Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 1
Non è causa di ricusazione o di astensione l'adesione del giudice ad una corrente dell'Associazione nazionale magistrati, neppure se ricollegata ad aspri conflitti personali, non potendo tali conflitti riferirsi ad un rapporto tra una parte privata ed una corrente della magistratura associata come tale e, quindi, a tutti gli aderenti a tale corrente complessivamente e indiscriminatamente considerati. Ne consegue che il motivo di ricusazione formulato con esclusivo riferimento alla asserita inimicizia desunta dall'appartenenza del giudice ricusato alla predetta corrente, qualificato come di natura ideologica, rende inammissibile la richiesta di ricusazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2003, n. 37315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37315 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sig.ri:
Dr. Francesco ROMANO Presidente
Dr. Luciano DERIU Consigliere
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere
Dr. Antonio Stefano AGRÒ Consigliere
Dr. Arturo CORTESE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA RE, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 12 marzo 2002 n. 63, con la quale è stata dichiarata inammissibile la dichiarazione di ricusazione da lui proposta nei confronti del G.I.P. del Tribunale di Roma, dr.ssa Romina Incutti, nel proc. n. 3814/99 R.G. G.I.P..
Letta la requisitoria del P.G., in persona del dr. Guglielmo PASSACANTANDO, il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
Letta la memoria difensiva di replica, pervenuta il 28 gennaio 2003;
Sentita la relazione svolta dal Cons. S. F. MANNINO.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 12 marzo 2002 n. 63 - con la quale è stata dichiarata inammissibile la dichiarazione di ricusazione da lui proposta nei confronti del G.I.P. del Tribunale di Roma, dr.ssa Romina Incutti, nel proc. n. 3814/99 R.G. G.I.P.. - LF TA ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione degli artt. 102 Cost. e 178 c.p.p. (art. 606 lett. b) e c) c.p.p.) perché i procedimenti relativi alle dichiarazioni di ricusazione sono da tempo assegnati e trattati dalla IV Sezione penale della Corte d'appello di Roma, con attribuzione esclusiva rispetto alle altre sezioni che ha creato una sorta di giurisdizione particolare, non compresa nelle sezioni specializzate per determinate materie, che potrebbe non essere rispettosa dell'art.102 Cost.;
2. inosservanza del coordinato disposto degli artt. 37 c. 1 e 36 c. 1 lett. d) c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. b), c) e d) c.p.p.) per la mancata assunzione della prova, decisiva, dell'appartenenza del G.I.P. alla corrente associativa di Magistratura Democratica, con la quale il ricusante aveva da oltre un ventennio un aspro conflitto personale;
3. inosservanza del coordinato disposto degli artt. 37 c. 1 e 36 c. 1 lett. d) c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. b) e c) c.p.p.) perché l'ordinanza impugnata ha respinto la ricusazione in quanto ispirata da motivi ideologici, mentre il ricusante aveva messo in evidenza che si trattava di un aspro conflitto personale, così definito nell'ordinanza della Corte d'appello di Roma 29/31 maggio 1990 accogliendo la ricusazione da lui proposta nei confronti di altro magistrato;
4. inosservanza dell'art. 41 cc. 1 e 3 c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. c), d) ed e) c.p.p.) perché la Corte d'appello, invece di assumere le opportune informazioni all'Associazione Nazionale Magistrati e al Direttivo del gruppo di Magistratura Democratica, necessarie per stabilire, nel silenzio del giudice ricusato, se lo stesso appartenesse al sodalizio di Magistratura Democratica, ha dichiarato inammissibile de plano la dichiarazione di ricusazione in luogo di disporre la trattazione del merito nei modi previsti dall'art. 127 c.p.p. per accertare la dedotta appartenenza e i potenziali riflessi sullo sviluppo del processo, interdicendo alla parte offesa di interloquire sulle predette circostanze costituenti il merito del procedimento incidentale di ricusazione (motivo aggiunto);
5. inosservanza del coordinato disposto degli artt. 37 e 36 c. 1 lett. d) c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. b), c) e d) c.p.p.) perché il ricorrente aveva denunciato i fatti specifici, risultanti dall'ordinanza della Corte d'appello di Roma 29/31 maggio 1990 cit. e mai smentiti o sconfessati dal Giudice ricusato (motivo aggiunto). L'impugnazione è inammissibile.
La procedura di assegnazione ad apposita sezione ha rilevanza puramente interna perché attiene all'organizzazione dell'ufficio e alla ripartizione della competenza interna fra le varie sezioni, ripartizione che non rileva all'esterno e non da origine a competenza per materia a carattere funzionale esclusivo secondo il criterio organizzativo attualmente praticato in generale per gli uffici giudiziari, siano o non costituiti in più sezioni, nei quali la competenza per materia - e, quindi, il principio della precostituzione per legge del giudice naturale - è riferita all'ufficio e non a ciascuna sezione o a ciascun collegio giudicante, quali articolazioni interne di un unico ufficio giudiziario (V. Cass., Sez. III, 22 giugno 2001, ric. Guerritore;
Sez. VI, 15 ottobre 1998 n. 2959, ric. Mercadante e altri;
Sez. U., 18 marzo 1983 n. 3, ric. Sacconi;
TA anche Cass., Sez. I, 21 maggio 1980 n. 6481, ric. Micozzi;
Sez. III, 3 dicembre 1999 n. 431, ric. Spinozzi;
Sez. I, 6 luglio 1995 n. 411 1, Confl. Comp. G.I.P. Trib. Trani in proc. Daloia;
Id., 3 maggio 1994 n. 2001, Confl. comp. Pret. Palmi/Pret. Taurianova in proc. Melissari;
Id., 12 luglio 1994 n. 3509, Confl. comp. Pret. S. Giovanni Valdarno e Pret. Arezzo in proc. Giusti).
In base a quest'orientamento l'assegnazione di determinate categorie di affari a un'unica sezione costituisce una disposizione meramente interna e risponde a criteri organizzativi ispirati a esigenze di funzionalità e di efficienza, sicché in nessun modo può determinare un contrasto con l'art. 102 Cost.. Tale assegnazione, per la sua natura di atto amministrativo, non potrebbe comunque farsi oggetto di un giudizio di costituzionalità che per l'art. 134 Cost. riguarda esclusivamente le leggi e gli atti aventi forza di legge.
Per gli stessi motivi deve escludersi che la prassi considerata possa dar luogo a nullità del provvedimento emesso nelle suddette materie dalla sezione assegnataria, peraltro in difetto di una specifica previsione e in costanza del principio di tassatività delle nullità sancito nell'art. 177 c.p.p.. Per queste ragioni il primo motivo è inammissibile.
Lo stesso deve dirsi del secondo.
Il motivo di ricorso per cassazione previsto dall'art. 606 c. 1 lett. d) c.p.p. riguarda la mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495 c. 2 c.p.p., per cui manca il presupposto fondamentale per l'ammissibilità dello stesso. In ogni caso, la prova decisiva non può essere costituita dall'indagine relativa alla possibile appartenenza del G.I.P. a una corrente dell'Associazione Nazionale Magistrati, appartenenza che lo stesso ricusante dichiara tautologicamente di non aver potuto accertare se vera perché non risulta da alcuna pubblicazione a lui nota.
Anche il terzo motivo é inammissibile.
L'inimicizia grave tra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private, prevista come causa di astensione, e quindi di ricusazione del giudice ai sensi dell'art. 37 c. 1 c.p.p., è configurata dalla norma come concernente rapporti interpersonali e reciproci (V., per tutte, Cass., Sez. VI, 9 marzo 1999 n. 855, ric. Craxi B., Sez. I, 15 gennaio 1999 n. 396, ric. Proni;
Sez. I, 25 giugno 1996 n. 4336, ric. Vitalone;
Sez. VI, 6 luglio 1995 n. 2830, ric. Miglio).
Non è quindi causa di astensione e di ricusazione l'adesione del giudice a una corrente dell'Associazione Nazionale Magistrati, neppure se ricollegata ad aspri conflitti personali, non potendo tali conflitti riferirsi a un rapporto tra una parte privata e una corrente della Magistratura associata come tale e, quindi, a tutti gli aderenti a tale corrente, complessivamente e indiscriminatamente considerati. Il motivo di ricusazione formulato con esclusivo riferimento alla presunta inimicizia desunta dall'appartenenza del giudice ricusato alla corrente associativa predetta, esattamente qualificato come di natura ideologica, è perciò inammissibile. L'inimicizia grave, causa di astensione, è strutturata dall'art. 36 lett. d) c.p.p. con riguardo al magistrato o a un suo prossimo congiunto e, quindi in relazione a fatti estranei e, almeno di regola, anteriori al processo (Cass., Sez. I, 15 gennaio 1999 n. 396, ric. Pronti;
Sez. VI, 6 luglio 1995 n. 2830, ric. Miglio) e la condotta processuale del giudice può venire eventualmente in considerazione, ove si concretizzi in comportamenti ispirati a comprovata malafede e dolosa scorrettezza, solo in quanto possa costituire dimostrazione di un'inimicizia estranea e anteriore al processo (Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2000 n. 316, ric. Previti C.;
V. anche Cass., Sez. V, 25 giugno 1998 n. 4210, ric. Arnesano A., secondo la quale comportamenti processualmente anomali e non equanimi del giudice potranno eventualmente assumere rilevanza in sede disciplinare, mentre l'adozione di provvedimenti errati potrà ovviamente legittimare l'impugnazione, nell'ipotesi che essi abbiano determinato errori di giudizio;
Sez. VI, 6 luglio 1995 n. 2830, ric. Miglio;
), di cui sia stata specificamente e autonomamente dedotta l'esistenza, non deducibile da presunta mancanza di serenità nell'attività processuale (Cass., Sez. I, 25 giugno 1996 n. 4336, ric. TA).
Nella specie la ricusazione è stata prospettata sulla sola base dell'adesione del giudice - peraltro del tutto ipoteticamente affermata - alla corrente di Magistratura Democratica, senza indicazione di un qualsiasi elemento, anche relativo alla condotta processuale del giudice ricusato (Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2000 n. 316, ric. Previti C.), tale da poter anche solo ipotizzare una situazione di scontro personale tra il magistrato ricusato e il ricorrente.
Da queste premesse discende l'inammissibilità anche dei due motivi aggiunti.
L'assoluta irrilevanza ai fini dell'astensione e della ricusazione, in quanto inidonea a determinare la grave inimicizia prevista dall'art. 36 c. 1 lett. d) c.p.p., dell'adesione del giudice a una corrente dell'A.N.M., comporta l'impossibilità - per altro verso già riscontrata - di svolgere accertamenti in tal senso, per cui la decisione non può essere altrimenti adottata che de plano, a norma dell'art. 41 c. 1 c.p.p., mancando i presupposti per la fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p., senza che questo possa implicare lesione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 SETTEMBRE 2003.