Articolo 183 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 182Articolo 184
Versione
14 aprile 1979
Art. 183.
Per l'anno finanziario 1979 la somma da erogare per compensi, per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attivita' dell'Istituto superiore di sanita', ai sensi dell' articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519 , e' stabilita, tenuto conto del secondo comma dell'articolo 25 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , in lire 1.200.000.000.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente