CASS
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2024, n. 13372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13372 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/09/2023 del TRIB. LIBERTA' di BIELLA udita la relazione svolta dal Consigliere CA RA;
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore l'Avv. Paolo Redaelli Faini conclude per l'accoglimento del ricorso Depositata in Cancelleria oggi, - 3 APR, 2024 Penale Sent. Sez. 3 Num. 13372 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: RA CA Data Udienza: 14/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 8 settembre 2023 il Tribunale del riesame di Biella ha confermato il decreto emesso in data 18 luglio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella, di sequestro preventivo sulle somme di denaro nella disponibilità di LE AS e, in caso di indisponibilità, anche parziale, sui beni di cui lo stesso abbia la disponibilità sino a totale concorrenza dell'imposta evasa, pari ad C 28.009,70. 1.1. LE AS è indagato del reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della ditta individuale «MT Trasporti», al fine di evadere le imposte sul reddito e sull'IVA, indicato nel Modello Unico Persone Fisiche e nel modello IVA per l'anno di imposta 2017 elementi passivi fittizi pari a C 51.635,00 - con conseguente imposta evasa rispettivamente a titolo di IRPEF per C 16.650,00 e di IVA pari ad C 11.359,70 - avvalendosi delle fatture riferite ad operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale «AS GI» e indicate nel capo di imputazione (in Ronco Biellese, il 30 aprile 2018 E! il 31 ottobre 2018, rispettivamente data di presentazione della dichiarazione IVA e IRPEF). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato. 2.1. Con il primo motivo si deducono, ai sensi dell'art. 605, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., «la mancata acquisizione degli elementi costituenti il corpo del reato» ex art. 235 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione circa l'inesistenza degli elementi costitutivi del reato. Il capo di imputazione farebbe riferimento a 20 fatture emesse dalla ditta individuale «AS GI», le quali, pur costituendo il corpo del reato ascritto al ricorrente, non sarebbero contenute nel fascicolo del giudizio. A nulla rileverebbe l'affermazione del Tribunale del riesame, secondo cui le copie di tali documenti fiscali risulterebbero da un supporto CD allegato al processo verbale di constatazione versato in atti: dovrebbe farsi esclusivo riferimento agli originali delle fatture sottoposte a sequestro dalla polizia giudiziaria il 12 dicembre 2022 - come da verbale allegato al ricorso - e non presenti nel fascicolo. Tali fatture non sarebbero «semplici prove», ma costituirebbero gli «elementi essenziali del reato contestato» (cfr. pag. 2): la loro assenza tra gli atti del giudizio comporterebbe l'insussistenza del delitto ascritto al ricorrente. Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto integrato il fumus commissi delicti, in base al solo processo verbale di constatazione, senza procedere ad una autonoma valutazione degli elementi su cui lo stesso si fonderebbe. 2.2. Con il secondo motivo si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità della motivazione, la sua apparenza e l'«utilizzo di elementi contenuti in un fascicolo di diverso procedimento penale» (cfr. pag. 4). Il Giudice per le indagini preliminari avrebbe motivato il decreto di sequestro preventivo nei riguardi di LE AS in base ai risultati dell'attività investigativa svolta nei confronti di GI AS, che non sarebbe indagato nel presente procedimento penale ma in un altro procedimento. Al fine di ritenere sussistente il fumus di commissione del reato, il Tribunale del riesame avrebbe utilizzato circostanze ed elementi estranei al fascicolo e riferiti ad un soggetto diverso dall'indagato, quali l'insussistenza in capo alla ditta di GI AS dei mezzi idonei all'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture di cui si sarebbe avvalso il ricorrente e l'assenza di riscontri di tale esecuzione. Il procedimento a carico di GI AS per il reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 si troverebbe in fase di indagini preliminari e non vi sarebbero elementi - oltre al legame di parentela - per ritenere il figlio LE AS corresponsabile. Presupposto per la contestazione del delitto ex art. 2 dAgs. n. 74 del 2000 sarebbe, nel caso in esame, l'oggettiva inesistenza delle fatture contestate e, in forza della connessione tra i due reati sopra citati, sarebbe necessario, ai fini della sussistenza del delitto ex art. 2, accertare prioritariamente la sussistenza del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000; ciò non sarebbe avvenuto. Non vi sarebbero elementi probatori per ritenere che le fatture emesse da GI AS siano oggettivamente inesistenti;
né sarebbe rilevante la circostanza che quest'ultimo sarebbe sconosciuto al fisco, ben potendo egli prestare la propria attività lavorativa «in nero» (cfr. pag. 6). Nella motivazione dell'ordinanza impugnata non si chiarirebbe che attinenza avrebbero le fatture emesse dalla MT Trasporti con l'attività di GI AS, cui sarebbe stata subappaltata la raccolta di piccoli pacchi;
né il Tribunale del riesame verrebbe spiegato per quale ragione la ditta di quest'ultimo non avesse i mezzi idonei per svolgere tale attività, essendo proprietaria di un furgone utilizzato per trasportare piccole merci. Ae 2.3. Con il terzo motivo si~ la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321, comma 2, cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame reso una t motivazione apparente in punto di periculum in mora, contrariamente a quanto richiesto da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01. Il Giudice per le indagini preliminari avrebbe motivato facendo riferimento ad una clausola di stile, mentre il Tribunale del riesame avrebbe considerato la generale possibilità di occultare il denaro, la circostanza ipotetica che l'indagato possa contare sui propri familiari per celare la disponibilità di denaro, nonché l'alienazione di un veicolo, operazione legittima e comune tra trasportatori, tanto 3 che lo stesso Tribunale del riesame ha restituito il veicolo al terzo legittimo proprietario. 3. Con la requisitoria scritta depositata in data 26 gennaio 2024, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Il difensore ha depositato le conclusioni scritte, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore Generale ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile nelle parti in cui si contesta esplicitamente la motivazione dell'ordinanza facendo riferimento alla non adeguata valutazione degli elementi di prova (pag. 3), o si deduce il vizio della motivazione o la sua illogicità (pag. 4), la sua incongruenza o la ricostruzione del fatto (pag.6). Deve ribadirsi che non è consentita, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., con il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari reali, la deduzione di vizi diversi da quello della violazione di legge;
è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Secondo la giurisprudenza, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge - per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; cfr., nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611- 01 e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998-01; nonché, tra le più recenti, Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De Laurentiis, Rv. 285189-01). Per motivazione apparente deve intendersi quella motivazione che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, Di Giorgio, Rv. 196361-01): ad esempio, ove la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). 1.1. Il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 235 cod. proc. pen. e la «mancata acquisizione degli elementi costituenti il corpo del reato» (cfr. pag. 2) è manifestamente infondato. Risulta dall'ordinanza impugnata che le fatture per le operazioni inesistenti «sono in atti e risultano essere state regolarmente trasmesse al Tribunale del Riesame su supporto CD allegato al PVC» (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata). Tale dato di fatto non è neanche contestato dal ricorrente il quale, in sostanza, si lamenta della mancanza degli originali. Anche senza la produzione nel giudizio cautelare degli originali delle fatture emesse da GI AS, sequestrati dalla polizia giudiziaria, il Giudice per le indagini preliminari prima ed il Tribunale del riesame poi ben potevano - come avvenuto - fondare la propria decisione e ritenere sussistente il fumus commíssi delicti in base all'informativa di reato, contenente l'indicazione e la valutazione degli elementi di prova, ed alle copie delle fatture in atti. Il ricorrente, ove avesse voluto smentire l'affermazione sulla presenza delle copie delle fatture, non si sarebbe dovuta limitare ad una generica contestazione (cfr. pag. 2 del ricorso), ma avrebbe dovuto provare ex art. 187, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di un fatto processuale, la diversità delle fatture portate a conoscenza del Tribunale con quelle oggetto di sequestro con il verbale del 12 dicembre 2022. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, non avendo né il Tribunale del riesame né il Giudice per le indagini preliminari utilizzato degli «elementi contenuti in un fascicolo di diverso procedimento penale» (cfr. pag. 4 del ricorso). 2.1. La decisione si fonda sul processo verbale di constatazione che è qualificabile come documento extraprocessuale ex art. 234 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131), che è stato formato dall'Amministrazione tributaria nei confronti di GI AS, padre dell'indagato; tale atto di indagine è stato utilizzato per comprovare l'oggettiva inesistenza delle prestazioni di cui alle fatture utilizzate da LE AS nelle sue dichiarazioni fiscali. A tale documento, contrariamente a quanto sostenuto, non si applica l'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen., non essendo stato formato in un diverso procedimento penale. Tale atto - come avvenuto - poteva essere liberamente acquisito agli atti del processo. 5 // 2.2. Non esiste alcuna pregiudizialità nell'accertamento della sussistenza dei delitti ex artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000; è sufficiente, a fini della sussistenza del fumus, la verifica sulla insussistenza delle operazioni indicate nelle fatture utilizzate nelle dichiarazioni, senza che sia necessario l'accertamento della responsabilità dell'emittente. 2.3. Il motivo è, infine, a-specifico, nella parte in cui si deduce che la motivazione sia apparente poiché non spiega perché gli argomenti utilizzati dal Tribunale dovrebbero ritenersi privi dei requisiti minimi di coerenza, completezza, ragionevolezza e inidonei a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice. Per altro, la motivazione non può in alcun modo dirsi apparente avendo il Tribunale del riesame indicato gli elementi dli fatto in base ai quali ha ritenuto l'oggettiva inesistenza delle operazioni di cui alle fatture emesse da GI AS e utilizzate dall'indagato: l'assenza di dati bancari relativi al costo dei carburanti, alla manutenzione dei mezzi o ai pedaggi pagati dalla ditta emittente per l'esecuzione delle prestazioni di trasporto oggetto delle fatture;
l'assenza di documenti di trasporto o bolle di accompagnamento della merce;
la descrizione generica contenuta nei documenti contabili, senza alcuna indicazione del tipo di prestazione effettuata, del percorso seguito o del mezzo di trasporto utilizzato. 2.4. Per altro, come già indicato, il motivo contiene argomenti di merito e contesta la ricostruzione del fatto, deducendo così, oltre i ex art. 325 cod. proc. pen. il vizio della motivazione. 3. Il terzo motivo, da ultimo, è infondato. 3.1. Secondo la giurisprudenza, che ha ripreso i principi espressi da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01, il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria„ diretta o per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario (Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313-01). 3.2. Con il decreto di sequestro il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che sussistesse il periculum in mora, in ragione della generica «libera disponibilità del denaro in capo all'indagato» (cfr. pag. 3). Tale motivazione, benché insufficiente, non è assente o inesistente, dovendosi intendere per quest'ultima solo la motivazione che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129-01) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi, Rv. 252898-01). 6 Pertanto, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., tale motivazione poteva essere integrata dal Tribunale del riesame. Si è affermato che, in sede di riesame del sequestro preventivo, è legittima la decisione con la quale il Tribunale conferma il relativo decreto per ragioni non coincidenti con quelle che lo sorreggono, in quanto, data la natura interamente devolutiva del citato mezzo di gravame, il Tribunale, da un lato, ha il potere di sottoporre a nuovo scrutinio l'atto di impulso del P.M. e, dall'altro, pur non potendo supplire con argomentazioni proprie a carenze motivazionali del provvedimento impugnato di portata tale da renderlo giuridicamente inesistente, è tuttavia abilitato a modificarne e integrarne la struttura logica nei termini ritenuti meglio rispondenti allo scopo legittimamente perseguito in concreto dall'organo di accusa (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239694-01). 3.3. È, pertanto, legittima e non apparente la motivazione dell'ordinanza impugnata con la quale è stato ritenuto sussistente il periculum in mora in ragione non solo della libera disponibilità del denaro in capo all'indagato e della conseguente possibilità di occultarlo, ma soprattutto alla luce dell'alienazione da parte del ricorrente - pochi mesi dopo l'accertamento ispettivo della Guardia di Finanza - di un veicolo e di un rimorchio (pag. 6 dell'ordinanza). Tale spoliazione dei propri beni da parte dell'indagato, in epoca successiva all'accertamento fiscale, ma precedente all'emissione e all'esecuzione del decreto di sequestro - tanto che, come confermato dalla difesa del ricorrente, il Tribunale del riesame ha ordinato la riconsegna del veicolo al terzo acquirente in buona fede - è sufficiente a fondare un concreto pericolo di dispersione dei beni e delle somme eventualmente dovute a titolo di imposta da parte di LE AS. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/02/2024.
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore l'Avv. Paolo Redaelli Faini conclude per l'accoglimento del ricorso Depositata in Cancelleria oggi, - 3 APR, 2024 Penale Sent. Sez. 3 Num. 13372 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: RA CA Data Udienza: 14/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 8 settembre 2023 il Tribunale del riesame di Biella ha confermato il decreto emesso in data 18 luglio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella, di sequestro preventivo sulle somme di denaro nella disponibilità di LE AS e, in caso di indisponibilità, anche parziale, sui beni di cui lo stesso abbia la disponibilità sino a totale concorrenza dell'imposta evasa, pari ad C 28.009,70. 1.1. LE AS è indagato del reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della ditta individuale «MT Trasporti», al fine di evadere le imposte sul reddito e sull'IVA, indicato nel Modello Unico Persone Fisiche e nel modello IVA per l'anno di imposta 2017 elementi passivi fittizi pari a C 51.635,00 - con conseguente imposta evasa rispettivamente a titolo di IRPEF per C 16.650,00 e di IVA pari ad C 11.359,70 - avvalendosi delle fatture riferite ad operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale «AS GI» e indicate nel capo di imputazione (in Ronco Biellese, il 30 aprile 2018 E! il 31 ottobre 2018, rispettivamente data di presentazione della dichiarazione IVA e IRPEF). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato. 2.1. Con il primo motivo si deducono, ai sensi dell'art. 605, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., «la mancata acquisizione degli elementi costituenti il corpo del reato» ex art. 235 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione circa l'inesistenza degli elementi costitutivi del reato. Il capo di imputazione farebbe riferimento a 20 fatture emesse dalla ditta individuale «AS GI», le quali, pur costituendo il corpo del reato ascritto al ricorrente, non sarebbero contenute nel fascicolo del giudizio. A nulla rileverebbe l'affermazione del Tribunale del riesame, secondo cui le copie di tali documenti fiscali risulterebbero da un supporto CD allegato al processo verbale di constatazione versato in atti: dovrebbe farsi esclusivo riferimento agli originali delle fatture sottoposte a sequestro dalla polizia giudiziaria il 12 dicembre 2022 - come da verbale allegato al ricorso - e non presenti nel fascicolo. Tali fatture non sarebbero «semplici prove», ma costituirebbero gli «elementi essenziali del reato contestato» (cfr. pag. 2): la loro assenza tra gli atti del giudizio comporterebbe l'insussistenza del delitto ascritto al ricorrente. Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto integrato il fumus commissi delicti, in base al solo processo verbale di constatazione, senza procedere ad una autonoma valutazione degli elementi su cui lo stesso si fonderebbe. 2.2. Con il secondo motivo si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità della motivazione, la sua apparenza e l'«utilizzo di elementi contenuti in un fascicolo di diverso procedimento penale» (cfr. pag. 4). Il Giudice per le indagini preliminari avrebbe motivato il decreto di sequestro preventivo nei riguardi di LE AS in base ai risultati dell'attività investigativa svolta nei confronti di GI AS, che non sarebbe indagato nel presente procedimento penale ma in un altro procedimento. Al fine di ritenere sussistente il fumus di commissione del reato, il Tribunale del riesame avrebbe utilizzato circostanze ed elementi estranei al fascicolo e riferiti ad un soggetto diverso dall'indagato, quali l'insussistenza in capo alla ditta di GI AS dei mezzi idonei all'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture di cui si sarebbe avvalso il ricorrente e l'assenza di riscontri di tale esecuzione. Il procedimento a carico di GI AS per il reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 si troverebbe in fase di indagini preliminari e non vi sarebbero elementi - oltre al legame di parentela - per ritenere il figlio LE AS corresponsabile. Presupposto per la contestazione del delitto ex art. 2 dAgs. n. 74 del 2000 sarebbe, nel caso in esame, l'oggettiva inesistenza delle fatture contestate e, in forza della connessione tra i due reati sopra citati, sarebbe necessario, ai fini della sussistenza del delitto ex art. 2, accertare prioritariamente la sussistenza del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000; ciò non sarebbe avvenuto. Non vi sarebbero elementi probatori per ritenere che le fatture emesse da GI AS siano oggettivamente inesistenti;
né sarebbe rilevante la circostanza che quest'ultimo sarebbe sconosciuto al fisco, ben potendo egli prestare la propria attività lavorativa «in nero» (cfr. pag. 6). Nella motivazione dell'ordinanza impugnata non si chiarirebbe che attinenza avrebbero le fatture emesse dalla MT Trasporti con l'attività di GI AS, cui sarebbe stata subappaltata la raccolta di piccoli pacchi;
né il Tribunale del riesame verrebbe spiegato per quale ragione la ditta di quest'ultimo non avesse i mezzi idonei per svolgere tale attività, essendo proprietaria di un furgone utilizzato per trasportare piccole merci. Ae 2.3. Con il terzo motivo si~ la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321, comma 2, cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame reso una t motivazione apparente in punto di periculum in mora, contrariamente a quanto richiesto da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01. Il Giudice per le indagini preliminari avrebbe motivato facendo riferimento ad una clausola di stile, mentre il Tribunale del riesame avrebbe considerato la generale possibilità di occultare il denaro, la circostanza ipotetica che l'indagato possa contare sui propri familiari per celare la disponibilità di denaro, nonché l'alienazione di un veicolo, operazione legittima e comune tra trasportatori, tanto 3 che lo stesso Tribunale del riesame ha restituito il veicolo al terzo legittimo proprietario. 3. Con la requisitoria scritta depositata in data 26 gennaio 2024, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Il difensore ha depositato le conclusioni scritte, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore Generale ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile nelle parti in cui si contesta esplicitamente la motivazione dell'ordinanza facendo riferimento alla non adeguata valutazione degli elementi di prova (pag. 3), o si deduce il vizio della motivazione o la sua illogicità (pag. 4), la sua incongruenza o la ricostruzione del fatto (pag.6). Deve ribadirsi che non è consentita, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., con il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari reali, la deduzione di vizi diversi da quello della violazione di legge;
è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Secondo la giurisprudenza, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge - per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; cfr., nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611- 01 e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998-01; nonché, tra le più recenti, Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De Laurentiis, Rv. 285189-01). Per motivazione apparente deve intendersi quella motivazione che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, Di Giorgio, Rv. 196361-01): ad esempio, ove la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). 1.1. Il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 235 cod. proc. pen. e la «mancata acquisizione degli elementi costituenti il corpo del reato» (cfr. pag. 2) è manifestamente infondato. Risulta dall'ordinanza impugnata che le fatture per le operazioni inesistenti «sono in atti e risultano essere state regolarmente trasmesse al Tribunale del Riesame su supporto CD allegato al PVC» (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata). Tale dato di fatto non è neanche contestato dal ricorrente il quale, in sostanza, si lamenta della mancanza degli originali. Anche senza la produzione nel giudizio cautelare degli originali delle fatture emesse da GI AS, sequestrati dalla polizia giudiziaria, il Giudice per le indagini preliminari prima ed il Tribunale del riesame poi ben potevano - come avvenuto - fondare la propria decisione e ritenere sussistente il fumus commíssi delicti in base all'informativa di reato, contenente l'indicazione e la valutazione degli elementi di prova, ed alle copie delle fatture in atti. Il ricorrente, ove avesse voluto smentire l'affermazione sulla presenza delle copie delle fatture, non si sarebbe dovuta limitare ad una generica contestazione (cfr. pag. 2 del ricorso), ma avrebbe dovuto provare ex art. 187, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di un fatto processuale, la diversità delle fatture portate a conoscenza del Tribunale con quelle oggetto di sequestro con il verbale del 12 dicembre 2022. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, non avendo né il Tribunale del riesame né il Giudice per le indagini preliminari utilizzato degli «elementi contenuti in un fascicolo di diverso procedimento penale» (cfr. pag. 4 del ricorso). 2.1. La decisione si fonda sul processo verbale di constatazione che è qualificabile come documento extraprocessuale ex art. 234 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131), che è stato formato dall'Amministrazione tributaria nei confronti di GI AS, padre dell'indagato; tale atto di indagine è stato utilizzato per comprovare l'oggettiva inesistenza delle prestazioni di cui alle fatture utilizzate da LE AS nelle sue dichiarazioni fiscali. A tale documento, contrariamente a quanto sostenuto, non si applica l'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen., non essendo stato formato in un diverso procedimento penale. Tale atto - come avvenuto - poteva essere liberamente acquisito agli atti del processo. 5 // 2.2. Non esiste alcuna pregiudizialità nell'accertamento della sussistenza dei delitti ex artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000; è sufficiente, a fini della sussistenza del fumus, la verifica sulla insussistenza delle operazioni indicate nelle fatture utilizzate nelle dichiarazioni, senza che sia necessario l'accertamento della responsabilità dell'emittente. 2.3. Il motivo è, infine, a-specifico, nella parte in cui si deduce che la motivazione sia apparente poiché non spiega perché gli argomenti utilizzati dal Tribunale dovrebbero ritenersi privi dei requisiti minimi di coerenza, completezza, ragionevolezza e inidonei a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice. Per altro, la motivazione non può in alcun modo dirsi apparente avendo il Tribunale del riesame indicato gli elementi dli fatto in base ai quali ha ritenuto l'oggettiva inesistenza delle operazioni di cui alle fatture emesse da GI AS e utilizzate dall'indagato: l'assenza di dati bancari relativi al costo dei carburanti, alla manutenzione dei mezzi o ai pedaggi pagati dalla ditta emittente per l'esecuzione delle prestazioni di trasporto oggetto delle fatture;
l'assenza di documenti di trasporto o bolle di accompagnamento della merce;
la descrizione generica contenuta nei documenti contabili, senza alcuna indicazione del tipo di prestazione effettuata, del percorso seguito o del mezzo di trasporto utilizzato. 2.4. Per altro, come già indicato, il motivo contiene argomenti di merito e contesta la ricostruzione del fatto, deducendo così, oltre i ex art. 325 cod. proc. pen. il vizio della motivazione. 3. Il terzo motivo, da ultimo, è infondato. 3.1. Secondo la giurisprudenza, che ha ripreso i principi espressi da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01, il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria„ diretta o per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario (Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313-01). 3.2. Con il decreto di sequestro il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che sussistesse il periculum in mora, in ragione della generica «libera disponibilità del denaro in capo all'indagato» (cfr. pag. 3). Tale motivazione, benché insufficiente, non è assente o inesistente, dovendosi intendere per quest'ultima solo la motivazione che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129-01) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi, Rv. 252898-01). 6 Pertanto, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., tale motivazione poteva essere integrata dal Tribunale del riesame. Si è affermato che, in sede di riesame del sequestro preventivo, è legittima la decisione con la quale il Tribunale conferma il relativo decreto per ragioni non coincidenti con quelle che lo sorreggono, in quanto, data la natura interamente devolutiva del citato mezzo di gravame, il Tribunale, da un lato, ha il potere di sottoporre a nuovo scrutinio l'atto di impulso del P.M. e, dall'altro, pur non potendo supplire con argomentazioni proprie a carenze motivazionali del provvedimento impugnato di portata tale da renderlo giuridicamente inesistente, è tuttavia abilitato a modificarne e integrarne la struttura logica nei termini ritenuti meglio rispondenti allo scopo legittimamente perseguito in concreto dall'organo di accusa (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239694-01). 3.3. È, pertanto, legittima e non apparente la motivazione dell'ordinanza impugnata con la quale è stato ritenuto sussistente il periculum in mora in ragione non solo della libera disponibilità del denaro in capo all'indagato e della conseguente possibilità di occultarlo, ma soprattutto alla luce dell'alienazione da parte del ricorrente - pochi mesi dopo l'accertamento ispettivo della Guardia di Finanza - di un veicolo e di un rimorchio (pag. 6 dell'ordinanza). Tale spoliazione dei propri beni da parte dell'indagato, in epoca successiva all'accertamento fiscale, ma precedente all'emissione e all'esecuzione del decreto di sequestro - tanto che, come confermato dalla difesa del ricorrente, il Tribunale del riesame ha ordinato la riconsegna del veicolo al terzo acquirente in buona fede - è sufficiente a fondare un concreto pericolo di dispersione dei beni e delle somme eventualmente dovute a titolo di imposta da parte di LE AS. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/02/2024.