Art. 9. 1. L'Amministrazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha facolta' di assumere anche i candidati dichiarati idonei in concorsi che risultino definiti con la nomina dei vincitori da non oltre i due anni antecedenti la data del 28 aprile 1984 di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91 .
Nota all' art. 9:
Il D.P.R. n. 91/1984 reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
Nota all' art. 9:
Il D.P.R. n. 91/1984 reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".