Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 29/05/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 468 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Ernesto Pacini e dall'Avv. Elisabetta Mameli, come da procura in atti;
appellanti
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._4 [...]
, nata a [...] il [...], c.f. , nonché, nella loro CP_2 C.F._5
qualità di eredi superstiti di , nato a [...] il Persona_1 Controparte_3
10.12.1971, c.f. , nata a [...] il [...], c.f. C.F._6 Controparte_4
, (quest'ultima solo nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale C.F._7
di insieme al marito ), Persona_2 Controparte_3 CP_5
, nata a [...] l'[...], c.f. ,
[...] C.F._8 CP_6
nata a [...] il [...], c.f. , tutti elettivamente domiciliati in Nuoro, via C.F._9
Lamarmora 115, presso l'avv. Francesco Pirari, , che li rappresenta e difende giusta procura allegata, come da procura in atti;
appellati
*****
All'udienza del 14 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 270/2022 emessa dal Tribunale di Nuoro, e in accoglimento dei motivi posti a fondamento dell'appello proposto: accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore della signora , ovvero oggi dei Parte_4
signori , , e , del terreno di mq 467 sito nel Comune di Parte_3 Parte_2 Parte_1
Orosei, loc. Cala Liberotto, distinto in catasto al Foglio 9 Mappale 109, parte, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni;
per l'effetto condannare gli appellati a rilasciare la porzione usucapita e detenuta senza titolo;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado del giudizio”.
Nell'interesse degli appellati:
“Voglia la Corte d'appello
1. respingere l'appello principale e confermare la sentenza impugnata;
2. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, in accoglimento dei motivi di appello incidentale condizionato, dichiarare la nullità della sentenza Trib. Nuoro n.
270/2022 o comunque respingere le domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa;
3. in ogni caso condannare gli appellanti alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro Brigida, e Parte_4 CP_7 Per_1
domandando di essere riconosciuta proprietaria per usucapione della fascia di terreno
[...] limitrofa al proprio fondo, dell'estensione di 467 mq del mapp. 109 fg. 9, assumendone il possesso esclusivo sin dagli anni '70, esercitato dapprima dai suoi genitori, quindi al loro decesso da lei e dal marito. Riferiva che detta porzione del contiguo mappale era stata da sempre utilizzata dalla sua famiglia per stendervi i panni, allestirvi banchetti durante la stagione estiva, parcheggiarvi l'auto, coltivarvi l'orto e per rilassarsi sulle amache ivi installate. Nel 1988 l'attrice e il marito avevano ottenuto una concessione edilizia per la realizzazione nella stessa area di un barbecue. L'attrice aggiungeva che da marzo 2013 lei e il marito erano stati privati del possesso ad opera dei convenuti
, e Per_1 CP_1 Controparte_8
I si costituivano in giudizio ed eccepivano in via pregiudiziale la nullità della costituzione CP_1 della poiché già deceduta al tempo dell'iscrizione a ruolo della causa. Sempre in via Pt_4
preliminare, eccepivano il giudicato derivante dalla sentenza n. 694 del 2.7.2010, con la quale, nella contumacia dell'attrice, era stato definitivamente accertato che il confine tra i due fondi corrispondeva a quanto risultante dal frazionamento 2.12.1974 e che la fascia rivendicata dalla Pt_4 era di proprietà dei convenuti. Nel merito, contestavano che la avesse mai posseduto in via Pt_4
esclusiva la porzione oggetto di causa in quanto non delimitata materialmente dalla confinante proprietà e utilizzata in via promiscua dai confinanti. CP_1
Con comparsa in data 29/10/2014 si costituivano in giudizio Parte_1 Parte_2
e in qualità di eredi legittimi della dichiarando di
[...] Parte_3 Controparte_9 Pt_4
voler proseguire il processo incardinato dalla loro dante causa.
Il Tribunale, con sentenza n. 270/22 in data 22.04.2022, ritenuta rituale l'iscrizione a ruolo della causa e non preclusivo il giudicato formatosi sulla diversa domanda di accertamento dei confini, se non limitatamente al dato dell'incertezza oggettiva del confine tra le due proprietà, materialmente incompatibile con il preteso possesso esclusivo, rigettava nel merito la domanda condannando parte attrice alle spese di lite.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i signori lamentandone l'erroneità e Pt_3
l'ingiustizia nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto non sufficientemente individuata la porzione oggetto della domanda di usucapione, sollecitando a tali fini l'espletamento di una ctu per il frazionamento della parte del mappale posseduta invece dalla e dai suoi familiari. La Pt_4
sentenza era erronea anche nella parte in cui il primo giudice, dopo aver correttamente premesso l'autonomia tra le domande di accertamento dei confini e quella di usucapione, aveva erroneamente ritenuto che la sentenza n. 694/2010 spiegasse effetti, quantomeno riflessi, sulla diversa domanda di usucapione.
Hanno resistito i contestando nel merito l'impugnazione. In via subordinata condizionata CP_1 hanno reiterato l'eccezione di nullità dell'iscrizione a ruolo della causa, perché formalizzata dal difensore ormai privo di poteri di rappresentanza della parte deceduta prima della costituzione in giudizio, nonché quella di giudicato derivante della sentenza del tribunale con la quale era stato definitivamente accertato il confine tra le due proprietà e l'estensione dei rispettivi diritti.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 febbraio
2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Con un motivo sostanzialmente unico i contestano che la sentenza n. 694 in data Pt_3
2.7.2010, resa dal Tribunale di Nuoro tra le stesse parti nella diversa controversia di accertamento dei confini tra le due proprietà, possa aver spiegato un qualche effetto con riferimento all'usucapione della striscia di terreno oggetto di causa, assumendone peraltro l'esatta individuazione in atti, ovvero insistendo in via subordinata per l'espletamento di una ctu per una sua più esatta individuazione. Le critiche non colgono nel segno e in sostanza neppure attaccano la vera ratio decidendi della sentenza impugnata.
Non è vero, infatti, che il tribunale abbia deciso la causa, respingendo la domanda proposta dalla e quindi coltivata dai suoi eredi, sulla base degli effetti, diretti o riflessi, del giudicato Pt_4 formatosi sugli esatti confini, o, prima ancora, per l'indeterminatezza della porzione di terreno asseritamente posseduta dalla e dai suoi danti causa. Pt_4
Neppure la Corte dubita della diversità della domanda di accertamento dei confini rispetto a quella di rivendica della proprietà.
D'altronde la Corte di Cassazione è chiara e univoca nell'affermare che mentre “l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale - diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza, nell'azione di regolamento di confini il conflitto è tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, a nulla rilevando, in presenza di una incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno,
l'effetto recuperatorio di detta domanda che consegua soltanto all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22095 del 13/10/2020).
Logica conseguenza di tale diversità di petitum e causa petendi non può che essere la non operatività degli effetti del giudicato ottenuto sui confini nella diversa controversia sulla proprietà.
Nel senso che, una volta anche accertato l'esatto confine tra i due fondi in corrispondenza del tipo di frazionamento 2.12.1974, niente esclude che i (oggi possano aver posseduto uti Pt_4 Pt_3
dominus una porzione del terreno dei vicini (dunque al di là del confine accertato nel precedente giudizio), divenendone proprietari a titolo originario. Insegna la giurisprudenza di legittimità che la domanda di accertamento di confini non perde la sua natura ricognitiva neppure nel caso in cui l'eliminazione dell'incertezza comporti, come corollario, l'obbligo di rilascio di una porzione di fondo indebitamente posseduta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6681 del 23/05/2000).
Dunque, ferma la non interferenza del giudicato formatosi sui confini rispetto alla diversa domanda di rivendicazione della proprietà (perché a ciò mira la richiesta della riacquistare il possesso Pt_4
della fascia di terreno usucapita in forza del possesso pacifico ultraventennale), in realtà il Tribunale ha rigettato la domanda non tanto per l'indeterminatezza del bene oggetto della domanda, intesa come difficoltà materiale di esatta individuazione della porzione rivendicata, quanto piuttosto per l'indeterminatezza dei poteri dominicali asseritamente esplicati sul fondo.
Ora, è noto che l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa. La pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento. (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4807 del 22/04/1992).
In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, la Cassazione ha ulteriormente precisato che “non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022).
Ora, si vede bene che le attività nelle quali si sarebbe esplicato il possesso esclusivo e uti dominus dei genitori, prima, quindi della sua famiglia, sono ben lontane dai principi sopra richiamati.
A fronte della pacifica inesistenza di confini materiali tra i due fondi, che è poi la situazione che ha dato adito alla precedente controversia sui confini, l'utilizzo di uno spiazzo, appunto un'area cortilizia indivisa per i giochi dei bambini, per stenderci la biancheria, banchettarvi durante la bella stagione, riposarsi sulle amache o parcheggiarvi le auto non è espressione di un possesso uti dominus che possa valere all'acquisto della proprietà. Si tratta infatti di attività che per l'occasionalità, la fugacità, lo scarso impatto e l'assenza di elementi stabili esteriori (come una recinzione) non sono idonee a precludere ai proprietari l'uso della cosa.
Altrettanto indefinite si sono poi rivelate le testimonianze. Il fatto che nel cortile vi fosse in sosta l'auto del marito della e che i compagni di caccia banchettassero e vi arrostissero la carne al Pt_4 termine della battuta, o che i vi preparassero le carni che vendevano nell'attività Parte_5 commerciale di macelleria, peraltro cessata negli anni '80/'90 (cfr. dichiarazione del teste
, non costituiscono univoca espressione di un possesso uti dominus, quanto piuttosto di un Tes_1 occasionale sconfinamento, tollerato dai e reso possibile dalla situazione di promiscuità CP_1
della zona confinaria.
Tanto più che alcuni testi di parte appellante non sono stati in grado di chiarire dove tali attività si svolgessero, facendo riferimento ora ad uno spazio immediatamente retrostante la casa, verosimilmente neppure oggetto di contestazione, ora ad uno spazio oltre una stradina non meglio descritta (cfr. teste ), mentre i testimoni di parte appellata hanno riferito dell'esistenza Tes_2
Tes_ di alcune piante di ulivo, che venivano curate invece dai (testi e ). CP_1 Tes_3
L'indeterminatezza dell'oggetto (ossia della porzione di terreno di cui si allega l'acquisto per usucapione) non è che il risultato della promiscuità ed occasionalità dell'uso fattone dalla Pt_4
privo di quegli aspetti di esclusività e esteriorità che devono caratterizzare invece il possesso utile all'acquisto della proprietà.
In tale situazione di promiscuità della zona confinaria, l'occasionale e inconsapevole sconfinamento
8stante la mancanza di segni tangibili del confine), peraltro per attività transeunti e poco dirompenti, come il gioco dei bambini, il pascolo di un cavallo o la coltivazione di un orto stagionale, per periodi che neppure i testi sono stati in grado di circoscrivere nel tempo, sono forme di utilizzo compatibili con la tolleranza dei proprietari proprio perché inidonee ad escluderli dal possesso e manifestare inequivocabilmente all'esterno la volontà di tenere la cosa come propria.
In conclusione, in mancanza di un possesso ultraventennale uti dominus, la domanda di usucapione non poteva trovare accoglimento, come ben valutato dal Tribunale con decisione di rigetto che si conferma integralmente anche in questa sede.
Le spese di lite, liquidate nei valori minimi per la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza, dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla
L.228/12.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda:
1) rigetta l'appello proposto da , e Parte_3 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 270/2022, emessa dal Tribunale di Nuoro il 22.04.2022; Parte_1
2) condanna gli appellanti in solido tra loro a rifondere a parte appellata le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni