65, particella 328 (seminativo, cl. 3, superficie 350 m2,
RD € 0,63, RA € 1,17) intestato a e;
Controparte_2 Parte_3
- terreno iscritto al Foglio 75, particella 598 (seminativo, cl. 3, superficie 18.243 m2, RD € 23,55, RA € 51,82) intestato a;
Controparte_1
- terreno iscritto al Foglio 75, particella 72 (bosco ceduo, cl. 4, superficie 1.620 m2, RD € 0,33, RA
€ 0,08) intestato a;
Controparte_1
- terreno iscritto al Foglio 75, particella 73 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 2.110 m2, RD € 1,42, RA
€ 0,22) intestato a;
Controparte_1
- terreno iscritto al Foglio 75, particella 85 (bosco ceduo, cl. 4, superficie 4.680 m2, RD € 0,97, RA
€ 0,24) intestato a CP_1 CP_1
-terreno iscritto al Foglio 75, particella 238 (bosco ceduo, cl.3, superficie 2.440 m2, RD € 1,64, RA
€ 0,25), intestato a , , ; CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
-terreno iscritto al Foglio 75, particella 239 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 7.540 m2, RD € 5,06, RA
€ 0,78) intestato a , e . CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
Gli attori assumevano che per oltre venti anni essi erano stati nel pieno possesso degli immobili sopra descritti, utilizzando il fabbricato e curando la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo alla pulizia dei terreni nonché alla raccolta dei relativi frutti, così esercitando sugli stessi una signoria corrispondente alla proprietà.
Pertanto, affermavano la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento in loro favore della proprietà del fabbricato e dei terreni per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c.
Nessuno si costituiva per i convenuti.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale.
All'udienza del 26 febbraio 2025, la difesa degli attori precisava le proprie conclusioni e il
Giudice disponeva la discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc. All'esito, rimetteva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
*****
La domanda attorea risulta fondata e va, pertanto, accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c.
Orbene, dalle risultanze processuali raccolte nel presente giudizio è emerso che Parte_1
e sono nel possesso ultraventennale dei beni immobili sopra descritti, di cui sono Parte_2
proprietari i convenuti, e che questi, nel suddetto periodo, non hanno mai inteso affermare ed esercitare il proprio diritto su tale bene.
Depongono in tal senso le dichiarazioni dei testimoni escussi (v. deposizioni rese dai testi
[...]
e , i quali hanno confermato il fatto che gli attori per più di venti Testimone_1 Testimone_2
anni hanno utilizzato il fabbricato oggetto di causa, sito in Tornolo, depositandovi all'interno attrezzi e legna ed hanno inoltre posseduto i contigui appezzamenti di terreno, provvedendo alla pulizia e al taglio dell'erba, alla loro coltivazione mediante la semina delle patate, nonché al taglio della legna del bosco e alla raccolta dei frutti del sottobosco. Ciò posto, va poi adeguatamente valutata, ai fini del decidere, anche la contumacia dei convenuti, che rivela un sostanziale disinteresse alla lite e al suo esito, dimostrando indirettamente che i medesimi non hanno valide ragioni per opporsi alla pretesa attorea.
Alla luce di tali risultanze può quindi concludersi che sussistono, nella fattispecie, tutti i presupposti per emettere la sentenza dichiarativa dell'usucapione ordinaria maturata a favore degli attori con riguardo ai beni immobili descritti nell'atto introduttivo.
La trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del Giudice.
Quanto alle spese di lite, considerato che e hanno condizionato Parte_1 Parte_2 la relativa domanda all'opposizione da parte dei convenuti, la mancata costituzione di questi ultimi rende non dovuta la pronuncia sulle spese di lite. Sul punto occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “La condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (v. Cass. ord. n. 2719/2015; sent. 21244/2006).
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che e hanno Parte_1 Parte_2
acquistato per usucapione ventennale la proprietà piena ed esclusiva dei beni immobili catastalmente così identificati:
Catasto Fabbricati del Comune di Tornolo (Pr):
- Foglio 75, mappale 599 (cat. C/2, consistenza 46 m2, rendita catastale € 95,03);
Catasto Terreni del Comune di Tornolo (Pr):
- Foglio 65, particella 328 (seminativo, cl. 3, superficie 350 m2, RD € 0,63, RA € 1,17);
- Foglio 75, particella 598 (seminativo, cl. 3, superficie 18.243 m2, RD € 23,55, RA € 51,82);
- Foglio 75, particella 72 (bosco ceduo, cl. 4, superficie 1.620 m2, RD € 0,33, RA € 0,08);
- Foglio 75, particella 73 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 2.110 m2, RD € 1,42, RA € 0,22);
- Foglio 75, particella 85 (bosco ceduo, cl. 4, superficie 4.680 m2, RD € 0,97, RA € 0,24);
- Foglio 75, particella 238 (bosco ceduo, cl.3, superficie 2.440 m2, RD € 1,64, RA € 0,25);
- Foglio 75, particella 239 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 7.540 m2, RD € 5,06, RA € 0,78). 2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Parma, il 1° marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)