Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2025, n. 35388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35388 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
35388-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvemento
ità e
salin dat de worth norma del'art. 52 aigs. 196/03 in quanto
oscurare
disposto d'ufficio a richiesta di parte impostu Galla legge
Composta da:
UC PISTORELLI TT RI RO MATILDE BRANCACCIO RL EN
- Presidente-
Sent. n. sez. 946/2025 UP 12/09/2025
R.G.N. 16242/2025
LE RU
Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT AN nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LE RU;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NO NT ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Treviso ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 612-bis, comma 2, cod. pen., ha ridotto il risarcimento del danno in favore della parte civile, confermando nel resto la decisione.
2. La difesa articola cinque motivi.
2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato elaborando una motivazione per relationem meramente apparente, reiterativa di quella resa dal giudice di primo grado, il quale, a sua volta, si era limitato ad articolare un mero resoconto delle risalutanze istruttorie, senza procedere a una valutazione critica delle stesse e senza considerare: il narrato dell'imputato; le puntuali giustificazioni addotte dallo stesso in relazione ai singoli episodi contestati;
l'assenza di elementi di riscontro alla versione offerta dalla vittima;
la natura tutt'altro che minacciosa delle condotte assunte dall'imputato; i sentimenti di rancore e rivalsa della vittima, così, di fatto, disattendendo al proprio obbligo motivazionale a fronte dei motivi articolati nell'atto di appello.
2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato senza tener conto della regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e, dunque, sulla base di elementi istruttori tutt'altro che univoci, tenuto conto delle argomentazioni e giustificazioni rese dal NT in merito alle condotte contestate e senza spiegare le ragioni di insostenibilità della valutazione alternativa desumibile dal materiale istruttorio offerto dalla difesa.
2.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ravvvisato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, senza considerare che nessuna delle condotte ascritte all'imputato aveva connotazioni minacciose o moleste, idonee a determinare un clima intimidatorio e ostile, lesivo della dignità della vittima.
2.4 Con il quarto, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione alla regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale è giunta alla decisione impugnata in assenza di prove in merito all'idoneità delle condotte, normali e lecite, a destabilizzare la serenità della vittima, anche in ragione della mancata produzione di certificazione medica attestante le condizioni psichiche della stessa.
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2.5 Con il quinto, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ravvisato il dolo del delitto in assenza di elementi comprovanti la percezione da parte dell'imputato dello stato d'ansia procurato alla vittima e senza tenere conto delle giustificazioni logiche offerte dallo stesso in merito alle condotte contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e pertanto va rigettato.
2. La sentenza in verifica deve essere considerata a tutti gli effetti una "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito, costituendo un unico complessivo corpo decisionale, possono essere lette congiuntamente. Invero, la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del giudice di primo grado e entrambe le decisioni di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
Quanto, poi, alla struttura della motivazione della sentenza impugnata, la corte territoriale ha richiamato per relationem le argomentazioni del provvedimento del giudice di primo grado, con un'operazione non solo consentita, ma anche compiuta, indicando le specifiche valutazioni ivi rese, idonee e sufficienti a dare sostegno al quadro accusatorio, rispetto alle quali, saldando in un unico corpo le proprie ragioni di merito con quelle già sviluppate in sede di prime cure, ha dato vita a un giudizio complessivo della vicenda sottoposta al suo vaglio.
3. Privi di pregio sono il primo e il secondo motivo, che possono esere trattati congiuntamente, in quanto, entrambi relativi a un'asserita omessa valutazione critica delle risultanze istruttorie e, in particolare, di quelle desumibili dal narrato dell'imputato. La Corte territoriale, richiamando le argomentazioni rese nella sentenza di primo grado, ha evidenziato e condiviso la compiutezza delle stesse, quale desumibile non solo dal preciso resoconto delle risultanze istruttorie, ma anche dal puntuale richiamo alla documentazione prodotta a riscontro. Ha dato atto: della deposizione resa dalla vittima e dei singoli eventi narrati dalla stessa, che hanno trovato riscontro nelle deposizioni rese dai testi non solo in merito alle confidenze ricevute dalla vittima, ma anche in relazione a episodi e comportamenti assunti dall'imputato, direttamente osservati;
dei risultati cui sono pervenuti i servizi di osservazione svolti dalle Forze dell'ordine a seguito delle segnalazioni e richieste d'intervento pervenute dalla vittima;
del contenuto delle certificazioni mediche redatte dai sanitari e dagli specialisti che ebbero in cura la vittima.
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Tanto, non senza dare conto delle dichiarazioni rese dall'imputato che, nel narrare la vicenda che lo vedeva protagonista, aveva riferito episodi coincidenti con il racconto della donna, limitandosi, tuttavia, a ricondurre "alcune delle dimostrate sue condotte a mere e lecite abitudini di vita".
Inoltre, i giudici di merito, consapevoli del malanimo corrente tra le parti, hanno evidenziato l'irrilevanza delle deposizioni rese dai testi a discarico, smentite dal "convergente e univoco compendio probatorio" di riscontro alle dichiarazioni rese dalla vittima. Le motivazioni rese sono lineari, complete e logicamente connesse tra loro, sicché la lettura delle stesse consente di rilevarne la, sia pur succinta, validità argomentativa e, soprattutto, la capacità dimostrativa.
4. Destituito di fondamento è il terzo motivo con il quale il ricorrente lamenta che, erroneamente, è stata attribuita natura minacciosa o molesta a espressioni e comportamenti non idonei a determinare un clima intimidatorio e ostile per la vittima. Al di là dei profili di merito che contrassegnano la censura, è agevole replicare che non risponde al vero che i giudici di merito abbiano riconnesso a meri comportamenti dell'imputato i connotati della minaccia o della molestia, essendo emerso che la condotta dello stesso risultava oggettivamente caratterizzata da atteggiamenti marcatamente minacciosi, quali: il sostare con la sua autovettura in prossimità dell'abitazione della vittima riscontrato dalle Forze dell'ordine ; il recarsi ripetutamente al piano dell'edificio dove la stessa dopo aver richiesto di essere spostata dal settore nel quale inizialmente lavorava anche l'imputato prestava servizio, al fine di verificare i turni di lavoro della donna;
il passeggiare in prossimità dell'abitazione della vittima, adducendo la scusa di dover camminare su indicazioni del medico curante. Le valutazioni rese dai giudici di merito, a parte la loro insindacabilità siccome frutto di una valutazione squisitamente di merito, sono giuridicamente corrette, in quanto è pacifico che anche un mero comportamento, e dunque un atteggiamento non accompagnato da alcuna espressione verbale, può integrare gli estremi della minaccia in rapporto alle modalità e alle circostanza spazio-temporali in cui sia posto in essere.
5. Infondato è anche il quarto motivo con il quale il ricorrente, come già detto, lamenta l'assenza di prove in merito all'idoneità delle condotte dell'imputato a destabilizzare la serenità psichica della vittima, in ragione della mancata produzione di certificazione medica. A conferma del delitto di atti persecutori messo in atto dall'imputato, i giudici del merito hanno evidenziato non solo il convergente contenuto delle dichiarazioni rese dalla vittima, nonché da quanti si erano sentiti in dovere di accompagnarla nel percorso casa-lavoro e viceversa, ma anche l'evidente stato di agitazione in cui la donna versava, che aveva indotto i sanitari presso i quali la stessa si era recata a sottoporla a trattamento con farmaci ansiolitici, nonché a
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induria a sottoporsi a controlli più approfonditi presso uno specialista, cui la stessa, come documentalmente provato, aveva dato riscontro per far fronte allo stato d'ansia e all'instabilità emotiva riconducibile, a dire della stessa, alle condotte dell'ex fidanzato.
6. Infondato è il quinto motivo.
L'elemento soggettivo degli atti persecutori è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e che, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, che e può realizzarsi anche in modo graduale non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie di episodi (Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, S., Rv. 279726; Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, A.; Rv. 265230; Sez. 5, n. 18999 del 19 febbraio 2014, C e altro, Rv. 260411).
6.1 ricorrente lamenta che i giudici di merito, nonostante le giustificazioni rese dall'imputato in merito alle condotte contestate, hanno affermato la penale responsabilità dello stesso in assenza di elementi comprovanti la percezione da parte di questi dello stato d'ansia procurato alla vittima. A fronte delle dichiarazioni rese dai testi qualificati in merito alla presenza dell'imputato, a bordo del suo autoveicolo, presso l'abitazione della vittima, nonché da quanti ne avevano personalmente riscontrato la presenza, allo scopo di visionare i turni di lavoro della donna, nel reparto ove la stessa aveva chiesto di adibita dopo la rottura della relazione sentimentale, sottolineando lo stato di disagio che la vittima manifestava alla vista dell'uomo, la difesa tenta di attribuire una giustificazione alternativa al comportamento dell'imputato che, tuttavia, non ha convinto i giudici di merito. Invero, dall'istruttoria dibattimentale era emerso che l'imputato, ai colleghi che gli chiedevano conto della sua presenza nel reparto ove lavorava la vittima, diverso da quello al quale lui era adibito, aveva dato risposte evasive, adducendo scuse di varia natura, poi, di fatto, visionando i turni di servizio della Natale e chiedendo notizie in merito ai comportamenti dalla stessa tenuti sul posto di lavoro, nonché alla considerazione che i colleghi avevano di lei. Ancora, era emerso che a una collega, che lo aveva incontrato per strada, aveva giustificato la sua presenza in prossimità dell'abitazione della vittima con la necessità di camminare su indicazione del medico curante. Inoltre, come già detto, in occasione dei servizi di osservazione in prossimità dell'abitazione della parte offesa, i militi avevano constatato non solo che l'imputato era seduto bordo del veicolo ivi parcheggiato, ma anche che aveva seguito a piedi la donna fino al ritorno a casa della stessa, facendo attenzione a non essere visto.
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6.2 Si tratta di un compendio istruttorio dal quale, con argomentazioni logiche, i giudici di merito hanno rilevato l'infondatezza della pretesa esclusione dell'elemento soggettivo del reato, evidenziando che la reiterazione delle condotte dell'imputato e le manifeste e inequivocabili reazioni della vittima quali la richiesta di trasferimento in un reparto diverso da quello in cui l'uomo lavorava;
la richiesta di congedo e, infine, di conclusione del rapporto di lavoro-, la necessità della donna di farsi accompagnare nel tragitto da casa al luogo di lavoro e viceversa, il ricorso alle Forze dell'ordine, le plurime manifestazioni di paura e il ricorso a un centro antiviolenza e all'ausilio di ansiolitici su indicazione dei medici, indubbiamente hanno indotto nell'imputato la consapevolezza dell'effetto destabilizzante delle sue condotte, ad onta di ogni contraria affermazione di quest'ultimo.
7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
8. In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
Cosi deciso il 12 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA
29 OTT 2025 A FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Calmela Lanzuise
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