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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/05/2024, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2842/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2842/2019 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con l'ordinanza del 5 febbraio 2024;
PROMOSSA DA
(cf: ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria (RC) il 20.01.1948 (cf: ) nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
Palmi (RC) il 29.08.1979 e (cf: ) nata a Parte_3 C.F._3
Reggio Calabria l'8.05.1981, rappresentate e difese dall'avv. Angelo Vitarelli.
ATTORI
CONTRO
, CF , in persona del Sindaco, Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro –tempore, elettivamente domiciliato in , Via S. Controparte_1
Anna II Tronco, Pal. Ce.dir., presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'avv.
Rosanna Cristarella.
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_2 P.IVA_2
Regionale, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura pagina 1 di 25 generale alle liti rogata da notaio in Catanzaro il 6 marzo 2020 re- Persona_1 pertorio n.161.460, raccolta n.35.989 dall'avv. Giulia De Caridi ( ) C.F._4 dell'Avvocatura Regionale.
(c.f. ), nata a [...] Parte_4 CodiceFiscale_5 Controparte_1
27/10/1945 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Falcone;
TERZI CHIAMATI
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione, notificato in data 30.07.2019, gli attori convenivano in giudizio il chiedendo al Tribunale adìto di accertare e dichiarare che il Controparte_1
loro congiunto , era deceduto, in località Pietrabianca - Pettogallico, in Persona_2
data 1.03.2011, a causa di un sinistro avvenuto per esclusiva responsabilità, ex art. 2051
c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. dell'Ente convenuto;
di accertare e dichiarare l'obbligo di risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai deducenti;
conseguentemente, condannare il al pagamento, in favore di Controparte_1
ciascuna delle attrici dell'importo di euro 331.920,00 o della somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale e dell'importo di euro 77.405,32 a titolo di danno patrimoniale subito a causa del decesso del Sig. , ovvero della somma Persona_2
ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda esponevano che:
pagina 2 di 25 - il congiunto decedeva, a causa di un evento calamitoso verificatosi in data 1/3/2011,
mentre percorreva con la propria autovettura la strada comunale denominata via dei Monti di Villa San Giuseppe (RC) località Pietra bianca-Pettogallico, a causa di una massa di fango e detriti, proveniente dal costone latistante, che lo travolgeva;
- lo stato di dissesto della strada era stato comunicato al Controparte_1
con diverse missive;
- il era responsabile del sinistro occorso al per violazione degli CP_1 Per_2
obblighi di custodia e manutenzione della strada di cui era proprietario ex art. 2051 c.c. e,
in via gradata, ex art. 2043 c.c.;
- avevano diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.12.2019 si costituiva il eccependo la propria carenza di legittimazione passiva atteso Controparte_1 che l'incidente mortale era stato cagionato da una massa di fango e detriti staccatasi da un terreno di proprietà di contestava, inoltre, l'esistenza dei presupposti Parte_4
della responsabilità civile atteso il ricorrere del caso fortuito, nonché il quantum della richiesta risarcitoria. Formulava le seguenti conclusioni: “1)In via preliminare, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, per difetto di
legittimazione passiva; 2) sempre in via principale, nel merito, rigettare la domanda per difetto dei presupposti costitutivi della responsabilità ex art. 2043 ed ex art. 2051 del
codice civile;
3) in via subordinata, accertare la non esclusività della responsabilità del
nella causazione del sinistro, per non essere l'unico soggetto tenuto a garantire CP_1
la sicurezza dei luoghi ex art. 2043 e 2051 c.c. e, conseguentemente, in ragione
Org_ dell'apporto causale dei soggetti giuridici corresponsabili (privato proprietario, ,
) abbattere, proporzionalmente, il quantum risarcirono chiesto …”. CP_2 Org_2
Alla prima udienza di comparizione e trattazione, tenuta dal giudice onorario, parte attrice chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del , Organizzazione_3
pagina 3 di 25 della della della Organizzazione_4 Controparte_2 [...]
, nonché della sig.ra Org_5 Parte_4
Con ordinanza depositata in data 1° Febbraio 2020 il giudice istruttore autorizzava parte attrice a chiamare in giudizio la e la sig.ra e Controparte_2 Parte_4
fissava nuova udienza di comparizione delle parti e trattazione in data 14 settembre 2020.
Si costituiva la in data 15 luglio 2020 eccependo l'estinzione del Controparte_2
preteso risarcimento per intervenuta prescrizione del diritto azionato, comunque, in seguito al decorso del termine quinquennale ex art. 2947 comma 1 cc., la nullità dell'atto di citazione e il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, contestando sia l'an per l'eccezionalità degli eventi alluvionali, sia la quantificazione della domanda risarcitoria
Con comparsa depositata in data 24 luglio 2020 si costituiva, in ultimo, Parte_4 eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa e il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, concludeva per il rigetto della domanda, con condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con la memoria ex art. 183 c.p.c., n. 1, parte attrice, in subordine, rispetto alle precedenti conclusioni chiedeva di ritenere e dichiarare la responsabilità solidale della e della sig.ra con il ai Controparte_2 Parte_4 Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., condannandoli, in solido, tra loro al risarcimento del danno - patrimoniale e non - dovuto alle odierne attrici, come sopra determinato e quantificato.
Il convenuto, con la memoria ex art. 183 c.p.c., n. 1, eccepiva CP_1
l'inammissibilità della domanda risarcitoria poiché già spiegata nel processo penale
(iscritto al n. 34/2014 R.G.N.R. del Tribunale di Reggio Calabria), nel quale le odierne attrici si erano costituite parti civile, celebrato nei confronti dei Dirigenti comunali preposti al Settore Lavori Pubblici, processo definito con una sentenza assolutoria definitiva ed irrevocabile già alla data di introduzione del presente giudizio.
pagina 4 di 25 La causa veniva istruita a mezzo prova documentale, ordine di esibizione e CTU
effettuata dal geologo dott. . Persona_3
Precisate le conclusioni con note di trattazione scritta, con l'ordinanza del 5 febbraio
2024 la causa era assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 nella formulazione ratione temporis vigente.
2. Sul processo penale.
L'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento danni è infondata.
In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, e ferma restando la necessità
che vi sia coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato (Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2851 del 09/02/2006).
Nel caso di specie, al di là del rilievo che la domanda attrice è proposta contro il e non nei confronti delle persone fisiche (dirigenti comunali) destinatari CP_1 dell'azione penale, è fondamentale osservare che nel procedimento penale - concluso con la sentenza n. 1404/2018 del Tribunale di Reggio Calabria, pronunciata in data 17 luglio
2018 - gli imputati per il reato di cui agli artt. 113 e 589 c.c. per il decesso di
[...]
, sono stati assolti non già per l'insussistenza del fatto, ma per non aver Per_2 commesso il fatto, ai sensi dell'art. “530, cpv. cpp.”; segnatamente, in motivazione: “non essendosi raggiunta la prova (pur con la disposta integrazione di istruttoria) in ordine alla sussistenza in capo agli stessi (n.dr. degli imputati quali dirigenti comunali) di una posizione di garanzia volta a scongiurare l'evento verificatosi” poichè “anche a voler riscontrare una responsabilità del da un lato, l'indeterminatezza e la genericità CP_1
delle competenze, così come indicate nel cd. funzionigramma e la mancata emersione in sede di istruttoria di funzioni più specifiche in capo agli imputati (nonostante l'escussione
pagina 5 di 25 di un ulteriore teste ex art. 507 cpp), non possono che condurre ad un giudizio di
assoluzione dei Dirigenti non potendosi rinvenire una loro responsabilità in assenza di una fonte determinata e prestabilita dell'obbligo giuridico di impedire l'evento” e dall'altro lato “non si sono nemmeno acquisiti elementi sufficienti per rinvenire il possesso concreto in capo agli imputati del potere di spesa e di gestione, oltre che di messa in sicurezza di un territorio così vasto”.
È evidente che la sentenza penale, nel caso di specie, non ha alcun effetto preclusivo già, solo, per essere stata pronunciata per insufficienza di elementi di prova circa l'attribuibilità del fatto agli imputati;
oltretutto, nel presente giudizio non ha alcun rilievo il potere di spesa o l'esistenza di risorse finanziarie.
In ordine alla diversità degli accertamenti richiesti in sede penale rispetto a quelli propri del presente procedimento, lo stesso giudice penale non ha mancato di osservare che: “Non può certamente valere in questa sede l'art. 2051 del codice civile che, come noto, prevede una presunzione di colpa in capo alla amministrazione proprietaria della cosa oggetto di custodia (in questo caso il . Così come non può evocarsi la CP_1 categoria dell'immedesimazione organica applicabile in diritto amministrativo, tale per cui, una volta accertata (per ipotesi) la responsabilità del da essa conseguirebbe CP_1
automaticamente la responsabilità dei Dirigenti allo stesso appartenenti. Tali concetti (la presunzione di colpa, l'immedesimazione organica) evocati dalla difesa della parte civile in sede di discussione non possono (e non devono) trovare spazio nel diritto penale volto invece all'accertamento concreto della responsabilità personale di ogni individuo (art. 27
Cost)”.
3. Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dai terzi chiamati è, parimenti, priva di pregio.
Correttamente parte attrice invoca l'applicazione del principio per cui “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a
più danneggianti in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., la diversità dei titoli della
responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione del termine di
pagina 6 di 25 prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e,
segnatamente, dall'art. 1310, primo comma, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del "fatto dannoso" previsto dall'art. 2055 c.c.” (conformemente a Corte di Cassazione,
Sez. 3 , Sentenza n. 22164 del 05/09/2019).
In ogni caso, quando il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, quando, come nel caso di specie, vi è stata costituzione di parte civile “la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo” (in termini, Corte di Cassazione, ordinanza n. 11190 del 06/04/2022).
Per di più, l'art. 2947, comma 3, c.c., nel far coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con quello stabilito dalla legge penale per il reato, si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche a quella intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (cfr. Corte di Cassazione, sez. 6 - 3, ordinanza n. 21404 del 26/07/2021).
Il giudizio penale a carico dei dirigenti del - in cui, si Controparte_1
ribadisce, le attrici si erano costituite parte civile spiegando azione risarcitoria -, si è
concluso, con la sentenza n. 1404/2018, le cui motivazioni sono state depositate in data 12
ottobre 2018 e, quindi, il diritto al risarcimento del danno non è prescritto.
4. Sulla responsabilità del sinistro.
4.1. È fondata la domanda attorea proposta ex art. 2051 c.c. nei confronti del
[...]
per le ragioni di seguite illustrate. Controparte_1
La verificazione del sinistro in data 3 marzo 2011 non è in contestazione.
[...]
mentre percorreva la strada via dei Monti Località Pietrabianca con il proprio Per_2 veicolo, veniva travolto da un'ondata di fango proveniente da un terreno soprastante la via pagina 7 di 25 Monti e perdeva la vita. E' documentalmente provato che il decesso del è Per_2 avvenuto quale conseguenza di “… asfissia meccanica violenta instauratasi per intasamento di materiale fangoso delle vie aeree”, come accertato dal medico legale nominato nel corso del procedimento penale.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio ha trovato conferma:
- che l'area sorgente della frana ricade su terreni privati, catastalmente identificati alle particelle n. 75 (marginalmente) e 77 del Foglio di Mappa n. 6 della Sezione Censuaria di
Villa San Giuseppe, di proprietà della convenuta NO;
Parte_4
- che la strada Via dei Monti, invasa dalla colata di fango e detrito, è di proprietà/competenza del Controparte_1
- che “l'area su cui si sviluppa il tratto stradale di interesse, così come le immediate vicinanze, è geo-morfoligicamente fragile, a causa della sua complessa storia tettonica, dell'elevata clivometria del pendio, della particolare struttura lito-stratigrafica del sito e dalla precarietà geomeccanica dei terreni detritico-alteritici di copertura. Tale assetto geo-lito-morfologico conferisce all'area una particolare propensione al dissesto che può
dar luogo, in concomitanza di eventi pluviometrici particolarmente intensi, a fenomeni gravitativi come quelli trattati nel caso di specie”.
Com'è noto gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285, devono - salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della predetta norma - provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Trattasi di obblighi derivanti dal mero fatto di essere proprietari il quale può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 cod. civ. (così, Cass., 22 aprile 2010, n. 9527).
pagina 8 di 25 Incombe, pertanto, sull'Ente proprietario della strada l'obbligo di provvedere alla manutenzione - ordinaria e straordinaria - ed alla custodia, così come l'obbligo di attivarsi al fine di acquisire le informazioni relative al suo stato, nonché di adottare tutti i provvedimenti organizzativi generali e dispositivi specifici per la eliminazione dei pericoli accertati, o comunque segnalati, anche all'occorrenza sostituendosi all'inerzia dei proprietari di terreni adiacenti il bene comune, nell'ipotesi in cui questi ultimi abbiano omesso la messa in sicurezza delle loro proprietà.
L'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione e si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. 12 aprile 2013, n. 8935; cfr. anche Cass. 28 settembre 2012, n. 16542).
Il proprietario-custode non può consentire la circolazione su un tratto di strada di cui ha la custodia, senza adottare - o assicurarsi che vengano da altri adottati - i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti e conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio.
Tant'è che l'inerzia del proprietario nella realizzazione degli interventi idonei a bonificare o mettere in sicurezza il terreno adiacente alla strada non elimina di certo quella del proprietario o del concessionario dell'area su cui, ad esempio, massi rocciosi, detriti o fango sono, prevedibilmente, destinati a cadere. In generale deve ritenersi “in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l'uso generalizzato …” (Cass. Civ. sent. n. 3216/2017). Ed ancora “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei
fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha
l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti
pagina 9 di 25 della strada, nonché ove, invece, esse si verifichino quello di attivarsi per rimuoverle o
farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2043 c.c., qualora, pur potendosi avvedere con l'ordinaria diligenza della
situazione di pericolo, non l'abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né
abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6141 del 14/03/2018).
La responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito.
Il consulente tecnico d'ufficio ha ricostruito, sulla base dei dati registrati nelle stazioni metereologiche di Catona e la quantità di pioggia caduta nell'area Controparte_1
d'interesse nelle ventiquattro ore precedenti l'innesco del fenomeno franoso, come pari a
58,2 mm e, previa analisi dei valori massimi annuali di pioggia giornaliera (ritenuti maggiormente significativi per correlare la quantità di pioggia giornaliera con l'innesco di fenomeni franosi) ha concluso che “il valore di 58,2 mm corrisponde al 65esimo percentile, quindi superiore alla media di questo specifico set di dati” e che “In virtù dei risultati sopra elencati si può affermare che il valore di 58,2 mm/die, quantità di pioggia ricaduta sul sito nelle 24 ore precedenti l'evento calamitoso, sia un valore estremante alto
e molto superiore alle medie stagionali dell'area investigata seppur esso si mantenga al di sotto dei valori di picco storici e non rivesta quindi il carattere di unicità” (v. pagg. 29
e ss. CTU).
I giudici di legittimità hanno chiarito che l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche può configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando esse costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, sicché il custode è tenuto a dimostrare, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, di aver mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto (cfr. ex multis, ord. n. 18856 del 28/07/2017, conf. Sez. 3, ord. n. 2482 dell'1/02/2018, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche).
I principi richiamati sono pacifici e da essi non vi è ragione di discostarsi.
pagina 10 di 25 Come descritto nell'elaborato peritale redatto in corso di causa “il tratto di strada su cui si è riversato il materiale detritico, all'epoca dei fatti era privo di adeguate protezioni ai margini della carreggiata. Lungo il ciglio interno era presente, infatti, solo la cunetta
stradale senza alcuna opera di contenimento mentre sul margine esterno della carreggiata erano presenti, distanziati tra loro, alcuni bassi parapetti (h≈30 cm), risultati incapaci di trattenere l'autovettura del Sig. che così è stata trascinata dalla Per_2 colata detritica fuori dalla sede stradale, verso il fondo valle” (CTU).
All'atto dei sopralluoghi svolti l'ausiliario ha constatato che “lungo l'asse viario in corrispondenza del punto in cui l'automobile del signor è stata colpita dai detriti Per_2
di frana, sono oggi presenti alcuni New-Jersey in calcestruzzo, a protezione del ciglio di
valle della strada, mentre sul lato di monte è stato realizzato un muro di contenimento in
c.a. alle cui spalle sono stati posizionati alcuni gabbioni di contenimento (v. fig. 4-4), specificando in sede di risposta alle osservazioni ricevute che, verosimilmente “se le opere di contenimento realizzate in prossimità della sede stradale in seguito all'evento fossero state realizzate prima del 01/03/2011, seppur non avrebbero impedito l'innesco
dell'evento franoso - attivatosi nelle aree immediatamente a monte della sede stradale – avrebbero sicuramente contenuto almeno parzialmente, e quindi attenuato, la massa
detritica che ha travolto il signor . Per_2
Sull'argomento, è opportuno precisare che, chiaramente in forza dei principi già richiamati, non incide sulla responsabilità dell'Ente proprietario l'individuazione del soggetto che ha finanziato i lavori eseguiti nell'area su cui si è verificato il sinistro, nè la loro committenza;
ad abundantiam si osserva che lo stesso geologo , dipendente CP_3 comunale, nel corso dell'esame dibattimentale (le cui trascrizioni sono state prodotte), ha riferito che l' si occupa degli interventi relativi alla viabilità comunale e Controparte_4 che, in caso di intervento di grossa entità, veniva chiesto “che intervengano gli uffici regionali, per sistemare una cosa che economicamente, per l'amministrazione, è troppo
…”.
pagina 11 di 25 E' dirimente mettere in evidenza che, nel caso per cui vi è controversia, la situazione di pericolo era conosciuta e l'evento era prevedibile;
ciononostante, l'Ente proprietario non ha tempestivamente realizzato le necessarie opere di contenimento;
oltretutto, nel presente giudizio non ha dimostrato di avere fatto il possibile per impedire l'evento; nemmeno ha dimostrato (e, invero, neppure allegato) che non fosse possibile predisporre una viabilità alternativa o interdire il traffico veicolare per il tempo strettamente indispensabile.
È agli atti la denuncia datata 24 novembre 2010, prot. 216231 del Controparte_1
, firmata da circa 300 cittadini dell'VIII Circoscrizione del
[...] Controparte_1
(indirizzata a vari soggetti tra cui il Sindaco di ) volta a segnalare
[...] Controparte_1 la <“grave situazione ambientale in cui versa il territorio della VIII Circoscrizione”, dal momento che “anni di incuria impongono urgenti ed immediati interventi per mettere in sicurezza il territorio al fine di salvaguardare l'incolumità della popolazione residente”.
In particolare, in essa si rilevavano “le gravi carenze di sicurezza per la vita umana derivanti da una gestione del territorio dell'VIII Circoscrizione del tutto deficitario sotto il profilo della tutela ambientale, della pianificazione e della prevenzione del rischio,
della qualificazione e del demansionamento delle infrastrutture e dei servizi funzionali alla gestione delle acque meteoriche”>, chiedendo, tra l'altro “La predisposizione immediata di un piano di interventi per la messa in sicurezza dei fronti frana apertisi a seguito delle piogge su tutto il territorio dell'VIII Circoscrizione”> (v. pag. 6 sentenza penale n. 1404/2018).
È utile riportare anche i seguenti ulteriori elementi che emergono dalla lettura della sentenza penale:
<sono stati poi escussi alcuni testi indotti dalla parte civile, che abitavano nella zona < i>
ove si era verificata la frana.
ha affermato che anche pochi mesi prima rispetto all'evento di cui al Testimone_1
capo di imputazione e nello stesso luogo si era verificato uno smottamento di fango che
gli aveva causato la perdita della macchina. Ha inoltre ricordato che si era verificata
pagina 12 di 25 un'altra frana “sopra il compattatore di Pettogallico” e che, a causa di tale evento catastrofico, il paese era rimasto isolato per tre giorni.
Riferiva che era fenomeno frequente e che spesso rinveniva delle pietre sulla strada.
Anche lui confermava che prima della frana non c'era nessun meccanismo a protezione della strada e che il muretto di contenimento era stato costruito solo in un momento successivo rispetto all'evento. Ha inoltre riferito che la conformazione “friabile” del terreno costituiva fatto notorio: “prima degli anni '60, o negli anni '60, proprio per la questione frane, praticamente si era deciso di trasferire il paese, siccome viene la collina,
poi scende piano verso il torrente, i giardini tutti sotto Pettogallico, paradossalmente sono tutti terreni edificabili perché allora si pensava di spostare lì il terreno”.
È stata inoltre acquisita una petizione popolare per la richiesta di viabilità alternativa di sicurezza a firma (anche) di , da lui stessa riconosciuta in Testimone_1 sede di testimonianza e successiva all'evento oggi in discussione (l'istanza è infatti del
2013) in cui si fa presente la situazione di disagio causata dalle numerose frane, dalle alluvioni e dai diversi fenomeni disastrosi che hanno interessato (anche) via dei Monti. In
particolare si rilevava che le evidenti difficoltà e i rischi connessi erano maggiori a causa dell'esistenza di un'unica via percorribile e della “impossibilità oggettiva di fruire di una strada secondaria utile in caso di emergenza”. Proprio alla luce di tali emergenze i firmatari richiedevano “la costruzione di una via di collegamento alternativa, proponendo un ponte che colleghi il centro abitato della suddetta Frazione alla Strada
Scorrimento veloce Gallico – Gambarie, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini”.
In merito alla richiesta di viabilità alternativa, è stata acquisita la risposta del CP_1
(cfr. nota prot. n. 150/90 del 23.10.13 a firma di inviata ai Carabinieri della Pt_5
Stazione di Catona e alla Commissione straordinaria presso il Controparte_1
). In essa si rilevava che “la viabilità oggetto della petizione dei cittadini
[...]
residenti è stata più volte segnalata a questo Settore. Quasi tutto il tracciato della Via dei
Monti, come evidenziato nel corso dei sopralluoghi effettuati dai tecnici dipendenti,
presenta diversi punti di criticità rispetto alla sicurezza della circolazione. In particolare
pagina 13 di 25 nei periodi a maggiore intensità di fenomeni piovosi si verificano smottamenti che per lo
più interessano gli strati superficiali. Ciò detto è indubbia la potenziale pericolosità di tutta l'arteria che, come richiesto dai residenti, necessiterebbe di validi percorsi alternativi, che al momento comportano l'allungamento del tragitto e dei tempi di percorrenza. Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore utile collaborazione (…)”.
Sulle condizioni del territorio e sui disastri frequenti, si riportano inoltre alcuni
articoli prodotti dalla Parte Civile ed acquisiti con il consenso delle Parti.
Omissis
Anche il teste , i cui genitori abitano a duecento metri di distanza dal Testimone_2 luogo della frana (nello specifico “a monte”, all'interno dell'abitato di Pettogallico), ha riferito che il 5 settembre 2010 la sua famiglia aveva subito uno sgombero effettuato dai
Vigili del Fuoco a seguito di una frana. Ha dichiarato inoltre che i genitori rimanevano
chiusi dentro casa a causa del materiale terroso e che il era stato allertato della CP_1
situazione (cfr. esposto del 20.10.10 al a firma di Controparte_1 Per_4
e ).
[...] Persona_5
il quale abita nelle vicinanze dei luoghi di cui al capo di Persona_6
imputazione (circa 50 metri a valle), ha confermato che quei luoghi erano sovente teatro
di eventi franosi, dovuti alle condizioni non sicure delle strade>.
È certo che il fosse a conoscenza del fatto che in quella porzione di strada, in CP_1
concomitanza di eventi meteorici intensi, erano già accaduti fenomeni franosi di varia entità e che abbia omesso di adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione di danni agli utenti della strada.
Non vi è spazio, quindi, per l'applicazione dell'invocato caso fortuito, in difetto di prova, da parte del che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né CP_1
superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (ex multis,
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020).
pagina 14 di 25 Tanto più che vi è la prova positiva del difetto di diligenza nella sorveglianza della strada.
Va, senza dubbio, affermata la responsabilità del ex art. Controparte_1
2051 c.c., con conseguente obbligo a carico dello stesso di risarcire tutti i danni sofferti dalle attrici.
4.2. L'accoglimento della conclusione principale formulata da parte attrice nella memoria ex art. 183 c.p.c., n° 1 determina l'assorbimento della conclusione formulata al n° 6 con cui si chiede, in via subordinata di “dichiarare la responsabilità solidale della
e della sig.ra con il , ai Controparte_2 Parte_4 Controparte_1
sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., condannandoli in solido tra loro
al risarcimento del danno - patrimoniale e non”.
Tuttavia, considerate le conclusioni formulate dal (che, comunque, non svolge CP_1
domanda trasversale di regresso, ex art. 2055 c.c., 2° comma) è bene aggiungere che, all'esito dell'istruttoria svolta, non si ravvisano i presupposti della responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo alla e a difettando la prova Controparte_2 Parte_4 dell'elemento soggettivo della colpa;
né si ravvisano i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. non rivestendo la qualità di custodi della strada in cui si è verificato il sinistro mortale.
La ha trasferito le competenze in materia di difesa del suolo alle Controparte_2
Provincie e, in parte, ai comuni con Legge Regionale – Regione 12 agosto 2002, CP_1
n. 34 - “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” (art. 88 e 89), pur se l'effettivo conferimento delle funzioni amministrative dalla Regione alle Province si è realizzato in data 1° gennaio 2006 come desumibile dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 194 “Conferimento delle funzioni amministrative alle province - Legge
Regionale n. 34/2002” (cfr. allegato 6 - CTU).
Inoltre, l'esperto ha verificato, attraverso la consultazione di tutti gli elaborati del PAI, che l'area, in località San Giuseppe – Petto Gallico, in cui è avvenuto il fenomeno franoso pagina 15 di 25 non è sottoposta ad alcuna perimetrazione relativa a rischi e/o a pericolosità
idrogeologiche.
Quanto alla proprietà della l'ausiliario ha rilevato che, dalle osservazioni Pt_4
svolte (foto aeree storiche dal e e fotografie Organizzazione_6 Org_7 disponibili su di risalenti al 2008), sembrerebbe che “sul Org_8 Org_7
terreno della NO non venissero eseguiti interventi di manutenzione e non Pt_4
fosse praticata, fattivamente, alcuna attività agricola. Peraltro, la destinazione agricola del fondo, querceto, non prevede particolari pratiche di selvicoltura” e che “stesse foto non mostrano evidenti manomissioni che possano aver avuto rilevanza sull'innesco del fenomeno franoso”, concludendo che “seppur il fondo presentasse alcuni indicatori di potenziale instabilità, coltre detritico-alteritica e segni di reptazione (riconoscibili dai fusti inclinati di alcuni alberi), appare quantomeno improbabile che tali marker potessero essere riconosciuti dalla convenuta senza l'ausilio di studi specialistici”. La valutazione tecnica dell'esperto rafforza il giudizio del Tribunale in ordine al difetto di prova dell'elemento soggettivo dell'illecito.
In conclusione, il fatto dannoso non è imputabile ai terzi chiamati ex art. 2055 c.c.
5. Sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dal
coniuge e dalle figlie della vittima.
Merita certamente di essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, nella specie di danno da perdita del rapporto parentale, rivendicato dalle attrici iure proprio a causa della perdita del padre.
Tale voce di danno - ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica - si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., l'uno e l'altro, peraltro, definitivamente trasmigrati - non come autonome categorie di danno, ma come entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto - nell'area normativa dell'art. 2059 c.c. (Cass., 31 maggio 2003,
pagina 16 di 25 nn. 8827 e 8828; Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233; Cass., sez. un., 11 novembre 2008,
nn. 26972, 26973, 26974, 26975).
La Suprema Corte, inoltre, con la citata sentenza n. 8828/03, ha precisato che l'uccisione di una persona è evento pluri-offensivo idoneo, in quanto tale, ad estinguere contemporaneamente il bene-vita della vittima primaria ed il vincolo parentale con i congiunti di questa, ledendo in tal modo l'interesse di rilevanza costituzionale alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà tra i familiari.
In tema di danno non patrimoniale dovuto ai più stretti congiunti della vittima non è
necessaria la prova specifica della sussistenza di tale danno, potendo a tal fine farsi ricorso alle presunzioni in quanto ciò che rileva ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è, fondamentalmente, il legame affettivo tra i familiari, perfettamente idoneo a fondare, già di per sé (salvo prova contraria), la legittimazione attiva a pretendere il danno da morte del congiunto;
con la conseguenza che il peculiare rapporto di ciascun familiare con la vittima, l'intensità del vincolo familiare, le abitudini di vita, le effettive sofferenze individualmente patite, l'eventuale sussistenza di una situazione di convivenza tra i soggetti in questione ed ogni altro elemento della fattispecie, possono incidere esclusivamente sul quantum, al fine di rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto.
L'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha predisposto nel 2022
una tabella integrata a punti per il danno da perdita del rapporto parentale. Tali tabelle costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base
è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età
della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
resta ferma la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (conformemente, a pagina 17 di 25 Cass. Civ. Sez. Terza sentenza n. 37009/2022). Dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva - e sono quindi dimostrabili - in guisa, va peraltro specificato, di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria - anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore - entrambi, va ancora precisato, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa (cfr.
anche Cass. s.u. 33645/2022).
Nell'odierna fattispecie, la vittima primaria è deceduta all'età di 69 anni e conviveva con il coniuge e le due figlie.
Nell'ambito dell'ultimo parametro (quello contrassegnato dalla lettera E) viene assegnato un valore di 12 punti, sia al coniuge, che alle due figlie, in ragione delle documentate modalità cruente della morte, tali da accentuare gravemente e inevitabilmente il dolore per la perdita del marito e del padre;
si assegnano ulteriori cinque punti a (per un totale di 17) in ragione della lunga durata del Parte_1
rapporto vissuto con il coniuge.
Tirando le somme, avuto riguardo alla posizione del coniuge Parte_1
si hanno:
16 punti per l'età della vittima primaria (68);
16 punti per l'età (63) della vittima secondaria;
16 punti per la convivenza delle due vittime;
12 punti per la sopravvivenza di 2 congiunti del nucleo familiare primario della vittima;
17 punti in relazione allo specifico rapporto parentale perduto (parametro E delle richiamate Tabelle).
In totale 77 punti.
pagina 18 di 25 Il danno patito ammonta, pertanto, ad € 259.105,00 in moneta attuale (euro 3.365,00 x
77 punti complessivi).
Avuto riguardo alla posizione della figlia si hanno: Parte_6
16 punti per l'età della vittima primaria;
22 punti per l'età (31 anni) della vittima secondaria;
16 punti per la convivenza delle due vittime;
12 punti per la sopravvivenza di 2 congiunti del nucleo familiare primario della vittima;
12 punti in relazione allo specifico rapporto parentale perduto (parametro E delle richiamate Tabelle).
In totale 78 punti.
Il danno patito da ammonta, pertanto, ad € 262.470,00 in moneta Parte_6
attuale (euro 3.365,00 x 78 punti).
Avuto riguardo alla posizione della figlia si riconoscono: Parte_7
16 punti per l'età della vittima primaria;
24 punti per l'età (29 anni) della vittima secondaria;
16 punti per la convivenza delle due vittime;
12 punti per la sopravvivenza di 2 congiunti del nucleo familiare primario della vittima
12 punti in relazione allo specifico rapporto parentale perduto (parametro E delle richiamate Tabelle);
In totale 80 punti.
Il danno patito da ammonta, pertanto, ad € 269.200,00 in moneta Parte_7
attuale (euro 3.365,00 x 65 punti).
Nessun'altra somma va liquidata alle istanti a titolo di danno non patrimoniale.
pagina 19 di 25 Sulla somma così determinata vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
In applicazione dei principi sanciti da Cass., sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712 e del criterio di calcolo applicato dalla locale Corte di Appello (ex multis, sentenza n. 118/2015 della Corte di Appello di Reggio Calabria) gli interessi compensativi si calcolano al tasso legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso e rivalutata anno per anno fino alla data della odierna decisione.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali sulla somma così determinata.
6. Sul danno patrimoniale.
Parte attrice domanda il risarcimento del danno patrimoniale, nella duplice componente del danno emergente e del lucro cessante.
6.1. Sono documentate le spese sostenute per il soccorso e custodia dell'autoveicolo della vittima che, in moneta attuale, corrispondono a circa € 250,00. Il responsabile del danno è, pertanto, tenuto al pagamento del predetto importo, oltre interessi sulla somma devalutata (pari ad € 209,08) ed annualmente rivalutata, in favore di che Parte_7
risulta avere ritirato il veicolo (v. allegato n. 15 del fascicolo di parte attrice).
6.2. Le attrici domandano, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale “conseguente
al decesso del proprio congiunto, titolare di due pensioni (una da lavoro ed una di guerra) la cui reversibilità è limitata ad una quota parte degli originari emolumenti percepiti”, così quantificandolo “ Considerata la falcidia di circa 570,00 euro mensili apportata in sede di calcolo della reversibilità alla pensione percepita dal de cuius, in
uno alla circostanza che il decesso del è avvenuto all'età di 68,4 anni e che, nel Per_2
pagina 20 di 25 2011, l'aspettativa di vita media era stimata in 79,6 anni, appare equo quantificare il
danno patrimoniale subito da parte attrice in un importo non inferiore a 77.196,24
(ottenuto moltiplicando il suddetto importo di euro 570,00 per 132 mensilità non
percepite dal de cuius, rivalutando l'importo così ottenuto sulla base dell'indice annuo -
2,60% - previsto per l'adeguamento delle pensioni al costo della vita).
Avuto riguardo alle figlie si allega che “al tempo del decesso e negli anni successivi,
non svolgevano attività lavorativa e frequentavano gli studi universitari, in ciò sostenute dai propri genitori con i quali convivevano stabilmente, il tutto come risulta dalle allegate
dichiarazioni dei redditi dei sigg.ri e (doc. Persona_2 Parte_1
12), dagli allegati certificati di disoccupazione (doc. 13) e di iscrizione ai corsi
universitari (doc. 14) ”.
Nessuna allegazione specifica è offerta a sostegno della domanda svolta dal coniuge superstite.
In linea generale, in tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, è risarcibile “il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di
obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza (ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze
all'interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti
prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale” (Cass., sez. 3 -
, ordinanza n. 21402 del 06/07/2022).
In ordine ai criteri di stima i giudici di legittimità hanno precisato: “La liquidazione del
danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta … per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero
pagina 21 di 25 presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno e
nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il
lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto
dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito” (così Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 6619 del 16/03/2018; in termini anche Cass Sez. 3, Sentenza n. 4253 del
16/03/2012);
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte da parte attrice emerge che:
- in relazione all'anno d'imposta 2009 era titolare di un reddito Persona_2 imponibile pari ad € 17.216,00, con figli fiscalmente a carico, mentre il coniuge Parte_1 era titolare di un reddito imponibile pari a € 26.158,00; per quest'ultima in
[...] relazione all'anno 2011, risulta un reddito imponibile pari ad € 33.330,00;
- l'ultima documentazione reddituale prodotta è costituita dal Modello 730 -3 redditi
2015 da cui risulta che un reddito imponibile per la di € 24.540,00, con Pt_1
detrazione per figli a carico.
Orbene, tenuto conto delle sintetizzate risultanze processuali, la domanda proposta da non può trovare accoglimento, risultando la stessa titolare di un Parte_1
reddito superiore rispetto a quello del marito e, pertanto, in mancanza di specifiche allegazioni corroborate da elementi di prova, non è dato presumere che beneficiasse, in maniera continuativa, di elargizioni da parte del coniuge.
e quando è morto il padre, col quale convivevano, avevano, Parte_6 Pt_7
rispettivamente, 31 e 29 anni;
la prima, in possesso della laurea in giurisprudenza, era iscritta alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, mentre la seconda era iscritta nelle ex liste del collocamento ordinario (v. documenti n. 14, 20 e 13 del fascicolo di parte attrice). Per le figlie, non risultanti all'epoca percettrici di reddito, è ragionevole presumere che, quantomeno fino all'anno 2015, in cui risultano ancora fiscalmente a carico della madre, avrebbero beneficiato della contribuzione paterna che si stima pari ad pagina 22 di 25 1/4 del menzionato reddito del (1/8 ciascuna), corrispondente ad € 4.198,00 annui, Per_2
potendo anche fruire, per le loro esigenze, di parte del reddito materno.
L'importo annuo perduto va moltiplicato per il c.d. coefficiente numerico moltiplicativo, individuato sulla base del numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno.
In via di ragionevole approssimazione, tenuto conto della documentazione disponibile, dell'età pienamente adulta delle figlie (che fa supporre il prossimo raggiungimento dell'indipendenza economica) e delle esigenze di assistenza che aumentano, per i genitori, con il trascorrere degli anni, si individua un arco temporale di cinque anni futuri per i quali riconoscere alle istanti la perdita patrimoniale futura.
Sulla base delle tabelle di attualizzazione del danno patrimoniale futuro elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, nel maggio 2023, tale coefficiente numerico moltiplicativo è pari, per entrambe, le figlie a 5,11; di tal chè moltiplicando l'intero importo annuo perduto per 5,11 si ottiene l'importo di € 21.451,78 in moneta attuale da dividersi in parti uguali tra le figlie.
Il va, quindi, condannato al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali subiti da e liquidati, per ciascuna, in misura pari Parte_6 Parte_7 ad € 10.726,00 in moneta attuale, oltre interessi legali da calcolarsi, sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata.
7. Spese e competenze di lite.
Le spese seguono il principio di soccombenza e vengono poste a carico del
[...]
, esse si liquidano, come da dispositivo, utilizzando i parametri vigenti di Controparte_1
cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, tenendo conto del decisum.
Avuto riguardo alla posizione dei terzi chiamati le spese di lite si compensano integralmente tenuto conto sia della complessità della materia (di cui pure si dà atto nella menzionata sentenza penale n. 1404/2018), sia dell'interesse dei terzi chiamati alla partecipazione al presente giudizio.
pagina 23 di 25
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda, dichiara la responsabilità del Controparte_1
per la morte di , verificatasi in data 3.03.2011, in
[...] Persona_2 [...]
, lungo la via dei Monti di Villa San Giuseppe, Località Pietrabianca - CP_1
Pettogallico;
b) per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della Parte_1 complessiva somma di € 259.105,00, oltre interessi legali da calcolarsi, sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata, a far data dall'1.03.2011;
c) condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (€ 10.726,00) e non Parte_6 patrimoniale (€ 262.470,00), della complessiva somma di € 273.196,00, oltre interessi legali da calcolarsi, sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata, a far data dall'1.03.2011;
d) condanna il al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_7
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (€ 250,00 + € 10.726,00) e non patrimoniale (€ 269.200,00), della complessiva somma di € 280.176,00, oltre interessi legali da calcolarsi, sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata, a far data dall'1.03.2011;
e) condanna il alla refusione delle spese di lite, sostenute Controparte_1 dalle attrici, che si liquidano, in solido, in complessive € 23.545,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 23.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A ed I.V.A. nelle misure di legge;
pagina 24 di 25 f) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale instaurato nei confronti dei terzi chiamati e . Controparte_2 Parte_4
Reggio Calabria, 18 maggio 2024
Il Giudice
dott.ssa Lucia Delfino
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2842/2019 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con l'ordinanza del 5 febbraio 2024;
PROMOSSA DA
(cf: ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria (RC) il 20.01.1948 (cf: ) nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
Palmi (RC) il 29.08.1979 e (cf: ) nata a Parte_3 C.F._3
Reggio Calabria l'8.05.1981, rappresentate e difese dall'avv. Angelo Vitarelli.
ATTORI
CONTRO
, CF , in persona del Sindaco, Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro –tempore, elettivamente domiciliato in , Via S. Controparte_1
Anna II Tronco, Pal. Ce.dir., presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'avv.
Rosanna Cristarella.
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_2 P.IVA_2
Regionale, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura pagina 1 di 25 generale alle liti rogata da notaio in Catanzaro il 6 marzo 2020 re- Persona_1 pertorio n.161.460, raccolta n.35.989 dall'avv. Giulia De Caridi ( ) C.F._4 dell'Avvocatura Regionale.
(c.f. ), nata a [...] Parte_4 CodiceFiscale_5 Controparte_1
27/10/1945 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Falcone;
TERZI CHIAMATI
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione, notificato in data 30.07.2019, gli attori convenivano in giudizio il chiedendo al Tribunale adìto di accertare e dichiarare che il Controparte_1
loro congiunto , era deceduto, in località Pietrabianca - Pettogallico, in Persona_2
data 1.03.2011, a causa di un sinistro avvenuto per esclusiva responsabilità, ex art. 2051
c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. dell'Ente convenuto;
di accertare e dichiarare l'obbligo di risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai deducenti;
conseguentemente, condannare il al pagamento, in favore di Controparte_1
ciascuna delle attrici dell'importo di euro 331.920,00 o della somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale e dell'importo di euro 77.405,32 a titolo di danno patrimoniale subito a causa del decesso del Sig. , ovvero della somma Persona_2
ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda esponevano che:
pagina 2 di 25 - il congiunto decedeva, a causa di un evento calamitoso verificatosi in data 1/3/2011,
mentre percorreva con la propria autovettura la strada comunale denominata via dei Monti di Villa San Giuseppe (RC) località Pietra bianca-Pettogallico, a causa di una massa di fango e detriti, proveniente dal costone latistante, che lo travolgeva;
- lo stato di dissesto della strada era stato comunicato al Controparte_1
con diverse missive;
- il era responsabile del sinistro occorso al per violazione degli CP_1 Per_2
obblighi di custodia e manutenzione della strada di cui era proprietario ex art. 2051 c.c. e,
in via gradata, ex art. 2043 c.c.;
- avevano diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.12.2019 si costituiva il eccependo la propria carenza di legittimazione passiva atteso Controparte_1 che l'incidente mortale era stato cagionato da una massa di fango e detriti staccatasi da un terreno di proprietà di contestava, inoltre, l'esistenza dei presupposti Parte_4
della responsabilità civile atteso il ricorrere del caso fortuito, nonché il quantum della richiesta risarcitoria. Formulava le seguenti conclusioni: “1)In via preliminare, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, per difetto di
legittimazione passiva; 2) sempre in via principale, nel merito, rigettare la domanda per difetto dei presupposti costitutivi della responsabilità ex art. 2043 ed ex art. 2051 del
codice civile;
3) in via subordinata, accertare la non esclusività della responsabilità del
nella causazione del sinistro, per non essere l'unico soggetto tenuto a garantire CP_1
la sicurezza dei luoghi ex art. 2043 e 2051 c.c. e, conseguentemente, in ragione
Org_ dell'apporto causale dei soggetti giuridici corresponsabili (privato proprietario, ,
) abbattere, proporzionalmente, il quantum risarcirono chiesto …”. CP_2 Org_2
Alla prima udienza di comparizione e trattazione, tenuta dal giudice onorario, parte attrice chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del , Organizzazione_3
pagina 3 di 25 della della della Organizzazione_4 Controparte_2 [...]
, nonché della sig.ra Org_5 Parte_4
Con ordinanza depositata in data 1° Febbraio 2020 il giudice istruttore autorizzava parte attrice a chiamare in giudizio la e la sig.ra e Controparte_2 Parte_4
fissava nuova udienza di comparizione delle parti e trattazione in data 14 settembre 2020.
Si costituiva la in data 15 luglio 2020 eccependo l'estinzione del Controparte_2
preteso risarcimento per intervenuta prescrizione del diritto azionato, comunque, in seguito al decorso del termine quinquennale ex art. 2947 comma 1 cc., la nullità dell'atto di citazione e il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, contestando sia l'an per l'eccezionalità degli eventi alluvionali, sia la quantificazione della domanda risarcitoria
Con comparsa depositata in data 24 luglio 2020 si costituiva, in ultimo, Parte_4 eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa e il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, concludeva per il rigetto della domanda, con condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con la memoria ex art. 183 c.p.c., n. 1, parte attrice, in subordine, rispetto alle precedenti conclusioni chiedeva di ritenere e dichiarare la responsabilità solidale della e della sig.ra con il ai Controparte_2 Parte_4 Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., condannandoli, in solido, tra loro al risarcimento del danno - patrimoniale e non - dovuto alle odierne attrici, come sopra determinato e quantificato.
Il convenuto, con la memoria ex art. 183 c.p.c., n. 1, eccepiva CP_1
l'inammissibilità della domanda risarcitoria poiché già spiegata nel processo penale
(iscritto al n. 34/2014 R.G.N.R. del Tribunale di Reggio Calabria), nel quale le odierne attrici si erano costituite parti civile, celebrato nei confronti dei Dirigenti comunali preposti al Settore Lavori Pubblici, processo definito con una sentenza assolutoria definitiva ed irrevocabile già alla data di introduzione del presente giudizio.
pagina 4 di 25 La causa veniva istruita a mezzo prova documentale, ordine di esibizione e CTU
effettuata dal geologo dott. . Persona_3
Precisate le conclusioni con note di trattazione scritta, con l'ordinanza del 5 febbraio
2024 la causa era assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 nella formulazione ratione temporis vigente.
2. Sul processo penale.
L'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento danni è infondata.
In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, e ferma restando la necessità
che vi sia coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato (Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2851 del 09/02/2006).
Nel caso di specie, al di là del rilievo che la domanda attrice è proposta contro il e non nei confronti delle persone fisiche (dirigenti comunali) destinatari CP_1 dell'azione penale, è fondamentale osservare che nel procedimento penale - concluso con la sentenza n. 1404/2018 del Tribunale di Reggio Calabria, pronunciata in data 17 luglio
2018 - gli imputati per il reato di cui agli artt. 113 e 589 c.c. per il decesso di
[...]
, sono stati assolti non già per l'insussistenza del fatto, ma per non aver Per_2 commesso il fatto, ai sensi dell'art. “530, cpv. cpp.”; segnatamente, in motivazione: “non essendosi raggiunta la prova (pur con la disposta integrazione di istruttoria) in ordine alla sussistenza in capo agli stessi (n.dr. degli imputati quali dirigenti comunali) di una posizione di garanzia volta a scongiurare l'evento verificatosi” poichè “anche a voler riscontrare una responsabilità del da un lato, l'indeterminatezza e la genericità CP_1
delle competenze, così come indicate nel cd. funzionigramma e la mancata emersione in sede di istruttoria di funzioni più specifiche in capo agli imputati (nonostante l'escussione
pagina 5 di 25 di un ulteriore teste ex art. 507 cpp), non possono che condurre ad un giudizio di
assoluzione dei Dirigenti non potendosi rinvenire una loro responsabilità in assenza di una fonte determinata e prestabilita dell'obbligo giuridico di impedire l'evento” e dall'altro lato “non si sono nemmeno acquisiti elementi sufficienti per rinvenire il possesso concreto in capo agli imputati del potere di spesa e di gestione, oltre che di messa in sicurezza di un territorio così vasto”.
È evidente che la sentenza penale, nel caso di specie, non ha alcun effetto preclusivo già, solo, per essere stata pronunciata per insufficienza di elementi di prova circa l'attribuibilità del fatto agli imputati;
oltretutto, nel presente giudizio non ha alcun rilievo il potere di spesa o l'esistenza di risorse finanziarie.
In ordine alla diversità degli accertamenti richiesti in sede penale rispetto a quelli propri del presente procedimento, lo stesso giudice penale non ha mancato di osservare che: “Non può certamente valere in questa sede l'art. 2051 del codice civile che, come noto, prevede una presunzione di colpa in capo alla amministrazione proprietaria della cosa oggetto di custodia (in questo caso il . Così come non può evocarsi la CP_1 categoria dell'immedesimazione organica applicabile in diritto amministrativo, tale per cui, una volta accertata (per ipotesi) la responsabilità del da essa conseguirebbe CP_1
automaticamente la responsabilità dei Dirigenti allo stesso appartenenti. Tali concetti (la presunzione di colpa, l'immedesimazione organica) evocati dalla difesa della parte civile in sede di discussione non possono (e non devono) trovare spazio nel diritto penale volto invece all'accertamento concreto della responsabilità personale di ogni individuo (art. 27
Cost)”.
3. Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dai terzi chiamati è, parimenti, priva di pregio.
Correttamente parte attrice invoca l'applicazione del principio per cui “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a
più danneggianti in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., la diversità dei titoli della
responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione del termine di
pagina 6 di 25 prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e,
segnatamente, dall'art. 1310, primo comma, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del "fatto dannoso" previsto dall'art. 2055 c.c.” (conformemente a Corte di Cassazione,
Sez. 3 , Sentenza n. 22164 del 05/09/2019).
In ogni caso, quando il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, quando, come nel caso di specie, vi è stata costituzione di parte civile “la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo” (in termini, Corte di Cassazione, ordinanza n. 11190 del 06/04/2022).
Per di più, l'art. 2947, comma 3, c.c., nel far coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con quello stabilito dalla legge penale per il reato, si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche a quella intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (cfr. Corte di Cassazione, sez. 6 - 3, ordinanza n. 21404 del 26/07/2021).
Il giudizio penale a carico dei dirigenti del - in cui, si Controparte_1
ribadisce, le attrici si erano costituite parte civile spiegando azione risarcitoria -, si è
concluso, con la sentenza n. 1404/2018, le cui motivazioni sono state depositate in data 12
ottobre 2018 e, quindi, il diritto al risarcimento del danno non è prescritto.
4. Sulla responsabilità del sinistro.
4.1. È fondata la domanda attorea proposta ex art. 2051 c.c. nei confronti del
[...]
per le ragioni di seguite illustrate. Controparte_1
La verificazione del sinistro in data 3 marzo 2011 non è in contestazione.
[...]
mentre percorreva la strada via dei Monti Località Pietrabianca con il proprio Per_2 veicolo, veniva travolto da un'ondata di fango proveniente da un terreno soprastante la via pagina 7 di 25 Monti e perdeva la vita. E' documentalmente provato che il decesso del è Per_2 avvenuto quale conseguenza di “… asfissia meccanica violenta instauratasi per intasamento di materiale fangoso delle vie aeree”, come accertato dal medico legale nominato nel corso del procedimento penale.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio ha trovato conferma:
- che l'area sorgente della frana ricade su terreni privati, catastalmente identificati alle particelle n. 75 (marginalmente) e 77 del Foglio di Mappa n. 6 della Sezione Censuaria di
Villa San Giuseppe, di proprietà della convenuta NO;
Parte_4
- che la strada Via dei Monti, invasa dalla colata di fango e detrito, è di proprietà/competenza del Controparte_1
- che “l'area su cui si sviluppa il tratto stradale di interesse, così come le immediate vicinanze, è geo-morfoligicamente fragile, a causa della sua complessa storia tettonica, dell'elevata clivometria del pendio, della particolare struttura lito-stratigrafica del sito e dalla precarietà geomeccanica dei terreni detritico-alteritici di copertura. Tale assetto geo-lito-morfologico conferisce all'area una particolare propensione al dissesto che può
dar luogo, in concomitanza di eventi pluviometrici particolarmente intensi, a fenomeni gravitativi come quelli trattati nel caso di specie”.
Com'è noto gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285, devono - salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della predetta norma - provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Trattasi di obblighi derivanti dal mero fatto di essere proprietari il quale può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 cod. civ. (così, Cass., 22 aprile 2010, n. 9527).
pagina 8 di 25 Incombe, pertanto, sull'Ente proprietario della strada l'obbligo di provvedere alla manutenzione - ordinaria e straordinaria - ed alla custodia, così come l'obbligo di attivarsi al fine di acquisire le informazioni relative al suo stato, nonché di adottare tutti i provvedimenti organizzativi generali e dispositivi specifici per la eliminazione dei pericoli accertati, o comunque segnalati, anche all'occorrenza sostituendosi all'inerzia dei proprietari di terreni adiacenti il bene comune, nell'ipotesi in cui questi ultimi abbiano omesso la messa in sicurezza delle loro proprietà.
L'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione e si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. 12 aprile 2013, n. 8935; cfr. anche Cass. 28 settembre 2012, n. 16542).
Il proprietario-custode non può consentire la circolazione su un tratto di strada di cui ha la custodia, senza adottare - o assicurarsi che vengano da altri adottati - i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti e conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio.
Tant'è che l'inerzia del proprietario nella realizzazione degli interventi idonei a bonificare o mettere in sicurezza il terreno adiacente alla strada non elimina di certo quella del proprietario o del concessionario dell'area su cui, ad esempio, massi rocciosi, detriti o fango sono, prevedibilmente, destinati a cadere. In generale deve ritenersi “in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l'uso generalizzato …” (Cass. Civ. sent. n. 3216/2017). Ed ancora “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei
fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha
l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti
pagina 9 di 25 della strada, nonché ove, invece, esse si verifichino quello di attivarsi per rimuoverle o
farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2043 c.c., qualora, pur potendosi avvedere con l'ordinaria diligenza della
situazione di pericolo, non l'abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né
abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6141 del 14/03/2018).
La responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito.
Il consulente tecnico d'ufficio ha ricostruito, sulla base dei dati registrati nelle stazioni metereologiche di Catona e la quantità di pioggia caduta nell'area Controparte_1
d'interesse nelle ventiquattro ore precedenti l'innesco del fenomeno franoso, come pari a
58,2 mm e, previa analisi dei valori massimi annuali di pioggia giornaliera (ritenuti maggiormente significativi per correlare la quantità di pioggia giornaliera con l'innesco di fenomeni franosi) ha concluso che “il valore di 58,2 mm corrisponde al 65esimo percentile, quindi superiore alla media di questo specifico set di dati” e che “In virtù dei risultati sopra elencati si può affermare che il valore di 58,2 mm/die, quantità di pioggia ricaduta sul sito nelle 24 ore precedenti l'evento calamitoso, sia un valore estremante alto
e molto superiore alle medie stagionali dell'area investigata seppur esso si mantenga al di sotto dei valori di picco storici e non rivesta quindi il carattere di unicità” (v. pagg. 29
e ss. CTU).
I giudici di legittimità hanno chiarito che l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche può configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando esse costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, sicché il custode è tenuto a dimostrare, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, di aver mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto (cfr. ex multis, ord. n. 18856 del 28/07/2017, conf. Sez. 3, ord. n. 2482 dell'1/02/2018, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche).
I principi richiamati sono pacifici e da essi non vi è ragione di discostarsi.
pagina 10 di 25 Come descritto nell'elaborato peritale redatto in corso di causa “il tratto di strada su cui si è riversato il materiale detritico, all'epoca dei fatti era privo di adeguate protezioni ai margini della carreggiata. Lungo il ciglio interno era presente, infatti, solo la cunetta
stradale senza alcuna opera di contenimento mentre sul margine esterno della carreggiata erano presenti, distanziati tra loro, alcuni bassi parapetti (h≈30 cm), risultati incapaci di trattenere l'autovettura del Sig. che così è stata trascinata dalla Per_2 colata detritica fuori dalla sede stradale, verso il fondo valle” (CTU).
All'atto dei sopralluoghi svolti l'ausiliario ha constatato che “lungo l'asse viario in corrispondenza del punto in cui l'automobile del signor è stata colpita dai detriti Per_2
di frana, sono oggi presenti alcuni New-Jersey in calcestruzzo, a protezione del ciglio di
valle della strada, mentre sul lato di monte è stato realizzato un muro di contenimento in
c.a. alle cui spalle sono stati posizionati alcuni gabbioni di contenimento (v. fig. 4-4), specificando in sede di risposta alle osservazioni ricevute che, verosimilmente “se le opere di contenimento realizzate in prossimità della sede stradale in seguito all'evento fossero state realizzate prima del 01/03/2011, seppur non avrebbero impedito l'innesco
dell'evento franoso - attivatosi nelle aree immediatamente a monte della sede stradale – avrebbero sicuramente contenuto almeno parzialmente, e quindi attenuato, la massa
detritica che ha travolto il signor . Per_2
Sull'argomento, è opportuno precisare che, chiaramente in forza dei principi già richiamati, non incide sulla responsabilità dell'Ente proprietario l'individuazione del soggetto che ha finanziato i lavori eseguiti nell'area su cui si è verificato il sinistro, nè la loro committenza;
ad abundantiam si osserva che lo stesso geologo , dipendente CP_3 comunale, nel corso dell'esame dibattimentale (le cui trascrizioni sono state prodotte), ha riferito che l' si occupa degli interventi relativi alla viabilità comunale e Controparte_4 che, in caso di intervento di grossa entità, veniva chiesto “che intervengano gli uffici regionali, per sistemare una cosa che economicamente, per l'amministrazione, è troppo
…”.
pagina 11 di 25 E' dirimente mettere in evidenza che, nel caso per cui vi è controversia, la situazione di pericolo era conosciuta e l'evento era prevedibile;
ciononostante, l'Ente proprietario non ha tempestivamente realizzato le necessarie opere di contenimento;
oltretutto, nel presente giudizio non ha dimostrato di avere fatto il possibile per impedire l'evento; nemmeno ha dimostrato (e, invero, neppure allegato) che non fosse possibile predisporre una viabilità alternativa o interdire il traffico veicolare per il tempo strettamente indispensabile.
È agli atti la denuncia datata 24 novembre 2010, prot. 216231 del Controparte_1
, firmata da circa 300 cittadini dell'VIII Circoscrizione del
[...] Controparte_1
(indirizzata a vari soggetti tra cui il Sindaco di ) volta a segnalare
[...] Controparte_1 la <“grave situazione ambientale in cui versa il territorio della VIII Circoscrizione”, dal momento che “anni di incuria impongono urgenti ed immediati interventi per mettere in sicurezza il territorio al fine di salvaguardare l'incolumità della popolazione residente”.
In particolare, in essa si rilevavano “le gravi carenze di sicurezza per la vita umana derivanti da una gestione del territorio dell'VIII Circoscrizione del tutto deficitario sotto il profilo della tutela ambientale, della pianificazione e della prevenzione del rischio,
della qualificazione e del demansionamento delle infrastrutture e dei servizi funzionali alla gestione delle acque meteoriche”>, chiedendo, tra l'altro “La predisposizione immediata di un piano di interventi per la messa in sicurezza dei fronti frana apertisi a seguito delle piogge su tutto il territorio dell'VIII Circoscrizione”> (v. pag. 6 sentenza penale n. 1404/2018).
È utile riportare anche i seguenti ulteriori elementi che emergono dalla lettura della sentenza penale:
<sono stati poi escussi alcuni testi indotti dalla parte civile, che abitavano nella zona < i>
ove si era verificata la frana.
ha affermato che anche pochi mesi prima rispetto all'evento di cui al Testimone_1
capo di imputazione e nello stesso luogo si era verificato uno smottamento di fango che
gli aveva causato la perdita della macchina. Ha inoltre ricordato che si era verificata
pagina 12 di 25 un'altra frana “sopra il compattatore di Pettogallico” e che, a causa di tale evento catastrofico, il paese era rimasto isolato per tre giorni.
Riferiva che era fenomeno frequente e che spesso rinveniva delle pietre sulla strada.
Anche lui confermava che prima della frana non c'era nessun meccanismo a protezione della strada e che il muretto di contenimento era stato costruito solo in un momento successivo rispetto all'evento. Ha inoltre riferito che la conformazione “friabile” del terreno costituiva fatto notorio: “prima degli anni '60, o negli anni '60, proprio per la questione frane, praticamente si era deciso di trasferire il paese, siccome viene la collina,
poi scende piano verso il torrente, i giardini tutti sotto Pettogallico, paradossalmente sono tutti terreni edificabili perché allora si pensava di spostare lì il terreno”.
È stata inoltre acquisita una petizione popolare per la richiesta di viabilità alternativa di sicurezza a firma (anche) di , da lui stessa riconosciuta in Testimone_1 sede di testimonianza e successiva all'evento oggi in discussione (l'istanza è infatti del
2013) in cui si fa presente la situazione di disagio causata dalle numerose frane, dalle alluvioni e dai diversi fenomeni disastrosi che hanno interessato (anche) via dei Monti. In
particolare si rilevava che le evidenti difficoltà e i rischi connessi erano maggiori a causa dell'esistenza di un'unica via percorribile e della “impossibilità oggettiva di fruire di una strada secondaria utile in caso di emergenza”. Proprio alla luce di tali emergenze i firmatari richiedevano “la costruzione di una via di collegamento alternativa, proponendo un ponte che colleghi il centro abitato della suddetta Frazione alla Strada
Scorrimento veloce Gallico – Gambarie, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini”.
In merito alla richiesta di viabilità alternativa, è stata acquisita la risposta del CP_1
(cfr. nota prot. n. 150/90 del 23.10.13 a firma di inviata ai Carabinieri della Pt_5
Stazione di Catona e alla Commissione straordinaria presso il Controparte_1
). In essa si rilevava che “la viabilità oggetto della petizione dei cittadini
[...]
residenti è stata più volte segnalata a questo Settore. Quasi tutto il tracciato della Via dei
Monti, come evidenziato nel corso dei sopralluoghi effettuati dai tecnici dipendenti,
presenta diversi punti di criticità rispetto alla sicurezza della circolazione. In particolare
pagina 13 di 25 nei periodi a maggiore intensità di fenomeni piovosi si verificano smottamenti che per lo
più interessano gli strati superficiali. Ciò detto è indubbia la potenziale pericolosità di tutta l'arteria che, come richiesto dai residenti, necessiterebbe di validi percorsi alternativi, che al momento comportano l'allungamento del tragitto e dei tempi di percorrenza. Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore utile collaborazione (…)”.
Sulle condizioni del territorio e sui disastri frequenti, si riportano inoltre alcuni
articoli prodotti dalla Parte Civile ed acquisiti con il consenso delle Parti.
Omissis
Anche il teste , i cui genitori abitano a duecento metri di distanza dal Testimone_2 luogo della frana (nello specifico “a monte”, all'interno dell'abitato di Pettogallico), ha riferito che il 5 settembre 2010 la sua famiglia aveva subito uno sgombero effettuato dai
Vigili del Fuoco a seguito di una frana. Ha dichiarato inoltre che i genitori rimanevano
chiusi dentro casa a causa del materiale terroso e che il era stato allertato della CP_1
situazione (cfr. esposto del 20.10.10 al a firma di Controparte_1 Per_4
e ).
[...] Persona_5
il quale abita nelle vicinanze dei luoghi di cui al capo di Persona_6
imputazione (circa 50 metri a valle), ha confermato che quei luoghi erano sovente teatro
di eventi franosi, dovuti alle condizioni non sicure delle strade>.
È certo che il fosse a conoscenza del fatto che in quella porzione di strada, in CP_1
concomitanza di eventi meteorici intensi, erano già accaduti fenomeni franosi di varia entità e che abbia omesso di adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione di danni agli utenti della strada.
Non vi è spazio, quindi, per l'applicazione dell'invocato caso fortuito, in difetto di prova, da parte del che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né CP_1
superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (ex multis,
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020).
pagina 14 di 25 Tanto più che vi è la prova positiva del difetto di diligenza nella sorveglianza della strada.
Va, senza dubbio, affermata la responsabilità del ex art. Controparte_1
2051 c.c., con conseguente obbligo a carico dello stesso di risarcire tutti i danni sofferti dalle attrici.
4.2. L'accoglimento della conclusione principale formulata da parte attrice nella memoria ex art. 183 c.p.c., n° 1 determina l'assorbimento della conclusione formulata al n° 6 con cui si chiede, in via subordinata di “dichiarare la responsabilità solidale della
e della sig.ra con il , ai Controparte_2 Parte_4 Controparte_1
sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., condannandoli in solido tra loro
al risarcimento del danno - patrimoniale e non”.
Tuttavia, considerate le conclusioni formulate dal (che, comunque, non svolge CP_1
domanda trasversale di regresso, ex art. 2055 c.c., 2° comma) è bene aggiungere che, all'esito dell'istruttoria svolta, non si ravvisano i presupposti della responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo alla e a difettando la prova Controparte_2 Parte_4 dell'elemento soggettivo della colpa;
né si ravvisano i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. non rivestendo la qualità di custodi della strada in cui si è verificato il sinistro mortale.
La ha trasferito le competenze in materia di difesa del suolo alle Controparte_2
Provincie e, in parte, ai comuni con Legge Regionale – Regione 12 agosto 2002, CP_1
n. 34 - “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” (art. 88 e 89), pur se l'effettivo conferimento delle funzioni amministrative dalla Regione alle Province si è realizzato in data 1° gennaio 2006 come desumibile dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 194 “Conferimento delle funzioni amministrative alle province - Legge
Regionale n. 34/2002” (cfr. allegato 6 - CTU).
Inoltre, l'esperto ha verificato, attraverso la consultazione di tutti gli elaborati del PAI, che l'area, in località San Giuseppe – Petto Gallico, in cui è avvenuto il fenomeno franoso pagina 15 di 25 non è sottoposta ad alcuna perimetrazione relativa a rischi e/o a pericolosità
idrogeologiche.
Quanto alla proprietà della l'ausiliario ha rilevato che, dalle osservazioni Pt_4
svolte (foto aeree storiche dal e e fotografie Organizzazione_6 Org_7 disponibili su di risalenti al 2008), sembrerebbe che “sul Org_8 Org_7
terreno della NO non venissero eseguiti interventi di manutenzione e non Pt_4
fosse praticata, fattivamente, alcuna attività agricola. Peraltro, la destinazione agricola del fondo, querceto, non prevede particolari pratiche di selvicoltura” e che “stesse foto non mostrano evidenti manomissioni che possano aver avuto rilevanza sull'innesco del fenomeno franoso”, concludendo che “seppur il fondo presentasse alcuni indicatori di potenziale instabilità, coltre detritico-alteritica e segni di reptazione (riconoscibili dai fusti inclinati di alcuni alberi), appare quantomeno improbabile che tali marker potessero essere riconosciuti dalla convenuta senza l'ausilio di studi specialistici”. La valutazione tecnica dell'esperto rafforza il giudizio del Tribunale in ordine al difetto di prova dell'elemento soggettivo dell'illecito.
In conclusione, il fatto dannoso non è imputabile ai terzi chiamati ex art. 2055 c.c.
5. Sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dal
coniuge e dalle figlie della vittima.
Merita certamente di essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, nella specie di danno da perdita del rapporto parentale, rivendicato dalle attrici iure proprio a causa della perdita del padre.
Tale voce di danno - ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica - si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., l'uno e l'altro, peraltro, definitivamente trasmigrati - non come autonome categorie di danno, ma come entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto - nell'area normativa dell'art. 2059 c.c. (Cass., 31 maggio 2003,
pagina 16 di 25 nn. 8827 e 8828; Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233; Cass., sez. un., 11 novembre 2008,
nn. 26972, 26973, 26974, 26975).
La Suprema Corte, inoltre, con la citata sentenza n. 8828/03, ha precisato che l'uccisione di una persona è evento pluri-offensivo idoneo, in quanto tale, ad estinguere contemporaneamente il bene-vita della vittima primaria ed il vincolo parentale con i congiunti di questa, ledendo in tal modo l'interesse di rilevanza costituzionale alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà tra i familiari.
In tema di danno non patrimoniale dovuto ai più stretti congiunti della vittima non è
necessaria la prova specifica della sussistenza di tale danno, potendo a tal fine farsi ricorso alle presunzioni in quanto ciò che rileva ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è, fondamentalmente, il legame affettivo tra i familiari, perfettamente idoneo a fondare, già di per sé (salvo prova contraria), la legittimazione attiva a pretendere il danno da morte del congiunto;
con la conseguenza che il peculiare rapporto di ciascun familiare con la vittima, l'intensità del vincolo familiare, le abitudini di vita, le effettive sofferenze individualmente patite, l'eventuale sussistenza di una situazione di convivenza tra i soggetti in questione ed ogni altro elemento della fattispecie, possono incidere esclusivamente sul quantum, al fine di rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto.
L'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha predisposto nel 2022
una tabella integrata a punti per il danno da perdita del rapporto parentale. Tali tabelle costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base
è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età
della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
resta ferma la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (conformemente, a pagina 17 di 25 Cass. Civ. Sez. Terza sentenza n. 37009/2022). Dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva - e sono quindi dimostrabili - in guisa, va peraltro specificato, di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria - anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore - entrambi, va ancora precisato, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa (cfr.
anche Cass. s.u. 33645/2022).
Nell'odierna fattispecie, la vittima primaria è deceduta all'età di 69 anni e conviveva con il coniuge e le due figlie.
Nell'ambito dell'ultimo parametro (quello contrassegnato dalla lettera E) viene assegnato un valore di 12 punti, sia al coniuge, che alle due figlie, in ragione delle documentate modalità cruente della morte, tali da accentuare gravemente e inevitabilmente il dolore per la perdita del marito e del padre;
si assegnano ulteriori cinque punti a (per un totale di 17) in ragione della lunga durata del Parte_1
rapporto vissuto con il coniuge.
Tirando le somme, avuto riguardo alla posizione del coniuge Parte_1
si hanno:
16 punti per l'età della vittima primaria (68);
16 punti per l'età (63) della vittima secondaria;
16 punti per la convivenza delle due vittime;
12 punti per la sopravvivenza di 2 congiunti del nucleo familiare primario della vittima;
17 punti in relazione allo specifico rapporto parentale perduto (parametro E delle richiamate Tabelle).
In totale 77 punti.
pagina 18 di 25 Il danno patito ammonta, pertanto, ad € 259.105,00 in moneta attuale (euro 3.365,00 x
77 punti complessivi).
Avuto riguardo alla posizione della figlia si hanno: Parte_6
16 punti per l'età della vittima primaria;
22 punti per l'età (31 anni) della vittima secondaria;
16 punti per la convivenza delle due vittime;
12 punti per la sopravvivenza di 2 congiunti del nucleo familiare primario della vittima;
12 punti in relazione allo specifico rapporto parentale perduto (parametro E delle richiamate Tabelle).
In totale 78 punti.
Il danno patito da ammonta, pertanto, ad € 262.470,00 in moneta Parte_6
attuale (euro 3.365,00 x 78 punti).
Avuto riguardo alla posizione della figlia si riconoscono: Parte_7
16 punti per l'età della vittima primaria;
24 punti per l'età (29 anni) della vittima secondaria;
16 punti per la convivenza delle due vittime;
12 punti per la sopravvivenza di 2 congiunti del nucleo familiare primario della vittima
12 punti in relazione allo specifico rapporto parentale perduto (parametro E delle richiamate Tabelle);
In totale 80 punti.
Il danno patito da ammonta, pertanto, ad € 269.200,00 in moneta Parte_7
attuale (euro 3.365,00 x 65 punti).
Nessun'altra somma va liquidata alle istanti a titolo di danno non patrimoniale.
pagina 19 di 25 Sulla somma così determinata vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
In applicazione dei principi sanciti da Cass., sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712 e del criterio di calcolo applicato dalla locale Corte di Appello (ex multis, sentenza n. 118/2015 della Corte di Appello di Reggio Calabria) gli interessi compensativi si calcolano al tasso legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso e rivalutata anno per anno fino alla data della odierna decisione.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali sulla somma così determinata.
6. Sul danno patrimoniale.
Parte attrice domanda il risarcimento del danno patrimoniale, nella duplice componente del danno emergente e del lucro cessante.
6.1. Sono documentate le spese sostenute per il soccorso e custodia dell'autoveicolo della vittima che, in moneta attuale, corrispondono a circa € 250,00. Il responsabile del danno è, pertanto, tenuto al pagamento del predetto importo, oltre interessi sulla somma devalutata (pari ad € 209,08) ed annualmente rivalutata, in favore di che Parte_7
risulta avere ritirato il veicolo (v. allegato n. 15 del fascicolo di parte attrice).
6.2. Le attrici domandano, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale “conseguente
al decesso del proprio congiunto, titolare di due pensioni (una da lavoro ed una di guerra) la cui reversibilità è limitata ad una quota parte degli originari emolumenti percepiti”, così quantificandolo “ Considerata la falcidia di circa 570,00 euro mensili apportata in sede di calcolo della reversibilità alla pensione percepita dal de cuius, in
uno alla circostanza che il decesso del è avvenuto all'età di 68,4 anni e che, nel Per_2
pagina 20 di 25 2011, l'aspettativa di vita media era stimata in 79,6 anni, appare equo quantificare il
danno patrimoniale subito da parte attrice in un importo non inferiore a 77.196,24
(ottenuto moltiplicando il suddetto importo di euro 570,00 per 132 mensilità non
percepite dal de cuius, rivalutando l'importo così ottenuto sulla base dell'indice annuo -
2,60% - previsto per l'adeguamento delle pensioni al costo della vita).
Avuto riguardo alle figlie si allega che “al tempo del decesso e negli anni successivi,
non svolgevano attività lavorativa e frequentavano gli studi universitari, in ciò sostenute dai propri genitori con i quali convivevano stabilmente, il tutto come risulta dalle allegate
dichiarazioni dei redditi dei sigg.ri e (doc. Persona_2 Parte_1
12), dagli allegati certificati di disoccupazione (doc. 13) e di iscrizione ai corsi
universitari (doc. 14) ”.
Nessuna allegazione specifica è offerta a sostegno della domanda svolta dal coniuge superstite.
In linea generale, in tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, è risarcibile “il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di
obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza (ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze
all'interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti
prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale” (Cass., sez. 3 -
, ordinanza n. 21402 del 06/07/2022).
In ordine ai criteri di stima i giudici di legittimità hanno precisato: “La liquidazione del
danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta … per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero
pagina 21 di 25 presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno e
nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il
lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto
dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito” (così Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 6619 del 16/03/2018; in termini anche Cass Sez. 3, Sentenza n. 4253 del
16/03/2012);
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte da parte attrice emerge che:
- in relazione all'anno d'imposta 2009 era titolare di un reddito Persona_2 imponibile pari ad € 17.216,00, con figli fiscalmente a carico, mentre il coniuge Parte_1 era titolare di un reddito imponibile pari a € 26.158,00; per quest'ultima in
[...] relazione all'anno 2011, risulta un reddito imponibile pari ad € 33.330,00;
- l'ultima documentazione reddituale prodotta è costituita dal Modello 730 -3 redditi
2015 da cui risulta che un reddito imponibile per la di € 24.540,00, con Pt_1
detrazione per figli a carico.
Orbene, tenuto conto delle sintetizzate risultanze processuali, la domanda proposta da non può trovare accoglimento, risultando la stessa titolare di un Parte_1
reddito superiore rispetto a quello del marito e, pertanto, in mancanza di specifiche allegazioni corroborate da elementi di prova, non è dato presumere che beneficiasse, in maniera continuativa, di elargizioni da parte del coniuge.
e quando è morto il padre, col quale convivevano, avevano, Parte_6 Pt_7
rispettivamente, 31 e 29 anni;
la prima, in possesso della laurea in giurisprudenza, era iscritta alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, mentre la seconda era iscritta nelle ex liste del collocamento ordinario (v. documenti n. 14, 20 e 13 del fascicolo di parte attrice). Per le figlie, non risultanti all'epoca percettrici di reddito, è ragionevole presumere che, quantomeno fino all'anno 2015, in cui risultano ancora fiscalmente a carico della madre, avrebbero beneficiato della contribuzione paterna che si stima pari ad pagina 22 di 25 1/4 del menzionato reddito del (1/8 ciascuna), corrispondente ad € 4.198,00 annui, Per_2
potendo anche fruire, per le loro esigenze, di parte del reddito materno.
L'importo annuo perduto va moltiplicato per il c.d. coefficiente numerico moltiplicativo, individuato sulla base del numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno.
In via di ragionevole approssimazione, tenuto conto della documentazione disponibile, dell'età pienamente adulta delle figlie (che fa supporre il prossimo raggiungimento dell'indipendenza economica) e delle esigenze di assistenza che aumentano, per i genitori, con il trascorrere degli anni, si individua un arco temporale di cinque anni futuri per i quali riconoscere alle istanti la perdita patrimoniale futura.
Sulla base delle tabelle di attualizzazione del danno patrimoniale futuro elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, nel maggio 2023, tale coefficiente numerico moltiplicativo è pari, per entrambe, le figlie a 5,11; di tal chè moltiplicando l'intero importo annuo perduto per 5,11 si ottiene l'importo di € 21.451,78 in moneta attuale da dividersi in parti uguali tra le figlie.
Il va, quindi, condannato al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali subiti da e liquidati, per ciascuna, in misura pari Parte_6 Parte_7 ad € 10.726,00 in moneta attuale, oltre interessi legali da calcolarsi, sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata.
7. Spese e competenze di lite.
Le spese seguono il principio di soccombenza e vengono poste a carico del
[...]
, esse si liquidano, come da dispositivo, utilizzando i parametri vigenti di Controparte_1
cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, tenendo conto del decisum.
Avuto riguardo alla posizione dei terzi chiamati le spese di lite si compensano integralmente tenuto conto sia della complessità della materia (di cui pure si dà atto nella menzionata sentenza penale n. 1404/2018), sia dell'interesse dei terzi chiamati alla partecipazione al presente giudizio.
pagina 23 di 25
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda, dichiara la responsabilità del Controparte_1
per la morte di , verificatasi in data 3.03.2011, in
[...] Persona_2 [...]
, lungo la via dei Monti di Villa San Giuseppe, Località Pietrabianca - CP_1
Pettogallico;
b) per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della Parte_1 complessiva somma di € 259.105,00, oltre interessi legali da calcolarsi, sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata, a far data dall'1.03.2011;
c) condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (€ 10.726,00) e non Parte_6 patrimoniale (€ 262.470,00), della complessiva somma di € 273.196,00, oltre interessi legali da calcolarsi, sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata, a far data dall'1.03.2011;
d) condanna il al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_7
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (€ 250,00 + € 10.726,00) e non patrimoniale (€ 269.200,00), della complessiva somma di € 280.176,00, oltre interessi legali da calcolarsi, sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata, a far data dall'1.03.2011;
e) condanna il alla refusione delle spese di lite, sostenute Controparte_1 dalle attrici, che si liquidano, in solido, in complessive € 23.545,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 23.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A ed I.V.A. nelle misure di legge;
pagina 24 di 25 f) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale instaurato nei confronti dei terzi chiamati e . Controparte_2 Parte_4
Reggio Calabria, 18 maggio 2024
Il Giudice
dott.ssa Lucia Delfino
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