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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/12/2025, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3267/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Anita Carughi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3267/2023 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar, 14, in persona del dr. (CF: Controparte_1
, nella sua qualità di Procuratore in virtù dei poteri al medesimo C.F._1 conferiti giusta procura speciale - REP. N. 177839 RACCOLTA N. 11776 del 28.04.2022; rappresenta e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv.
OR AN (C.F ), e con questa elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio professionale sito in Salerno (SA) al Lungomare C. Colombo nr. 171. E PEC: .salerno. ; Email_1 CP_2
ATTRICE-APPELLANTE
contro
, nato a [...] il [...]; Controparte_3
rappresentato e difeso, nel corso del giudizio di primo grado, dall'avv. Nicola Di Tella e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio professionale sito in Frignano (CE), alla Via S. Antonio Abate nr. 8 PEC Email_3
CONVENUTO-APPELLATO CONTUMACE
nonché contro
, cf: in persona del Presidente p.t., con sede in Controparte_4 P.IVA_2
Napoli alla via Santa Lucia, 81, all'indirizzo PEC egione.campania.it; Email_4
CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 351/2023 depositata in cancelleria in data 26/01/2023;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare e provvedere:
1) In via preliminare, nell'accogliere - per quanto sopra esposto - il presente appello, riformando e/o annullando la Sentenza n. 351/2023 (relativa al procedimento n. 9046/2021
R.G.) resa dall'Ill.mo Sig. Giudice, Dr.ssa Giovanna Cellini e depositata in Cancelleria il
26.01.2023, dichiarare il difetto di Giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado territorialmente competente, per ciò che attiene i crediti tributari, afferenti l'omesso versamento delle tasse sui rifiuti solidi urbani, sottesi all'estratto di ruolo contenuto nella cartella di pagamento oggetto di causa. 2) Sempre in via preliminare ma subordinata, nell'accogliere - per quanto sopra esposto - il presente appello, riformando e/o annullando la Sentenza n. 351/2023 (relativa al procedimento n. 9046/2021 R.G.) resa dall'Ill.mo Sig. Giudice, Dr.ssa Giovanna Cellini e depositata in Cancelleria il 26.01.2023, accertare la carenza di interesse ad agire dell'opponente – stante la non autonoma impugnabilità del ruolo esattoriale – e dichiarare inammissibile l'opposizione a estratto di ruolo, per l'effetto, rigettare la domanda proposta in I Grado.
3) Nel merito, subordinatamente, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare legittima e conforme al dettato normativo l'attività svolta dall'Agente per la Riscossione, stante la piena efficacia probatoria della documentazione fornita in I Grado, rigettare la domanda proposta in I Grado dal Sig. , Controparte_3 nonché rigettare qualsivoglia richiesta di declaratoria di prescrizione del credito oggetto di causa perché inammissibile, improcedibile, improponibile, pretestuosa e, comunque, infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto.
4) Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 20.10.2021, conveniva in Controparte_3 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, l' Parte_1
e la impugnando l'estratto di ruolo nr. 13336/2016 avente
[...] Controparte_4 ad oggetto la cartella di pagamento nr. 07120160120063353000, dell'importo complessivo di € 52,26, emessa per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativa all'anno 2011, asseritamente notificata in data 27.11.2017.
A sostegno dell'opposizione, ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice di pace nonché ammissibile la domanda proposta, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine triennale.
Chiedeva, quindi, la dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito oggetto della cartella esattoriale opposta, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva l con comparsa depositata il 25.01.2022, Parte_1 eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in favore della Commissione Provinciale Tributaria, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, nonché la tardività della stessa. Nel merito, contestava la domanda in quanto infondata, producendo documentazione attestante la regolare notifica della cartella (in data 27.11.2017) e dell'avviso di intimazione n.
07120199045745877000 (in data 07.01.2020), entrambe interruttive del termine di prescrizione. Chiedeva, pertanto, in via preliminare, dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, in subordine, l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale, attesa la mancanza di un concreto interesse ad agire ex art. 100 cpc;
nel merito il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. Restava contumace la nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_4
4. Con sentenza n. 351/2023, depositata il 26/1/2023, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, ritenuta sussistente la propria giurisdizione nonché ammissibile la domanda proposta, accoglieva l'opposizione, annullando la cartella di pagamento nr.
07120160120063353000 e condannando l' al pagamento delle spese di lite. CP_5
5. Avverso detta sentenza, presentava appello l' Parte_2 eccependo: (i) la carenza di giurisdizione e competenza del giudice adito in favore della
Commissione tributaria provinciale;
(ii) l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo esattoriale, attesa la mancanza di un concreto interesse ad agire ex art. 100 cpc;
(iii) nel merito, la mancata valutazione della prova documentale relativa all'interruzione del termine di prescrizione.
Chiedeva quindi, l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio. 6. Restavano contumaci e la nonostante la regolare Controparte_3 Controparte_4 citazione a giudizio.
7. La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co III, c.p.c. all'udienza del 02.12.2025.
⁎⁎⁎⁎⁎ L'appello proposto da contro la sentenza del di Giudice di Pace di Torre Annunziata CP_5
n. 351/2023, depositata in cancelleria in data 26/1/2023, è fondato, per le ragioni che seguono.
8. In via preliminare va dichiarata la contumacia di e della Controparte_3 CP_4
in quanto ritualmente citati in giudizio e non comparsi.
[...]
9. Sempre in via preliminare, va trattata l'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dal' in considerazione del fatto che i crediti per i quali si procede hanno natura CP_5 tributaria (tassa automobilistica) e, in ogni caso, del suo rilievo potenzialmente assorbente ai fini della presente decisione.
9.1 Al riguardo, si rileva che la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice tributario nell'atto che determina l'inizio dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione, alla giurisdizione del Giudice
Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere dei successivi atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n.
546/1992” la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari, estendendosi “ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”.
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il quadro normativo è poi completato dall'art. 19 del citato decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Tale orientamento è stato messo in discussione dalla giurisprudenza formatasi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”).
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs.
546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n.
12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni Unite n. 30666/2022, che operano un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sull'eccezione di prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”.
Il discrimen, in definitiva, è offerto dal momento in cui si ritiene maturata la prescrizione del credito: se ante notifica della cartella esattoriale la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario, se dopo tale notifica al giudice ordinario (il vero “spartiacque” sarebbe quindi costituito dalla notifica della cartella esattoriale).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di orientamenti giurisprudenziali, ha inteso riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n.
546/1992. Nelle parole della Suprema Corte, nella sentenza da ultimo menzionata, si legge, da un lato, che non è “compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga
a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto” e dall'altro “il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che
“Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dall'orientamento favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale (fatto proprio, in passato, dal giudice scrivente), si ritiene tuttavia di aderire oggi (melius re perpensa) all'orientamento da ultimo menzionato
(e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato, all'atto pratico, sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
9.2 Non essendo quindi ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla stessa prospettazione dell'odierno appellato che di fatto ha impugnato un estratto di ruolo afferente ad una cartella asseritamente notificata nel lontano anno 2017), deve accogliersi l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria, sollevata dall'odierna appellante potendosi ritenere assorbito ogni altro motivo di gravame. CP_5
10. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (attinenti al riparto di giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara la contumacia di e della Controparte_3 Controparte_4
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Torre Annunziata n. 351/2023, depositata il 26/1/2023, dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Gradi di Napoli;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 3/12/2025.
Il Giudice Anita Carughi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Anita Carughi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3267/2023 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar, 14, in persona del dr. (CF: Controparte_1
, nella sua qualità di Procuratore in virtù dei poteri al medesimo C.F._1 conferiti giusta procura speciale - REP. N. 177839 RACCOLTA N. 11776 del 28.04.2022; rappresenta e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv.
OR AN (C.F ), e con questa elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio professionale sito in Salerno (SA) al Lungomare C. Colombo nr. 171. E PEC: .salerno. ; Email_1 CP_2
ATTRICE-APPELLANTE
contro
, nato a [...] il [...]; Controparte_3
rappresentato e difeso, nel corso del giudizio di primo grado, dall'avv. Nicola Di Tella e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio professionale sito in Frignano (CE), alla Via S. Antonio Abate nr. 8 PEC Email_3
CONVENUTO-APPELLATO CONTUMACE
nonché contro
, cf: in persona del Presidente p.t., con sede in Controparte_4 P.IVA_2
Napoli alla via Santa Lucia, 81, all'indirizzo PEC egione.campania.it; Email_4
CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 351/2023 depositata in cancelleria in data 26/01/2023;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare e provvedere:
1) In via preliminare, nell'accogliere - per quanto sopra esposto - il presente appello, riformando e/o annullando la Sentenza n. 351/2023 (relativa al procedimento n. 9046/2021
R.G.) resa dall'Ill.mo Sig. Giudice, Dr.ssa Giovanna Cellini e depositata in Cancelleria il
26.01.2023, dichiarare il difetto di Giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado territorialmente competente, per ciò che attiene i crediti tributari, afferenti l'omesso versamento delle tasse sui rifiuti solidi urbani, sottesi all'estratto di ruolo contenuto nella cartella di pagamento oggetto di causa. 2) Sempre in via preliminare ma subordinata, nell'accogliere - per quanto sopra esposto - il presente appello, riformando e/o annullando la Sentenza n. 351/2023 (relativa al procedimento n. 9046/2021 R.G.) resa dall'Ill.mo Sig. Giudice, Dr.ssa Giovanna Cellini e depositata in Cancelleria il 26.01.2023, accertare la carenza di interesse ad agire dell'opponente – stante la non autonoma impugnabilità del ruolo esattoriale – e dichiarare inammissibile l'opposizione a estratto di ruolo, per l'effetto, rigettare la domanda proposta in I Grado.
3) Nel merito, subordinatamente, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare legittima e conforme al dettato normativo l'attività svolta dall'Agente per la Riscossione, stante la piena efficacia probatoria della documentazione fornita in I Grado, rigettare la domanda proposta in I Grado dal Sig. , Controparte_3 nonché rigettare qualsivoglia richiesta di declaratoria di prescrizione del credito oggetto di causa perché inammissibile, improcedibile, improponibile, pretestuosa e, comunque, infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto.
4) Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 20.10.2021, conveniva in Controparte_3 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, l' Parte_1
e la impugnando l'estratto di ruolo nr. 13336/2016 avente
[...] Controparte_4 ad oggetto la cartella di pagamento nr. 07120160120063353000, dell'importo complessivo di € 52,26, emessa per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativa all'anno 2011, asseritamente notificata in data 27.11.2017.
A sostegno dell'opposizione, ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice di pace nonché ammissibile la domanda proposta, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine triennale.
Chiedeva, quindi, la dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito oggetto della cartella esattoriale opposta, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva l con comparsa depositata il 25.01.2022, Parte_1 eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in favore della Commissione Provinciale Tributaria, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, nonché la tardività della stessa. Nel merito, contestava la domanda in quanto infondata, producendo documentazione attestante la regolare notifica della cartella (in data 27.11.2017) e dell'avviso di intimazione n.
07120199045745877000 (in data 07.01.2020), entrambe interruttive del termine di prescrizione. Chiedeva, pertanto, in via preliminare, dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, in subordine, l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale, attesa la mancanza di un concreto interesse ad agire ex art. 100 cpc;
nel merito il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. Restava contumace la nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_4
4. Con sentenza n. 351/2023, depositata il 26/1/2023, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, ritenuta sussistente la propria giurisdizione nonché ammissibile la domanda proposta, accoglieva l'opposizione, annullando la cartella di pagamento nr.
07120160120063353000 e condannando l' al pagamento delle spese di lite. CP_5
5. Avverso detta sentenza, presentava appello l' Parte_2 eccependo: (i) la carenza di giurisdizione e competenza del giudice adito in favore della
Commissione tributaria provinciale;
(ii) l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo esattoriale, attesa la mancanza di un concreto interesse ad agire ex art. 100 cpc;
(iii) nel merito, la mancata valutazione della prova documentale relativa all'interruzione del termine di prescrizione.
Chiedeva quindi, l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio. 6. Restavano contumaci e la nonostante la regolare Controparte_3 Controparte_4 citazione a giudizio.
7. La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co III, c.p.c. all'udienza del 02.12.2025.
⁎⁎⁎⁎⁎ L'appello proposto da contro la sentenza del di Giudice di Pace di Torre Annunziata CP_5
n. 351/2023, depositata in cancelleria in data 26/1/2023, è fondato, per le ragioni che seguono.
8. In via preliminare va dichiarata la contumacia di e della Controparte_3 CP_4
in quanto ritualmente citati in giudizio e non comparsi.
[...]
9. Sempre in via preliminare, va trattata l'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dal' in considerazione del fatto che i crediti per i quali si procede hanno natura CP_5 tributaria (tassa automobilistica) e, in ogni caso, del suo rilievo potenzialmente assorbente ai fini della presente decisione.
9.1 Al riguardo, si rileva che la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice tributario nell'atto che determina l'inizio dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione, alla giurisdizione del Giudice
Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere dei successivi atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n.
546/1992” la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari, estendendosi “ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”.
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il quadro normativo è poi completato dall'art. 19 del citato decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Tale orientamento è stato messo in discussione dalla giurisprudenza formatasi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”).
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs.
546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n.
12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni Unite n. 30666/2022, che operano un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sull'eccezione di prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”.
Il discrimen, in definitiva, è offerto dal momento in cui si ritiene maturata la prescrizione del credito: se ante notifica della cartella esattoriale la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario, se dopo tale notifica al giudice ordinario (il vero “spartiacque” sarebbe quindi costituito dalla notifica della cartella esattoriale).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di orientamenti giurisprudenziali, ha inteso riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n.
546/1992. Nelle parole della Suprema Corte, nella sentenza da ultimo menzionata, si legge, da un lato, che non è “compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga
a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto” e dall'altro “il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che
“Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dall'orientamento favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale (fatto proprio, in passato, dal giudice scrivente), si ritiene tuttavia di aderire oggi (melius re perpensa) all'orientamento da ultimo menzionato
(e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato, all'atto pratico, sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
9.2 Non essendo quindi ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla stessa prospettazione dell'odierno appellato che di fatto ha impugnato un estratto di ruolo afferente ad una cartella asseritamente notificata nel lontano anno 2017), deve accogliersi l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria, sollevata dall'odierna appellante potendosi ritenere assorbito ogni altro motivo di gravame. CP_5
10. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (attinenti al riparto di giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara la contumacia di e della Controparte_3 Controparte_4
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Torre Annunziata n. 351/2023, depositata il 26/1/2023, dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Gradi di Napoli;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 3/12/2025.
Il Giudice Anita Carughi