TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 15.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 5902/2017,
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in Messina, Via Bartolomeo Colleoni ed elettivamente domiciliata in
Messina, Via Cesare Battisti n. 175, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Aloisi
e Umberto Cucè che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i.- ; CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Messina, Via Cannizzaro 87 presso lo studio degli
Avv.ti Gaetano Sorbello e Salvatore Sorbello che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
Resistente
E
, in persona del Presidente, Controparte_2
legale rappresentante pro – tempore, con sede in Roma, C.F.: , partita P.IVA_2
iva n. , rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto P.IVA_3
1 del Notaio dott. di Roma, del 21.7.2015, n. Repertorio 80974, Persona_1 rogito 21569, dall'avv. Maria Cammaroto, ed elettivamente domiciliato, con il suo procuratore, ai fini del presente giudizio, in Messina, via Vittorio Emanuele, 100, presso l'avvocatura distrettuale dell' . CP_2
Litisconsorte necessario
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con il ricorso depositato il 20/12/2017 la sig.ra adiva questo Tribunale per Pt_1
sentir condannare la società alla reintegra nel suo posto di lavoro, previo CP_1
riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la illegittimità dei contratti di collaborazione sottoscritti a far data dal 9/12/2009.
Chiedeva, inoltre, la condanna al pagamento delle differenze retributive dovute quantificate in € 60.175,85. CP_ Premetteva la di aver sottoscritto con la , sin dal dicembre 2009, plurimi Pt_1
Co. nella modalità a programma per svolgere attività di recupero del credito Pt_2
consistente “nel contattare telefonicamente il debitore al fine di pervenire al bonario pagamento del credito vantato dalle società…”, nello specifico l'attività
“si tradurrà in attività di sollecitazione telefonica rivolta al cliente moroso”. La sede di lavoro era sita in Messina.
Nel 2011 la ricorrente cambiava qualifica e inquadramento e si occupava di supporto tecnico a richiesta e cioè “analizzare, tramite ascolto passivo, la gestione delle pratiche effettuata dal Collaboratore assistito per la tipologia di mandato dallo stesso indicata ed, ove richiesto dal Collaboratore, monitorare l'andamento delle performance;
al tempo stesso osserverà – se richiesto – le modalità di approccio al debitore sotto il profilo comunicazionale e del rispetto della privacy”;
a ciò si aggiunga che si occupava di “rispondere ai quesiti posti dal collaboratore assistito al fine di fornire le informazioni richieste” e di “fornire supporto tecnico per l'utilizzo della piattaforma tecnologica.”
2 Con il contratto del 01.08.2011 la ricorrente veniva inquadrata come supporto gruppo, qualifica e mansione che ricopriva sino al 30.06.2017, data di scadenza dell'ultimo contratto.
Non seguendo alcun rinnovo e ritenendosi lesa nei suoi diritti la impugnava Pt_1
i vari contratti e l'apposizione dei termini.
In buona sostanza la ricorrente riteneva che i contratti a termine stipulati fossero in realtà simulati e volti a mascherare un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del quale chiedeva il riconoscimento.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1
e improcedibilità del ricorso per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal combinato disposto di cui all'art. 31 comma 2 L.
183/2010 ed all'art. 80 comma 4 d.lgs. 276/2003.
Eccepiva, altresì, che la ricorrente in data 29/12/2015 aveva sottoscritto accordo in sede sindacale a tacitazione di ogni pretesa relativa al precorso rapporto di lavoro a decorrere dal 2009 e sino a tutto il 2015, di conseguenza la vertenza poteva riguardare solo i contratti stipulati in data successiva.
Nel merito contestava le avverse pretese evidenziando che il rapporto di lavoro si era sempre svolte nel rispetto dei termini previsti dai contratti sottoscritti dalla ricorrente e regolarmente certificati dal competente organo.
Contestava che il rapporto si fosse svolto in termini tali da configurare tutti i requisiti della subordinazione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con note depositate in data 10/12/2020 la preso atto delle contestazioni Pt_1
relative all'accordo sindacale già sottoscritto, limitava le proprie domande al solo periodo successivo e, dunque, ai contratti siglati in data 29/12/2015 e 1/7/2016.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' veniva ammessa CP_2
la prova testimoniale richiesta e articolata dalle parti in esito alla quale veniva disposta CTU contabile per accertare le differenze retributive richieste dalla ricorrente.
Le parti venivano dunque rimesse all'odierna udienza di trattazione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande di parte ricorrente
3 Preliminarmente occorre prendere atto della limitazione della domanda che, a seguito dell'accordo sottoscritto in sede sindacale, deve essere circoscritta solo agli ultimi due contratti siglati dalle parti e relativi al periodo 02/01/2016 – 30/6/2017.
Ciò premesso, la ricorrente assume che i contratti stipulati fossero simulati e volti a mascherare veri e propri rapporti di lavoro con vincolo di subordinazione.
L'assunto è infondato.
Secondo costante giurisprudenza, al fine di dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è necessaria la sussistenza di diversi elementi la cui prova è interamente a carico del lavoratore.
Con specifico riferimento ai contratti a progetto, secondo il Tribunale di Torino, sez. lav., 28/08/2020 , n. 710 - Tenuto conto che comunque il collaboratore a progetto non può svolgere un'attività del tutto svincolata dalla valutazione e dall'approvazione del committente, con quale deve necessariamente rapportarsi, allo scopo di fornire un'utilità, al fine di provare il vincolo di subordinazione il lavoratore dovrebbe allegare e provare costante e significativa ingerenza della committenza nell'espletamento delle mansioni, ovvero l'esistenza di precisi e cogenti e vincolanti obblighi di orario e di comportamento, l'esistenza di precise direttive nello svolgimento concreto de lavoro (linee guida, prescrizioni, disposizioni, in qualunque modo impartite) la necessità di giustificare le assenze
e consegnare certificati di malattia, la preventiva richiesta di permessi per assentarsi, e soprattutto l'esercizio di potere disciplinare in caso di inadempimento.
Nel caso di specie, dovendo circoscrivere l'accertamento all'ultimo periodo di lavoro che va dal gennaio 2016 al giugno 2017 (compresa l'assenza per gravidanza), la ricorrente non ha offerto la prova richiesta.
Sul piano delle deposizioni testimoniali, quanto dichiarato dai testi escussi non ha consentito di appurare col necessario grado di certezza quanto sostenuto dalla ricorrente.
Infatti, le circostanze dedotte dalla e confermate dai testi chiamati a deporre Pt_1
sono state contraddette dai testi di parte resistente.
4 Non potendosi dare prevalenza alle une rispetto alle altre, la prova sulle suddette circostanze non può dirsi raggiunta.
In ogni caso, dalle deposizioni dei testi della ricorrente è emerso, ad esempio, che in caso di assenza per malattia non era necessario produrre certificato medico (cfr. teste “giustificavo le assenze telefonando senza però depositare certificati Tes_1
medici”) il che equivale alla possibilità di astenersi dalla prestazione lavorativa in maniera assolutamente arbitraria.
Anche relativamente alla fruizione delle ferie è emerso dalle deposizioni che le stesse non erano autorizzate dalla resistente ma concordate tra gli operatori CP_3
al fine di garantire la continuità dell'attività lavorativa.
Sul punto la teste ha dichiarato che era la stessa a predisporre il piano Tes_1 Pt_1
ferie delle proprie operatrici e la teste ha dichiarato “preciso che poiché Tes_2
eravamo in tanti dovevamo accordarci con il nostro supporto gruppo in quanto essendo in tanti dovevamo metterci d'accordo in merito alla sospensione dell'attività”.
Risulta, pertanto, che non venissero impartite disposizioni cogenti da parte delle funzioni direttive delle Fire rispetto alla fruizione delle ferie.
Sempre la ha dichiarato che “Noi non abbiamo mai avuto rapporti Tes_2
CP_ CP_ diretti con la , bensì con il supporto gruppo sempre per conto della .”.
Tale affermazione si pone in insanabile contrasto con la pretesa esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che non può prescindere dalla sussistenza di un concreto vincolo direttivo e di controllo gerarchico da parte del datore di lavoro.
In quanto alla documentazione prodotta, anche questa, riguardando solo gli ultimi due contratti di lavoro, non fornisce idonei riscontri alle tesi della ricorrente trattandosi di meri tabulati riportanti i turni di disponibilità delle postazioni di lavoro presso l'azienda e nulla più.
Anche per quanto riguarda le rivendicazioni economiche avanzate dalla la Pt_1
CTU ha accertato che, rispetto all'arco temporale considerato, la retribuzione corrisposta è sostanzialmente pari a quella che le sarebbe spettata in regime di subordinazione e del tutto equivalente a quella effettivamente corrisposta dalla CP_1
.
[...]
5 In merito non può assolutamente trovare accoglimento l'eccezione della ricorrente riguardo la non computabilità dell'aliunde perceptum.
Anzi, la sostanziale equivalenza tra quanto percepito in ragione del contratto sottoscritto e quanto sarebbe eventualmente maturato in regime di subordinazione depone a favore dell'equità e conformità dei contratti sottoscritti ai principi generali di giusta retribuzione sanciti dalla legge e in particolare dall'art. 36 della
Costituzione.
3. Esame delle eccezioni di parte resistente
Posto che la domanda della ricorrente appare già infondata nel merito non priva di valore è l'eccezione di improponibilità dell'azione per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 80 comma 4 d.lgs. 276/2003.
Contrariamente a quanto affermato dalla risulta documentalmente provato Pt_1
che i contratti dedotti in giudizio sono stati regolarmente certificati.
Di conseguenza, secondo quanto disposto dalla norma citata, Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e
3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.
Sul punto la giurisprudenza è compatta nel ritenere che Alla luce dell'avvenuta abrogazione dell' art. 412 bis c.p.c. l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall' art. 80 , IV comma del d.lgs. n. 276/2003 non può considerarsi mera condizione di procedibilità del ricorso, ma costituisce vera e propria condizione dell'azione, di conseguenza in sua assenza il procedimento deve essere dichiarato improcedibile. (cfr. Trib. Firenze sez. lav. 11/10/2017 n.
831) e ancora, Considerato che le norme che ammettono la sospensione nel processo non sono suscettibili di interpretazione estensiva e prevedono, quindi, ipotesi tassative, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'azione, in luogo della sospensione, in caso di ricorso avente ad oggetto l'impugnazione di un cocopro certificato dalla Commissione di certificazione rispetto al quale, in violazione dell' art. 80, quarto comma, D.lgs. 276 del 2003 non sia stato esperito il preventivo tentativo di conciliazione. (cfr. Trib. Roma sez. lav. 04/07/2017 , n. 6489)
6 Pertanto, anche avuto riguardo al suddetto profilo, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il D.M. 147/22 come da dispositivo sulla base del valore dichiarato dalla ricorrente nel ricorso introduttivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da uditi i Parte_1
procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
della quantificate in € 9.257,00 oltre spese generali, cpa, iva come CP_1
per legge.
Messina, 16.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Rando
7