Sentenza breve 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 26/02/2026, n. 3611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3611 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03611/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14494/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14494 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Germoleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Provvedimento di diniego del visto per lavoro n. D/5181/2025 emanato dall’Ambasciata di New Delhi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. RA RZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
a) che il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di lavoro n. D/5181/2025 emanato dall’Ambasciata di New Delhi;
b) che l’Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al ricorso;
c) che il ricorso è stato chiamato per la discussione alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026;
d) che sussistono i presupposti per la decisione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
e) che va dichiarata la cessazione della materia del contendere in esito alla dichiarazione in udienza del difensore di parte ricorrente;
f) che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RZ, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.