Articolo 13 della Costituzione
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 gennaio 1948
Art. 13.
La liberta' personale e' inviolabile.
Non e' ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato dall'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorita' giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta'.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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