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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/08/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 575/2024
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO
Il giudice, a scioglimento della riserva assunta, emette la seguente
ORDINANZA
ha adito il Tribunale di Prato per accertare il suo diritto ad usufruire del Parte_1 beneficio economico previsto dall'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari a euro 500,00 annui, per i servizi precari prestati per gli a.s. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Si è costituito il , eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore CP_1 del Tribunale di Salerno, eccezione alla quale parte ricorrente ha aderito all'udienza odierna.
Invero, l'ultima sede di assegnazione prima del deposito della domanda giudiziale (06.07.2024), era la scuola dell'infanzia, I.c. "Montalcini" di Salerno, ove la ricorrente è stata impiegata con contratto a termine dal 01/09/2023 al 30/06/2024 (cfr. doc. 1).
Come è noto, il quinto comma dell'art 413, c.p.c. prevede: “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”, disposizione da interpretarsi nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, restando pertanto esclusa la rilevanza del luogo dove la ricorrente era impiegata negli anni cui la controversia si riferisce.
Alla luce di tali elementi, occorre dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Prato in ordine alla domanda proposta e dichiarata quella del Tribunale di Salerno, presso cui il procedimento deve essere riassunto.
In punto di spese, si ritiene che le stesse siano suscettibili di integrale compensazione, attesa la natura in rito della presente decisione.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado:
1) Accerta e dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Prato in favore del Tribunale di Salerno, al quale rimette la causa, fissando il termine di tre mesi per la relativa riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Prato, 12 agosto 2025
Il Giudice
Mariella Galano
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TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO
Il giudice, a scioglimento della riserva assunta, emette la seguente
ORDINANZA
ha adito il Tribunale di Prato per accertare il suo diritto ad usufruire del Parte_1 beneficio economico previsto dall'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari a euro 500,00 annui, per i servizi precari prestati per gli a.s. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Si è costituito il , eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore CP_1 del Tribunale di Salerno, eccezione alla quale parte ricorrente ha aderito all'udienza odierna.
Invero, l'ultima sede di assegnazione prima del deposito della domanda giudiziale (06.07.2024), era la scuola dell'infanzia, I.c. "Montalcini" di Salerno, ove la ricorrente è stata impiegata con contratto a termine dal 01/09/2023 al 30/06/2024 (cfr. doc. 1).
Come è noto, il quinto comma dell'art 413, c.p.c. prevede: “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”, disposizione da interpretarsi nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, restando pertanto esclusa la rilevanza del luogo dove la ricorrente era impiegata negli anni cui la controversia si riferisce.
Alla luce di tali elementi, occorre dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Prato in ordine alla domanda proposta e dichiarata quella del Tribunale di Salerno, presso cui il procedimento deve essere riassunto.
In punto di spese, si ritiene che le stesse siano suscettibili di integrale compensazione, attesa la natura in rito della presente decisione.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado:
1) Accerta e dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Prato in favore del Tribunale di Salerno, al quale rimette la causa, fissando il termine di tre mesi per la relativa riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Prato, 12 agosto 2025
Il Giudice
Mariella Galano
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