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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/10/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, all'udienza del 20 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2835/2025 RGAC TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
ricorrente E rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO CP_1
PALUMMO resistente Oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma VI, c.p.c. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dal Sig. volto ad ottenere l'accertamento dei CP_1 requisiti sanitari richiesti ai fini di un riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3 L. n. 104/1992, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, l' ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma Pt_1
VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto l'insussistenza dei requisiti sanitari per fruire delle prestazioni richieste. Ha quindi concluso, chiedendo un accertamento negativo dei suddetti requisiti. Si è costituito deducendo la sussistenza dei requisiti per il CP_1 riconoscimento delle prestazioni richieste con l'istanza di ATPO e la genericità dell'opposizione proposta dall' Pt_1
1 Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, all'odierna udienza del 20.10.2025 sentite le parti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale. Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità. Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei Pt_1 ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del
2 giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del 16.03.2023)
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito del decreto del giudice di concessione del termine di quindici giorni per le contestazioni, decreto emesso il 25.05.2025 e comunicato in pari data, l'Istituto ricorrente ha tempestivamente depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso in data 04.06.2025, seguita dal ricorso depositato in data 03.07.2025. Nel merito ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata. Si riportano le nozioni legali, che indicano le condizioni che giustificano il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
“…per atti quotidiani della vita, come da precisazione del Ministero della Sanità, sono da intendere quelle azioni elementari che espleta, quotidianamente, un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza…”.
“…E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione…” (I° comma). “…Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità…”. Secondo l'orientamento della S.C. “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di
3 deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (ex multis, Sez. L. n. 15882/2015). Ebbene, muovendo proprio dalla relazione di consulenza depositata nella fase sommaria tali condizioni non appaiono sussistenti. Con riferimento al periziando l'Ausiliare rileva che lo stesso è affetto dalle seguenti patologie: “K Prostata in progressione Umorale (con opercaptazioni costali del radiofarmaco), Sindrome Ansioso-Depressiva in vasculopatia Cerebrale, ipertensione arteriosa con fibrillazione atriale, incontinenza urinaria”. Il CTU così conclude: “...nella visita peritale … i passaggi posturali sono difficoltosi, vi è una ipotonotrofia muscolare, il Sig. è disorientato nel tempo e CP_1 nello spazio, con disturbo dell'attenzione e memoria a breve termine”. Ebbene è di tutta evidenza che manca nella valutazione del CTU ogni riferimento agli specifici atti della vita quotidiana che il periziando non sarebbe in grado di compiere, né è fatto alcun riferimento a documentazione dalla quale tali dati possano ricavarsi o che siano stati dallo stesso desunti. Il CTU ha diagnosticato solo una difficoltà nei passaggi posturali e non una impossibilità di compierli e non ha fatto accenno alla possibilità o meno di deambulare. Rispondendo alle osservazioni della parte oggi convenuta, critiche in ordine alla decorrenza accertata, successiva alla fase amministrativa, l'Ausiliare ha così risposto: “…nella visita neurologica del 13.11.2023 … per il disturbo dell'attenzione e della memoria a breve termine, non è specificato il grado di gravità della demenza …” (lieve, media, grave); aggiungendo che “la vasculopatia cerebrale risultava dal Verbale del 21-6-2024, ma, ripeto, non Pt_1 viene quantificato il grado di gravità dei deficit cognitivi…”. Si osserva, inoltre, che nel riconoscere la necessità di assistenza continua dal mese di settembre 2024 il CTU non fa riferimento a certificazioni più recenti da cui risulti la gravità dei deficit cognitivi, ma fa riferimento ad una scintigrafia da cui risulta un aggravamento del K prostatico, senza specificare l'incidenza che tale peggioramento determina sui deficit cognitivi. Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base della documentazione prodotta unitamente alla memoria di costituzione depositata nel presente
4 giudizio (terapie, e referti di analisi del sangue). Ed anzi dal certificato del
24.07.2025 risulta che la decisione di portarsi presso la struttura sanitaria è stata assunta dallo stesso paziente, ivi arrivato in autonomia con mezzi propri. Nella relazione, inoltre, non è fatto alcun riferimento ad una impossibilità di deambulazione, né è specificato se il ricorrente si trovi in una condizione di isolamento sociale tale da richiedere un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Non è, pertanto, necessario procedere ad una nuova consulenza tecnica nella presente fase, atteso che già sulla base dei dati documentali e delle valutazioni espresse dal CTU della prima fase e della documentazione da ultimo prodotta è da escludere che ricorrano le condizioni per fruire dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Quanto alle spese di lite, la non condivisibile valutazione espressa dal CTU nominato nella fase sommaria, ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara che non sussistono in capo al Sig. CP_1
i requisiti sanitari per fruire della prestazione assistenziale prevista
[...] dall'art. 1 della legge n. 18/80 e dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Compensa le spese di lite. Cosenza, 20/10/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
ricorrente E rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO CP_1
PALUMMO resistente Oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma VI, c.p.c. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dal Sig. volto ad ottenere l'accertamento dei CP_1 requisiti sanitari richiesti ai fini di un riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3 L. n. 104/1992, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, l' ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma Pt_1
VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto l'insussistenza dei requisiti sanitari per fruire delle prestazioni richieste. Ha quindi concluso, chiedendo un accertamento negativo dei suddetti requisiti. Si è costituito deducendo la sussistenza dei requisiti per il CP_1 riconoscimento delle prestazioni richieste con l'istanza di ATPO e la genericità dell'opposizione proposta dall' Pt_1
1 Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, all'odierna udienza del 20.10.2025 sentite le parti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale. Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità. Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei Pt_1 ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del
2 giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del 16.03.2023)
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito del decreto del giudice di concessione del termine di quindici giorni per le contestazioni, decreto emesso il 25.05.2025 e comunicato in pari data, l'Istituto ricorrente ha tempestivamente depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso in data 04.06.2025, seguita dal ricorso depositato in data 03.07.2025. Nel merito ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata. Si riportano le nozioni legali, che indicano le condizioni che giustificano il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
“…per atti quotidiani della vita, come da precisazione del Ministero della Sanità, sono da intendere quelle azioni elementari che espleta, quotidianamente, un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza…”.
“…E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione…” (I° comma). “…Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità…”. Secondo l'orientamento della S.C. “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di
3 deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (ex multis, Sez. L. n. 15882/2015). Ebbene, muovendo proprio dalla relazione di consulenza depositata nella fase sommaria tali condizioni non appaiono sussistenti. Con riferimento al periziando l'Ausiliare rileva che lo stesso è affetto dalle seguenti patologie: “K Prostata in progressione Umorale (con opercaptazioni costali del radiofarmaco), Sindrome Ansioso-Depressiva in vasculopatia Cerebrale, ipertensione arteriosa con fibrillazione atriale, incontinenza urinaria”. Il CTU così conclude: “...nella visita peritale … i passaggi posturali sono difficoltosi, vi è una ipotonotrofia muscolare, il Sig. è disorientato nel tempo e CP_1 nello spazio, con disturbo dell'attenzione e memoria a breve termine”. Ebbene è di tutta evidenza che manca nella valutazione del CTU ogni riferimento agli specifici atti della vita quotidiana che il periziando non sarebbe in grado di compiere, né è fatto alcun riferimento a documentazione dalla quale tali dati possano ricavarsi o che siano stati dallo stesso desunti. Il CTU ha diagnosticato solo una difficoltà nei passaggi posturali e non una impossibilità di compierli e non ha fatto accenno alla possibilità o meno di deambulare. Rispondendo alle osservazioni della parte oggi convenuta, critiche in ordine alla decorrenza accertata, successiva alla fase amministrativa, l'Ausiliare ha così risposto: “…nella visita neurologica del 13.11.2023 … per il disturbo dell'attenzione e della memoria a breve termine, non è specificato il grado di gravità della demenza …” (lieve, media, grave); aggiungendo che “la vasculopatia cerebrale risultava dal Verbale del 21-6-2024, ma, ripeto, non Pt_1 viene quantificato il grado di gravità dei deficit cognitivi…”. Si osserva, inoltre, che nel riconoscere la necessità di assistenza continua dal mese di settembre 2024 il CTU non fa riferimento a certificazioni più recenti da cui risulti la gravità dei deficit cognitivi, ma fa riferimento ad una scintigrafia da cui risulta un aggravamento del K prostatico, senza specificare l'incidenza che tale peggioramento determina sui deficit cognitivi. Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base della documentazione prodotta unitamente alla memoria di costituzione depositata nel presente
4 giudizio (terapie, e referti di analisi del sangue). Ed anzi dal certificato del
24.07.2025 risulta che la decisione di portarsi presso la struttura sanitaria è stata assunta dallo stesso paziente, ivi arrivato in autonomia con mezzi propri. Nella relazione, inoltre, non è fatto alcun riferimento ad una impossibilità di deambulazione, né è specificato se il ricorrente si trovi in una condizione di isolamento sociale tale da richiedere un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Non è, pertanto, necessario procedere ad una nuova consulenza tecnica nella presente fase, atteso che già sulla base dei dati documentali e delle valutazioni espresse dal CTU della prima fase e della documentazione da ultimo prodotta è da escludere che ricorrano le condizioni per fruire dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Quanto alle spese di lite, la non condivisibile valutazione espressa dal CTU nominato nella fase sommaria, ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara che non sussistono in capo al Sig. CP_1
i requisiti sanitari per fruire della prestazione assistenziale prevista
[...] dall'art. 1 della legge n. 18/80 e dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Compensa le spese di lite. Cosenza, 20/10/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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