Articolo 9 della Legge 16 marzo 1987, n. 123
Articolo 8Articolo 10
Versione
14 aprile 1987
Art. 9. 1. L'Amministrazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha facolta' di assumere anche i candidati dichiarati idonei in concorsi che risultino definiti con la nomina dei vincitori da non oltre i due anni antecedenti la data del 28 aprile 1984 di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91 .
Nota all' art. 9:
Il D.P.R. n. 91/1984 reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
Entrata in vigore il 14 aprile 1987