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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13212 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Cina, visto l'art. 281 sexies c.p.c., udita la discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 43031 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021 tra
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Barbara Del Greco
-RICORRENTE-
(c.f. , in giudizio con l'avv. Giovanna CP_1 C.F._1
Lobaccaro
- CONVENUTA-
(c.f. ), in giudizio con l'avv. Giovanna CP_2 C.F._2
Lobaccaro
- CONVENUTA-
e c.f. ) Controparte_3 P.IVA_2
-CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: - per parte ricorrente: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le causali di cui in premessa NEL MERITO DICHIARARE che il contratto di somministrazione de quo si è risolto per l'esclusivo fatto, colpa ed inadempimento della dichiarato Controparte_3 quindi, dovuto l'importo di € 22.446,85 come convenuto nel contratto in caso di
1 inadempimento; CONDANNARE la - in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore - nonché nonché CP_2
– nella qualità di socio sussidiariamente ed illimitatamente CP_1 responsabile della - in solido tra loro, Controparte_3 al pagamento dell'importo di € 22.446,85 o a quell'altro importo che sarà ritenuto di giustizia oltre interessi ex Decreto Legislativo n. 231/2002 (sulla base di quanto stabilito dall'art. 1284 c.c.) dalla domanda giudiziale”;
- per parte convenuta : “conclude affinché il Tribunale di Roma, Decima CP_3
Sezione civile, respinga per i titoli e cause di cui alla narrativa che precede, ogni addebito sollevato nei suoi confronti in quanto la domanda risulta infondata in diritto poiché ampiamente prescritto. Vinti i compensi professionali”;
- per parte convenuta “conclude affinché il Tribunale di Roma, Decima Sezione CP_2 civile, respinga per i titoli e cause di cui alla narrativa che precede, ogni addebito sollevato nei suoi confronti in quanto la domanda risulta infondata in diritto poiché ampiamente prescritto. Vinti i compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente.
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 29.6.2021 e poi ritualmente notificato, ha agito nei confronti di Parte_1 Controparte_3
di e di formulando conclusioni
[...] CP_3 CP_3 CP_2 conformi a quelle sopra trascritte.
A sostegno delle domande così proposte, ha infatti allegato e dedotto:
- di avere stipulato con la società convenuta, in data 19.7.2011, un contratto di somministrazione avente a oggetto la fornitura in esclusiva, per un periodo di 60 mesi, di caffè tostato per complessivi kg 1.440;
- che, nel contratto, era stato convenuto il prezzo al chilogrammo del caffè pari ad euro
18,827 euro, nonché il quantitativo minimo di 24 chilogrammi che la convenuta avrebbe dovuto ritirare mensilmente;
- di avere erogato alla società convenuta, a fronte degli impegni di cui sopra, la somma di 8.016,00 euro da restituire, senza interesse alcuno, con la sottoscrizione di n. 24 vaglia cambiari da 334,00 euro ciascuno;
- di avere inoltre concesso alla società convenuta, a titolo di comodato gratuito, i
2 seguenti macchinari: n. 1 Macchina Caffè 2 Gruppi;
n. 1 Macinadosatore;
- che, successivamente, la società convenuta si è resa inadempiente a tutti i propri obblighi contrattuali, interrompendo arbitrariamente e unilateralmente il ritiro pattuito di caffè;
- di aver pertanto risolto, giusta raccomandata dell'11 aprile 2013 e dopo reiterati inviti e solleciti, il contratto di somministrazione;
- che, in caso di inadempimento dell'obbligazione contrattuale assunta, ovvero in caso di interruzione del contratto, la società convenuta si era impegnata: a) al pagamento di una penale nella misura del 30% del valore del quantitativo residuo di caffè da ritirare;
b) ad acquistare i beni contestualmente concessi in comodato d'uso al valore prestabilito di euro 4.477, 00 (iva inclusa);
- che la società convenuta aveva inoltre omesso il pagamento dei vaglia cambiari sottoscritti anche da e descritti nell'art. 1, comma 2, del contratto di CP_2 somministrazione;
titoli questi che pertanto risultavano insoluti e in parte protestati per il complessivo importo di euro 8.292,62 (di cui euro 8.016,00 per sorte capitale ed euro
276,62 per spese di protesto);
- che la società convenuta era quindi debitrice, nei confronti della ricorrente, del complessivo importo di euro 22.446,85, di cui euro 9.677,23 quale penale per il caffè non ritirato, euro 4.477,00 quale prezzo di acquisto dei macchinari concessi in comodato ed euro 8.292,62 quale pagamento degli effetti insoluti e in parte protestati;
- che tutte le obbligazioni assunte dalla società convenuta erano state garantite, in via diretta e paritetica, da;
CP_2
- di avere poi invano invitato le controparti, con missiva del 2.2.2021, alla negoziazione assistita.
1.2. La convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, eccependo CP_3 la prescrizione e concludendo quindi per il rigetto delle domande della ricorrente.
Ha infatti allegato di non avere ricevuto alcuna comunicazione, da parte della società ricorrente, ad eccezione della raccomandata del 2.2.2021. Sul punto, ha infatti anche precisato di non avere mai ricevuto la precedente raccomandata dell'11.4.2013, spedita presso un indirizzo inesistente.
1.3. Si è poi costituita tempestivamente in giudizio anche la convenuta la CP_2 quale ha svolto difese sostanzialmente coincidenti con quelle della convenuta CP_3
3 sollevando quindi anch'essa eccezione di prescrizione e concludendo per l'integrale rigetto delle domande della ricorrente.
1.4. Nonostante la ritualità della notifica, non si Controparte_3
è invece costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace.
1.5. Disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie di parte ricorrente, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda di risoluzione del contratto proposta da parte ricorrente va accolta.
2.1. Occorre premettere che, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione
(cfr. per tutte Cass. S.U. 13533/2001), il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento (o dell'inesatto adempimento) della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
2.2. Nella specie, le risultanze acquisite giustificano allora l'accoglimento della domanda di risoluzione.
2.3. Parte ricorrente, a dimostrazione della fonte negoziale e del contenuto delle obbligazioni di cui ha lamentato l'inadempimento, ha infatti prodotto (v. doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente) il contratto di somministrazione stipulato con la società convenuta.
2.4. A fronte di ciò, quest'ultima, rimanendo contumace, non ha allegato e provato l'adempimento delle obbligazioni assunte, né la ricorrenza di altri fatti estintivi o modificativi.
Va infatti anche osservato che la legittimazione ad eccepire la prescrizione del diritto alla risoluzione del contratto di somministrazione competeva, in via esclusiva, alla convenuta, in quanto parte del rapporto contrattuale. CP_4
Tale legittimazione, invece, non competeva e non compete alle altre due convenute,
l'una socia accomandataria e l'altra garante delle obbligazioni assunte.
4 2.5. Non osta poi all'accoglimento della domanda di risoluzione il fatto che la missiva dell'11.4.2013, della cui ricezione non vi è in ogni caso prova (v. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), non contenga la dichiarazione richiesta dall'art. 1454, comma 1, c.c.
(dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto).
Occorre infatti ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 24389/2006, Cass. 17703/2011, Cass. 11493/2014 e Cass.
23193/2020), nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere, può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c..
Ragione per cui, nella specie, il difetto dei presupposti richiesti dall'art. 1454 c.c. non impedisce di verificare la ricorrenza di quelli di cui all'art. 1453 c.c..
2.6. L'inadempimento in cui è incorsa la società convenuta è poi qualificabile come di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c..
La convenuta ha infatti contravvenuto al principale obbligo previsto per il somministrato nel contratto stipulato, ossia all'obbligo di ritirare un determinato quantitativo di caffè mensilmente, sino alla quantità complessiva prevista in rapporto alla durata dell'intero contratto.
2.7. Va dunque pronunciata la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e per inadempimento della società convenuta, del contratto di somministrazione concluso in data 19.7.2011.
3. Le ulteriori domande formulate dalla ricorrente devono essere accolte nei limiti di seguito indicati.
3.1. La società convenuta contumace non può infatti giovarsi dell'eccezione di prescrizione sollevata dagli altri coobbligati solidali (cfr. Cass. 5262/2001).
3.2. L'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute è parzialmente fondata.
Al riguardo, valgono infatti le seguenti considerazioni.
3.2.1. Il termine di prescrizione nella specie applicabile non è quello quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4) c.c.. E ciò in quanto il diritto fatto valere dalla ricorrente non è quello al pagamento dei corrispettivi periodici previsti per la somministrazione, ma quello al pagamento delle penali di cui all'art. 5 del contratto e quello alla restituzione dell'importo mutuato di cui all'art. 1 dello stesso contratto.
5 Il termine di prescrizione al quale occorre fare riferimento è pertanto quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. (per l'applicabilità del termine decennale anche in caso di pattuizione della penale, v. Cass. 2656/2006).
3.2.2. Il dies a quo del termine decennale va individuato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2935 c.c., tenendo conto:
a) quanto al credito avente ad oggetto le penali, che queste ultime sono state pattuite ed applicate in ragione dell'interruzione del ritiro del caffè e che, secondo quanto allegato dalla stessa ricorrente e non specificamente contestato dalle convenute, l'ultimo ritiro del caffè è stato effettuato il 26 ottobre 2011 (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte ricorrente, in cui si legge: “A tale proposito si precisa che la resistente ha acquistato caffè della ricorrente fino al 26 ottobre 2011 (data dell'ultima fattura di acquisto del caffè)”); motivo per cui, considerando l'obbligo di acquisto mensile del caffè, la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto al pagamento delle penali quantomeno fin dall'inizio del successivo mese di dicembre 2011;
b) quanto al credito avente ad oggetto la restituzione dell'importo mutuato, che la scadenza dell'ultima rata era stata pattuita per il giorno 30.9.2013 e che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 17798/2011 e Cass.
4232/2023), nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
motivo per cui, nella specie, il diritto alla restituzione dell'intero importo avrebbe potuto essere esercitato a partire dalla predetta data del 30.9.2013.
3.2.3. Il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione è costituito dalla proposizione della domanda giudiziale.
La diffida dell'11.4.2013 (doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente) non risulta infatti essere stata consegnata ai destinatari della stessa e dunque, in quanto atto recettizio, è rimasta improduttiva di effetti.
L'invito alla negoziazione assistita del 2.2.2021 (doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente) ha poi contenuto del tutto generico, potendosi desumere dallo stesso esclusivamente la volontà di far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Il solo richiamo alla “raccomandata di risoluzione del 11 aprile 2013” – della cui
6 ricezione, come detto, non vi è prova e dunque da considerare di contenuto ignoto per i suoi destinatari – non è infatti idoneo a rendere questi ultimi edotti della volontà del mittente di esercitare il diritto al pagamento delle penali o delle rate previste dal contratto.
Il primo atto interruttivo della prescrizione, nei confronti delle convenute costituite, va pertanto individuato nella notifica del ricorso introduttivo del giudizio (per l'irrilevanza del solo deposito del ricorso, ai fini dell'interruzione della prescrizione, v. Cass.
16300/2025).
Più precisamente, l'effetto interruttivo si è prodotto al momento del perfezionamento della notifica del ricorso effettuata in rinnovazione (in tema, v. Cass. 15489/2006). E dunque, per la convenuta , in data 22.3.2022 e, per la convenuta in data CP_3 CP_2
23.3.2022 (v. deposito effettuato da parte ricorrente in data 7.9.2022).
3.2.4. Da quanto precede deriva pertanto che:
a) il credito avente ad oggetto le penali (complessivi euro 14.154,23, di cui euro
9.677,23 pari al 30% del prezzo del caffè non ritirato ed euro 4.477,00 pari al prezzo di acquisto dei macchinari concessi in comodato) deve essere considerato integralmente prescritto nei confronti delle convenute costituite, in quanto esso poteva essere esercitato fin dal mese di dicembre 2011 ed il successivo atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione è intervenuto solo a marzo 2022;
b) non è invece prescritto, sempre nei confronti delle convenute costituite, il credito avente ad oggetto la restituzione dell'importo mutuato (euro 8.292,62, di cui 8.016,00 per sorte capitale ed euro 276,62 per spese di protesto), in quanto il dies a quo del termine decennale ex art. 2946 c.c. va individuato nella data del 30.9.2013 ed il decorso del predetto termine è stato quindi tempestivamente interrotto a marzo 2022.
3.3. L'accertato inadempimento – e dunque, in particolare, l'interruzione del ritiro del caffè – rende dovuto il pagamento, da parte della sola società convenuta, delle penali previste dall'art. 5 del contratto (euro 9.677,23 pari al 30% del prezzo del caffè non ritirato ed euro 4.477,00 pari al prezzo di acquisto dei macchinari concessi in comodato).
3.4. In mancanza di allegazione e prova dell'estinzione della relativa obbligazione, è poi evidentemente dovuta, da tutte le parti convenute in via tra loro solidale, anche la restituzione dell'importo mutuato, di cui all'art. 1 del contratto, maggiorato delle spese di protesto dei titoli rilasciati per il pagamento (euro 8.292,62, di cui 8.016,00 per sorte
7 capitale ed euro 276,62 per spese di protesto).
3.5. La società convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 22.446,85, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 29.6.2021 (data di deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; in tema v. anche Cass. 13145/2021) al saldo effettivo.
3.6. Le convenute costituite devono invece essere condannate al pagamento, in solido con la società convenuta, del solo minore importo di euro 8.292,62, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 29.6.2021 al saldo effettivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso nello scaglione da euro 5.200,01 a 26.000,00; minimi per le fasi di studio, di introduzione, istruzione e decisionale, in ragione della limitatezza delle questioni rilevanti ai fini della decisione).
Nei rapporti fra la ricorrente e le convenute costituite, la soccombenza reciproca giustifica tuttavia la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
1) pronuncia la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. del contratto di somministrazione stipulato, in data 19 luglio 2011, da Parte_2
[...]
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
dell'importo di euro 14.154,23, oltre interessi nella misura di cui Parte_1 all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 29 giugno 2021 al saldo effettivo;
3) rigetta la domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 14.154,23, oltre interessi, proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_3
CP_2
4) condanna e Controparte_3 CP_3 CP_2 tutte in solo fra loro, al pagamento, in favore di del Parte_1 complessivo importo euro 8.292,62, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 29.6.2021 al saldo effettivo;
5) condanna al rimborso, in favore di Controparte_3 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in 2.540,00 per compenso Parte_1
8 professionale ed euro 145,50 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del
15% e oltre CPA e IVA come per legge;
6) compensa integralmente le spese di lite tra Parte_1 CP_3
e
[...] CP_2
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Provvedimento redatto con la collaborazione della ott.ssa Luisa Piccolo CP_5
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Cina, visto l'art. 281 sexies c.p.c., udita la discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 43031 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021 tra
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Barbara Del Greco
-RICORRENTE-
(c.f. , in giudizio con l'avv. Giovanna CP_1 C.F._1
Lobaccaro
- CONVENUTA-
(c.f. ), in giudizio con l'avv. Giovanna CP_2 C.F._2
Lobaccaro
- CONVENUTA-
e c.f. ) Controparte_3 P.IVA_2
-CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: - per parte ricorrente: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le causali di cui in premessa NEL MERITO DICHIARARE che il contratto di somministrazione de quo si è risolto per l'esclusivo fatto, colpa ed inadempimento della dichiarato Controparte_3 quindi, dovuto l'importo di € 22.446,85 come convenuto nel contratto in caso di
1 inadempimento; CONDANNARE la - in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore - nonché nonché CP_2
– nella qualità di socio sussidiariamente ed illimitatamente CP_1 responsabile della - in solido tra loro, Controparte_3 al pagamento dell'importo di € 22.446,85 o a quell'altro importo che sarà ritenuto di giustizia oltre interessi ex Decreto Legislativo n. 231/2002 (sulla base di quanto stabilito dall'art. 1284 c.c.) dalla domanda giudiziale”;
- per parte convenuta : “conclude affinché il Tribunale di Roma, Decima CP_3
Sezione civile, respinga per i titoli e cause di cui alla narrativa che precede, ogni addebito sollevato nei suoi confronti in quanto la domanda risulta infondata in diritto poiché ampiamente prescritto. Vinti i compensi professionali”;
- per parte convenuta “conclude affinché il Tribunale di Roma, Decima Sezione CP_2 civile, respinga per i titoli e cause di cui alla narrativa che precede, ogni addebito sollevato nei suoi confronti in quanto la domanda risulta infondata in diritto poiché ampiamente prescritto. Vinti i compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente.
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 29.6.2021 e poi ritualmente notificato, ha agito nei confronti di Parte_1 Controparte_3
di e di formulando conclusioni
[...] CP_3 CP_3 CP_2 conformi a quelle sopra trascritte.
A sostegno delle domande così proposte, ha infatti allegato e dedotto:
- di avere stipulato con la società convenuta, in data 19.7.2011, un contratto di somministrazione avente a oggetto la fornitura in esclusiva, per un periodo di 60 mesi, di caffè tostato per complessivi kg 1.440;
- che, nel contratto, era stato convenuto il prezzo al chilogrammo del caffè pari ad euro
18,827 euro, nonché il quantitativo minimo di 24 chilogrammi che la convenuta avrebbe dovuto ritirare mensilmente;
- di avere erogato alla società convenuta, a fronte degli impegni di cui sopra, la somma di 8.016,00 euro da restituire, senza interesse alcuno, con la sottoscrizione di n. 24 vaglia cambiari da 334,00 euro ciascuno;
- di avere inoltre concesso alla società convenuta, a titolo di comodato gratuito, i
2 seguenti macchinari: n. 1 Macchina Caffè 2 Gruppi;
n. 1 Macinadosatore;
- che, successivamente, la società convenuta si è resa inadempiente a tutti i propri obblighi contrattuali, interrompendo arbitrariamente e unilateralmente il ritiro pattuito di caffè;
- di aver pertanto risolto, giusta raccomandata dell'11 aprile 2013 e dopo reiterati inviti e solleciti, il contratto di somministrazione;
- che, in caso di inadempimento dell'obbligazione contrattuale assunta, ovvero in caso di interruzione del contratto, la società convenuta si era impegnata: a) al pagamento di una penale nella misura del 30% del valore del quantitativo residuo di caffè da ritirare;
b) ad acquistare i beni contestualmente concessi in comodato d'uso al valore prestabilito di euro 4.477, 00 (iva inclusa);
- che la società convenuta aveva inoltre omesso il pagamento dei vaglia cambiari sottoscritti anche da e descritti nell'art. 1, comma 2, del contratto di CP_2 somministrazione;
titoli questi che pertanto risultavano insoluti e in parte protestati per il complessivo importo di euro 8.292,62 (di cui euro 8.016,00 per sorte capitale ed euro
276,62 per spese di protesto);
- che la società convenuta era quindi debitrice, nei confronti della ricorrente, del complessivo importo di euro 22.446,85, di cui euro 9.677,23 quale penale per il caffè non ritirato, euro 4.477,00 quale prezzo di acquisto dei macchinari concessi in comodato ed euro 8.292,62 quale pagamento degli effetti insoluti e in parte protestati;
- che tutte le obbligazioni assunte dalla società convenuta erano state garantite, in via diretta e paritetica, da;
CP_2
- di avere poi invano invitato le controparti, con missiva del 2.2.2021, alla negoziazione assistita.
1.2. La convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, eccependo CP_3 la prescrizione e concludendo quindi per il rigetto delle domande della ricorrente.
Ha infatti allegato di non avere ricevuto alcuna comunicazione, da parte della società ricorrente, ad eccezione della raccomandata del 2.2.2021. Sul punto, ha infatti anche precisato di non avere mai ricevuto la precedente raccomandata dell'11.4.2013, spedita presso un indirizzo inesistente.
1.3. Si è poi costituita tempestivamente in giudizio anche la convenuta la CP_2 quale ha svolto difese sostanzialmente coincidenti con quelle della convenuta CP_3
3 sollevando quindi anch'essa eccezione di prescrizione e concludendo per l'integrale rigetto delle domande della ricorrente.
1.4. Nonostante la ritualità della notifica, non si Controparte_3
è invece costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace.
1.5. Disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie di parte ricorrente, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda di risoluzione del contratto proposta da parte ricorrente va accolta.
2.1. Occorre premettere che, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione
(cfr. per tutte Cass. S.U. 13533/2001), il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento (o dell'inesatto adempimento) della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
2.2. Nella specie, le risultanze acquisite giustificano allora l'accoglimento della domanda di risoluzione.
2.3. Parte ricorrente, a dimostrazione della fonte negoziale e del contenuto delle obbligazioni di cui ha lamentato l'inadempimento, ha infatti prodotto (v. doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente) il contratto di somministrazione stipulato con la società convenuta.
2.4. A fronte di ciò, quest'ultima, rimanendo contumace, non ha allegato e provato l'adempimento delle obbligazioni assunte, né la ricorrenza di altri fatti estintivi o modificativi.
Va infatti anche osservato che la legittimazione ad eccepire la prescrizione del diritto alla risoluzione del contratto di somministrazione competeva, in via esclusiva, alla convenuta, in quanto parte del rapporto contrattuale. CP_4
Tale legittimazione, invece, non competeva e non compete alle altre due convenute,
l'una socia accomandataria e l'altra garante delle obbligazioni assunte.
4 2.5. Non osta poi all'accoglimento della domanda di risoluzione il fatto che la missiva dell'11.4.2013, della cui ricezione non vi è in ogni caso prova (v. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), non contenga la dichiarazione richiesta dall'art. 1454, comma 1, c.c.
(dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto).
Occorre infatti ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 24389/2006, Cass. 17703/2011, Cass. 11493/2014 e Cass.
23193/2020), nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere, può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c..
Ragione per cui, nella specie, il difetto dei presupposti richiesti dall'art. 1454 c.c. non impedisce di verificare la ricorrenza di quelli di cui all'art. 1453 c.c..
2.6. L'inadempimento in cui è incorsa la società convenuta è poi qualificabile come di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c..
La convenuta ha infatti contravvenuto al principale obbligo previsto per il somministrato nel contratto stipulato, ossia all'obbligo di ritirare un determinato quantitativo di caffè mensilmente, sino alla quantità complessiva prevista in rapporto alla durata dell'intero contratto.
2.7. Va dunque pronunciata la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e per inadempimento della società convenuta, del contratto di somministrazione concluso in data 19.7.2011.
3. Le ulteriori domande formulate dalla ricorrente devono essere accolte nei limiti di seguito indicati.
3.1. La società convenuta contumace non può infatti giovarsi dell'eccezione di prescrizione sollevata dagli altri coobbligati solidali (cfr. Cass. 5262/2001).
3.2. L'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute è parzialmente fondata.
Al riguardo, valgono infatti le seguenti considerazioni.
3.2.1. Il termine di prescrizione nella specie applicabile non è quello quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4) c.c.. E ciò in quanto il diritto fatto valere dalla ricorrente non è quello al pagamento dei corrispettivi periodici previsti per la somministrazione, ma quello al pagamento delle penali di cui all'art. 5 del contratto e quello alla restituzione dell'importo mutuato di cui all'art. 1 dello stesso contratto.
5 Il termine di prescrizione al quale occorre fare riferimento è pertanto quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. (per l'applicabilità del termine decennale anche in caso di pattuizione della penale, v. Cass. 2656/2006).
3.2.2. Il dies a quo del termine decennale va individuato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2935 c.c., tenendo conto:
a) quanto al credito avente ad oggetto le penali, che queste ultime sono state pattuite ed applicate in ragione dell'interruzione del ritiro del caffè e che, secondo quanto allegato dalla stessa ricorrente e non specificamente contestato dalle convenute, l'ultimo ritiro del caffè è stato effettuato il 26 ottobre 2011 (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte ricorrente, in cui si legge: “A tale proposito si precisa che la resistente ha acquistato caffè della ricorrente fino al 26 ottobre 2011 (data dell'ultima fattura di acquisto del caffè)”); motivo per cui, considerando l'obbligo di acquisto mensile del caffè, la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto al pagamento delle penali quantomeno fin dall'inizio del successivo mese di dicembre 2011;
b) quanto al credito avente ad oggetto la restituzione dell'importo mutuato, che la scadenza dell'ultima rata era stata pattuita per il giorno 30.9.2013 e che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 17798/2011 e Cass.
4232/2023), nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
motivo per cui, nella specie, il diritto alla restituzione dell'intero importo avrebbe potuto essere esercitato a partire dalla predetta data del 30.9.2013.
3.2.3. Il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione è costituito dalla proposizione della domanda giudiziale.
La diffida dell'11.4.2013 (doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente) non risulta infatti essere stata consegnata ai destinatari della stessa e dunque, in quanto atto recettizio, è rimasta improduttiva di effetti.
L'invito alla negoziazione assistita del 2.2.2021 (doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente) ha poi contenuto del tutto generico, potendosi desumere dallo stesso esclusivamente la volontà di far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Il solo richiamo alla “raccomandata di risoluzione del 11 aprile 2013” – della cui
6 ricezione, come detto, non vi è prova e dunque da considerare di contenuto ignoto per i suoi destinatari – non è infatti idoneo a rendere questi ultimi edotti della volontà del mittente di esercitare il diritto al pagamento delle penali o delle rate previste dal contratto.
Il primo atto interruttivo della prescrizione, nei confronti delle convenute costituite, va pertanto individuato nella notifica del ricorso introduttivo del giudizio (per l'irrilevanza del solo deposito del ricorso, ai fini dell'interruzione della prescrizione, v. Cass.
16300/2025).
Più precisamente, l'effetto interruttivo si è prodotto al momento del perfezionamento della notifica del ricorso effettuata in rinnovazione (in tema, v. Cass. 15489/2006). E dunque, per la convenuta , in data 22.3.2022 e, per la convenuta in data CP_3 CP_2
23.3.2022 (v. deposito effettuato da parte ricorrente in data 7.9.2022).
3.2.4. Da quanto precede deriva pertanto che:
a) il credito avente ad oggetto le penali (complessivi euro 14.154,23, di cui euro
9.677,23 pari al 30% del prezzo del caffè non ritirato ed euro 4.477,00 pari al prezzo di acquisto dei macchinari concessi in comodato) deve essere considerato integralmente prescritto nei confronti delle convenute costituite, in quanto esso poteva essere esercitato fin dal mese di dicembre 2011 ed il successivo atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione è intervenuto solo a marzo 2022;
b) non è invece prescritto, sempre nei confronti delle convenute costituite, il credito avente ad oggetto la restituzione dell'importo mutuato (euro 8.292,62, di cui 8.016,00 per sorte capitale ed euro 276,62 per spese di protesto), in quanto il dies a quo del termine decennale ex art. 2946 c.c. va individuato nella data del 30.9.2013 ed il decorso del predetto termine è stato quindi tempestivamente interrotto a marzo 2022.
3.3. L'accertato inadempimento – e dunque, in particolare, l'interruzione del ritiro del caffè – rende dovuto il pagamento, da parte della sola società convenuta, delle penali previste dall'art. 5 del contratto (euro 9.677,23 pari al 30% del prezzo del caffè non ritirato ed euro 4.477,00 pari al prezzo di acquisto dei macchinari concessi in comodato).
3.4. In mancanza di allegazione e prova dell'estinzione della relativa obbligazione, è poi evidentemente dovuta, da tutte le parti convenute in via tra loro solidale, anche la restituzione dell'importo mutuato, di cui all'art. 1 del contratto, maggiorato delle spese di protesto dei titoli rilasciati per il pagamento (euro 8.292,62, di cui 8.016,00 per sorte
7 capitale ed euro 276,62 per spese di protesto).
3.5. La società convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 22.446,85, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 29.6.2021 (data di deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; in tema v. anche Cass. 13145/2021) al saldo effettivo.
3.6. Le convenute costituite devono invece essere condannate al pagamento, in solido con la società convenuta, del solo minore importo di euro 8.292,62, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 29.6.2021 al saldo effettivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso nello scaglione da euro 5.200,01 a 26.000,00; minimi per le fasi di studio, di introduzione, istruzione e decisionale, in ragione della limitatezza delle questioni rilevanti ai fini della decisione).
Nei rapporti fra la ricorrente e le convenute costituite, la soccombenza reciproca giustifica tuttavia la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
1) pronuncia la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. del contratto di somministrazione stipulato, in data 19 luglio 2011, da Parte_2
[...]
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
dell'importo di euro 14.154,23, oltre interessi nella misura di cui Parte_1 all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 29 giugno 2021 al saldo effettivo;
3) rigetta la domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 14.154,23, oltre interessi, proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_3
CP_2
4) condanna e Controparte_3 CP_3 CP_2 tutte in solo fra loro, al pagamento, in favore di del Parte_1 complessivo importo euro 8.292,62, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 29.6.2021 al saldo effettivo;
5) condanna al rimborso, in favore di Controparte_3 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in 2.540,00 per compenso Parte_1
8 professionale ed euro 145,50 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del
15% e oltre CPA e IVA come per legge;
6) compensa integralmente le spese di lite tra Parte_1 CP_3
e
[...] CP_2
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Provvedimento redatto con la collaborazione della ott.ssa Luisa Piccolo CP_5
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