TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§ OGGETTO
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Comunicazione preventiva nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di iscrizione ipotecaria pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2230/24 R.G. Affari Registro Generale
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 2230/24 ter cpc nel termine fissato del giorno 04.02.2025, avente ad oggetto:
“Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”; e vertente CRONOLOGICO
tra Parte_1
[...]
[...] REPERTORIO
F. Sansone del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al N. ______________
n. 008/2025 R.B. Prev. ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Salerno, Via Trento, n. 123;
Ricorrente
Discusso nel termine del 04.02.2025 e con scambio di note scritte
in persona del legale ex art. 127 ter cpc Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. S. Mordà del
Foro di Reggio Calabria in virtù di procura allegata alla memoria
Deposito minuta difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in _________________
Reggio Calabria, T. Campanella, n. 38;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 2230/24 R.G. Ceruso c/o pag. 1 CP_2 §§§
Nel termine fissato del giorno 04.02.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 18.04.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 100 76 2023 000039 36 000, notificata dall in data 19.02.2023, Controparte_1
relativamente a n. 2 avvisi di addebito per contributi previdenziali non versati per complessivi euro 28.264,27, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna della parte resistente al rimborso delle spese di lite, eccependo: 1) la mancanza del presupposto per l'iscrizione ipotecaria.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 04.02.2025 le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, va Parte_1
rigettato.
Invero è infondata l'unica eccezione sollevata dalla parte ricorrente, relativa alla mancanza del presupposto per l'iscrizione ipotecaria. In
Giudizio n. 2230/24 R.G. Ceruso c/o pag. 2 CP_2
particolare, va evidenziato che la comunicazione preventiva impugnata si basa su n. 2 avvisi di addebito, n. 400 2021 000193811 60 000, notificato in data 23.12.2021, per l'importo di euro 12.679,16, e n. 400
2023 00002867 22 000, notificato in data 07.03.2023, per l'importo di euro 15.585,11, sicché l'eventuale annullamento di uno dei predetti avvisi non determinerebbe l'illegittimità/nullità della comunicazione impugnata nel presente giudizio.
Nel caso in esame, poi, la sentenza menzionata dalla parte ricorrente, n.
1403/2023, ha annullato solo in parte il secondo avviso di addebito n. n.
400 2023 00002867 22 000, notificato in data 07.03.2023, per l'importo di euro 15.585,11, limitatamente ai contributi relativi all'annualità 2016, residuando il debito contributivo per le annualità 2017, 2018 e 2019, come si evince chiaramente dalla suddetta sentenza e dall'estratto di ruolo allegato dalla parte resistente (cfr. all. n. 3 del fascicolo telematico di parte).
In ultimo, quanto all'istanza formulata dalla parte ricorrente di rinvio della discussione con concessione di termine per note difensive, ai sensi dell'art. 429, comma II, cpc, la stessa, ad avviso del Tribunale, non è meritevole di accoglimento, in quanto non è necessario concedere tale termine, essendo chiare le risultanze istruttorie e di semplice soluzione le questioni poste dalle parti, già oggetto, peraltro, di trattazione e decisione in analoghi giudizi instaurati dinanzi al Tribunale adito.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore della parte resistente le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
Giudizio n. 2230/24 R.G. Ceruso c/o pag. 3 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell , con Pt_1 Controparte_1
ricorso depositato in data 18.04.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 2.250,00 per CP_1
compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 04.02.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2230/24 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 CP_2