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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/12/2024, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2213/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2213/2024 v.g., promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. COLAVINCENZO DANILO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/10/2024, e Parte_1 Parte_2
esponevano che in data 01/03/2009 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 19.11.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19.11.2024); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) Le figlie minori (C.F. ), nata a [...] Persona_1 C.F._1
(PE) il 04.07.2009 e (C.F. ), nata a [...] Persona_2 C.F._2
(PE) il 20.05.2013, sono affidate in modo condiviso e congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Sig.ra Parte_1
2) La casa coniugale sita in Popoli (PE), Via Coste di Fiume 30 rimane di proprietà della Sig.ra la quale ivi dimorerà unitamente alle figlie minori Parte_1
ed Per_1 Per_2
3) In ordine alle determinazioni inerenti i rapporti tra i genitori e le figlie minori, le parti concordano che, salvo diverse modalità statuite di volta in volta tra i genitori, tengano conto del preminente interesse delle minori, nonché degli impegni professionali dei genitori, le figlie ed trascorreranno con il padre Per_2 Per_1
almeno:
- i fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera con orario da concordarsi tra i genitori;
- 1 giorno infrasettimanale nella settimana in cui non è previsto il fine settimana e presumibilmente il venerdì;
- 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e per 7 giorni consecutivi nel mese di agosto nel periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie;
pagina 3 di 4 - 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta;
- le ulteriori festività in modalità alternata tra i genitori.
4) il padre verserà all'altro genitore, entro il giorno Parte_2 Parte_1
20 di ogni mese, la somma pari ad euro € 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e contribuirà, altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie concordate ed eventualmente anticipate dall'altro genitore.
5) I coniugi danno atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento economico, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19.11.2024);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 29.11.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2213/2024 v.g., promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. COLAVINCENZO DANILO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/10/2024, e Parte_1 Parte_2
esponevano che in data 01/03/2009 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 19.11.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19.11.2024); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) Le figlie minori (C.F. ), nata a [...] Persona_1 C.F._1
(PE) il 04.07.2009 e (C.F. ), nata a [...] Persona_2 C.F._2
(PE) il 20.05.2013, sono affidate in modo condiviso e congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Sig.ra Parte_1
2) La casa coniugale sita in Popoli (PE), Via Coste di Fiume 30 rimane di proprietà della Sig.ra la quale ivi dimorerà unitamente alle figlie minori Parte_1
ed Per_1 Per_2
3) In ordine alle determinazioni inerenti i rapporti tra i genitori e le figlie minori, le parti concordano che, salvo diverse modalità statuite di volta in volta tra i genitori, tengano conto del preminente interesse delle minori, nonché degli impegni professionali dei genitori, le figlie ed trascorreranno con il padre Per_2 Per_1
almeno:
- i fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera con orario da concordarsi tra i genitori;
- 1 giorno infrasettimanale nella settimana in cui non è previsto il fine settimana e presumibilmente il venerdì;
- 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e per 7 giorni consecutivi nel mese di agosto nel periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie;
pagina 3 di 4 - 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta;
- le ulteriori festività in modalità alternata tra i genitori.
4) il padre verserà all'altro genitore, entro il giorno Parte_2 Parte_1
20 di ogni mese, la somma pari ad euro € 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e contribuirà, altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie concordate ed eventualmente anticipate dall'altro genitore.
5) I coniugi danno atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento economico, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19.11.2024);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 29.11.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4