Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2003, n. 37315
CASS
Sentenza 9 aprile 2003

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Non è causa di ricusazione o di astensione l'adesione del giudice ad una corrente dell'Associazione nazionale magistrati, neppure se ricollegata ad aspri conflitti personali, non potendo tali conflitti riferirsi ad un rapporto tra una parte privata ed una corrente della magistratura associata come tale e, quindi, a tutti gli aderenti a tale corrente complessivamente e indiscriminatamente considerati. Ne consegue che il motivo di ricusazione formulato con esclusivo riferimento alla asserita inimicizia desunta dall'appartenenza del giudice ricusato alla predetta corrente, qualificato come di natura ideologica, rende inammissibile la richiesta di ricusazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2003, n. 37315
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37315
    Data del deposito : 9 aprile 2003

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