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Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2023, n. 7612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7612 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MATAJ(CUI: 068PHKE) ERIND nato il [...] avverso la sentenza del 10/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PORDENONE udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG dr.ssa F. Loy, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7612 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Gip del Tribunale di Pordenone ha applicato a AT ND (nonché ad altri imputati, le cui posizioni qui non assumono rilievo), ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il pubblico ministero, in relazione ad una pluralità di reati, disponendosi la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il AT a mezzo del proprio difensore. Con un primo motivo lamenta la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 235 cod. proc. pen., per non essere stata fatta oggetto di valutazione in concreto la pericolosità sociale dell'imputato, al quale è stata applicata la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. Rimarca il ricorrente che l'applicazione di tale misura non può prescindere dall'accertamento della pericolosità sociale del soggetto, la quale deve essere e dedotta da indici di pericolosità quali l'irreperibilità del condannato o la presenza di comportamenti sintomatici della volontà di sottrarsi ai controlli delle forze dell'ordine. Nella sentenza impugnata non si rinviene la motivazione sul punto. Con un secondo motivo si deduce l'inosservanza dell'art. 240-bis cod. pen., in relazione all'art. 648-quater cod. pen. e il vizio di motivazione nella parte in cui non viene revocata la confisca dei beni sottoposti a sequestro. Si trattava di beni riconducibili al ricorrente che sono stati ritenuti confiscabili anche per equivalente tenuto conto il valore della refurtiva complessivamente determinato. Tuttavia, rimarca l'esponente, pare illogico ritenere che i beni, e segnatamente le somme di danaro, trovati nella disponibilità dell'imputato siano sicuramente provento dell'attività delittuosa di cui ci si occupa. Il giudice avrebbe dovuto spiegare perché ha ritenuto che i beni sottoposti a sequestro fossero ricollegabili ai reati di cui al presente procedimento e non a pregresse condotte illecite, non essendo sufficiente al riguardo il solo fatto che l'imputato non abbia dichiarato la provenienza lecita del denaro in suo possesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. Coglie il segno il ricorrente quando afferma che l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale;
(ex multis, Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, Rv. 281123). Ma nel caso che occupa la motivazione in merito alla ritenuta pericolosità sociale si rinviene nel provvedimento impugnato;
ed è scevra da vizi denunciabili con il ricorso per cassazione. Il giudice, infatti, ha posto in evidenza, quale base del giudizio, la sistematicità dell'agire illecito, il carattere organizzato della stessa, la dimostrazione di esperienza nelle azioni predatorie, quindi una spiccata capacità a delinquere. Ai fini della applicabilità delle misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale, correlata alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., sussiste allorquando il soggetto risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi. La motivazione è quindi del tutto congrua e appropriata. Quanto alla motivazione in merito alla disposta confisca, i rilievi del ricorrente non sono correttamente connessi al provvedimento assunto, il quale ha statuito per la confisca per equivalente;
sicchè è fuori discussione che essa non abbia ad oggetto cose pertinenti al reato o che costituiscono corpo del reato. Come insegna la giurisprudenza di legittimità, in tema di confisca per equivalente, qualora il profitto tratto da taluno dei reati sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare. (Fattispecie, in materia di truffa, nella quale veniva disposto il sequestro per equivalente nei confronti di una società, responsabile per illecito amministrativo ex I. 231 del 2001) (Sez. 2, n. 21228 del 29/04/2014, Rv. 259717). Il motivo è pertanto manifestamente infondato. 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
4Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/11/2022.
lette le conclusioni del PG dr.ssa F. Loy, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7612 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Gip del Tribunale di Pordenone ha applicato a AT ND (nonché ad altri imputati, le cui posizioni qui non assumono rilievo), ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il pubblico ministero, in relazione ad una pluralità di reati, disponendosi la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il AT a mezzo del proprio difensore. Con un primo motivo lamenta la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 235 cod. proc. pen., per non essere stata fatta oggetto di valutazione in concreto la pericolosità sociale dell'imputato, al quale è stata applicata la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. Rimarca il ricorrente che l'applicazione di tale misura non può prescindere dall'accertamento della pericolosità sociale del soggetto, la quale deve essere e dedotta da indici di pericolosità quali l'irreperibilità del condannato o la presenza di comportamenti sintomatici della volontà di sottrarsi ai controlli delle forze dell'ordine. Nella sentenza impugnata non si rinviene la motivazione sul punto. Con un secondo motivo si deduce l'inosservanza dell'art. 240-bis cod. pen., in relazione all'art. 648-quater cod. pen. e il vizio di motivazione nella parte in cui non viene revocata la confisca dei beni sottoposti a sequestro. Si trattava di beni riconducibili al ricorrente che sono stati ritenuti confiscabili anche per equivalente tenuto conto il valore della refurtiva complessivamente determinato. Tuttavia, rimarca l'esponente, pare illogico ritenere che i beni, e segnatamente le somme di danaro, trovati nella disponibilità dell'imputato siano sicuramente provento dell'attività delittuosa di cui ci si occupa. Il giudice avrebbe dovuto spiegare perché ha ritenuto che i beni sottoposti a sequestro fossero ricollegabili ai reati di cui al presente procedimento e non a pregresse condotte illecite, non essendo sufficiente al riguardo il solo fatto che l'imputato non abbia dichiarato la provenienza lecita del denaro in suo possesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. Coglie il segno il ricorrente quando afferma che l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale;
(ex multis, Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, Rv. 281123). Ma nel caso che occupa la motivazione in merito alla ritenuta pericolosità sociale si rinviene nel provvedimento impugnato;
ed è scevra da vizi denunciabili con il ricorso per cassazione. Il giudice, infatti, ha posto in evidenza, quale base del giudizio, la sistematicità dell'agire illecito, il carattere organizzato della stessa, la dimostrazione di esperienza nelle azioni predatorie, quindi una spiccata capacità a delinquere. Ai fini della applicabilità delle misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale, correlata alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., sussiste allorquando il soggetto risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi. La motivazione è quindi del tutto congrua e appropriata. Quanto alla motivazione in merito alla disposta confisca, i rilievi del ricorrente non sono correttamente connessi al provvedimento assunto, il quale ha statuito per la confisca per equivalente;
sicchè è fuori discussione che essa non abbia ad oggetto cose pertinenti al reato o che costituiscono corpo del reato. Come insegna la giurisprudenza di legittimità, in tema di confisca per equivalente, qualora il profitto tratto da taluno dei reati sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare. (Fattispecie, in materia di truffa, nella quale veniva disposto il sequestro per equivalente nei confronti di una società, responsabile per illecito amministrativo ex I. 231 del 2001) (Sez. 2, n. 21228 del 29/04/2014, Rv. 259717). Il motivo è pertanto manifestamente infondato. 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
4Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/11/2022.