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Articolo 15 della Legge 7 maggio 1965, n. 430
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Legge 7 maggio 1965, n. 430
Articolo 15 della Legge 7 maggio 1965, n. 430
Versione
15 maggio 1965
Art. 15.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 15 maggio 1965
Vedi fonte istituzionale
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