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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/01/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5602/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5602/2024 R.G.A.C., assegnata in decisione, ai sensi degli artt.
281-terdecies e 281-sexies, comma 3, c.p.c., all'udienza del 13 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_1
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Raffio Massimo (c.f.: C.F._2
e Di Stefano Pasquale ( ), in virtù di C.F._3 C.F._4 procura in calce al ricorso introduttivo, depositato telematicamente, domiciliati presso il domicilio digitale indicato nel medesimo ricorso
RICORRENTI
E (c.f.: Controparte_1 C.F._5
RESISTENTE
Oggetto: “Prestazione d'opera intellettuale”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13/01/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
281-terdecies e 281-sexies c.p.c., così come novellati dal D.Lgs. 149/2022, nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso ex artt. 14, D.Lgs. 150/2011, 281-undecies c.p.c. e 28, L. 794/1942, i ricorrenti, Avv.ti e , esponevano: — di aver Parte_1 Parte_1
n. 5602/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 8 N. 5602/2024 R.G.A.C.
svolto attività professionale di difesa giudiziale in favore della odierna resistente per la promozione di un giudizio ex art.669-bis e ss. e 700 c.p.c., Controparte_1 contro il , l' Controparte_2 [...]
, l' , l Controparte_3 Controparte_4 [...]
e l' , Controparte_5 Controparte_6 incardinato presso il Tribunale di Roma (e iscritto al n. 35697/2017 r.g.), avente ad oggetto il diritto all'assegnazione presso uno degli ambiti prescelti dalla CP_1 all'atto della presentazione della domanda di mobilità; — che tale giudizio si concludeva con ordinanza di accoglimento emessa dal Tribunale adito in data
03/01/2018 (n. cron. 259/2018); — che, tuttavia, l'assistita e odierna resistente
, nonostante a tanto invitata e diffidata, non provvedeva a Controparte_1 corrispondere ai ricorrenti la remunerazione dell'opera professionale prestata in suo favore.
Ciò premesso, i ricorrenti concludevano chiedendo all'adito Tribunale di:
“- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti avv.ti ed Parte_1 ad ottenere la corresponsione del compenso per le prestazioni Parte_1 professionali svolte in favore della resistente;
- accertare e dichiarare ovvero determinare il compenso dovuto ai ricorrenti secondo la nota spese e competenze redatta in base al D.M. 55/2014, aggiornato con il decreto ministeriale n.37/2018 vigente al momento dello svolgimento delle prestazioni, come esposte nella notula specifica e come comprovate dalla documentazione e dagli atti processuali che si producono;
- per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento della somma Controparte_1 di €. 7.948,92 comprensiva di R.F. 15%, CPA 4% ed IVA 22% -come da nota spese allegata- ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che l'On.le
Tribunale adìto riterrà di liquidare in Sua Giustizia, oltre interessi moratori ex art. 1224 c.c. dal 27/06/2019, data della messa in mora contenente la richiesta di pagamento dei compensi professionali, nonché, in via subordinata, gli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla data della presente domanda al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi della presente procedura da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.”.
Nonostante la ritualità della notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza eseguita nei confronti della parte resistente
(notificazione perfezionatasi a mezzo posta in data 18/07/2024, Controparte_1 come da documentazione prodotta in atti da parte ricorrente con deposito telematico operato in data 10/09/2024), la predetta resistente non risulta essersi costituita nel presente giudizio, cosicché della medesima ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data 14/01/2025.
n. 5602/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 8 N. 5602/2024 R.G.A.C.
Con la medesima ordinanza del 14/01/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva riservata in decisione ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies, comma 3, c.p.c..
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento, per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati.
Risulta documentalmente provato in atti che i ricorrenti, Avvocati Parte_1
e , abbiano svolto attività professionale per la difesa giudiziale
[...] Parte_1 della resistente, , nell'ambito di un giudizio cautelare ex art. 700 Controparte_1
c.p.c. intentato innanzi al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, iscritto al n. 35697/2017
r.g. del menzionato Tribunale, nell'ambito del quale la col patrocinio dei CP_1 predetti difensori, richiedeva al Tribunale ivi adito: “a) in via preliminare , previa disapplicazione, per quanto di ragione, dell'Ordinanza Ministeriale del 8/04/2016, n. 241 e dell'art. 13 CCNI per la mobilità 2016/2017, accertare e dichiarare il diritto della docente ad usufruire del diritto di precedenza ex L. 104/1992 e , per l'effetto Ordinare al CP_2 convenuto di assegnarla ricorrente, presso la sede prescelte nella domanda di mobilità
2016/2017 più vicina alla residenza del disabile, e/o, in subordine previa disapplicazione, per quanto di ragione, dell'Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221 e dell'art. 13 CCNI per la mobilità 2017/2018, accertare e dichiarare il diritto della docente ad usufruire del diritto di precedenza ex L. 104/1992 e , per l'effetto Ordinare al convenuto di assegnarla CP_2 ricorrente, presso la sede prescelte nella domanda di mobilità 2017/2018 più vicina alla residenza del disabile;
b) in ogni caso, accertata e dichiarata l'illegittimità della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, -nonché l'errata compilazione delle graduatorie ed il diritto della ricorrente ad essere inserita con precedenza rispetto ai docenti che nell'elenco di assegnazioni avevano un punteggio inferiore (o uguale ma con data di nascita più recente) , o, ancora con precedenza con precedenza rispetto a docenti appartenenti alle graduatorie di cui al concorso, ex D.M. N. 82/2012, o, ancora assunti antecedentemente all'anno 2015, ovvero a docenti appartenenti a fasi successive alla “C” e comunque secondo l'ordine delle preferenze indicate dalla ricorrente, in relazione al punteggio riconosciuto ed indicato in atti, o ancora
l'Illegittimità dell'Aliquota del 25% di riserva dei posti da assegnare in favore della mobilità professionale e nonché l'errata compilazione delle graduatorie ed il diritto della ricorrente ad essere inserita con precedenza rispetto ai docenti che nell'elenco di assegnazioni avevano un punteggio inferiore (o uguale ma con data di nascita più recente) per i motivi innanzi esposti, conseguentemente, c) anche previa sospensione dell'efficacia e/o disapplicazione di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi, compresi l'O.M. n. 241 del 08.04.2016, e del C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 siglato il 08.04.2016, sopra richiamate la cui efficacia è già stata sospesa dal TAR ) nonché del decreto/ bollettino/elenco delle CP_3 assegnazioni della Scuola Primaria pubblicato il 29.7.2016 allegato al decreto n dall'
[...]
, nonché, se del caso, dei provvedimenti degli Controparte_7 [...]
che hanno pubblicato le risultanze della Controparte_8 mobilità territoriale per ambiti della fase B, C e D della scuola primaria disposti dal d) CP_9
e/o (in subordine) accertata e dichiarata l'illegittimità della procedura di mobilità 2017-2018 ,
n. 5602/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 8 N. 5602/2024 R.G.A.C.
previa sospensione dell'efficacia e/o disapplicazione, per quanto di ragione, di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi l'O.M. n. 221 del 12.04.2017, e del C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2018/2018 siglato il 11.04.2017, sopra richiamate (anche perché reso sulla base di un provvedimento di per sé illegittimo), dichiarare illegittimo il diniego al passaggio nel ruolo nell'infanzia e/o all'assegnazione/trasferimento della ricorrente presso una delle sedi prescelte nella domanda di mobilità (2017/2018) sulla base del punteggio riconosciutole e, conseguentemente;
2. ordinare alle convenute, in persona del rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, per quanto di ragione, l'immediata assegnazione della ricorrente presso l'Ambito
Territoriale della provincia di Napoli o della o comunque uno dei successivi ambiti CP_5 indicati e prescelti nell'ordine indicato nella domanda di mobilità tenuto conto del punteggio effettivamente (dove tuttora risultano posti disponibili) su posto comune o Lingua Inglese anche su posto in organico di potenziamento e/o in sovrannumero, e/o ancora su spezzoni- orario della medesima classe di concorso e/o su posti in organico di fatto e/o, ancora, su qualunque posto ovvero spezzone residuo al termine delle operazioni di mobilità annuale anche su cattedra orario esterna anche tra comuni limitrofi o ancora su posti accantonati di ogni tipologia, in primis quelli per concorso a cattedra 2016 non utilizzati, in via provvisoria , anche su progetti di arricchimento dell'offerta formativa, o istruzione età adulta in applicazione del criterio di prossimità in relazione all'effettivo punteggio tenuto;
3. o, ancora più in subordine disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopradedotti;
4. di conseguenza disporre e ordinare agli Uffici convenuti di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché si provveda ad assegnare la ricorrente anche temporaneamente, (eventualmente ex art. 7 del CCNI 2016) e con riserva presso un ambito più prossimo alla residenza e comunque nel rispetto del criterio delle preferenze;
IN OGNI CASO:
5. in mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertata e dichiarata Illegittimità delle assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2017/2018 di cui all'art.7 del CCNI
(utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 2017/2018): a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione provvisoria su posto “comune” (primaria ed infanzia ) sia per motivi di ricongiungimento familiare (in virtù del diritto di precedenza ex lege 104/92 ; b) o ancora, in mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertata e dichiarata, se del caso, Illegittimità delle assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2017/2018 di cui all'art.7 del CCNI (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 2017/2018) e previa disapplicazione della circolare n. 37381 CP_9 del 29/08/2017 (e, conseguentemente della circolare 7703/2017) per la parte CP_8 in cui ha previsto la precedenza su posti disponibili, sia su infanzia che su sostegno , da GAE
e/o Graduatorie di Istituto 1^, 2^ e III^ fascia rispetto alla ricorrente, docente di ruolo, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione provvisoria su posto di sostegno “in deroga” (primaria ed infanzia ); c) e conseguentemente, ordinarsi l'assegnazione provvisoria su posto comune e/o , in subordine, su posto di sostegno “in deroga”, presso gli ambiti prescelti dalla ricorrente per la provincia di Napoli, sia per la scuola primaria che per
l'infanzia;
6. Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento, per quanto di ragione, delle spese ed onorari di causa come per legge con distrazione in favore degli scriventi avvocati anticipatari.” (cfr. ricorso cautelare allegato alla produzione telematica di parte n. 5602/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 8 N. 5602/2024 R.G.A.C.
ricorrente, introduttivo del giudizio a quo, recante mandato a margine sottoscritto dalla allora ricorrente, e odierna resistente, ). Controparte_1
Parimenti documentalmente provato in atti è che tale giudizio — articolatosi sostanzialmente nella celebrazione della sola prima udienza di comparizione, ove veniva riservato in decisione — sfociava in una ordinanza di sostanziale accoglimento da parte del Tribunale adito (cfr. ordinanza n. 259/2018 del 03/01/2018 parimenti prodotta in atti dai ricorrenti).
Ora, in conformità ai pacifici principi vigenti in materia di riparto dell'onere della prova in relazione ad una domanda di adempimento contrattuale, i ricorrenti risultano aver fornito compiuta prova dell'incarico professionale ricevuto dalla resistente, nonché dell'attività professionale svolta in nome e per conto di quest'ultima. Sarebbe spettato, di contro, alla resistente dedurre e dimostrare l'adempimento della propria obbligazione o altro idoneo fatto estintivo, modificativo o impeditivo all'adempimento della dedotta obbligazione contrattuale (cfr. Cass.,
SS.UU., 13533/2001).
Tuttavia, non costituendosi neppure in giudizio, la resistente ha serbato una condotta totalmente inerte, nulla, dunque, deducendo, né provando in relazione all'adempimento (o in relazione a qualsivoglia ulteriore fatto estintivo, modificativo o impeditivo) della obbligazione su di ella pacificamente gravante di remunerazione delle prestazioni svolte dagli odierni ricorrenti in proprio favore.
In relazione a quanto precede, devono ritenersi, quindi, pienamente comprovati i presupposti per il diritto al compenso da parte dei ricorrenti nei confronti della resistente per l'attività professionale svolta in favore di quest'ultima.
In ordine ai criteri utilizzabili per la determinazione del detto compenso, deve osservarsi che, in mancanza di un accordo espresso tra le parti (e avente la necessaria forma scritta) in ordine all'entità del compenso eventualmente pattuito (espresso accordo mai né dedotto né dimostrato dagli stessi ricorrenti), la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (cfr. Cass. Civ., Sez.III, 11 marzo
2005, n.5426).
Nella specie, l'attività professionale dei ricorrenti è stata pacificamente iniziata e completata interamente dopo l'entrata in vigore dei parametri di cui al D.M. 55/2014, con la conseguenza che per la liquidazione va applicata la tabella per l'attività giudiziale di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione risultante dalle modifiche da ultimo apportate dal D.M. 37/2018, ratione temporis applicabile).
n. 5602/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 8 N. 5602/2024 R.G.A.C.
In merito, poi, alla determinazione dei compensi tra i valori minimi e massimi, la giurisprudenza ha chiarito che, con riferimento all'asserito vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. 55/2014, se ne deve rilevare la insussistenza nella normativa, secondo la quale (artt. 1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo dei parametri sanciti
(è stato anche chiarito, con riferimento al DM 140/2012, che il giudice era tenuto ad indicare le concrete circostanze che la giustificavano solo in caso di deroga ai minimi e massimi stabiliti dal citato DM 140/2012, su cui cfr. Cass. n. 18167 del 16/09/2015;
Cass. 11 gennaio 2016 n. 253; Cass. 3 agosto 2016, n. 16225).
Ciò posto, il comma 1 dell'art. 13 della Legge Professionale Forense stabilisce che se tra cliente ed avvocato il compenso non è stato stabilito per iscritto (come appare essere nel caso di specie), il Giudice liquida il compenso facendo riferimento ai parametri allegati al D.M. n. 55/2014 e, quindi, tenuto conto delle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti dal numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Nel caso di specie, è risultato documentalmente provato in atti che parte ricorrente abbia svolto la sua attività professionale nell'ambito di un procedimento cautelare, di valore indeterminabile a complessità media (da ritenersi, dunque, di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, come da disposto ex art. 5, comma 6, D.M. 55/2014).
Sulla scorta dei parametri che precedono, quindi, avuto riguardo alle attività svolte
(esplicatesi nell'ambito delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo, invece, stata documentata in atti l'espletamento di alcuna concreta attività propriamente riconducibile alla fase di trattazione/istruttoria, essendosi, peraltro, articolato il giudizio a quo nella contumacia dei resistenti, non avendo dovuto, dunque, gli odierni ricorrenti esaminare alcun atto o alcuna difesa ivi proposta dalle controparti), all'oggetto del giudizio patrocinato e alla sua complessità, appare equo e congruo riconoscere ai ricorrenti, per l'attività svolta, le seguenti somme: (a) euro
2.060,00 per la fase di studio;
(b) euro 940,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale;
per un totale complessivo, quindi, di euro 4.000,00
(quattromila/00).
Alla predetta somma andranno, poi, aggiunte, se dovute e documentate, nelle aliquote di legge, IVA e C.p.A., nonché il rimborso forfettario di cui all'art. 2, D.M.
55/2014 nella misura del 15% sui compensi.
Sull'importo innanzi indicato sono, inoltre, dovuti gli interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla messa in mora e sino all'effettivo soddisfo.
n. 5602/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 8 N. 5602/2024 R.G.A.C.
Tale messa in mora va individuata nella data dell'11 agosto 2020, riportata sull'avviso di ricevimento della raccomandata inviata dai ricorrenti alla resistente e contenente invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (con contestuale richiesta di pagamento delle somme per le causali qui azionate in lite), prodotta in atti dai medesimi istanti, non potendosi riconoscere, di contro, eguale efficacia di costituzione in mora alla missiva inviata dai ricorrenti in data 27/06/2019 ad un non meglio precisato indirizzo di posta elettronica ordinario (non idoneo ad assurgere a valido domicilio digitale), di cui non è possibile accertare l'effettiva e univoca riconducibilità alla odierna resistente.
Per tutto quanto innanzi osservato, pertanto, la resistente, va Controparte_1 condannata alla corresponsione in favore dei ricorrenti, e Parte_1
, per le causali innanzi indicate, della somma di euro 4.000,00 Parte_1
(quattromila/00), oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi riconosciuti), I.V.A. e C.P.A., se dovute e documentate, nelle aliquote di legge, ed interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dall'11/08/2020 e sino al soddisfo.
Le spese di lite relative al presente giudizio seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia
(rientrante nello scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — )
e all'attività concretamente esercitata dai resistenti vittoriosi (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 5602/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Prestazione d'opera intellettuale”, pendente tra e — ricorrenti — e Parte_1 Parte_1 CP_1
— resistente — , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione
[...] assorbita, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda attorea, e per le causali di cui in motivazione, condanna la resistente, , al pagamento, in favore Controparte_1 dei ricorrenti, e , della somma di euro Parte_1 Parte_1
4.000,00 (quattromila/00), oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura n. 5602/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 8 N. 5602/2024 R.G.A.C.
del 15% sui compensi riconosciuti), I.V.A. e C.P.A., se dovute e documentate, nelle aliquote di legge, ed interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1,
c.c., dall'11/08/2020 e sino al soddisfo;
2. condanna parte resistente, , al pagamento, in favore dei Controparte_1 ricorrenti, e , delle spese di lite per il Parte_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.300,00 (milletrecento/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per spese, ed euro 1.000,00 (mille/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per la medesima parte attrice, Avv.ti Raffio Massimo e Di Stefano
Pasquale, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Aversa, 21/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 5602/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5602/2024 R.G.A.C., assegnata in decisione, ai sensi degli artt.
281-terdecies e 281-sexies, comma 3, c.p.c., all'udienza del 13 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_1
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Raffio Massimo (c.f.: C.F._2
e Di Stefano Pasquale ( ), in virtù di C.F._3 C.F._4 procura in calce al ricorso introduttivo, depositato telematicamente, domiciliati presso il domicilio digitale indicato nel medesimo ricorso
RICORRENTI
E (c.f.: Controparte_1 C.F._5
RESISTENTE
Oggetto: “Prestazione d'opera intellettuale”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13/01/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
281-terdecies e 281-sexies c.p.c., così come novellati dal D.Lgs. 149/2022, nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso ex artt. 14, D.Lgs. 150/2011, 281-undecies c.p.c. e 28, L. 794/1942, i ricorrenti, Avv.ti e , esponevano: — di aver Parte_1 Parte_1
n. 5602/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 8 N. 5602/2024 R.G.A.C.
svolto attività professionale di difesa giudiziale in favore della odierna resistente per la promozione di un giudizio ex art.669-bis e ss. e 700 c.p.c., Controparte_1 contro il , l' Controparte_2 [...]
, l' , l Controparte_3 Controparte_4 [...]
e l' , Controparte_5 Controparte_6 incardinato presso il Tribunale di Roma (e iscritto al n. 35697/2017 r.g.), avente ad oggetto il diritto all'assegnazione presso uno degli ambiti prescelti dalla CP_1 all'atto della presentazione della domanda di mobilità; — che tale giudizio si concludeva con ordinanza di accoglimento emessa dal Tribunale adito in data
03/01/2018 (n. cron. 259/2018); — che, tuttavia, l'assistita e odierna resistente
, nonostante a tanto invitata e diffidata, non provvedeva a Controparte_1 corrispondere ai ricorrenti la remunerazione dell'opera professionale prestata in suo favore.
Ciò premesso, i ricorrenti concludevano chiedendo all'adito Tribunale di:
“- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti avv.ti ed Parte_1 ad ottenere la corresponsione del compenso per le prestazioni Parte_1 professionali svolte in favore della resistente;
- accertare e dichiarare ovvero determinare il compenso dovuto ai ricorrenti secondo la nota spese e competenze redatta in base al D.M. 55/2014, aggiornato con il decreto ministeriale n.37/2018 vigente al momento dello svolgimento delle prestazioni, come esposte nella notula specifica e come comprovate dalla documentazione e dagli atti processuali che si producono;
- per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento della somma Controparte_1 di €. 7.948,92 comprensiva di R.F. 15%, CPA 4% ed IVA 22% -come da nota spese allegata- ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che l'On.le
Tribunale adìto riterrà di liquidare in Sua Giustizia, oltre interessi moratori ex art. 1224 c.c. dal 27/06/2019, data della messa in mora contenente la richiesta di pagamento dei compensi professionali, nonché, in via subordinata, gli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla data della presente domanda al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi della presente procedura da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.”.
Nonostante la ritualità della notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza eseguita nei confronti della parte resistente
(notificazione perfezionatasi a mezzo posta in data 18/07/2024, Controparte_1 come da documentazione prodotta in atti da parte ricorrente con deposito telematico operato in data 10/09/2024), la predetta resistente non risulta essersi costituita nel presente giudizio, cosicché della medesima ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data 14/01/2025.
n. 5602/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 8 N. 5602/2024 R.G.A.C.
Con la medesima ordinanza del 14/01/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva riservata in decisione ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies, comma 3, c.p.c..
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento, per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati.
Risulta documentalmente provato in atti che i ricorrenti, Avvocati Parte_1
e , abbiano svolto attività professionale per la difesa giudiziale
[...] Parte_1 della resistente, , nell'ambito di un giudizio cautelare ex art. 700 Controparte_1
c.p.c. intentato innanzi al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, iscritto al n. 35697/2017
r.g. del menzionato Tribunale, nell'ambito del quale la col patrocinio dei CP_1 predetti difensori, richiedeva al Tribunale ivi adito: “a) in via preliminare , previa disapplicazione, per quanto di ragione, dell'Ordinanza Ministeriale del 8/04/2016, n. 241 e dell'art. 13 CCNI per la mobilità 2016/2017, accertare e dichiarare il diritto della docente ad usufruire del diritto di precedenza ex L. 104/1992 e , per l'effetto Ordinare al CP_2 convenuto di assegnarla ricorrente, presso la sede prescelte nella domanda di mobilità
2016/2017 più vicina alla residenza del disabile, e/o, in subordine previa disapplicazione, per quanto di ragione, dell'Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221 e dell'art. 13 CCNI per la mobilità 2017/2018, accertare e dichiarare il diritto della docente ad usufruire del diritto di precedenza ex L. 104/1992 e , per l'effetto Ordinare al convenuto di assegnarla CP_2 ricorrente, presso la sede prescelte nella domanda di mobilità 2017/2018 più vicina alla residenza del disabile;
b) in ogni caso, accertata e dichiarata l'illegittimità della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, -nonché l'errata compilazione delle graduatorie ed il diritto della ricorrente ad essere inserita con precedenza rispetto ai docenti che nell'elenco di assegnazioni avevano un punteggio inferiore (o uguale ma con data di nascita più recente) , o, ancora con precedenza con precedenza rispetto a docenti appartenenti alle graduatorie di cui al concorso, ex D.M. N. 82/2012, o, ancora assunti antecedentemente all'anno 2015, ovvero a docenti appartenenti a fasi successive alla “C” e comunque secondo l'ordine delle preferenze indicate dalla ricorrente, in relazione al punteggio riconosciuto ed indicato in atti, o ancora
l'Illegittimità dell'Aliquota del 25% di riserva dei posti da assegnare in favore della mobilità professionale e nonché l'errata compilazione delle graduatorie ed il diritto della ricorrente ad essere inserita con precedenza rispetto ai docenti che nell'elenco di assegnazioni avevano un punteggio inferiore (o uguale ma con data di nascita più recente) per i motivi innanzi esposti, conseguentemente, c) anche previa sospensione dell'efficacia e/o disapplicazione di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi, compresi l'O.M. n. 241 del 08.04.2016, e del C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 siglato il 08.04.2016, sopra richiamate la cui efficacia è già stata sospesa dal TAR ) nonché del decreto/ bollettino/elenco delle CP_3 assegnazioni della Scuola Primaria pubblicato il 29.7.2016 allegato al decreto n dall'
[...]
, nonché, se del caso, dei provvedimenti degli Controparte_7 [...]
che hanno pubblicato le risultanze della Controparte_8 mobilità territoriale per ambiti della fase B, C e D della scuola primaria disposti dal d) CP_9
e/o (in subordine) accertata e dichiarata l'illegittimità della procedura di mobilità 2017-2018 ,
n. 5602/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 8 N. 5602/2024 R.G.A.C.
previa sospensione dell'efficacia e/o disapplicazione, per quanto di ragione, di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi l'O.M. n. 221 del 12.04.2017, e del C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2018/2018 siglato il 11.04.2017, sopra richiamate (anche perché reso sulla base di un provvedimento di per sé illegittimo), dichiarare illegittimo il diniego al passaggio nel ruolo nell'infanzia e/o all'assegnazione/trasferimento della ricorrente presso una delle sedi prescelte nella domanda di mobilità (2017/2018) sulla base del punteggio riconosciutole e, conseguentemente;
2. ordinare alle convenute, in persona del rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, per quanto di ragione, l'immediata assegnazione della ricorrente presso l'Ambito
Territoriale della provincia di Napoli o della o comunque uno dei successivi ambiti CP_5 indicati e prescelti nell'ordine indicato nella domanda di mobilità tenuto conto del punteggio effettivamente (dove tuttora risultano posti disponibili) su posto comune o Lingua Inglese anche su posto in organico di potenziamento e/o in sovrannumero, e/o ancora su spezzoni- orario della medesima classe di concorso e/o su posti in organico di fatto e/o, ancora, su qualunque posto ovvero spezzone residuo al termine delle operazioni di mobilità annuale anche su cattedra orario esterna anche tra comuni limitrofi o ancora su posti accantonati di ogni tipologia, in primis quelli per concorso a cattedra 2016 non utilizzati, in via provvisoria , anche su progetti di arricchimento dell'offerta formativa, o istruzione età adulta in applicazione del criterio di prossimità in relazione all'effettivo punteggio tenuto;
3. o, ancora più in subordine disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopradedotti;
4. di conseguenza disporre e ordinare agli Uffici convenuti di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché si provveda ad assegnare la ricorrente anche temporaneamente, (eventualmente ex art. 7 del CCNI 2016) e con riserva presso un ambito più prossimo alla residenza e comunque nel rispetto del criterio delle preferenze;
IN OGNI CASO:
5. in mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertata e dichiarata Illegittimità delle assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2017/2018 di cui all'art.7 del CCNI
(utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 2017/2018): a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione provvisoria su posto “comune” (primaria ed infanzia ) sia per motivi di ricongiungimento familiare (in virtù del diritto di precedenza ex lege 104/92 ; b) o ancora, in mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertata e dichiarata, se del caso, Illegittimità delle assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2017/2018 di cui all'art.7 del CCNI (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 2017/2018) e previa disapplicazione della circolare n. 37381 CP_9 del 29/08/2017 (e, conseguentemente della circolare 7703/2017) per la parte CP_8 in cui ha previsto la precedenza su posti disponibili, sia su infanzia che su sostegno , da GAE
e/o Graduatorie di Istituto 1^, 2^ e III^ fascia rispetto alla ricorrente, docente di ruolo, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione provvisoria su posto di sostegno “in deroga” (primaria ed infanzia ); c) e conseguentemente, ordinarsi l'assegnazione provvisoria su posto comune e/o , in subordine, su posto di sostegno “in deroga”, presso gli ambiti prescelti dalla ricorrente per la provincia di Napoli, sia per la scuola primaria che per
l'infanzia;
6. Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento, per quanto di ragione, delle spese ed onorari di causa come per legge con distrazione in favore degli scriventi avvocati anticipatari.” (cfr. ricorso cautelare allegato alla produzione telematica di parte n. 5602/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 8 N. 5602/2024 R.G.A.C.
ricorrente, introduttivo del giudizio a quo, recante mandato a margine sottoscritto dalla allora ricorrente, e odierna resistente, ). Controparte_1
Parimenti documentalmente provato in atti è che tale giudizio — articolatosi sostanzialmente nella celebrazione della sola prima udienza di comparizione, ove veniva riservato in decisione — sfociava in una ordinanza di sostanziale accoglimento da parte del Tribunale adito (cfr. ordinanza n. 259/2018 del 03/01/2018 parimenti prodotta in atti dai ricorrenti).
Ora, in conformità ai pacifici principi vigenti in materia di riparto dell'onere della prova in relazione ad una domanda di adempimento contrattuale, i ricorrenti risultano aver fornito compiuta prova dell'incarico professionale ricevuto dalla resistente, nonché dell'attività professionale svolta in nome e per conto di quest'ultima. Sarebbe spettato, di contro, alla resistente dedurre e dimostrare l'adempimento della propria obbligazione o altro idoneo fatto estintivo, modificativo o impeditivo all'adempimento della dedotta obbligazione contrattuale (cfr. Cass.,
SS.UU., 13533/2001).
Tuttavia, non costituendosi neppure in giudizio, la resistente ha serbato una condotta totalmente inerte, nulla, dunque, deducendo, né provando in relazione all'adempimento (o in relazione a qualsivoglia ulteriore fatto estintivo, modificativo o impeditivo) della obbligazione su di ella pacificamente gravante di remunerazione delle prestazioni svolte dagli odierni ricorrenti in proprio favore.
In relazione a quanto precede, devono ritenersi, quindi, pienamente comprovati i presupposti per il diritto al compenso da parte dei ricorrenti nei confronti della resistente per l'attività professionale svolta in favore di quest'ultima.
In ordine ai criteri utilizzabili per la determinazione del detto compenso, deve osservarsi che, in mancanza di un accordo espresso tra le parti (e avente la necessaria forma scritta) in ordine all'entità del compenso eventualmente pattuito (espresso accordo mai né dedotto né dimostrato dagli stessi ricorrenti), la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (cfr. Cass. Civ., Sez.III, 11 marzo
2005, n.5426).
Nella specie, l'attività professionale dei ricorrenti è stata pacificamente iniziata e completata interamente dopo l'entrata in vigore dei parametri di cui al D.M. 55/2014, con la conseguenza che per la liquidazione va applicata la tabella per l'attività giudiziale di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione risultante dalle modifiche da ultimo apportate dal D.M. 37/2018, ratione temporis applicabile).
n. 5602/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 8 N. 5602/2024 R.G.A.C.
In merito, poi, alla determinazione dei compensi tra i valori minimi e massimi, la giurisprudenza ha chiarito che, con riferimento all'asserito vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. 55/2014, se ne deve rilevare la insussistenza nella normativa, secondo la quale (artt. 1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo dei parametri sanciti
(è stato anche chiarito, con riferimento al DM 140/2012, che il giudice era tenuto ad indicare le concrete circostanze che la giustificavano solo in caso di deroga ai minimi e massimi stabiliti dal citato DM 140/2012, su cui cfr. Cass. n. 18167 del 16/09/2015;
Cass. 11 gennaio 2016 n. 253; Cass. 3 agosto 2016, n. 16225).
Ciò posto, il comma 1 dell'art. 13 della Legge Professionale Forense stabilisce che se tra cliente ed avvocato il compenso non è stato stabilito per iscritto (come appare essere nel caso di specie), il Giudice liquida il compenso facendo riferimento ai parametri allegati al D.M. n. 55/2014 e, quindi, tenuto conto delle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti dal numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Nel caso di specie, è risultato documentalmente provato in atti che parte ricorrente abbia svolto la sua attività professionale nell'ambito di un procedimento cautelare, di valore indeterminabile a complessità media (da ritenersi, dunque, di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, come da disposto ex art. 5, comma 6, D.M. 55/2014).
Sulla scorta dei parametri che precedono, quindi, avuto riguardo alle attività svolte
(esplicatesi nell'ambito delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo, invece, stata documentata in atti l'espletamento di alcuna concreta attività propriamente riconducibile alla fase di trattazione/istruttoria, essendosi, peraltro, articolato il giudizio a quo nella contumacia dei resistenti, non avendo dovuto, dunque, gli odierni ricorrenti esaminare alcun atto o alcuna difesa ivi proposta dalle controparti), all'oggetto del giudizio patrocinato e alla sua complessità, appare equo e congruo riconoscere ai ricorrenti, per l'attività svolta, le seguenti somme: (a) euro
2.060,00 per la fase di studio;
(b) euro 940,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale;
per un totale complessivo, quindi, di euro 4.000,00
(quattromila/00).
Alla predetta somma andranno, poi, aggiunte, se dovute e documentate, nelle aliquote di legge, IVA e C.p.A., nonché il rimborso forfettario di cui all'art. 2, D.M.
55/2014 nella misura del 15% sui compensi.
Sull'importo innanzi indicato sono, inoltre, dovuti gli interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla messa in mora e sino all'effettivo soddisfo.
n. 5602/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 8 N. 5602/2024 R.G.A.C.
Tale messa in mora va individuata nella data dell'11 agosto 2020, riportata sull'avviso di ricevimento della raccomandata inviata dai ricorrenti alla resistente e contenente invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (con contestuale richiesta di pagamento delle somme per le causali qui azionate in lite), prodotta in atti dai medesimi istanti, non potendosi riconoscere, di contro, eguale efficacia di costituzione in mora alla missiva inviata dai ricorrenti in data 27/06/2019 ad un non meglio precisato indirizzo di posta elettronica ordinario (non idoneo ad assurgere a valido domicilio digitale), di cui non è possibile accertare l'effettiva e univoca riconducibilità alla odierna resistente.
Per tutto quanto innanzi osservato, pertanto, la resistente, va Controparte_1 condannata alla corresponsione in favore dei ricorrenti, e Parte_1
, per le causali innanzi indicate, della somma di euro 4.000,00 Parte_1
(quattromila/00), oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi riconosciuti), I.V.A. e C.P.A., se dovute e documentate, nelle aliquote di legge, ed interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dall'11/08/2020 e sino al soddisfo.
Le spese di lite relative al presente giudizio seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia
(rientrante nello scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — )
e all'attività concretamente esercitata dai resistenti vittoriosi (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 5602/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Prestazione d'opera intellettuale”, pendente tra e — ricorrenti — e Parte_1 Parte_1 CP_1
— resistente — , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione
[...] assorbita, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda attorea, e per le causali di cui in motivazione, condanna la resistente, , al pagamento, in favore Controparte_1 dei ricorrenti, e , della somma di euro Parte_1 Parte_1
4.000,00 (quattromila/00), oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura n. 5602/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 8 N. 5602/2024 R.G.A.C.
del 15% sui compensi riconosciuti), I.V.A. e C.P.A., se dovute e documentate, nelle aliquote di legge, ed interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1,
c.c., dall'11/08/2020 e sino al soddisfo;
2. condanna parte resistente, , al pagamento, in favore dei Controparte_1 ricorrenti, e , delle spese di lite per il Parte_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.300,00 (milletrecento/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per spese, ed euro 1.000,00 (mille/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per la medesima parte attrice, Avv.ti Raffio Massimo e Di Stefano
Pasquale, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Aversa, 21/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 5602/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 8