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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/12/2024, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 5064/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 09/08/2024, da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. SCHIANO PAOLA, giusta procura in atti, e
(C.F. nata ad [...] il Pt_2 CodiceFiscale_2
26/10/1967, con il proc. dom. avv. SCHIANO PAOLA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 01/10/1994 a NO RD, in regime di separazione dei Per_ beni, dalla cui unione è nato ad [...] il figlio in data 9.06.2000, maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 2.12.2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 28.11.2024).
1 Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1 Pt_3 lle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli effetti di legge.
[...]
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO RD, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 1994, atto n. 56, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 09/08/2024, da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. SCHIANO PAOLA, giusta procura in atti, e
(C.F. nata ad [...] il Pt_2 CodiceFiscale_2
26/10/1967, con il proc. dom. avv. SCHIANO PAOLA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 01/10/1994 a NO RD, in regime di separazione dei Per_ beni, dalla cui unione è nato ad [...] il figlio in data 9.06.2000, maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 2.12.2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 28.11.2024).
1 Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1 Pt_3 lle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli effetti di legge.
[...]
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO RD, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 1994, atto n. 56, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
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